Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto Cat.-OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 19.11.2024, notificato il 15.01.2025, con il quale la Questura di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
-del decreto Cat.A.11/Immigr./2025 Prot. n. -OMISSIS- del 1.8.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa IU IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di -OMISSIS-ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dallo stesso.
Il provvedimento impugnato si fonda su un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente alla luce di una serie di condotte poste in essere dallo straniero nel corso della sua permanenza nel Territorio Nazionale, “ che ne evidenziano l'attuale e concreta pericolosità sociale, come delineata dall'art. 203 c.p., nonché l'attuale e concreto pericolo di reiterazione delle stesse ”, in particolare emergendo a carico del ricorrente “ i seguenti illeciti penali:
1. In data 11.11.2019, veniva segnalato dalla stazione dei carabinieri di -OMISSIS- per guida con patente revocata in violazione dell'art. 116 comma 15 parte L.8/16, con contestuale fermo amministrativo per 3 mesi, terminato il 12.02.2020;
2. In data 02.09.2019, veniva segnalato in atto dalla Squadra Mobile di -OMISSIS-per il reato di estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope), del reato di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 comma 1 e comma 2 del c.p., rapina aggravata perché commessa con armi o da persona travisata o da più persone, ai sensi dell'art. 628 c.p.;
3. In data 03.09.2018, veniva segnalato in atto dalla Squadra Volanti di -OMISSIS-per aver, in data 21.08.2018, commesso il reato di violenza privata di cui all'art. 610 del c.p.;
4. In data 25.12.2017, al prefato, veniva contestato dalla stazione dei carabinieri di -OMISSIS- la violazione amministrativa di cui agli art. 135 comma 14 e 126 comma 11 del c.d.s., per circolazione alla guida del veicolo di sua proprietà munito di patente estera, rilasciata dall'autorità albanese, senza averne richiesto la conversione;
5. In data 13.08.2017, la Sezione Polstrada di -OMISSIS-provvedeva a contestare al medesimo la guida senza patente, procedendo al fermo amministrativo per 3 mesi;
6. In data 13.08.2017, la Polizia Stradale di -OMISSIS-eseguiva il sequestro amministrativo per la violazione dell'art. 193 c.d.s. (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) del veicolo di sua proprietà;
7. In data 26.08.2017, veniva segnalato dalla Squadra Mobile di -OMISSIS-per il reato di cui all'art 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (produzione, traffico, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). Il predetto veniva deferito in stato di libertà dall'Autorità Giudiziaria quale componente di un'associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con altri soggetti;
8. In data 23.06.2017, veniva eseguita, dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, la confisca del veicolo condotto da altro soggetto in quanto privo di copertura di assicurazione civile verso terzi;
9. In data 14.01.2015, la Polstrada di -OMISSIS-, provvedeva a ritirare la patente di guida albanese, perché non idonea alla conduzione di veicoli in Italia, e contestualmente, procedeva a sanzionare il medesimo per la circolazione senza revisione dell'autovettura condotta;
10. In data 06.03.2012, veniva segnalato dalla Squadra Mobile di -OMISSIS-per il reato di cui all'art. 73, comma 1, per aver singolarmente, e talvolta in concorso con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto o comunque ricevuto, trasportato, offerto, posto in vendita o comunque ceduto a terzi, sostanza stupefacenti del tipo cocaina, con l'aggravante per tutti di aver commesso il fatto in tre o più persone ed in concorso tra loro, a -OMISSIS- e a -OMISSIS-, dal mese di maggio 2008 a dicembre 2008;
11. In data 08.06.2009, la sezione Polstrada di -OMISSIS-ritirava al prefato la patente di guida per aver sorpassato altro veicolo, in corrispondenza di una curva, per la violazione dell'art. 148/10 — 16 del c.d.s.;
12. In data 09.06.2009, la sezione Polstrada di -OMISSIS- poneva sotto sequestro amministrativo il veicolo dello stesso, in quanto privo della copertura assicurativa, in violazione dell'art. 193/2 del c.d.s.;
13. In data 21.11.2002, a seguito di indagini, veniva segnalato dalla CP Nucleo Operativo Mobile di -OMISSIS-, per essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare, sottratto ad altra persona in data 12.08.2002, in -OMISSIS- di -OMISSIS-. ”.
Avverso l’indicato provvedimento il ricorrente ha dedotto vizi di violazione per falsa applicazione degli articoli 4 e 5 D.Lgs. 286/1998, violazione art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per sviamento della causa tipica, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l’asserita pericolosità sociale sarebbe fondata esclusivamente su alcune segnalazioni di polizia e su un solo procedimento penale per fatti risalenti al 2014 e mai sfociato in una sentenza di condanna, e contestando l’automatismo con cui l’Amministrazione avrebbe collegato le condotte delittuose al diniego, omettendo una valutazione concreta e attuale della pericolosità contestata e del bilanciamento con i vincoli familiari del ricorrente, nonché con l’integrazione nel tessuto sociale del territorio nel quale risiede da circa 30 anni e l’inserimento lavorativo dello stesso, elemento, quest’ultimo, idoneo a smentire la tesi in forza della quale il ricorrente si collocherebbe tra i soggetti di cui all’art. 1, lett. b, del d.lgs. 159 del 2011 ( “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ”).
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell’impugnato provvedimento - avendo la Questura omesso qualsiasi valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato -, evidenziando come “ in astratto, la presenza di legami familiari può non ostare, di per sé, al diniego del titolo di soggiorno, qualora l’inserimento in un ordinario contesto lavorativo e familiare non abbia costituito un valido elemento di dissuasione dalla messa in atto di una condotta criminosa, a conferma di un mancato inserimento sociale dello straniero (TAR Lombardia – Brescia 375/2021), ma la relativa valutazione deve comunque essere esplicitata nel provvedimento di diniego (in punto di valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, ex plurimis, Cons. Stato 4748/2022) ” e “ che pertanto le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte disponendo il riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione – fermo restando che ciò non impone l’accoglimento dell’istanza del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno, essendo impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nel riesame della posizione del ricorrent e”.
All’esito del riesame, l’Avvocatura dello Stato, costituita per l’Amministrazione dell’Interno, ha depositato, in data 24.09.2025, il decreto n. -OMISSIS- del 01.08.2025, con il quale il Questore della Provincia di Ragusa, richiamati i precedenti penali e di polizia già esplicitati nel provvedimento n. -OMISSIS-, rilevato ulteriormente che il ricorrente risulta rinviato a giudizio per i reati di estorsione, ricettazione, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione a delinquere e rapina aggravata, e ritenuta la prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività rispetto agli interessi di natura familiare e personale invocati dall’istante, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, deducendo la nullità del provvedimento per elusione del giudicato cautelare, nonché l’illegittimità derivata dello stesso da quella dell’originario provvedimento di diniego, e riproponendo le medesime censure già sollevate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento n. 719/2024.
All’odierna udienza pubblica di trattazione, il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
Il decreto n. -OMISSIS- del 01.08.2025, emesso dalla Questura di -OMISSIS-a seguito di riesame dell’originario provvedimento di diniego, attrae a sé l’interesse ad agire, dal momento che nessuna utilità deriverebbe alla parte ricorrente dall’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- a fronte della sopravvenienza di un atto modificativo della pregressa situazione giuridica e fattuale e, perciò, integrante la nuova sede di regolazione del rapporto controverso.
Da qui il sopravvenuto difetto d’interesse a coltivare il ricorso introduttivo.
Passando al vaglio del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
Non merita condivisione la doglianza di elusione del giudicato cautelare rappresentato dalla ordinanza n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2025 di questa Sezione, sollevata sull’assunto che la Questura avrebbe disatteso l’ordine di riesaminare il diniego precedentemente espresso valutando le condizioni familiari e lavorative del ricorrente.
Osserva il Collegio che il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per il fatto di rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo alla p.a. l'intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale ( T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 4 luglio 2025, n. 13205 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 23 giugno 2025, n. 1173 ).
Nel caso di specie deve poi rilevarsi che, in ogni caso, non sussistono le paventate violazioni del c.d. "giudicato cautelare", atteso che il provvedimento cautelare della Sezione, dopo aver rilevato profili di infondatezza del ricorso in ordine alle censure afferenti il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, ha ordinato all'amministrazione il riesame del provvedimento tenendo conto della presenza sul territorio di vincoli familiari del ricorrente stesso.
Detto provvedimento cautelare n. -OMISSIS-, lungi dall’imporre l’accoglimento dell’istanza del privato, ha disposto il solo riesame della domanda medesima; l’Amministrazione, in esecuzione del dictum cautelare, ha riesaminato l’istanza, pervenendo ad un nuovo provvedimento di diniego che nella fattispecie, a fronte di un quadro di grave pericolosità sociale del ricorrente per i numerosi e gravi fatti di reato a suo carico, ha ritenuto recessivo l’interesse familiare e personale dello straniero rispetto all’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività.
Né, infine, può configurarsi alcun autonomo "giudicato cautelare" in senso proprio rispetto alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto è pacifico in giurisprudenza, che le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono insuscettibili di passare in giudicato, analogamente ai provvedimenti istruttori, interlocutori o di rinvio al ruolo ordinario ( cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 14 agosto 2024, n. 7136 che richiama i precedenti della sez. III, 29 agosto 2018, n. 5084 e sez. V, 10 giugno 2015 n. 2847 ).
Si deve quindi escludere, in relazione alla tassatività dell’espressione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 ( il quale sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l’atto che viola, o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività come la pronuncia cautelare), che un atto amministrativo adottato in violazione di un’ordinanza cautelare del Giudice amministrativo possa essere dichiarato nullo, in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell’efficacia di cosa giudicata ( Consiglio di Stato, sezione III, 29 agosto 2018, n. 5084; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 847 ).
Anche le censure volte a contestare l’illegittimità del nuovo diniego, che possono essere esaminate congiuntamente essendo connesse sotto il profilo logico-giuridico, non possono trovare accoglimento.
In relazione al giudizio di pericolosità sociale, giova ricordare che il medesimo è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione da qualsiasi comportamento o situazione, anche non sanzionati in sede penale, con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato, fondata su dati di esperienza generalizzati.
Nel caso in esame, la valutazione operata dall’Amministrazione, nell’esercizio della suddetta discrezionalità, non appare inficiata da profili di eccesso di potere o difetto di istruttoria e motivazione, avendo la Questura evidenziato, in concreto, la gravità dei reati e delle condotte poste in essere dal ricorrente durante gli anni di sua permanenza in Italia, tali da denotare una “propensione al crimine” del soggetto interessato.
In particolare, sono specificamente descritti la situazione familiare del ricorrente e il lungo periodo di permanenza in Italia del ricorrente e della sua famiglia (dal 1997), nonché i precedenti e le condotte di reato dallo stesso poste in essere dal 2002 in poi, alcuni dei quali di particolare gravità (estorsione, detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, associazione a delinquere, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), evidenziandosi come la presenza del nucleo familiare in Italia non sia stato sufficiente a suggerire al ricorrente di mantenere un comportamento lecito e rispettoso dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, a dimostrazione della sua avvenuta integrazione sociale.
Ciò che ha ragionevolmente indotto l’Autorità di pubblica sicurezza a valutare come recessivo l’interesse familiare e personale dello straniero rispetto all’allarme sociale ed alla connessa pericolosità insita nella tipologia dei reati contestati.
Dunque, la Questura ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, atteso che il contestato diniego del rinnovo del titolo di soggiorno non è basato solo sui numerosi precedenti a carico del ricorrente ma anche sul bilanciamento, richiesto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, tra le esigenze di pubblica sicurezza, valutate prevalenti, e i legami familiari nel territorio nazionale rivendicati dal ricorrente, la sua integrazione sociale e la posizione lavorativa.
Va, peraltro, ricordato che, ai fini della prescritta valutazione dei vincoli familiari esistenti, il rispetto della vita familiare non può reputarsi aprioristicamente prevalente, alla stregua di un diritto tiranno non certo rinvenibile nella nostra carta costituzionale (Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85), poiché diversamente opinando la formazione di una famiglia in Italia diverrebbe per assurdo una sorta di “scudo” per la permanenza nel territorio italiano e rischierebbe di tradursi in una sorta di legittimazione a commettere reati caratterizzati da un evidente disvalore sociale ( Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2026, n.996; id. sez. III, 9 marzo 2023, n. 2499; 23 maggio 2024, n. 4606; 4 maggio 2018, n. 2654; 5 giugno 2020, n. 3204; 27 novembre 2018, n. 6700; questa Sezione IV, 18 aprile 2025, n. 1275 ).
In conclusione, il provvedimento di diniego impugnato sfugge alle censure formulate dal ricorrente, avendo l’Amministrazione fatto corretta applicazione del potere ad essa attribuito.
Conseguentemente, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi ad esso aggiunti devono essere respinti.
Le spese di causa possono essere compensate, tenuto conto dell’esito favorevole al ricorrente della fase cautelare del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
b) respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.