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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1375/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BE EN, Presidente
TS RT, RE
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4701/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
Si costitutivano PI SP ed il Comune di Napoli chiedendo il primo il rigetto del ricorso per infondatezza ed il secondo l'estromissione dal giudizio.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl afferma di aver già effettuato il pagamento della Tari e della Tefa relativa all' avviso impugnato in quanto corrisposta per un intero immobile riunito (specificando in mq.150 la superficie totale tassabile di tre immobili riuniti in uno ed oggetto del suo possesso) comprensivo anche della superficie dell'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1, identificato alla sez.AVV, foglio 13, n.722, sub.103, cat.C1.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, come evidenziato dalla resistente Muncipia SP, dallo sviluppo della planimetria catastale delle tre unità immobiliari è emersa una superficie di complessiva 255,28 mq, nè il ricorrente ha fornito concreti ed idonei elementi per smentire tale computo delle misure risultanti dalla planimetria del catasto. L'avviso di accertamento è stato perciò correttamente emesso per la tassazione degli ulteriori 103 mq. (approssimati per difetto) in aggiunta ai 151 mq. già dichiarati dal ricorrente.
Va infine rilevato che le invocate riduzioni non sono automatiche cosicchè le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità andavano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31460 del 03/12/2019 Rv. 656023 - 01). Non si ravvisa altresì alcun motivo di nullità dell'avviso impugnato e della procedura per mancanza dei requisiti formali.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione della peculiare natura della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BE EN, Presidente
TS RT, RE
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4701/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
PI S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-1534 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
Si costitutivano PI SP ed il Comune di Napoli chiedendo il primo il rigetto del ricorso per infondatezza ed il secondo l'estromissione dal giudizio.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 srl afferma di aver già effettuato il pagamento della Tari e della Tefa relativa all' avviso impugnato in quanto corrisposta per un intero immobile riunito (specificando in mq.150 la superficie totale tassabile di tre immobili riuniti in uno ed oggetto del suo possesso) comprensivo anche della superficie dell'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1, identificato alla sez.AVV, foglio 13, n.722, sub.103, cat.C1.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero, come evidenziato dalla resistente Muncipia SP, dallo sviluppo della planimetria catastale delle tre unità immobiliari è emersa una superficie di complessiva 255,28 mq, nè il ricorrente ha fornito concreti ed idonei elementi per smentire tale computo delle misure risultanti dalla planimetria del catasto. L'avviso di accertamento è stato perciò correttamente emesso per la tassazione degli ulteriori 103 mq. (approssimati per difetto) in aggiunta ai 151 mq. già dichiarati dal ricorrente.
Va infine rilevato che le invocate riduzioni non sono automatiche cosicchè le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità andavano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31460 del 03/12/2019 Rv. 656023 - 01). Non si ravvisa altresì alcun motivo di nullità dell'avviso impugnato e della procedura per mancanza dei requisiti formali.
Il ricorso va quindi rigettato.
In considerazione della peculiare natura della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.