Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 25 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/10/2021, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01264/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2021, proposto da
Centro Cooperativo di Progettazione Soc. Coop., A.I.Erre Engineering s.r.l., Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l., Planex s.r.l., MA De Rossi, Francesco Segneghi, Sap Società Archeologica s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Cantelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valeggio sul MI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - 2988;
nei confronti
Eutecne s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Cavour 44;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Valeggio sul MI comunicato con PEC prot. 1009 in data 6 maggio 2021 segnatamente avente ad oggetto "Comunicazione esclusione dalla gara appalto" del costituendo RTP tra Centro Cooperativo di Progettazione CCDP s.c., A.I.erre Engineering s.r.l., Arch MA de Rossi, Planex s.r.l., Dott. Francesco Segneghi, Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l. e SAP Società Archeologica s.r.l. dalla procedura aperta di affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con l'opzione dell'incarico direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e altre prestazioni relative alla realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul MI – 1a fase (CIG: 858996682F - CUP: C12E20000110002);
- del verbale di gara n. 3 del 6 maggio 2021, nella parte in cui ha determinato l'esclusione del RTP ricorrente dalla gara de qua "perché manca la sottoscrizione dell'offerta economica di uno dei concorrenti della costituenda RTI", nonché nella parte di assegnazione dei punteggi relativamente alle offerte economiche e nella parte di formazione della graduatoria;
- della Determinazione C.U.C. Custoza Garda Tione n. 26 del 25 maggio 2021 pubblicata su amministrazione trasparente della C.U.C. Custoza Garda e Tione di aggiudicazione della gara in favore dell'impresa Eutecne Srl (C.F.-P.IVA 02723650541), con sede in Perugia - fraz. Ponte San Giovanni, Via Alessandro Volta n. 88, comunicata a mezzo PEC con nota prot. 11434 in data 26 maggio 2021;
- dei capi 21.2.1 lett. a) e 21.2.2 lett. a) del disciplinare di gara; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato ancorché non conosciuto;
nonché per l'inibitoria, anche in via cautelare della stipulazione del contratto con l'aggiudicataria, e per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato tra l'amministrazione resistente e la controinteressata, con espressa domanda di tutela in forma specifica volta ad ottenere la riammissione in gara del costituendo RTP ricorrente, il rinnovo degli atti di gara e delle operazioni di attribuzione e di conteggio dei punti, relativamente alle offerte economiche, previa disposizione delle integrazioni documentali necessarie per la regolarizzazione dell'offerta e successiva formazione di nuova graduatoria con inserimento in essa del costituendo RTP ricorrente, il quale dichiara sin da ora la disponibilità a subentrare nel contratto qualora già stipulato con l'impresa individuata quale aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto con essa medio tempore stipulato; in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario nel solo caso in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica e per la conseguente condanna del Comune di Valeggio sul MI al pagamento dell'importo risarcitorio determinato in complessivi € 52.901,58 o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, legali e moratori e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valeggio Sul MI e di Eutecne s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che pertanto deve darsi atto dell’estinzione del giudizio;
- che tenuto conto della mancanza di orientamenti univoci in giurisprudenza circa gli effetti derivanti dalla mancata sottoscrizione degli atti relativi a gare svolte in modalità telematica, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO