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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL RI Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), entrambi nella loro qualità di soci Parte_2 P.IVA_1 della società Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato ed elettivamente domiciliati a Schio (VI), via Lago di Lugano 27, presso lo studio dei difensori;
parte riassumente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stefano Speranza ed elettivamente domiciliato a Zanè (VI), via Ferrarin 20, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 42379/2023
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 22 Nel merito:
1. Previo accertamento del compimento da parte del convenuto di atti di violazione e rivelazione di segreti professionali integranti la fattispecie di cui all' art. 622 cp, delle violazioni di segreti industriali e informazioni aziendali costituenti oggetto di protezione ai sensi del D.lgs 30/2005 art. 1, 2, 98 e 99, di atti di concorrenza sleale e comunque illeciti ex artt. 2105-1218- 2043 cc e della responsabilità del convenuto per tutte le ragioni indicate in atti, condannare il signor al risarcimento dei danni patiti dagli attori, come di seguito CP_1 quantificati:
- per euro 70.000,00 (di cui almeno euro 48.000,00 a titolo di Parte_1 danno patrimoniale);
- per euro 1.650.000,00 (di cui almeno euro 1.520.000,00 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale)
o quell'importo maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 cc, co. 4 dalla notifica della costituzione di parte civile (all. C), e rivalutazione monetaria.
1. Spese e competenze di causa (anche dei precedenti gradi penali) rifuse
In via istruttoria si chiede:
a. L'ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze Contr 1) Dica il teste/interrogato se , CP_2 Controparte_4
(già );
[...] Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, nel periodo 2001-2015 abbiano CP_9 Controparte_10 procurato a il fatturato ed il profitto indicato nelle fatture, scritture Parte_3 contabili e nelle tabelle che le si rammostrano (doc. 31)?
2) Dica il teste/interrogato se EURO DOO, MR. CP_2 Controparte_4
;
[...] Controparte_5 Controparte_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...] nel corso del 2013 abbiano formulato lamentele in ordine ai CP_10 prodotti di ? Parte_3
pagina 2 di 22 3) Dica il teste /interrogato se , ; CP_2 Controparte_5
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_11
abbiano procurato dal 01.01.2014 al 16.10.2014 a
[...] Controparte_10
il fatturato indicato nella documentazione che le si rammostra (doc. 30)? Pt_4
4) Dica il teste/interrogato se le statistiche di vendita al 05.07.2013 e Statistiche
Vendite_EA World che le si rammostrano riportino i nominativi dei clienti di
[...]
dal 2001 al 2013, i relativi fatturati, prezzi medi, costi medi, margini Pt_3 medi, quantità, percentuali di sconto suddivise per articolo, per area, per anno e totali, con calcolo dei differenziali annuali, come da documento che le si rammostra? (doc. 42 B e C, v. docc. incidente probatorio in particolare in HD4 >
Partition 1 > TI HD > root > > STATISTICHE VENDITA > Per_1
Statistiche Vendite al 05.07.2013 e in HD4 > Partition 1 > TI HD > root >
> STATISTICHE VENDITA > 2012 > Statistiche Vendite_DEA . Per_1 CP_11
Nota per facilitare la navigazione del file: si precisa che nella sezione in alto a destra Campi tabella Pivot è possibile selezionare i dati specifici che si intendono visualizzare cliccando nella freccia rivolta in basso accanto ad Anno, Articolo,
CalcCostomedio, CalcMargMedio, Cliente, Descrizione, Nazione,
PercScontoApplicato, PrzMedio Vendita, Qta ecc. Inoltre, nella tabella, cliccando sulla + prima della nazione appaiono i singoli prodotti venduti in quel paese;
cliccando sulla + prima dell'articolo compaiono i nomi dei singoli clienti che lo hanno acquistato e così via cliccando sulla + prima del dato si esplodono i dati nello stesso contenuti);
5) Dica il teste/interrogato se nella cartella Budget che le si rammostra (docc. incidente probatorio HD4 > Partition 1 > TI HD > root > RI >
STATISTICHE VENDITA > BUDGET 2014), sono indicati i dati relativi al fatturato
2013, alle previsioni di fatturato 2013 ed ai budget per il 2014 per articolo e per nazione e per cliente, nonché i nominativi dei dieci “Top Accounts” di Parte_3 per le aree manager ivi indicate?
6) Dica il teste/interrogato se su richiesta della dirigenza di CP_1
NI Holding e NI Automatismi, abbia inviato a , Linktech, Parte_5
Astecgroup, Mr. , ; Mr. della EKT, Loading CP_12 CP_13 Per_2
pagina 3 di 22 , , Naser della Cogicat, IK Engeenering Ldt, le Pt_3 Persona_3 CP_14 email che le si rammostrano (doc. 24-26; 32-33)?
7) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. previa analisi dei CP_1 dati copiati dal server (doc. docc. incidente probatorio) richiesta dal Parte_3 sig. per conto delle società NI Automatismi e NI Parte_6
Holding, abbia inviato a Clouture De L'Ocean, Yong Fong, Europortail-Newtech,
Ets Laplace, EKT, Towards 2000, BLT Associates, CP_14 CP_2 CP_5
; Ideal Gate Automation, ; Tech Innov, Controparte_8 CP_15 CP_16
della Gate R US, della Loading system, della DC
[...] CP_17 CP_18
Production; della Dimak, le offerte che le si CP_19 Controparte_9 rammostrano (doc. 27 e 34)?
8) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2014 abbia fornito alla CP_1 dirigenza di NI Automatismi e NI Holding i report che le si rammostrano (doc. 42 H- v. docc. incidente probatorio - in HD3 > partition 3 >
. > Report Clienti)? Controparte_20 Controparte_21
9) Dica il teste/interrogato se le direttive generali di NI Holding prevedevano che tutte le aziende del gruppo , compresa la NI Automatismi, Pt_4 aumentassero i prezzi praticati ai clienti nella misura indicata nel modello di organizzazione aziendale che le si rammostra (doc. 45 - docc. incidente probatorio Hd3- Mc Riorganizzazione CP_20 Persona_4
Commerciale)?
10) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. su incarico e con CP_1
l'ausilio della dirigenza di NI Automatismi e NI Holding, abbia fatto un'analisi comparativa dei prezzi e costi di EA System e NI e contattato i clienti di indicati nelle statistiche di vendita che pure le si Parte_3 rammostrano (doc. 42 B e C statistiche di vendita al 05.07.2013 e statistiche vendita EA World), proponendo, in deroga alle direttive aziendali di cui al capitolo precedente, offerte con prezzo ribassato rispetto a quello loro applicato da , agendo, direttamente o indirettamente, anche in aree territoriali Parte_3 già assegnate ad altri collaboratori commerciali di ? Pt_4
pagina 4 di 22 11) Dica il teste/interrogato se il sig. , per il tramite del sig. Parte_7
e della sig.ra , nel febbraio 2014 abbia contattato il sig. CP_1 Tes_1
collaboratore commerciale di nella filiale EA Gate Persona_5 Parte_3
Automation LTD, proponendogli di essere assunto da una filiale di ? Pt_4
12) Dica il teste/interrogato se il sig. del gruppo abbia Parte_7 Pt_4 partecipato ai primi incontri avuti da in nome e per conto di CP_1
, con i clienti di , come da documento che le si rammostra Pt_4 Parte_3
(doc. 34)?
13) Dica il teste/interrogato se nel 2014 la NI Automatismi abbia sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva con la Euro- Mimf, come da documento che le si rammostra (doc. 28)?
14) Dica il teste/interrogato se nel febbraio 2014 il sig. in nome e CP_1 per conto della Automatismi e NI Holding abbia rilasciato a Yong Pt_4
Fong la dichiarazione di autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti del Gruppo
NI Holding in Singapore, Malaysia, Indonesia e Filippine, come indicato nel documento che le si rammostra (doc. 35)?
15) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. abbia inoltrato al CP_1 sig. direttore della filiale di EA System- EA Polska, l'offerta Persona_6 della NI Polonia, che le si rammostra (doc. 46- v. doc. incidente probatorio)?
16) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. per conto delle CP_1 società NI Automatismi e NI Holding, abbia dichiarato che i prodotti di
erano diventati problematici e di bassa qualità, come aveva avuto Parte_3 modo di apprendere nell'ultimo anno di impiego presso , invitandolo a Parte_3 passare ad acquistare i prodotti ? Pt_4
17) Dica il teste/interrogato se la cartella utenti “ ”, contenuta nel file che Per_1 le si rammostra (42 A, v. docc. incidente probatorio –- in HD4 > Partition 1 >
TI HD > root > ) fosse presente sin dal momento dell'assunzione Per_1 di ed ad oggi (oggi denominata “ ) nel server Persona_7 Persona_7 aziendale di in una sezione accessibile solo dopo l'inserimento Parte_3 del nome utente e password del direttore generale di Parte_3 Per_7
come da documento che le si rammostra (doc. 36)?
[...]
pagina 5 di 22 18) Dica il teste se il sig. fosse autorizzato ad accedere alla cartella CP_1 utenti di cui al capitolo precedente? Per_1
19) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 disponevano che ogni utente provvedesse ad effettuare periodicamente un back up dei propri file nella sezione del server aziendale a lui dedicata ed accessibile solo inserendo i propri nome utente e password?
20) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 ed impartite dalla dirigenza prevedessero che i dati e le informazioni conosciute in ragione del proprio impiego/collaborazione presso Parte_3 potessero essere utilizzate solo per le finalità aziendali autorizzate?
21) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 ed impartite dalla dirigenza di prevedessero il divieto di Parte_3 comunicazione a terzi dei dati e le informazioni conosciute in ragione del proprio impiego/collaborazione presso ? Parte_3
22) Dica il teste/interrogato se i sistemi telematici di nell'anno 2013 Parte_3 fossero protetti da firewall ZYXEL mod. ZYWALL USG 100 ed antivirus Kaspersky, come da documentazione che le si rammostra (doc. 38)?
23) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2013 fosse dotato di CP_1 telefono Blackberry aziendale sincronizzato automaticamente con la casella di posta elettronica aziendale in uso a CP_1
24) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2013 fosse dotato di CP_1 computer portatile aziendale fornito da ? Parte_3
25) Dica il teste/interrogato se, nel corso del suo rapporto lavorativo con
[...]
, il sig. sia stato autorizzato ad inviare la corrispondenza Pt_3 CP_1 intrattenuta per conto di al proprio indirizzo e-mail privato? Parte_3
26) Dica il teste/interrogato se, nel corso del suo rapporto lavorativo con
[...]
, il sig. sia stato autorizzato a scaricare il materiale di Pt_3 CP_1 [...]
su un disco esterno privato? Pt_3
27) Dica il teste/interrogato se il sig. della NI Holding Parte_6 abbia commissionato nel 2014 a di fornirgli un report comparativo CP_1 sui prezzi applicati da , come da documento che le si rammostra? Parte_3
pagina 6 di 22 (doc. 42U- docc. incidente probatorio - in HD3 > partition 3 > OS > ROOT >
USERS > roberto.casa li > Desktop > RC > Analisi X Tommaso, file Pricelist
Comparison EA NI – BLT_Thailanda Offerta_17_01_2014 - Towards);
28) Dica il teste/interrogato se la Dirigenza di NI Automatismi e NI
Holding abbia utilizzato i dati comparativi di cui al capitolo precedente per stabilire i prezzi da applicare ai clienti di , come da documentazione Parte_3 che le si rammostra (doc. 27 e 34)?
29) Dica il teste/interrogato se i documenti che le si rammostrano vennero rinvenuti nella postazione aziendale di presso la NI CP_1
Automatismi in data 05.11.2014 (doc. 39)?
30) Dica il teste/interrogato se i seguenti clienti CLOUTURE DE CP_22
L'AN, RD , CP_23 Controparte_24 [...]
; LT AP Controparte_25 Controparte_26
OTOMASYON SIST. INS. MUI, vennero Controparte_27 mantenuti da accordando uno sconto medio del 2%, con la perdita Parte_3 dei profitti meglio indicati nella tabella che le si rammostra (doc. 29)?
31) Dica il teste/interrogato se i dati riportati nelle statistiche di vendita che le si rammostrano sono stati elaborati, con dati di raccolti dal 2001 al Parte_3
2013, dal sig. a partire dalla sua assunzione e con l'ausilio di Persona_7 consulenti informatici della GIGA Srl di Padova, obbligati alla riservatezza (doc. 42
B e C)?
32) Dica il teste se il profitto medio di sul fatturato dei clienti indicati Parte_3 nella documentazione che le si rammostra per gli anni dal 2011 al 2015 è stato pari al 39% del fatturato (v. doc. 31)?
33) Dica il teste/interrogato se il sig. , destinatario della email Testimone_2 che le si rammostra (doc. 18) lavorasse nel 2013-2015 presso la società
Arrowhead Alarms Products?
34) Dica il teste/interrogato se NI Automatismi e operino nel Parte_3 settore degli automatismi per cancelli, porte e basculanti, come da visure che le si rammostrano (doc. 1 e 7)?
pagina 7 di 22 35) Dica il teste interrogato se nell'autunno 2013 il sig. , Parte_1 CP_28
, e ricevettero da una società trevigiana
[...] CP_29 Parte_2 una proposta di acquisto delle quote sociali di . Sia più preciso il Parte_3 teste?
36) Dica il teste interrogato se nel 2014 detta società trevigiana comunicò al sig.
, , e di non essere più Parte_1 CP_28 CP_29 Parte_2 interessata all'acquisto di stante la perdita ad opera della stessa nel Parte_3 corso del 2014 di numerosi clienti storici?
37) Dica il teste/interrogato se quelle che le si rammostrano sono le delibere di distribuzione utili di dal 2017 al 2023 (doc. 43)? Parte_3
Si indicano quali testi i sig. , , Persona_7 Testimone_3 Testimone_4
, , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
presso , dott. Moreno Pauletto, via Roma 81 int. 2 Carrè,
[...] Parte_3
- Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone, collaboratori Tes_10 C.F._3 commerciali di NI Holding e NI Automatismi da questi indicati in sede di interrogatorio ex art. 121 bis cpi, ovvero e comunque quelli risultanti dal Libro
Unico del Lavoro delle predette società, presso Guardia di Parte_8
Finanza, Compagnia di Vicenza, legale rappresentante della GIGA Srl di Padova, viale dell'Industria 58/B, Francesca EV, via Pilastri 16/U VE CH
(VI) e , via Pilastri 16/V VE CH (VI). CP_28
b. Si chiede, ove ritenuto necessario, che venga disposta CTU volta a quantificare il danno patito da e in ragione delle condotte Parte_1 Parte_2 descritte in atti, con esame di quanto in atti nonché della documentazione fornita in sede di ctu anche ai sensi dell'art. 121 cpi.
c. Si chiede ex art. 121 cpi che il Giudice ordini alla e Controparte_30 alla NI Holding Spa l'esibizione del registro iva vendite, del libro giornale e del libro inventari dal 2014 fino ad oggi, della corrispondenza e delle fatture intercorse dal 01.01.2014 ad oggi con i soggetti già clienti di (come Parte_3 meglio individuati in atti ed in particolare nelle statistiche di vendita al
05.07.2013 e statistiche di vendita DEA WORLD), nonché l'esibizione del Libro
pagina 8 di 22 unico del Lavoro dal 2013 in poi. Ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 210 cpc e art. 2711 c.c.
d. Si chiede l'ammissione di interrogatorio ex art. 121 bis cpi di CP_1 sulle seguenti ulteriori circostanze:
38) Indichi l'interrogato il nominativo e l'indirizzo dei clienti di NI Holding,
NI Automatismi e loro filiali dal 2014 ad oggi nonché i prodotti, le quantità ed i prezzi dei prodotti dagli stessi acquistati da NI Holding, NI
Automatismi e dalle loro filiali;
39) Indichi l'interrogato il nominativo e l'indirizzo dei dipendenti/collaboratori commerciali di NI Holding e NI Automatismi dal 01.01.2014 ad oggi, specificando il periodo di permanenza alle dipendenze delle citate aziende.
e. Si reitera, qualora non ancora avvenuta da parte della Cancelleria, la richiesta di acquisizione del fascicolo penale n. 7788/2017 RGNR:
- n. 2333/2018 RG Tribunale di Vicenza- Sez. Penale;
- n. 3252/2021 RG Corte d'Appello di Venezia – Sez. Seconda Penale;
- n. 44671/2022 della Corte di cassazione – Sez. Quinta Penale.
f. Ci si oppone ai capitoli di prova formulati dal convenuto perché inammissibili per le seguenti ragioni: 1-2- generici (volutamente e per ingenerare confusione non indicano né il momento temporale, né se se ci si riferisca alla cartella utenti o transfer); 3- 4-5-6 generici;
7- irrilevante;
8- generico;
9- inammissibile per contrarietà a documento in atti ex art. 2721-2722-2723-2725 cc. Nel contratto di non risulta la competenza per tutti i mercati (doc. 2), che invero erano CP_1 espressamente assegnati ad altri (doc. 47-48); 10- generico;
11- valutativo ed inammissibile ex art. 2721-2722-2723-2725 cc (contrario al doc. 28); 12- valutativo e generico;
13- valutativo ed inammissibile ex art-. 2721-2722-2723-
2725 cc;
14- generico, irrilevante ed inammissibile ex art-. 2721-2722-2723-
2725 cc;
15- inammissibile per contrarietà a documento in atti ex art. 2721-
2722-2723-2725 cc. Nel contratto di non risulta la competenza per tutti i CP_1 mercati (doc. 2), che invero erano espressamente assegnati ad altri (doc. 47-48).
In denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
pagina 9 di 22 Per CP_1
In via preliminare
- Preliminarmente si insiste affinché le “note” attoree, e i relativi documenti allegati sub 47), 48) e 49), depositati in data 15.05.2024 siano dichiarati inammissibili ed espunti dal fascicolo elettronico, in quanto prodotti in violazione degli artt. 88, 101 e 350 c.p.c.., non avendo potuto parte convenuta prendere posizione sulle difese avversarie e sulle relative produzioni documentali.
- Si chiede che il presente procedimento sia sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di dipendenza esistente rispetto al proc. n. 2420/2018 r.g. attualmente pendente avanti alla sezione specializzata del Tribunale di Venezia.
Nel merito
- Si chiede il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Si chiede la integrale rifusione delle spese e dei compensi di causa e dei precedenti gradi di giudizio.
In via istruttoria
- Si eccepisce la inammissibilità delle istanze formulate da parte attrice ex art.
121 Cod. prop. Ind., trattandosi di mezzo istruttorio esperibile solo avanti alla sezione specializzate per le imprese.
- Si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni, sui capitoli e con i testimoni indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
- Ci si oppone alla prova per testimoni avversaria, richiedendosi, in caso di ammissione, l'abilitazione alla prova contraria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che vedeva CP_1
dipendente di dal 1999 al dicembre 2013, quale
[...] Parte_3 impiegato commerciale, assunto nel gennaio 2014 dalla società Automatismi
Beninca s.p.a., imputato del reato di cui all'art. 622 c.p. (capo a) e del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (capo b)
pagina 10 di 22 Al veniva addebitato di aver rivelato segreti professionali, nella specie dati CP_1
e notizie, compresi clienti e fornitori, concernenti aspetti riservati dell'attività commerciale svolta da abusando della sua qualità di Parte_3 dipendente, e di avere sfruttato tali informazioni una volta assunto dalla società diretta concorrente di La seconda contestazione si riferiva al Parte_3 delitto di accesso abusivo al sistema informatico di Parte_3
Il procedimento penale traeva origine dalla denuncia-querela proposta da Pt_1
e da soci di in ragione della
[...] Parte_2 Parte_3 condotta del che aveva causato la perdita di valore delle loro partecipazioni CP_1 sociali.
All'esito del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale e Parte_1 [...] si erano costituiti parti civili, il Tribunale di Vicenza, con Parte_2 sentenza n. 756/2021, riteneva responsabile del reato di cui CP_1 all'art. 622 c.c. e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa,
e al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore delle costituite parti civili, liquidati a titolo di provvisionale in euro 15.000,00, in favore di , e Parte_1 in euro 130.000,00, in favore di Parte_2
Il Tribunale, invece, assolveva il dal reato di cui all'art. 615 ter c.p.c. per CP_1 non aver commesso il fatto.
1.1. Avverso tale decisione proponevano appello sia il relativamente alla CP_1 condanna per il reato di cui al capo a), sia le parti civili relativamente all'assoluzione del dal reato di cui al capo b). CP_1
Con sentenza n. 790/2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Vicenza, dichiarava non doversi procedere per tardività della querela nei confronti di in relazione al reato di CP_1 cui all'art. 622 c.p., revocando le relative statuizioni civili, e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado che aveva già assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter c.p. per non aver commesso il fatto.
1.1.1. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili e nelle loro qualità di soci della società Parte_1 Parte_2 [...]
deducendo due motivi distinti. Il primo era relativo alla ritenuta Parte_3
pagina 11 di 22 tardività della querela, il secondo era relativo all'assoluzione del dal reato CP_1 di cui all'art. 615 ter c.p.
1.2. La sentenza di appello è stata annullata, ex art. 622 c.p.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, dalla sentenza della
Corte di cassazione, quinta sezione penale, n. 42379/2023, limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione, avendo la Corte ritenuto che la querela fosse tempestiva.
La Corte di legittimità, invece, ha ritenuto il secondo motivo di ricorso, relativo all'assoluzione del dal reato di cui all'art. 615 ter c.p., inammissibile poiché CP_1 manifestamente infondato.
2. e hanno riassunto il giudizio, affermando Parte_1 Parte_2 che gli elementi acquisiti in sede penale consentirebbero di delineare la responsabilità penale e civile del il quale, nel sottrarre i segreti di CP_1 [...]
e nel rivelarli alla società concorrente , avrebbe provocato Parte_3 Pt_4 lo sviamento della clientela di La predetta società avrebbe, Parte_3 pertanto, perso un'ingente quantità di profitti e subito uno svilimento dell'EBIT sociale rispetto a quello che si sarebbe originato in assenza dei reati contestati. Il minor EBIT sociale avrebbe avuto un effetto grave e diretto sul valore dell'azienda e così sul valore delle azioni detenute da e da Parte_1 Parte_2
[...]
Hanno quantificano, pertanto, il danno patrimoniale dagli stessi subito in euro
48.000,00 per , titolare di 30.000 azioni della Parte_1 Parte_3
e in euro 1.520.000,00 per titolare di 950.000,00 azioni di Parte_2
Parte_3
2.1. La difesa di nel costituirsi, preliminarmente ha eccepito la CP_1 nullità della citazione, dove vi era contenuto l'invito a costituirsi “almeno 20 giorni prima” dell'udienza, mentre l'invito avrebbe dovuto indicare il termine di giorni
70, e ha chiesto la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di dipendenza esistente rispetto al procedimento R.G. n. 2420/2018, pendente avanti alla sezione specializzata del Tribunale di Venezia, radicato da contro e Parte_3 CP_1 Controparte_30 Pt_4
pagina 12 di 22 Holding s.p.a., per vederli condannati al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla sottrazione di dati aziendali. Nel merito, ha ricostruito l'intera vicenda contestando la fondatezza delle domande di parte riassumente e rilevando l'insussistenza del danno lamentato.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal relativa CP_1 alla nullità della citazione: ai sensi dell'art. 394 c.p.c., in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la
Corte ha rinviato la causa.
Il difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine di venti giorni per la proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.), è stato risolto con l'intervento correttivo del d.lgs. n.164/2024. Con tale modifica si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza.
3.1. Del pari è infondata la richiesta di sospensione del presente procedimento: per costante orientamento della Suprema Corte l'ipotesi della sospensione necessaria del processo ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale, nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Nella fattispecie non ricorre tale ipotesi non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento o rigetto delle rispettive domande, atteso che i soggetti in causa, contro Parte_3
e nella causa CP_1 Controparte_31 Controparte_30 pendente dinnanzi al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Parte impresa, e contro nella Parte_1 Parte_2 CP_1 presente causa, sono diversi, con la conseguenza che non vi è alcun rischio di pagina 13 di 22 contrasto di giudicati, né efficacia pregiudicante di quella decisione su questa
(Cass. n. 17235/2014; Cass. n. 20072/2017; Cass. n. 12996/2018).
4. Passando al merito, occorre precisare che:
- la Corte di appello, nel riformare la condanna del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 622 c.p. per tardività della querela, revocando le pertinenti statuizioni civili, proscioglimento divenuto definitivo, perché la sentenza di appello non è stata impugnata dal P.G., tanto che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza penale ai soli effetti civili (“La sentenza impugnata, pertanto, va annullata ai soli effetti civili quanto al capo A, con rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen.”);
- ai sensi dell'art.622 c.p.p., se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su di essi è sceso il giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde completamente dall'accertamento della responsabilità penale e l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. Il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali ai sensi dell'art. 185 c.p. Egli è, invece,
“chiamato a verificare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi secondo il disposto dell'art.2043 c.c.”. Nel caso del proscioglimento dell'imputato che non sia stato impugnato dal pubblico ministero o dallo stesso imputato, la regiudicanda penale è esaurita sicché, una volta ammesso un interesse all'accoglimento del ricorso della parte civile ai soli fini civili, il rinvio al giudice civile si giustifica alla luce del fatto che, pur essendo il tema rimesso al suo apprezzamento strettamente connesso a quello penale, non residuano profili penali da esaminare. Il giudice civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il pagina 14 di 22 procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., deve applicare i criteri di accertamento della responsabilità civile, essendo il giudizio di rinvio ex art. 622
c.p.p. deputato all'accertamento dell'illecito civile, quale fattispecie autonoma da quella penale, senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale (Cass. n. 15290/2024; Cass. n.
16905/2025);
- nel giudizio di rinvio i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo non del reato, ma dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. e seguendo i canoni probatori propri del processo civile.
4.1. Nel riassumere il processo è stata fatta esplicitamente valere la responsabilità civile extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., di e la CP_1 domanda di risarcimento deve essere esaminata secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano come sopra esposto.
Nella ricostruzione della vicenda fornita dagli attori in riassunzione, in ragione della violazione dei segreti professionali, industriali, delle condotte difformi dai principi di correttezza professionale e di concorrenza sleale consapevolmente poste in essere dal e conseguentemente dalle società , CP_1 Pt_4 [...] avrebbe subito la sottrazione di numerosi clienti (Euro Mimf Doo, Parte_3
Mr 0%); Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
; ; ), mentre altri
[...] Controparte_32 Controparte_10 clienti sarebbero stati mantenuti solo grazie ad una significativa riduzione dei prezzi, ovvero alla rinuncia all'applicazione degli aumenti ordinari (2%) CP_22
; Towards 2000SDN BHD;
; Controparte_33 Controparte_34
; Controparte_25 Controparte_26 Controparte_35
Ins. Mui;
).
[...] Controparte_27
pagina 15 di 22 Pertanto, avrebbe perso un'ingente quantità di profitti e subito Parte_3 uno svilimento del proprio valore economico e gli attori, quali soci di Parte_3
avrebbero conseguentemente subito una diminuzione del valore delle loro
[...] partecipazioni sociali.
Nella fattispecie, quindi, a giudizio degli attori, sussisterebbe l'elemento soggettivo doloso, sufficiente a integrare la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente loro diritto a ottenere il risarcimento del danno subito.
5. Orbene, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa secondo il principio della ragione più liquida, secondo cui al giudice è consentito di decidere la causa sulla base di una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre.
Tale principio è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su di una questione, di agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
Un'attività del genere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., si ispira al principio dell'economia processuale, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole (tra le tante, Cass. S.U. n.
9936/2014; Cass. 14039/2021; Cass. n. 26214/2022; Cass. n. 2805/2022).
La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Pertanto, nella fattispecie anziché esaminare la questione relativa all'accertamento dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto azionato, invertendo l'ordine del c.d. “decidere per gradi”, si deve esaminare la questione, assorbente, della sussistenza dei danni lamentati da parte degli attori.
5.1. Ritiene, infatti, il Collegio che si debba privilegiare la soluzione che offre una soluzione rapida della controversia essendo la pretesa risarcitoria infondata.
pagina 16 di 22 Come sopra già esposto, gli attori in riassunzione deducono di detenere azioni di e che la perdita di profitti di detta società avrebbe diminuito il Parte_3 valore delle loro azioni e chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 48.000,00 per e in euro 1.520.000,00 per Parte_1 [...]
Parte_2
Risponde alla logica della responsabilità civile che essa abbia carattere ripristinatorio e non punitivo, per cui il danneggiato è tenuto a provare, con onere integralmente a suo carico, che tale danno esista e che sia causalmente collegabile all'inadempimento o al ritardo (per usare la formula dell'art. 1223 c.c., unica disposizione sul nesso di causalità esistente in quel codice).
Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria (Cass. S.U. n. 576 del 2008) e non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire (Cass.
n. 33645/2022).
Orbene, il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore delle partecipazioni in una società di capitali, conseguente all'illecito commesso da un terzo spetta alla società e non al socio, in quanto “l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio” e il depauperamento subito dalla partecipazione del socio costituisce “un effetto indiretto di detto pregiudizio”.
Già con sentenza n. 27346/2009 la Suprema Corte a sezioni unite ha affermato che “Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”.
Tale principio, ribadito anche in seguito dalla Suprema Corte (Cass. n.2087/2012;
Cass. 4548/2012; Cass. n. 11223/2021; da ultimo Cass. n. 6116/2025), trova pagina 17 di 22 concreta applicazione nel caso di specie, essendo gli attori in riassunzione soci di
Parte_3
Infatti, la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della partecipazione sociale. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisca direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla partecipazione medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.
Infatti, vi è una netta separazione tra il patrimonio della società di capitali e quello personale dei soci, patrimoni insensibili l'uno alle vicende che riguardano l'altro. La circostanza che alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento corrisponde l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive, comporta, sul versante delle poste attive del patrimonio sociale, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali, come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 c.c., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere.
Certamente una condotta illecita può produrre effetti negativi sullo svolgimento dell'attività della società e sul suo patrimonio ma tale lesione, pur potendosi ripercuotere, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche sotto forma di possibile diminuzione del valore della partecipazione, non costituisce, tuttavia, una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, ma di un danno solo indiretto, in quanto mero riflesso del danno subito dalla società, come tale non rilevante sul piano giuridico.
D'altra parte, il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato pagina 18 di 22 dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto.
Nelle società di capitali la personalità giuridica - che rende la società un soggetto diverso dai soci - costituisce un mezzo per perseguire, attraverso l'autonomia patrimoniale perfetta, le finalità del contratto di società, cioè l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
Peraltro, in correlazione con la nascita, in conseguenza del contratto, dell'ente sociale, questo non è immediatamente tenuto ad alcuna prestazione nei confronti dei soci che possa fare assimilare la loro posizione giuridica nei suoi confronti a un diritto di credito. Piuttosto il socio diventa immediatamente titolare di un insieme di facoltà e poteri, esercitabili all'interno della struttura societaria, strumentali al suo funzionamento e al perseguimento dello scopo sociale costituito dal conseguimento di utili e, in caso di scioglimento della società, della quota di liquidazione. Ora, la partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale posizione contrattuale - si caratterizza, nelle società di capitali, per una sua spiccata autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale, autonomia che le consente di avere un suo proprio valore. Ma tutto ciò dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi. E invero, il valore di mercato della partecipazione non è dato solo dalla frazione di valore del patrimonio sociale che essa rappresenta, ma è influenzato da molteplici fattori ulteriori, che rendono limitatamente correlabili i due valori, cosicché non ad ogni diminuzione patrimoniale della società corrisponde una diminuzione di valore delle azioni e delle quote e, viceversa, non ad ogni incremento di detto patrimonio corrisponde un corrispondente aumento del valore di mercato delle azioni e delle quote.
Inoltre, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti loro derivanti dalla partecipazione, non potendosi negare lo pagina 19 di 22 stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.
Situazione che riveste effettiva concretezza nella fattispecie, tanto che
[...] ha promosso un'azione civile davanti al Tribunale di Venezia, Parte_3 sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti del e delle società CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno (euro 1.302.984,15) che Pt_4 sarebbe ad essa derivato, stante la contrazione del suo volume di affari, dalla asserita sottrazione di dati aziendali da parte del utilizzati, poi, presso il CP_1 nuovo datore di lavoro.
5.2. Gli attori in riassunzione affermano, poi, che, a causa dello svilimento del valore economico di le trattative intercorse con una “società Parte_3 trevigiana” non si sarebbero perfezionate.
Si tratta di una mera allegazione, sfornita di qualsivoglia precisa indicazione
(come? - con chi? - quando? -in quali termini?), in relazione alla quale gli attori non hanno depositato documentazione, ma solo formulato due capitoli di prova inammissibili, stante la loro formulazione assolutamente generica, essendo le circostanze dedotte prive di precisa collocazione nel tempo e nello spazio, nonché senza alcuna indicazione dei soggetti che sarebbero stati interessati nella vicenda, tanto da impedire anche alla controparte di predisporre una adeguata difesa.
Vale la pena di evidenziare (sebbene nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non sia consentito valutare, attribuendole valore di prova, la testimonianza della parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all'art. 246
c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio) che anche nelle deposizione resa in data 17.5.2009, davanti al Tribunale di Vicenza, mai ha dichiarato di avere Parte_1 intrapreso delle trattative per la vendita delle azioni e ciò nonostante il suo difensore avesse formulato tale domanda (PARTE CIVILE, AVV. FANTINI – Ma lei in questo periodo o ci riferisca quando, ha avuto delle trattative per la cessione
pagina 20 di 22 delle quote sociali e se sì, in che misura questo deprezzamento ha influito nella trattativa.
TESTIMONE, LIEVORE – La società mancando questo, ha un valore più basso e se la metti nel mercato devi sottrarre tutta la differenza perché nel mercato, il valore si prende negli ultimi cinque anni. Ha perso questo valore, è il minore valore di conseguenza della società.
PARTE CIVILE, AVV. FANTINI – Va bene. Nessun'altra domanda).
Anche alla domanda formulatagli dalla difesa il teste nulla ha precisato CP_1
(DIFESA, AVV. MARCHIORO – E senta, lei prima ha parlato del deprezzamento delle quote sociali.
TESTIMONE, LIEVORE – Sì.
DIFESA, AVV. MARCHIORO – Ci può indicare esattamente se lei ha avuto delle offerte di acquisto? Da chi?
TESTIMONE, LIEVORE – Le ricevo ogni anno. E naturalmente...
DIFESA, AVV. MARCHIORO – Ogni anno dice che ricorda?
TESTIMONE, LIEVORE – ...quel fatturato lì manca ancora, se oggi dovesse valere
10, con quello vale 9 e mezzo o 9. Di lì nel preciso, nel centesimo è difficile).
5.3. Deve, poi, escludersi che il abbia cagionato al EV un danno CP_1 morale, in particolare che quest'ultimo abbia sofferto per avere il tradito la CP_1 fiducia in lui riposta, non avendo il EV fornito la prova di tale danno, neppure in via presuntiva.
Per quanto riguarda nulla viene allegato. Parte_2
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dagli attori in riassunzione deve essere rigettata.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di e e vengono liquidate, in Parte_1 Parte_2 favore di come in dispositivo, conformemente, per il presente CP_1 giudizio, alla nota spese depositata da parte convenuta in riassunzione (valore indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi).
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 42379/2023 della quinta sezione penale della Corte di cassazione, così pronuncia:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di
[...] CP_1
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite liquidate, per il giudizio CP_1 di Cassazione, in euro 6.585,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché, per il presente giudizio di rinvio, in euro 8.740,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
La Presidente
CL RI
Il Consigliere estensore
LE SI
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa CL RI Presidente dott.ssa LE SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2006 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), entrambi nella loro qualità di soci Parte_2 P.IVA_1 della società Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Fantini e Riccardo Cusinato ed elettivamente domiciliati a Schio (VI), via Lago di Lugano 27, presso lo studio dei difensori;
parte riassumente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stefano Speranza ed elettivamente domiciliato a Zanè (VI), via Ferrarin 20, presso lo studio del difensore;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 42379/2023
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 22 Nel merito:
1. Previo accertamento del compimento da parte del convenuto di atti di violazione e rivelazione di segreti professionali integranti la fattispecie di cui all' art. 622 cp, delle violazioni di segreti industriali e informazioni aziendali costituenti oggetto di protezione ai sensi del D.lgs 30/2005 art. 1, 2, 98 e 99, di atti di concorrenza sleale e comunque illeciti ex artt. 2105-1218- 2043 cc e della responsabilità del convenuto per tutte le ragioni indicate in atti, condannare il signor al risarcimento dei danni patiti dagli attori, come di seguito CP_1 quantificati:
- per euro 70.000,00 (di cui almeno euro 48.000,00 a titolo di Parte_1 danno patrimoniale);
- per euro 1.650.000,00 (di cui almeno euro 1.520.000,00 Parte_2
a titolo di danno patrimoniale)
o quell'importo maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 cc, co. 4 dalla notifica della costituzione di parte civile (all. C), e rivalutazione monetaria.
1. Spese e competenze di causa (anche dei precedenti gradi penali) rifuse
In via istruttoria si chiede:
a. L'ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze Contr 1) Dica il teste/interrogato se , CP_2 Controparte_4
(già );
[...] Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 [...]
, nel periodo 2001-2015 abbiano CP_9 Controparte_10 procurato a il fatturato ed il profitto indicato nelle fatture, scritture Parte_3 contabili e nelle tabelle che le si rammostrano (doc. 31)?
2) Dica il teste/interrogato se EURO DOO, MR. CP_2 Controparte_4
;
[...] Controparte_5 Controparte_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 [...] nel corso del 2013 abbiano formulato lamentele in ordine ai CP_10 prodotti di ? Parte_3
pagina 2 di 22 3) Dica il teste /interrogato se , ; CP_2 Controparte_5
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_11
abbiano procurato dal 01.01.2014 al 16.10.2014 a
[...] Controparte_10
il fatturato indicato nella documentazione che le si rammostra (doc. 30)? Pt_4
4) Dica il teste/interrogato se le statistiche di vendita al 05.07.2013 e Statistiche
Vendite_EA World che le si rammostrano riportino i nominativi dei clienti di
[...]
dal 2001 al 2013, i relativi fatturati, prezzi medi, costi medi, margini Pt_3 medi, quantità, percentuali di sconto suddivise per articolo, per area, per anno e totali, con calcolo dei differenziali annuali, come da documento che le si rammostra? (doc. 42 B e C, v. docc. incidente probatorio in particolare in HD4 >
Partition 1 > TI HD > root > > STATISTICHE VENDITA > Per_1
Statistiche Vendite al 05.07.2013 e in HD4 > Partition 1 > TI HD > root >
> STATISTICHE VENDITA > 2012 > Statistiche Vendite_DEA . Per_1 CP_11
Nota per facilitare la navigazione del file: si precisa che nella sezione in alto a destra Campi tabella Pivot è possibile selezionare i dati specifici che si intendono visualizzare cliccando nella freccia rivolta in basso accanto ad Anno, Articolo,
CalcCostomedio, CalcMargMedio, Cliente, Descrizione, Nazione,
PercScontoApplicato, PrzMedio Vendita, Qta ecc. Inoltre, nella tabella, cliccando sulla + prima della nazione appaiono i singoli prodotti venduti in quel paese;
cliccando sulla + prima dell'articolo compaiono i nomi dei singoli clienti che lo hanno acquistato e così via cliccando sulla + prima del dato si esplodono i dati nello stesso contenuti);
5) Dica il teste/interrogato se nella cartella Budget che le si rammostra (docc. incidente probatorio HD4 > Partition 1 > TI HD > root > RI >
STATISTICHE VENDITA > BUDGET 2014), sono indicati i dati relativi al fatturato
2013, alle previsioni di fatturato 2013 ed ai budget per il 2014 per articolo e per nazione e per cliente, nonché i nominativi dei dieci “Top Accounts” di Parte_3 per le aree manager ivi indicate?
6) Dica il teste/interrogato se su richiesta della dirigenza di CP_1
NI Holding e NI Automatismi, abbia inviato a , Linktech, Parte_5
Astecgroup, Mr. , ; Mr. della EKT, Loading CP_12 CP_13 Per_2
pagina 3 di 22 , , Naser della Cogicat, IK Engeenering Ldt, le Pt_3 Persona_3 CP_14 email che le si rammostrano (doc. 24-26; 32-33)?
7) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. previa analisi dei CP_1 dati copiati dal server (doc. docc. incidente probatorio) richiesta dal Parte_3 sig. per conto delle società NI Automatismi e NI Parte_6
Holding, abbia inviato a Clouture De L'Ocean, Yong Fong, Europortail-Newtech,
Ets Laplace, EKT, Towards 2000, BLT Associates, CP_14 CP_2 CP_5
; Ideal Gate Automation, ; Tech Innov, Controparte_8 CP_15 CP_16
della Gate R US, della Loading system, della DC
[...] CP_17 CP_18
Production; della Dimak, le offerte che le si CP_19 Controparte_9 rammostrano (doc. 27 e 34)?
8) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2014 abbia fornito alla CP_1 dirigenza di NI Automatismi e NI Holding i report che le si rammostrano (doc. 42 H- v. docc. incidente probatorio - in HD3 > partition 3 >
. > Report Clienti)? Controparte_20 Controparte_21
9) Dica il teste/interrogato se le direttive generali di NI Holding prevedevano che tutte le aziende del gruppo , compresa la NI Automatismi, Pt_4 aumentassero i prezzi praticati ai clienti nella misura indicata nel modello di organizzazione aziendale che le si rammostra (doc. 45 - docc. incidente probatorio Hd3- Mc Riorganizzazione CP_20 Persona_4
Commerciale)?
10) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. su incarico e con CP_1
l'ausilio della dirigenza di NI Automatismi e NI Holding, abbia fatto un'analisi comparativa dei prezzi e costi di EA System e NI e contattato i clienti di indicati nelle statistiche di vendita che pure le si Parte_3 rammostrano (doc. 42 B e C statistiche di vendita al 05.07.2013 e statistiche vendita EA World), proponendo, in deroga alle direttive aziendali di cui al capitolo precedente, offerte con prezzo ribassato rispetto a quello loro applicato da , agendo, direttamente o indirettamente, anche in aree territoriali Parte_3 già assegnate ad altri collaboratori commerciali di ? Pt_4
pagina 4 di 22 11) Dica il teste/interrogato se il sig. , per il tramite del sig. Parte_7
e della sig.ra , nel febbraio 2014 abbia contattato il sig. CP_1 Tes_1
collaboratore commerciale di nella filiale EA Gate Persona_5 Parte_3
Automation LTD, proponendogli di essere assunto da una filiale di ? Pt_4
12) Dica il teste/interrogato se il sig. del gruppo abbia Parte_7 Pt_4 partecipato ai primi incontri avuti da in nome e per conto di CP_1
, con i clienti di , come da documento che le si rammostra Pt_4 Parte_3
(doc. 34)?
13) Dica il teste/interrogato se nel 2014 la NI Automatismi abbia sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva con la Euro- Mimf, come da documento che le si rammostra (doc. 28)?
14) Dica il teste/interrogato se nel febbraio 2014 il sig. in nome e CP_1 per conto della Automatismi e NI Holding abbia rilasciato a Yong Pt_4
Fong la dichiarazione di autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti del Gruppo
NI Holding in Singapore, Malaysia, Indonesia e Filippine, come indicato nel documento che le si rammostra (doc. 35)?
15) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. abbia inoltrato al CP_1 sig. direttore della filiale di EA System- EA Polska, l'offerta Persona_6 della NI Polonia, che le si rammostra (doc. 46- v. doc. incidente probatorio)?
16) Dica il teste/interrogato se nel 2014 il sig. per conto delle CP_1 società NI Automatismi e NI Holding, abbia dichiarato che i prodotti di
erano diventati problematici e di bassa qualità, come aveva avuto Parte_3 modo di apprendere nell'ultimo anno di impiego presso , invitandolo a Parte_3 passare ad acquistare i prodotti ? Pt_4
17) Dica il teste/interrogato se la cartella utenti “ ”, contenuta nel file che Per_1 le si rammostra (42 A, v. docc. incidente probatorio –- in HD4 > Partition 1 >
TI HD > root > ) fosse presente sin dal momento dell'assunzione Per_1 di ed ad oggi (oggi denominata “ ) nel server Persona_7 Persona_7 aziendale di in una sezione accessibile solo dopo l'inserimento Parte_3 del nome utente e password del direttore generale di Parte_3 Per_7
come da documento che le si rammostra (doc. 36)?
[...]
pagina 5 di 22 18) Dica il teste se il sig. fosse autorizzato ad accedere alla cartella CP_1 utenti di cui al capitolo precedente? Per_1
19) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 disponevano che ogni utente provvedesse ad effettuare periodicamente un back up dei propri file nella sezione del server aziendale a lui dedicata ed accessibile solo inserendo i propri nome utente e password?
20) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 ed impartite dalla dirigenza prevedessero che i dati e le informazioni conosciute in ragione del proprio impiego/collaborazione presso Parte_3 potessero essere utilizzate solo per le finalità aziendali autorizzate?
21) Dica il teste/interrogato se le direttive aziendali di vigenti nel Parte_3
2013 ed impartite dalla dirigenza di prevedessero il divieto di Parte_3 comunicazione a terzi dei dati e le informazioni conosciute in ragione del proprio impiego/collaborazione presso ? Parte_3
22) Dica il teste/interrogato se i sistemi telematici di nell'anno 2013 Parte_3 fossero protetti da firewall ZYXEL mod. ZYWALL USG 100 ed antivirus Kaspersky, come da documentazione che le si rammostra (doc. 38)?
23) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2013 fosse dotato di CP_1 telefono Blackberry aziendale sincronizzato automaticamente con la casella di posta elettronica aziendale in uso a CP_1
24) Dica il teste/interrogato se il sig. nel 2013 fosse dotato di CP_1 computer portatile aziendale fornito da ? Parte_3
25) Dica il teste/interrogato se, nel corso del suo rapporto lavorativo con
[...]
, il sig. sia stato autorizzato ad inviare la corrispondenza Pt_3 CP_1 intrattenuta per conto di al proprio indirizzo e-mail privato? Parte_3
26) Dica il teste/interrogato se, nel corso del suo rapporto lavorativo con
[...]
, il sig. sia stato autorizzato a scaricare il materiale di Pt_3 CP_1 [...]
su un disco esterno privato? Pt_3
27) Dica il teste/interrogato se il sig. della NI Holding Parte_6 abbia commissionato nel 2014 a di fornirgli un report comparativo CP_1 sui prezzi applicati da , come da documento che le si rammostra? Parte_3
pagina 6 di 22 (doc. 42U- docc. incidente probatorio - in HD3 > partition 3 > OS > ROOT >
USERS > roberto.casa li > Desktop > RC > Analisi X Tommaso, file Pricelist
Comparison EA NI – BLT_Thailanda Offerta_17_01_2014 - Towards);
28) Dica il teste/interrogato se la Dirigenza di NI Automatismi e NI
Holding abbia utilizzato i dati comparativi di cui al capitolo precedente per stabilire i prezzi da applicare ai clienti di , come da documentazione Parte_3 che le si rammostra (doc. 27 e 34)?
29) Dica il teste/interrogato se i documenti che le si rammostrano vennero rinvenuti nella postazione aziendale di presso la NI CP_1
Automatismi in data 05.11.2014 (doc. 39)?
30) Dica il teste/interrogato se i seguenti clienti CLOUTURE DE CP_22
L'AN, RD , CP_23 Controparte_24 [...]
; LT AP Controparte_25 Controparte_26
OTOMASYON SIST. INS. MUI, vennero Controparte_27 mantenuti da accordando uno sconto medio del 2%, con la perdita Parte_3 dei profitti meglio indicati nella tabella che le si rammostra (doc. 29)?
31) Dica il teste/interrogato se i dati riportati nelle statistiche di vendita che le si rammostrano sono stati elaborati, con dati di raccolti dal 2001 al Parte_3
2013, dal sig. a partire dalla sua assunzione e con l'ausilio di Persona_7 consulenti informatici della GIGA Srl di Padova, obbligati alla riservatezza (doc. 42
B e C)?
32) Dica il teste se il profitto medio di sul fatturato dei clienti indicati Parte_3 nella documentazione che le si rammostra per gli anni dal 2011 al 2015 è stato pari al 39% del fatturato (v. doc. 31)?
33) Dica il teste/interrogato se il sig. , destinatario della email Testimone_2 che le si rammostra (doc. 18) lavorasse nel 2013-2015 presso la società
Arrowhead Alarms Products?
34) Dica il teste/interrogato se NI Automatismi e operino nel Parte_3 settore degli automatismi per cancelli, porte e basculanti, come da visure che le si rammostrano (doc. 1 e 7)?
pagina 7 di 22 35) Dica il teste interrogato se nell'autunno 2013 il sig. , Parte_1 CP_28
, e ricevettero da una società trevigiana
[...] CP_29 Parte_2 una proposta di acquisto delle quote sociali di . Sia più preciso il Parte_3 teste?
36) Dica il teste interrogato se nel 2014 detta società trevigiana comunicò al sig.
, , e di non essere più Parte_1 CP_28 CP_29 Parte_2 interessata all'acquisto di stante la perdita ad opera della stessa nel Parte_3 corso del 2014 di numerosi clienti storici?
37) Dica il teste/interrogato se quelle che le si rammostrano sono le delibere di distribuzione utili di dal 2017 al 2023 (doc. 43)? Parte_3
Si indicano quali testi i sig. , , Persona_7 Testimone_3 Testimone_4
, , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
presso , dott. Moreno Pauletto, via Roma 81 int. 2 Carrè,
[...] Parte_3
- Sandholes Road - Cookstown - Co. Tyrone, collaboratori Tes_10 C.F._3 commerciali di NI Holding e NI Automatismi da questi indicati in sede di interrogatorio ex art. 121 bis cpi, ovvero e comunque quelli risultanti dal Libro
Unico del Lavoro delle predette società, presso Guardia di Parte_8
Finanza, Compagnia di Vicenza, legale rappresentante della GIGA Srl di Padova, viale dell'Industria 58/B, Francesca EV, via Pilastri 16/U VE CH
(VI) e , via Pilastri 16/V VE CH (VI). CP_28
b. Si chiede, ove ritenuto necessario, che venga disposta CTU volta a quantificare il danno patito da e in ragione delle condotte Parte_1 Parte_2 descritte in atti, con esame di quanto in atti nonché della documentazione fornita in sede di ctu anche ai sensi dell'art. 121 cpi.
c. Si chiede ex art. 121 cpi che il Giudice ordini alla e Controparte_30 alla NI Holding Spa l'esibizione del registro iva vendite, del libro giornale e del libro inventari dal 2014 fino ad oggi, della corrispondenza e delle fatture intercorse dal 01.01.2014 ad oggi con i soggetti già clienti di (come Parte_3 meglio individuati in atti ed in particolare nelle statistiche di vendita al
05.07.2013 e statistiche di vendita DEA WORLD), nonché l'esibizione del Libro
pagina 8 di 22 unico del Lavoro dal 2013 in poi. Ciò eventualmente anche ai sensi dell'art. 210 cpc e art. 2711 c.c.
d. Si chiede l'ammissione di interrogatorio ex art. 121 bis cpi di CP_1 sulle seguenti ulteriori circostanze:
38) Indichi l'interrogato il nominativo e l'indirizzo dei clienti di NI Holding,
NI Automatismi e loro filiali dal 2014 ad oggi nonché i prodotti, le quantità ed i prezzi dei prodotti dagli stessi acquistati da NI Holding, NI
Automatismi e dalle loro filiali;
39) Indichi l'interrogato il nominativo e l'indirizzo dei dipendenti/collaboratori commerciali di NI Holding e NI Automatismi dal 01.01.2014 ad oggi, specificando il periodo di permanenza alle dipendenze delle citate aziende.
e. Si reitera, qualora non ancora avvenuta da parte della Cancelleria, la richiesta di acquisizione del fascicolo penale n. 7788/2017 RGNR:
- n. 2333/2018 RG Tribunale di Vicenza- Sez. Penale;
- n. 3252/2021 RG Corte d'Appello di Venezia – Sez. Seconda Penale;
- n. 44671/2022 della Corte di cassazione – Sez. Quinta Penale.
f. Ci si oppone ai capitoli di prova formulati dal convenuto perché inammissibili per le seguenti ragioni: 1-2- generici (volutamente e per ingenerare confusione non indicano né il momento temporale, né se se ci si riferisca alla cartella utenti o transfer); 3- 4-5-6 generici;
7- irrilevante;
8- generico;
9- inammissibile per contrarietà a documento in atti ex art. 2721-2722-2723-2725 cc. Nel contratto di non risulta la competenza per tutti i mercati (doc. 2), che invero erano CP_1 espressamente assegnati ad altri (doc. 47-48); 10- generico;
11- valutativo ed inammissibile ex art. 2721-2722-2723-2725 cc (contrario al doc. 28); 12- valutativo e generico;
13- valutativo ed inammissibile ex art-. 2721-2722-2723-
2725 cc;
14- generico, irrilevante ed inammissibile ex art-. 2721-2722-2723-
2725 cc;
15- inammissibile per contrarietà a documento in atti ex art. 2721-
2722-2723-2725 cc. Nel contratto di non risulta la competenza per tutti i CP_1 mercati (doc. 2), che invero erano espressamente assegnati ad altri (doc. 47-48).
In denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
pagina 9 di 22 Per CP_1
In via preliminare
- Preliminarmente si insiste affinché le “note” attoree, e i relativi documenti allegati sub 47), 48) e 49), depositati in data 15.05.2024 siano dichiarati inammissibili ed espunti dal fascicolo elettronico, in quanto prodotti in violazione degli artt. 88, 101 e 350 c.p.c.., non avendo potuto parte convenuta prendere posizione sulle difese avversarie e sulle relative produzioni documentali.
- Si chiede che il presente procedimento sia sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di dipendenza esistente rispetto al proc. n. 2420/2018 r.g. attualmente pendente avanti alla sezione specializzata del Tribunale di Venezia.
Nel merito
- Si chiede il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Si chiede la integrale rifusione delle spese e dei compensi di causa e dei precedenti gradi di giudizio.
In via istruttoria
- Si eccepisce la inammissibilità delle istanze formulate da parte attrice ex art.
121 Cod. prop. Ind., trattandosi di mezzo istruttorio esperibile solo avanti alla sezione specializzate per le imprese.
- Si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni, sui capitoli e con i testimoni indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
- Ci si oppone alla prova per testimoni avversaria, richiedendosi, in caso di ammissione, l'abilitazione alla prova contraria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che vedeva CP_1
dipendente di dal 1999 al dicembre 2013, quale
[...] Parte_3 impiegato commerciale, assunto nel gennaio 2014 dalla società Automatismi
Beninca s.p.a., imputato del reato di cui all'art. 622 c.p. (capo a) e del reato di cui all'art. 615 ter c.p. (capo b)
pagina 10 di 22 Al veniva addebitato di aver rivelato segreti professionali, nella specie dati CP_1
e notizie, compresi clienti e fornitori, concernenti aspetti riservati dell'attività commerciale svolta da abusando della sua qualità di Parte_3 dipendente, e di avere sfruttato tali informazioni una volta assunto dalla società diretta concorrente di La seconda contestazione si riferiva al Parte_3 delitto di accesso abusivo al sistema informatico di Parte_3
Il procedimento penale traeva origine dalla denuncia-querela proposta da Pt_1
e da soci di in ragione della
[...] Parte_2 Parte_3 condotta del che aveva causato la perdita di valore delle loro partecipazioni CP_1 sociali.
All'esito del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale e Parte_1 [...] si erano costituiti parti civili, il Tribunale di Vicenza, con Parte_2 sentenza n. 756/2021, riteneva responsabile del reato di cui CP_1 all'art. 622 c.c. e lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione, pena sospesa,
e al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore delle costituite parti civili, liquidati a titolo di provvisionale in euro 15.000,00, in favore di , e Parte_1 in euro 130.000,00, in favore di Parte_2
Il Tribunale, invece, assolveva il dal reato di cui all'art. 615 ter c.p.c. per CP_1 non aver commesso il fatto.
1.1. Avverso tale decisione proponevano appello sia il relativamente alla CP_1 condanna per il reato di cui al capo a), sia le parti civili relativamente all'assoluzione del dal reato di cui al capo b). CP_1
Con sentenza n. 790/2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Vicenza, dichiarava non doversi procedere per tardività della querela nei confronti di in relazione al reato di CP_1 cui all'art. 622 c.p., revocando le relative statuizioni civili, e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado che aveva già assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 615 ter c.p. per non aver commesso il fatto.
1.1.1. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili e nelle loro qualità di soci della società Parte_1 Parte_2 [...]
deducendo due motivi distinti. Il primo era relativo alla ritenuta Parte_3
pagina 11 di 22 tardività della querela, il secondo era relativo all'assoluzione del dal reato CP_1 di cui all'art. 615 ter c.p.
1.2. La sentenza di appello è stata annullata, ex art. 622 c.p.p., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, dalla sentenza della
Corte di cassazione, quinta sezione penale, n. 42379/2023, limitatamente al reato di cui al capo a) dell'imputazione, avendo la Corte ritenuto che la querela fosse tempestiva.
La Corte di legittimità, invece, ha ritenuto il secondo motivo di ricorso, relativo all'assoluzione del dal reato di cui all'art. 615 ter c.p., inammissibile poiché CP_1 manifestamente infondato.
2. e hanno riassunto il giudizio, affermando Parte_1 Parte_2 che gli elementi acquisiti in sede penale consentirebbero di delineare la responsabilità penale e civile del il quale, nel sottrarre i segreti di CP_1 [...]
e nel rivelarli alla società concorrente , avrebbe provocato Parte_3 Pt_4 lo sviamento della clientela di La predetta società avrebbe, Parte_3 pertanto, perso un'ingente quantità di profitti e subito uno svilimento dell'EBIT sociale rispetto a quello che si sarebbe originato in assenza dei reati contestati. Il minor EBIT sociale avrebbe avuto un effetto grave e diretto sul valore dell'azienda e così sul valore delle azioni detenute da e da Parte_1 Parte_2
[...]
Hanno quantificano, pertanto, il danno patrimoniale dagli stessi subito in euro
48.000,00 per , titolare di 30.000 azioni della Parte_1 Parte_3
e in euro 1.520.000,00 per titolare di 950.000,00 azioni di Parte_2
Parte_3
2.1. La difesa di nel costituirsi, preliminarmente ha eccepito la CP_1 nullità della citazione, dove vi era contenuto l'invito a costituirsi “almeno 20 giorni prima” dell'udienza, mentre l'invito avrebbe dovuto indicare il termine di giorni
70, e ha chiesto la sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in ragione del rapporto di dipendenza esistente rispetto al procedimento R.G. n. 2420/2018, pendente avanti alla sezione specializzata del Tribunale di Venezia, radicato da contro e Parte_3 CP_1 Controparte_30 Pt_4
pagina 12 di 22 Holding s.p.a., per vederli condannati al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla sottrazione di dati aziendali. Nel merito, ha ricostruito l'intera vicenda contestando la fondatezza delle domande di parte riassumente e rilevando l'insussistenza del danno lamentato.
3. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni svolte dalle parti preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal relativa CP_1 alla nullità della citazione: ai sensi dell'art. 394 c.p.c., in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la
Corte ha rinviato la causa.
Il difetto di coordinamento tra gli artt. 347 c.p.c. e 166 c.p.c., per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine di venti giorni per la proposizione dell'appello incidentale (art. 343 c.p.c.), è stato risolto con l'intervento correttivo del d.lgs. n.164/2024. Con tale modifica si è chiarito che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza.
3.1. Del pari è infondata la richiesta di sospensione del presente procedimento: per costante orientamento della Suprema Corte l'ipotesi della sospensione necessaria del processo ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale, nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato, per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto di giudicati. Nella fattispecie non ricorre tale ipotesi non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento o rigetto delle rispettive domande, atteso che i soggetti in causa, contro Parte_3
e nella causa CP_1 Controparte_31 Controparte_30 pendente dinnanzi al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Parte impresa, e contro nella Parte_1 Parte_2 CP_1 presente causa, sono diversi, con la conseguenza che non vi è alcun rischio di pagina 13 di 22 contrasto di giudicati, né efficacia pregiudicante di quella decisione su questa
(Cass. n. 17235/2014; Cass. n. 20072/2017; Cass. n. 12996/2018).
4. Passando al merito, occorre precisare che:
- la Corte di appello, nel riformare la condanna del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 622 c.p. per tardività della querela, revocando le pertinenti statuizioni civili, proscioglimento divenuto definitivo, perché la sentenza di appello non è stata impugnata dal P.G., tanto che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza penale ai soli effetti civili (“La sentenza impugnata, pertanto, va annullata ai soli effetti civili quanto al capo A, con rinvio al giudice civile ex art. 622 cod. proc. pen.”);
- ai sensi dell'art.622 c.p.p., se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su di essi è sceso il giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde completamente dall'accertamento della responsabilità penale e l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. Il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali ai sensi dell'art. 185 c.p. Egli è, invece,
“chiamato a verificare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi secondo il disposto dell'art.2043 c.c.”. Nel caso del proscioglimento dell'imputato che non sia stato impugnato dal pubblico ministero o dallo stesso imputato, la regiudicanda penale è esaurita sicché, una volta ammesso un interesse all'accoglimento del ricorso della parte civile ai soli fini civili, il rinvio al giudice civile si giustifica alla luce del fatto che, pur essendo il tema rimesso al suo apprezzamento strettamente connesso a quello penale, non residuano profili penali da esaminare. Il giudice civile, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il pagina 14 di 22 procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., deve applicare i criteri di accertamento della responsabilità civile, essendo il giudizio di rinvio ex art. 622
c.p.p. deputato all'accertamento dell'illecito civile, quale fattispecie autonoma da quella penale, senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale (Cass. n. 15290/2024; Cass. n.
16905/2025);
- nel giudizio di rinvio i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall'identificazione del fatto come reato;
all'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale, è diverso l'ambito entro il quale l'attività difensiva delle parti viene a svolgersi, dovendo le relative questioni essere trattate in base alla prospettazione del fatto sotto il profilo non del reato, ma dell'illecito civile ex art. 2043 c.c. e seguendo i canoni probatori propri del processo civile.
4.1. Nel riassumere il processo è stata fatta esplicitamente valere la responsabilità civile extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., di e la CP_1 domanda di risarcimento deve essere esaminata secondo le regole proprie dell'illecito aquiliano come sopra esposto.
Nella ricostruzione della vicenda fornita dagli attori in riassunzione, in ragione della violazione dei segreti professionali, industriali, delle condotte difformi dai principi di correttezza professionale e di concorrenza sleale consapevolmente poste in essere dal e conseguentemente dalle società , CP_1 Pt_4 [...] avrebbe subito la sottrazione di numerosi clienti (Euro Mimf Doo, Parte_3
Mr 0%); Controparte_4 Controparte_5 Controparte_7
; ; ), mentre altri
[...] Controparte_32 Controparte_10 clienti sarebbero stati mantenuti solo grazie ad una significativa riduzione dei prezzi, ovvero alla rinuncia all'applicazione degli aumenti ordinari (2%) CP_22
; Towards 2000SDN BHD;
; Controparte_33 Controparte_34
; Controparte_25 Controparte_26 Controparte_35
Ins. Mui;
).
[...] Controparte_27
pagina 15 di 22 Pertanto, avrebbe perso un'ingente quantità di profitti e subito Parte_3 uno svilimento del proprio valore economico e gli attori, quali soci di Parte_3
avrebbero conseguentemente subito una diminuzione del valore delle loro
[...] partecipazioni sociali.
Nella fattispecie, quindi, a giudizio degli attori, sussisterebbe l'elemento soggettivo doloso, sufficiente a integrare la responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente loro diritto a ottenere il risarcimento del danno subito.
5. Orbene, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa secondo il principio della ragione più liquida, secondo cui al giudice è consentito di decidere la causa sulla base di una questione evidente, pur presentandosi essa subordinata rispetto alle altre.
Tale principio è stato utilizzato dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, onde consentire al giudice di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la sua pronuncia su di una questione, di agevole soluzione, rendendo, pertanto, superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
Un'attività del genere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., si ispira al principio dell'economia processuale, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole (tra le tante, Cass. S.U. n.
9936/2014; Cass. 14039/2021; Cass. n. 26214/2022; Cass. n. 2805/2022).
La sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Pertanto, nella fattispecie anziché esaminare la questione relativa all'accertamento dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto azionato, invertendo l'ordine del c.d. “decidere per gradi”, si deve esaminare la questione, assorbente, della sussistenza dei danni lamentati da parte degli attori.
5.1. Ritiene, infatti, il Collegio che si debba privilegiare la soluzione che offre una soluzione rapida della controversia essendo la pretesa risarcitoria infondata.
pagina 16 di 22 Come sopra già esposto, gli attori in riassunzione deducono di detenere azioni di e che la perdita di profitti di detta società avrebbe diminuito il Parte_3 valore delle loro azioni e chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 48.000,00 per e in euro 1.520.000,00 per Parte_1 [...]
Parte_2
Risponde alla logica della responsabilità civile che essa abbia carattere ripristinatorio e non punitivo, per cui il danneggiato è tenuto a provare, con onere integralmente a suo carico, che tale danno esista e che sia causalmente collegabile all'inadempimento o al ritardo (per usare la formula dell'art. 1223 c.c., unica disposizione sul nesso di causalità esistente in quel codice).
Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria (Cass. S.U. n. 576 del 2008) e non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire (Cass.
n. 33645/2022).
Orbene, il risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore delle partecipazioni in una società di capitali, conseguente all'illecito commesso da un terzo spetta alla società e non al socio, in quanto “l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio” e il depauperamento subito dalla partecipazione del socio costituisce “un effetto indiretto di detto pregiudizio”.
Già con sentenza n. 27346/2009 la Suprema Corte a sezioni unite ha affermato che “Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”.
Tale principio, ribadito anche in seguito dalla Suprema Corte (Cass. n.2087/2012;
Cass. 4548/2012; Cass. n. 11223/2021; da ultimo Cass. n. 6116/2025), trova pagina 17 di 22 concreta applicazione nel caso di specie, essendo gli attori in riassunzione soci di
Parte_3
Infatti, la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo dal patrimonio sociale, come tale inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende legate all'inadempimento contrattuale di un terzo nei confronti della società, attesa la natura meramente riflessa che il pregiudizio patrimoniale conseguente può produrre sul valore della partecipazione sociale. Ne consegue che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisca direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla partecipazione medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità.
Infatti, vi è una netta separazione tra il patrimonio della società di capitali e quello personale dei soci, patrimoni insensibili l'uno alle vicende che riguardano l'altro. La circostanza che alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento corrisponde l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive, comporta, sul versante delle poste attive del patrimonio sociale, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali, come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 c.c., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere.
Certamente una condotta illecita può produrre effetti negativi sullo svolgimento dell'attività della società e sul suo patrimonio ma tale lesione, pur potendosi ripercuotere, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche sotto forma di possibile diminuzione del valore della partecipazione, non costituisce, tuttavia, una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, ma di un danno solo indiretto, in quanto mero riflesso del danno subito dalla società, come tale non rilevante sul piano giuridico.
D'altra parte, il risarcimento ottenuto dalla società elimina automaticamente ogni danno per il socio, il che conferma che questo non è direttamente danneggiato pagina 18 di 22 dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi gestori, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto.
Nelle società di capitali la personalità giuridica - che rende la società un soggetto diverso dai soci - costituisce un mezzo per perseguire, attraverso l'autonomia patrimoniale perfetta, le finalità del contratto di società, cioè l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).
Peraltro, in correlazione con la nascita, in conseguenza del contratto, dell'ente sociale, questo non è immediatamente tenuto ad alcuna prestazione nei confronti dei soci che possa fare assimilare la loro posizione giuridica nei suoi confronti a un diritto di credito. Piuttosto il socio diventa immediatamente titolare di un insieme di facoltà e poteri, esercitabili all'interno della struttura societaria, strumentali al suo funzionamento e al perseguimento dello scopo sociale costituito dal conseguimento di utili e, in caso di scioglimento della società, della quota di liquidazione. Ora, la partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale posizione contrattuale - si caratterizza, nelle società di capitali, per una sua spiccata autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale, autonomia che le consente di avere un suo proprio valore. Ma tutto ciò dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi. E invero, il valore di mercato della partecipazione non è dato solo dalla frazione di valore del patrimonio sociale che essa rappresenta, ma è influenzato da molteplici fattori ulteriori, che rendono limitatamente correlabili i due valori, cosicché non ad ogni diminuzione patrimoniale della società corrisponde una diminuzione di valore delle azioni e delle quote e, viceversa, non ad ogni incremento di detto patrimonio corrisponde un corrispondente aumento del valore di mercato delle azioni e delle quote.
Inoltre, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti loro derivanti dalla partecipazione, non potendosi negare lo pagina 19 di 22 stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno.
Situazione che riveste effettiva concretezza nella fattispecie, tanto che
[...] ha promosso un'azione civile davanti al Tribunale di Venezia, Parte_3 sezione specializzata in materia di impresa, nei confronti del e delle società CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno (euro 1.302.984,15) che Pt_4 sarebbe ad essa derivato, stante la contrazione del suo volume di affari, dalla asserita sottrazione di dati aziendali da parte del utilizzati, poi, presso il CP_1 nuovo datore di lavoro.
5.2. Gli attori in riassunzione affermano, poi, che, a causa dello svilimento del valore economico di le trattative intercorse con una “società Parte_3 trevigiana” non si sarebbero perfezionate.
Si tratta di una mera allegazione, sfornita di qualsivoglia precisa indicazione
(come? - con chi? - quando? -in quali termini?), in relazione alla quale gli attori non hanno depositato documentazione, ma solo formulato due capitoli di prova inammissibili, stante la loro formulazione assolutamente generica, essendo le circostanze dedotte prive di precisa collocazione nel tempo e nello spazio, nonché senza alcuna indicazione dei soggetti che sarebbero stati interessati nella vicenda, tanto da impedire anche alla controparte di predisporre una adeguata difesa.
Vale la pena di evidenziare (sebbene nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non sia consentito valutare, attribuendole valore di prova, la testimonianza della parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all'art. 246
c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio) che anche nelle deposizione resa in data 17.5.2009, davanti al Tribunale di Vicenza, mai ha dichiarato di avere Parte_1 intrapreso delle trattative per la vendita delle azioni e ciò nonostante il suo difensore avesse formulato tale domanda (PARTE CIVILE, AVV. FANTINI – Ma lei in questo periodo o ci riferisca quando, ha avuto delle trattative per la cessione
pagina 20 di 22 delle quote sociali e se sì, in che misura questo deprezzamento ha influito nella trattativa.
TESTIMONE, LIEVORE – La società mancando questo, ha un valore più basso e se la metti nel mercato devi sottrarre tutta la differenza perché nel mercato, il valore si prende negli ultimi cinque anni. Ha perso questo valore, è il minore valore di conseguenza della società.
PARTE CIVILE, AVV. FANTINI – Va bene. Nessun'altra domanda).
Anche alla domanda formulatagli dalla difesa il teste nulla ha precisato CP_1
(DIFESA, AVV. MARCHIORO – E senta, lei prima ha parlato del deprezzamento delle quote sociali.
TESTIMONE, LIEVORE – Sì.
DIFESA, AVV. MARCHIORO – Ci può indicare esattamente se lei ha avuto delle offerte di acquisto? Da chi?
TESTIMONE, LIEVORE – Le ricevo ogni anno. E naturalmente...
DIFESA, AVV. MARCHIORO – Ogni anno dice che ricorda?
TESTIMONE, LIEVORE – ...quel fatturato lì manca ancora, se oggi dovesse valere
10, con quello vale 9 e mezzo o 9. Di lì nel preciso, nel centesimo è difficile).
5.3. Deve, poi, escludersi che il abbia cagionato al EV un danno CP_1 morale, in particolare che quest'ultimo abbia sofferto per avere il tradito la CP_1 fiducia in lui riposta, non avendo il EV fornito la prova di tale danno, neppure in via presuntiva.
Per quanto riguarda nulla viene allegato. Parte_2
In conclusione, la domanda risarcitoria formulata dagli attori in riassunzione deve essere rigettata.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di e e vengono liquidate, in Parte_1 Parte_2 favore di come in dispositivo, conformemente, per il presente CP_1 giudizio, alla nota spese depositata da parte convenuta in riassunzione (valore indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi).
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 42379/2023 della quinta sezione penale della Corte di cassazione, così pronuncia:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di
[...] CP_1
- condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione in favore di delle spese di lite liquidate, per il giudizio CP_1 di Cassazione, in euro 6.585,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché, per il presente giudizio di rinvio, in euro 8.740,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
La Presidente
CL RI
Il Consigliere estensore
LE SI
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