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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
OZ AN, EL
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 10/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2022 depositato il 25/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Trento - Sede Trento - Via C. Vannetti 13 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. 35100-145-2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (anche Ricorrente_1 o parte ricorrente), con sede in Indirizzo_1 -38062 Arco (TN) rappresentata dal Sig. Rappresentante_1 presenta ricorso avverso l'Atto di contestazione n.35100-021-2022 del 25/03/2022 emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - Ufficio delle
Dogane di Trento - notificato in data 25/03/2022 a mezzo pec. Con tale atto è stata determinata la sanzione pecuniaria di €.58.928,98 ex art. 295- bis del D.P.R. 23.01.1973 ed ex art.303, comma 3° lettera a)
(relativamente alla sola bolletta IM A Reg. 4 n. 10359/A del 26.05.2020 – UD di Ancona).
La predetta pretesa si basa sul fatto che la societa Ricorrente_1, titolare dell'Autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Trento, al Traffico di Perfezionamento Passivo, con numero di riferimento
ITOPOIT035000-2018-KEU16424, abbia utilizzato il predetto regime doganale in modo irregolare.
Ricorso
In via pregiudiziale, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva della società Ricorrente_1. Infatti, la dogana contesta unicamente la responsabilità dei maggiori tributi contestati soltanto alla società Ricorrente_1.
Avverso la dichiarazione dell'Ufficio, parte ricorrente con propria memoria del 15 marzo 2022, aveva precisato come le formalità doganali di introduzione, come pure quelle di esportazione, sono state espletate dal doganalista Nominativo_1 di Ancona, il quale, in buona sostanza, ha agito senza alcun mandato di rappresentanza, rilasciato dalla società Ricorrente_1. Infatti, la società Ricorrente_1 si era rivolta alla società di spedizioni Società_1 di Ancona, -rappresentata da Nominativo_3 (pure doganalista), per il tramite del suo corriere il quale, a sua volta, si appoggiava alla Società_1.
Parte ricorrente mette in luce che solo successivamente ha appreso che il doganalista incaricato Nominativo_1 era un dipendente della stessa società Società_1, la quale gli aveva dato incarico di rappresentare la società Ricorrente_1, mediante l'istituto della rappresentanza diretta, prevista dall'art 18 del C.D.U. Secondo parte ricorrente il sig. Nominativo_1 è risultato essere un professionista poco diligente, avendo omesso l'indicazione del codice documento C019 “OPO - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo - con ciò rendendo impossibile, a parere dei verificatori, l'efficace controllo doganale del regime di
TPP.
Invero, i soggetti passivi dell'obbligazione in applicazione della normativa doganale, l'art. 79 del C.D.U determina il soggetto passivo in qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso art. 79 CDU. Nella fattispecie il soggetto passivo è rappresentato nella persona che ha dichiarato la merce, ossia, nel suo rappresentante in via diretta (quando agisce a nome e per conto di terzi) che ha curato e sottoscritto tutte le operazioni presso la dogana di Ancona.
Parte ricorrente precisa che i verificatori doganali hanno evidenziato nel PVC che il sig. Nominativo_1,
“ha omesso l'indicazione del codice C19 “OPO” - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo", rendendo impossibile il controllo del regime di T.P.P.. Ne consegue l'inibizione della normale funzione di inibizione dei flussi riferiti alle bollette di reimportazione, previsto per i casi di superamento delle soglie di utilizzo.
Nel ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'atto di contestazione n. 35100-021.2022 (e correlato avviso di accertamento del 25.03.2022) per violazione della norma contenuta nell'art. 92 del D.L. n. 1/2012, entrata in vigore il 24 gennaio 2012, in quanto non è stato salvaguardato il diritto del contradditorio del contribuente.
Sussiste un vero e proprio diritto del contribuente ad essere ascoltato, al fine di consentirgli la corretta instaurazione del contradditorio nelle procedure di controllo.
Parte ricorrente ritiene di essere estraneo alla obbligazione doganale e chiede che codesta CGT autorizzi la chiamata in causa sia:
• del rappresentante doganale Nominativo_1, il quale ha espletato, in prima persona, tutte le formalità doganali in forma superficiale e con grave negligenza professionale;
• la società di spedizioni Società_1 -rappresentata da Nominativo_3, che deve rispondere dell'operato, in proprio quale doganalista.
Si ribadisce, quindi, che nessuna responsabilità è configurabile, in capo della società Ricorrente_1, la quale era ignara di tutte le occorrenti formalità doganali da svolgersi presso la dogana di Ancona e, comunque, per l'alto grado di tecnicismo necessario nella redazione delle dichiarazioni doganali.
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio di Trento ha rideterminato la nuova liquidazione per ogni bolletta dei tributi dovuti, vale a dire: il Dazio e l'Iva. Circa l'Iva parte ricorrente contesta anche la determinazione adottata dall'Ufficio di Trento nella nuova liquidazione. Per quanto riguarda il Dazio, l'Ufficio ha esposto l'aliquota di questo tributo nella misura del 3,5% sul valore imponibile. A questo riguardo, è appena il caso di sottolineare che alla merce reintrodotta, classificata alla voce tariffaria 8708999790, non e stato applicato alcun dazio dalla dogana di Ancona. Precisa ancora che il dazio non è dovuto, per essere stata tutta la merce scortata dai modd. Eur.1, mentre per l'Iva bisognava considerare quella quota parte di cui al codice 407, pari ad
€ 11.552,00.
L'ufficio doganale di Trento applica le violazioni solo a carico della società Ricorrente_1 nella considerazione (errata) che i doganalisti di Ancona hanno operato nell'ambito della rappresentanza diretta. Riguardo gli aspetti sanzionatori connessi con le presunte violazioni, chiede in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'assoluto difetto di soggettività passiva di Ricorrente_1 ed in subordine accertare e dichiarare la responsabilità del doganalista Nominativo_1 e della casa di spedizioni Società_1.
Per i motivi suesposti parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso, così come indicato nel petitum, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (anche ADM) rispondendo punto per punto alle eccezioni di parte ricorrente. Il collegio, avendo già summenzionato le posizioni dell'Ufficio, rinvia le ragioni sostenute dall'ADM al contenuto delle controdeduzioni dal quale si evince la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) rigetta il ricorso, ritenendolo infondato.
Con il primo motivo di ricorso, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di soggettività passiva della società Ricorrente_1, avendo affidato le formalità doganali alla Società_1 S.R.L., un'agenzia specializzata nel settore con sede legale ad Ancona. Con tale contratto, la società Società_1 S.R.L. dichiarava di avvalersi dell'attività dei doganalisti professionali e regolarmente iscritti all'albo.
Dalla lettura dei documenti prodotti, il mandato della società ricorrente (Reg. 6 n. 195 P del 09/03/2020 della dogana di Ancona - IT305100) nei confronti di Società_1, risulta che quest'ultima ed i suoi sub- mandatari venivano sollevati da ogni responsabilità od onere connesso all'espletamento del mandato, anche per cause a questi esclusivamente ascrivibili. Siamo al cospetto della cosiddetta rappresentanza diretta. In tal senso l'art. 1387 del Codice civile, che prevede: “Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato”. Nel caso di specie la società alla quale è stata conferita la rappresentanza (Società_1 S.R.L.) è attribuito il potere di sostituirsi al rappresentato (Ricorrente_1 Srl) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto della società rappresentata. E' quindi evidente che l'aspetto essenziale della rappresentanza diretta è che, nel caso in cui il contratto venga stipulato dal rappresentante, gli effetti del medesimo si producono nella sfera giuridica del rappresentato. Alla luce di quanto sopra la società doganalista incaricata aveva agito in nome e per conto della rappresentata società Ricorrente_1 Srl. Quest'ultima rimane a tutti gli effetti l'obbligata per i debiti scaturiti dalle operazioni effettuate e quindi risulta essere il debitore dell'obbligazione tributaria doganale.
Con il secondo motivo, parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 8/11/1990, n. 374 (come modificato dall'art. 92 del D.L. 2/03/2012 n. 16), per non aver salvaguardato il diritto al contradditorio del contribuente
Premesso che dalla lettura della documentazione prodotta, i funzionari accertatori si erano presentati all'impiegata di Ricorrente_1 Srl e che in data 10/11/2021 ed il legale rappresentante di Ricorrente_1 Srl aveva delegato certo rag. Nominativo_4 per la rappresentanza della società nonché per la consegna dei documenti riferibili alla verifica per gli anni d'imposta 2019-2020, risulta che tutte le attività svolte dai funzionari sono avvenute nel massima trasparenza. E' priva di pregio il fatto che mancherebbero i Processi Verbali Giornalieri. Ne discende che il collegio concorda con quanto eccepito da parte resistente, la quale precisa che il diritto al contradittorio è stato pienamente rispettato perché “la parte poteva comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento e notifica del P.V.C., eventuali osservazioni via PEC, così come previsto dal sopra citato art. 22, par. 6 del CDU, richiamato dall'art. 8 del Reg. Del. (UE) n. 2446/2015 nonché dagli artt. 8 e 9 del Reg. di Esec. (UE) n. 2447/2015 (Si veda pag. 125 del predetto P.V.C.)”.
Circa le sanzioni amministrative applicate ad Ricorrente_1 S.R.L. il collegio precisa che parte resistente ha contestato alla società ricorrente la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 291 e 295-bis del T.
U.L.D.. Parte ricorrente ritiene sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 303 del TULD anziché gli articoli applicati dall'ADM. Ma vediamo il contenuto di tali articoli:
a) Il primo comma dell'art. 303 recita “Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3”;
b) Il primo comma dell'art. 291 prevede che “Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”;
c) Il primo comma dell'art. 295 bis mette in luce che “Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni settecentoquarantacinquemila e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.
Orbene, è necessario individuare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo. Riguardo
l'aspetto oggettivo era stato omesso l'indicazione nel campo 44 delle bollette del codice documento: C019
“OPO. Tale mancanza non ha permesso il controllo del regime di T.P.P.. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ciò equivale a tutti gli effetti all'ipotesi di contrabbando di lieve entità. Nel caso di specie l'ADM ha applicato la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Circa l'elemento soggettivo il collegio concorda con quanto sostenuto da parte resistente e precisamente
“Controparte avrebbe dunque dovuto provare le circostanze che escludono la sussistenza dell'elemento soggettivo in senso proprio, cioè della sua colpevolezza”. Nel ricorso, così come nelle memorie depositate non è stata dimostrata la mancanza della colpevolezza, anche per le ragioni indicate precedentemente e riguardanti le ragioni inerenti la soggettività passiva. Si può quindi affermare che la sottrazione della merce al diritto di confine è stata realizzata nel mancato rispetto del regime di T.P.P. (Traffico di Perfezionamento Passivo). Ne consegue la corretta applicazione delle sanzioni.
Per quanto riguarda la pretesa erariale dell'Iva, è appena il caso di precisare che la merce estera, quando varca il confine europeo, l'importatore deve assolvere oltre ai Dazi e agli altri contributi e quindi anche l'I.V.
A.. Tale momento, per le merci estere (Extra UE), coincide con la presentazione delle stesse presso la prima Dogana d'ingresso nell'Unione Europea. Ne consegue che l'operato di parte resistente è corretto in quanto l'Iva non è stata assolta.
In merito alla rideterminazione per ogni bolletta di reimportazione dei tributi dovuti, il collegio condividendo l'operato dell'ADM precisa che le bollette doganali, sono documenti amministrativi che acquisiscono tale valore a seguito dell'attestazione da parte dell'autorità doganale. In buona sostanza la bolletta doganale non è una semplice fattura commerciale, ma costituisce un documento ufficiale che dimostra l'avvenuto sdoganamento e la correttezza dei dati ivi riportati nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso in specie,
l'ADM ha constatato che nella casella 44 delle bollette doganali in reimportazione, il dichiarante doganale ha omesso di indicare il codice N954 attestante la presenza di un certificato di circolazione EUR.
1. A seguito di tale mancanza le autorità doganali non potevano essere a conoscenza di tale/i certificato/i e ciò ha precluso il beneficio di trattamenti daziari preferenziali. Mediante tale comportamento intenzionale è stato impedito alle Autorità doganali di venire a conoscenza dell'esistenza di tali certificati e, ancor di più, è stata preclusa la possibilità di inviarli a controllo presso l'Autorità doganale estera emittente. Anche in questo caso il collegio rigetta l'assunto di parte ricorrente.
Infine, circa l'eccezione sollevata da parte resistente, riguardante la non congruità del prezzo indicato in fattura calcolo del valore in dogana, “in quanto sussiste il rapporto di coniugio tra il rappresentante della società albanese: Sig.ra Nominativo_5 e il legale della società Ricorrente_1: Sig. Rappresentante_1”, parte ricorrente non ha prodotto alcun documento o informazione utile a suo favore. E' appena il caso di precisare che, il mancato rispetto del contradittorio invocato da parte ricorrente, non è fondato.
In conclusione il ricorso va reietto, con conseguente condanna della società ricorrente alle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta integralmente il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese, a favore di parte resistente, liquidate in € 1.500,00 omnicomprensive.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
OZ AN, EL
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 10/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2022 depositato il 25/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Trento - Sede Trento - Via C. Vannetti 13 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CONTESTAZIONE n. 35100-145-2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. (anche Ricorrente_1 o parte ricorrente), con sede in Indirizzo_1 -38062 Arco (TN) rappresentata dal Sig. Rappresentante_1 presenta ricorso avverso l'Atto di contestazione n.35100-021-2022 del 25/03/2022 emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - Ufficio delle
Dogane di Trento - notificato in data 25/03/2022 a mezzo pec. Con tale atto è stata determinata la sanzione pecuniaria di €.58.928,98 ex art. 295- bis del D.P.R. 23.01.1973 ed ex art.303, comma 3° lettera a)
(relativamente alla sola bolletta IM A Reg. 4 n. 10359/A del 26.05.2020 – UD di Ancona).
La predetta pretesa si basa sul fatto che la societa Ricorrente_1, titolare dell'Autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Trento, al Traffico di Perfezionamento Passivo, con numero di riferimento
ITOPOIT035000-2018-KEU16424, abbia utilizzato il predetto regime doganale in modo irregolare.
Ricorso
In via pregiudiziale, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva della società Ricorrente_1. Infatti, la dogana contesta unicamente la responsabilità dei maggiori tributi contestati soltanto alla società Ricorrente_1.
Avverso la dichiarazione dell'Ufficio, parte ricorrente con propria memoria del 15 marzo 2022, aveva precisato come le formalità doganali di introduzione, come pure quelle di esportazione, sono state espletate dal doganalista Nominativo_1 di Ancona, il quale, in buona sostanza, ha agito senza alcun mandato di rappresentanza, rilasciato dalla società Ricorrente_1. Infatti, la società Ricorrente_1 si era rivolta alla società di spedizioni Società_1 di Ancona, -rappresentata da Nominativo_3 (pure doganalista), per il tramite del suo corriere il quale, a sua volta, si appoggiava alla Società_1.
Parte ricorrente mette in luce che solo successivamente ha appreso che il doganalista incaricato Nominativo_1 era un dipendente della stessa società Società_1, la quale gli aveva dato incarico di rappresentare la società Ricorrente_1, mediante l'istituto della rappresentanza diretta, prevista dall'art 18 del C.D.U. Secondo parte ricorrente il sig. Nominativo_1 è risultato essere un professionista poco diligente, avendo omesso l'indicazione del codice documento C019 “OPO - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo - con ciò rendendo impossibile, a parere dei verificatori, l'efficace controllo doganale del regime di
TPP.
Invero, i soggetti passivi dell'obbligazione in applicazione della normativa doganale, l'art. 79 del C.D.U determina il soggetto passivo in qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso art. 79 CDU. Nella fattispecie il soggetto passivo è rappresentato nella persona che ha dichiarato la merce, ossia, nel suo rappresentante in via diretta (quando agisce a nome e per conto di terzi) che ha curato e sottoscritto tutte le operazioni presso la dogana di Ancona.
Parte ricorrente precisa che i verificatori doganali hanno evidenziato nel PVC che il sig. Nominativo_1,
“ha omesso l'indicazione del codice C19 “OPO” - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo", rendendo impossibile il controllo del regime di T.P.P.. Ne consegue l'inibizione della normale funzione di inibizione dei flussi riferiti alle bollette di reimportazione, previsto per i casi di superamento delle soglie di utilizzo.
Nel ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'atto di contestazione n. 35100-021.2022 (e correlato avviso di accertamento del 25.03.2022) per violazione della norma contenuta nell'art. 92 del D.L. n. 1/2012, entrata in vigore il 24 gennaio 2012, in quanto non è stato salvaguardato il diritto del contradditorio del contribuente.
Sussiste un vero e proprio diritto del contribuente ad essere ascoltato, al fine di consentirgli la corretta instaurazione del contradditorio nelle procedure di controllo.
Parte ricorrente ritiene di essere estraneo alla obbligazione doganale e chiede che codesta CGT autorizzi la chiamata in causa sia:
• del rappresentante doganale Nominativo_1, il quale ha espletato, in prima persona, tutte le formalità doganali in forma superficiale e con grave negligenza professionale;
• la società di spedizioni Società_1 -rappresentata da Nominativo_3, che deve rispondere dell'operato, in proprio quale doganalista.
Si ribadisce, quindi, che nessuna responsabilità è configurabile, in capo della società Ricorrente_1, la quale era ignara di tutte le occorrenti formalità doganali da svolgersi presso la dogana di Ancona e, comunque, per l'alto grado di tecnicismo necessario nella redazione delle dichiarazioni doganali.
Nell'avviso di accertamento l'Ufficio di Trento ha rideterminato la nuova liquidazione per ogni bolletta dei tributi dovuti, vale a dire: il Dazio e l'Iva. Circa l'Iva parte ricorrente contesta anche la determinazione adottata dall'Ufficio di Trento nella nuova liquidazione. Per quanto riguarda il Dazio, l'Ufficio ha esposto l'aliquota di questo tributo nella misura del 3,5% sul valore imponibile. A questo riguardo, è appena il caso di sottolineare che alla merce reintrodotta, classificata alla voce tariffaria 8708999790, non e stato applicato alcun dazio dalla dogana di Ancona. Precisa ancora che il dazio non è dovuto, per essere stata tutta la merce scortata dai modd. Eur.1, mentre per l'Iva bisognava considerare quella quota parte di cui al codice 407, pari ad
€ 11.552,00.
L'ufficio doganale di Trento applica le violazioni solo a carico della società Ricorrente_1 nella considerazione (errata) che i doganalisti di Ancona hanno operato nell'ambito della rappresentanza diretta. Riguardo gli aspetti sanzionatori connessi con le presunte violazioni, chiede in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'assoluto difetto di soggettività passiva di Ricorrente_1 ed in subordine accertare e dichiarare la responsabilità del doganalista Nominativo_1 e della casa di spedizioni Società_1.
Per i motivi suesposti parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso, così come indicato nel petitum, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
Si costituisce l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (anche ADM) rispondendo punto per punto alle eccezioni di parte ricorrente. Il collegio, avendo già summenzionato le posizioni dell'Ufficio, rinvia le ragioni sostenute dall'ADM al contenuto delle controdeduzioni dal quale si evince la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) rigetta il ricorso, ritenendolo infondato.
Con il primo motivo di ricorso, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di soggettività passiva della società Ricorrente_1, avendo affidato le formalità doganali alla Società_1 S.R.L., un'agenzia specializzata nel settore con sede legale ad Ancona. Con tale contratto, la società Società_1 S.R.L. dichiarava di avvalersi dell'attività dei doganalisti professionali e regolarmente iscritti all'albo.
Dalla lettura dei documenti prodotti, il mandato della società ricorrente (Reg. 6 n. 195 P del 09/03/2020 della dogana di Ancona - IT305100) nei confronti di Società_1, risulta che quest'ultima ed i suoi sub- mandatari venivano sollevati da ogni responsabilità od onere connesso all'espletamento del mandato, anche per cause a questi esclusivamente ascrivibili. Siamo al cospetto della cosiddetta rappresentanza diretta. In tal senso l'art. 1387 del Codice civile, che prevede: “Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato”. Nel caso di specie la società alla quale è stata conferita la rappresentanza (Società_1 S.R.L.) è attribuito il potere di sostituirsi al rappresentato (Ricorrente_1 Srl) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto della società rappresentata. E' quindi evidente che l'aspetto essenziale della rappresentanza diretta è che, nel caso in cui il contratto venga stipulato dal rappresentante, gli effetti del medesimo si producono nella sfera giuridica del rappresentato. Alla luce di quanto sopra la società doganalista incaricata aveva agito in nome e per conto della rappresentata società Ricorrente_1 Srl. Quest'ultima rimane a tutti gli effetti l'obbligata per i debiti scaturiti dalle operazioni effettuate e quindi risulta essere il debitore dell'obbligazione tributaria doganale.
Con il secondo motivo, parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 8/11/1990, n. 374 (come modificato dall'art. 92 del D.L. 2/03/2012 n. 16), per non aver salvaguardato il diritto al contradditorio del contribuente
Premesso che dalla lettura della documentazione prodotta, i funzionari accertatori si erano presentati all'impiegata di Ricorrente_1 Srl e che in data 10/11/2021 ed il legale rappresentante di Ricorrente_1 Srl aveva delegato certo rag. Nominativo_4 per la rappresentanza della società nonché per la consegna dei documenti riferibili alla verifica per gli anni d'imposta 2019-2020, risulta che tutte le attività svolte dai funzionari sono avvenute nel massima trasparenza. E' priva di pregio il fatto che mancherebbero i Processi Verbali Giornalieri. Ne discende che il collegio concorda con quanto eccepito da parte resistente, la quale precisa che il diritto al contradittorio è stato pienamente rispettato perché “la parte poteva comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento e notifica del P.V.C., eventuali osservazioni via PEC, così come previsto dal sopra citato art. 22, par. 6 del CDU, richiamato dall'art. 8 del Reg. Del. (UE) n. 2446/2015 nonché dagli artt. 8 e 9 del Reg. di Esec. (UE) n. 2447/2015 (Si veda pag. 125 del predetto P.V.C.)”.
Circa le sanzioni amministrative applicate ad Ricorrente_1 S.R.L. il collegio precisa che parte resistente ha contestato alla società ricorrente la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 291 e 295-bis del T.
U.L.D.. Parte ricorrente ritiene sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 303 del TULD anziché gli articoli applicati dall'ADM. Ma vediamo il contenuto di tali articoli:
a) Il primo comma dell'art. 303 recita “Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3”;
b) Il primo comma dell'art. 291 prevede che “Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”;
c) Il primo comma dell'art. 295 bis mette in luce che “Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni settecentoquarantacinquemila e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.
Orbene, è necessario individuare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo. Riguardo
l'aspetto oggettivo era stato omesso l'indicazione nel campo 44 delle bollette del codice documento: C019
“OPO. Tale mancanza non ha permesso il controllo del regime di T.P.P.. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ciò equivale a tutti gli effetti all'ipotesi di contrabbando di lieve entità. Nel caso di specie l'ADM ha applicato la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Circa l'elemento soggettivo il collegio concorda con quanto sostenuto da parte resistente e precisamente
“Controparte avrebbe dunque dovuto provare le circostanze che escludono la sussistenza dell'elemento soggettivo in senso proprio, cioè della sua colpevolezza”. Nel ricorso, così come nelle memorie depositate non è stata dimostrata la mancanza della colpevolezza, anche per le ragioni indicate precedentemente e riguardanti le ragioni inerenti la soggettività passiva. Si può quindi affermare che la sottrazione della merce al diritto di confine è stata realizzata nel mancato rispetto del regime di T.P.P. (Traffico di Perfezionamento Passivo). Ne consegue la corretta applicazione delle sanzioni.
Per quanto riguarda la pretesa erariale dell'Iva, è appena il caso di precisare che la merce estera, quando varca il confine europeo, l'importatore deve assolvere oltre ai Dazi e agli altri contributi e quindi anche l'I.V.
A.. Tale momento, per le merci estere (Extra UE), coincide con la presentazione delle stesse presso la prima Dogana d'ingresso nell'Unione Europea. Ne consegue che l'operato di parte resistente è corretto in quanto l'Iva non è stata assolta.
In merito alla rideterminazione per ogni bolletta di reimportazione dei tributi dovuti, il collegio condividendo l'operato dell'ADM precisa che le bollette doganali, sono documenti amministrativi che acquisiscono tale valore a seguito dell'attestazione da parte dell'autorità doganale. In buona sostanza la bolletta doganale non è una semplice fattura commerciale, ma costituisce un documento ufficiale che dimostra l'avvenuto sdoganamento e la correttezza dei dati ivi riportati nei confronti dell'Amministrazione. Nel caso in specie,
l'ADM ha constatato che nella casella 44 delle bollette doganali in reimportazione, il dichiarante doganale ha omesso di indicare il codice N954 attestante la presenza di un certificato di circolazione EUR.
1. A seguito di tale mancanza le autorità doganali non potevano essere a conoscenza di tale/i certificato/i e ciò ha precluso il beneficio di trattamenti daziari preferenziali. Mediante tale comportamento intenzionale è stato impedito alle Autorità doganali di venire a conoscenza dell'esistenza di tali certificati e, ancor di più, è stata preclusa la possibilità di inviarli a controllo presso l'Autorità doganale estera emittente. Anche in questo caso il collegio rigetta l'assunto di parte ricorrente.
Infine, circa l'eccezione sollevata da parte resistente, riguardante la non congruità del prezzo indicato in fattura calcolo del valore in dogana, “in quanto sussiste il rapporto di coniugio tra il rappresentante della società albanese: Sig.ra Nominativo_5 e il legale della società Ricorrente_1: Sig. Rappresentante_1”, parte ricorrente non ha prodotto alcun documento o informazione utile a suo favore. E' appena il caso di precisare che, il mancato rispetto del contradittorio invocato da parte ricorrente, non è fondato.
In conclusione il ricorso va reietto, con conseguente condanna della società ricorrente alle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta integralmente il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese, a favore di parte resistente, liquidate in € 1.500,00 omnicomprensive.