Art. 24.
Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
1. All' articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.».
Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
1. All' articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.».