Articolo 24 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
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21 giugno 2022
Art. 24.

Modifiche in materia di validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura

1. All' articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette».
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.».
Entrata in vigore il 21 giugno 2022