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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1186/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato l'[...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_1 C.F._3
(IS), assistita e difesa dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 16.06.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
19.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli saranno affidati a entrambi i genitori e avranno residenza presso la madre, nella casa coniugale in Sesto Campano (IS), alla via Abruzzi n.12.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale
3. La casa coniugale è assegnata alla signora , con tutti gli arredi. Controparte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quotidianamente, anche a pranzo o a cena , compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra dei minori;
detta frequentazione è resa agevole oltre che dai rapporti molto civili e collaborativi che i genitori continuano ad avere nell'interesse esclusivo dei minori anche dalla circostanza che le abitazioni dei coniugi separandi trovansi nello stesso immobile in piani diversi.
Qualora dovessero insorgere incomprensioni tra i separandi , le frequentazioni figli-padre avverranno nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sino alle 21,30;
b) due pomeriggi a settimana , martedi e giovedi , dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 21,30; c) durante le vacanze natalizie , negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni pari , il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno di Lunedi dell'Angelo;
e) durante le ferie estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) nei giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
g) nei giorni della festa del papà e del di lui compleanno;
h) nei giorni dei compleanni dei figli secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
5. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli versando alla madre € 600,00 entro il 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo d'intesa Tribunale di Isernia – Ordine degli Avvocati di Isernia.
L'assegno unico universale sarà richiesto dal padre e ripartito in parti uguali tra i genitori.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli
N. 1186/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato l'[...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...]_1 C.F._3
(IS), assistita e difesa dall'Avv. CINZIA CICERONE, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 16.06.2025 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
19.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli saranno affidati a entrambi i genitori e avranno residenza presso la madre, nella casa coniugale in Sesto Campano (IS), alla via Abruzzi n.12.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli mentre, per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale
3. La casa coniugale è assegnata alla signora , con tutti gli arredi. Controparte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quotidianamente, anche a pranzo o a cena , compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra dei minori;
detta frequentazione è resa agevole oltre che dai rapporti molto civili e collaborativi che i genitori continuano ad avere nell'interesse esclusivo dei minori anche dalla circostanza che le abitazioni dei coniugi separandi trovansi nello stesso immobile in piani diversi.
Qualora dovessero insorgere incomprensioni tra i separandi , le frequentazioni figli-padre avverranno nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a) a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sino alle 21,30;
b) due pomeriggi a settimana , martedi e giovedi , dall'uscita da scuola sino alla sera alle ore 21,30; c) durante le vacanze natalizie , negli anni pari, dal 24 dicembre al 30 dicembre e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le vacanze pasquali, negli anni pari , il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno di Lunedi dell'Angelo;
e) durante le ferie estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
f) nei giorni festivi infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza con il padre;
g) nei giorni della festa del papà e del di lui compleanno;
h) nei giorni dei compleanni dei figli secondo il criterio dell'alternanza con la madre.
5. Il padre concorrerà al mantenimento dei figli versando alla madre € 600,00 entro il 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo d'intesa Tribunale di Isernia – Ordine degli Avvocati di Isernia.
L'assegno unico universale sarà richiesto dal padre e ripartito in parti uguali tra i genitori.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Michele Caroppoli