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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FITTIPALDI LINA c/o il cui studio in Via Giuseppe Santoro, 15,
COSENZA, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv.ti Gilda Avena e Umberto CP_1 P.IVA_1
Ferrato con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento viceversa negata dal dott. nella Persona_1 pregressa fase processuale;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del etto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l , in p.l.r.p.t., che rilevava la bontà dell'elaborato peritale CP_1 svolto nella pregressa fase processuale e, ancor prima, l'inammissibilità del ricorso per diversi motivi.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti la causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 09.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 06.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 06.03.2025.
Il verbale di visita risulta gravato nel termine semestrale atteso che la visita presso la competente
Commissione Medica è stata espletata in data 05.10.2023 laddove il ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo è stato iscritto il 11.01.2024.
Alla odierna udienza le Parti si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
139/24, riconoscersi l'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata, si limita soltanto ad indicare - in via generale - e sviscerare i presupposti per darsi luogo al riconoscimento della pretesa, ad operare il riferimento a Linee Guida dell' sulla CP_1 materia, cita pronunce della Cassazione e le certificazioni prodotte in uno con l'elencazione delle patologie che l'affliggono. (v. pagg. 2, 3 e 4 del ricorso).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. né, ancor prima e tenuto conto della Per_1 documentazione versata in atti, ha avuto modo di chiarire e precisare se e quale patologia - e sulla scorta di quale certificazione e/o esame strumentale - il ctu abbia sottovalutato e/o sottostimato.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. 4. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dal dott. Persona_1 condivisibile ed immune da vizi.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 139/24) e sulla domanda da Parte_1 questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 15 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1216 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FITTIPALDI LINA c/o il cui studio in Via Giuseppe Santoro, 15,
COSENZA, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv.ti Gilda Avena e Umberto CP_1 P.IVA_1
Ferrato con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento viceversa negata dal dott. nella Persona_1 pregressa fase processuale;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del etto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data.
Spiegava costituzione in giudizio l , in p.l.r.p.t., che rilevava la bontà dell'elaborato peritale CP_1 svolto nella pregressa fase processuale e, ancor prima, l'inammissibilità del ricorso per diversi motivi.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti la causa è matura per la decisione.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico del ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 09.01.2025 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 06.02.2025 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 06.03.2025.
Il verbale di visita risulta gravato nel termine semestrale atteso che la visita presso la competente
Commissione Medica è stata espletata in data 05.10.2023 laddove il ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo è stato iscritto il 11.01.2024.
Alla odierna udienza le Parti si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni.
La causa è matura per la decisione.
2. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n.
139/24, riconoscersi l'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n.
118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto
(Cassazione, 5027/2003; Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (Cassazione, 5783/2003).
3. Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata ed univoca giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle esplicitate dal
Consulente Tecnico;
ciò a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie nulla di tutto ciò emerge dal proposto ricorso atteso che parte ricorrente, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata, si limita soltanto ad indicare - in via generale - e sviscerare i presupposti per darsi luogo al riconoscimento della pretesa, ad operare il riferimento a Linee Guida dell' sulla CP_1 materia, cita pronunce della Cassazione e le certificazioni prodotte in uno con l'elencazione delle patologie che l'affliggono. (v. pagg. 2, 3 e 4 del ricorso).
A ben vedere, la Parte non indica in ricorso, neppure in modo embrionale, per come richiede il dato normativo, quali siano stati - se ve ne sono stati - gli errori di metodo, di omissione di taluna patologia e/o altro compiuti dall'Ausiliare del Giudice tali da pregiudicare e ritenere del tutto insoddisfacente il lavoro svolto dal dott. né, ancor prima e tenuto conto della Per_1 documentazione versata in atti, ha avuto modo di chiarire e precisare se e quale patologia - e sulla scorta di quale certificazione e/o esame strumentale - il ctu abbia sottovalutato e/o sottostimato.
Da ciò non può che discendere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. 4. Con separato provvedimento si procederà alla omologa del requisito sanitario secondo le risultanze dell'elaborato formato nella pregressa fase processuale dal dott. Persona_1 condivisibile ed immune da vizi.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig.
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 139/24) e sulla domanda da Parte_1 questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 15 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo