TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15078 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49078 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv. Massimo Libertini e Giulia Libertini, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. Adriano Mentucci, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 23.10.2015 con;
CP_1
che dall'unione coniugale era nato il figlio (2017); che in data Per_1
23.11.2023 veniva omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva della resistente che aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
visto il verbale di udienza del 7.10.2025;
ritenuto che
ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione;
ritenuto che la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, giusta ordinanza del 10.10.2025;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49078/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
23.10.2005 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], trascritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio
Paestum (SA) dell'anno 2015, atto n. 28, parte II, serie C,
vol. 2;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) rimette la causa sul ruolo come da ordinanza del G.D. del
10.10.2025;
D) spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 15.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi