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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7226/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7226/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: ), con sede in Venezia, Controparte_1 P.IVA_1
Calle degli Avvocati, n. 3911, con l'avv. BRAGA ALESSANDRO:
- (c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avv. CP_1 C.F._1
BRAGA ALESSANDRO
-attore/opponente- contro
- P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Milano, Viale Liguria n. 24, con l'avv. MUZZOLON SARA
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/prestazione d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 6.02.2025 e in data 7.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 N. 7226/2023 R.G.
In accoglimento del ricorso presentato dalla società il Tribunale di Venezia Controparte_2
ingiungeva alla società e a personalmente Controparte_1 CP_1
di corrisponderle la somma di € 43.955,55 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso – portato nelle fatture n. 1/91 del 6.06.2022, n. 1/109 del 29.06.2022, n. 1/115 del 29.06.2022, n. 1/136 del
26.07.2022, n. 1/155 del 30.08.2022, n. 1/170 del 21.09.2022, n. 1/187 del 21.10.2022, n. 1/202 del
2.11.2022 e n. 1/230 del 1.12.2022 - per l'opera professionale asseritamente svolta in suo favore (nello specifico, attività di consulenza relativa al “lancio” del progetto editoriale “Gilda” rivista di viaggi edita dall'opponente) in adempimento dell'incarico conferitole dalla committente in data 9.03.2022.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società e la Controparte_1
titolare stessa proponevano opposizione al monitorio, preliminarmente chiedendo la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, risultando il credito infondato e/o non provato e comunque sproporzionato rispetto al quantum richiesto, e, in subordine, eccepivano la mancata prestazione dell'attività di consulenza concordata, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero di riduzione della pretesa creditoria azionata.
In dettaglio, l'attrice opponente contestava come la società – oltre a non aver Controparte_2
provato il rapporto negoziale tra le parti e le condizioni regolanti lo stesso – non avesse dato alcuna prova né delle prestazioni concretamente eseguite in favore dell'odierna opponente, né del quantum della pretesa azionata in giudizio, considerato che non era mai stato stabilito tra le parti alcun importo per le singole prestazioni previste, con conseguente insussistenza della pretesa azionata in via monitoria (le fatture portate a sostegno del monitorio erano, infatti, del tutto generiche avendo tutte come oggetto “Consulenza
Megazine”). Eccepiva, infine, l'inadempimento della convenuta opposta, la quale – realizzando solo una pagina Instagram dal nome “ITSNOTGILDA” che contava solo 140 followers – non era stata in grado di pubblicizzare il nuovo progetto editoriale richiesto, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
2 N. 7226/2023 R.G.
Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo, previa Controparte_2
concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Più specificamente, a contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente, la società opposta allegava, quale prova del rapporto negoziale con l'ingiunta, la scrittura privata sottoscritta tra le parti da cui emergevano le specifiche attività che la avrebbe dovuto prestare in favore Controparte_2
dell'attrice (con elencazione dei contenuti esclusi quali shooting, coperture di eventi, mostre, spese di trasferta), il corrispettivo concordato (pari ad euro 40.000 netti) oltre che i termini di pagamento;
deduceva altresì come la non avesse mai mosso alcuna contestazione Controparte_1
con riguardo al proprio operato, approvando e manifestando grande entusiasmo per quanto veniva via via realizzato (v. doc. 23 e 24). Rilevava, infine, come l'attrice avesse anche espressamente riconosciuto il debito maturato dalla convenuta, producendo a conferma di ciò corrispondenza intercorsa tra le parti in cui la valutava la possibilità di ripianare il debito contratto tramite un piano di rientro, CP_1
comunicando altresì che si stava accordando con la propria banca per la messa a disposizione di alcuni fondi (v. corrispondenza allegata – doc. 11 e 13). Insisteva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione in data 2.11.2023, con ordinanza del 11.01.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al monitorio opposto e, ammessa la produzione documentale di parte attrice
(nota audio Whatsapp inviata dalla sig.ra alla sig.ra e rigettate le CP_1 Parte_1
istanze di prova orale articolate dalle parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. Dopo un rinvio dell'udienza del
19.12.2024 stante l'assegnazione del procedimento ad altro Giudice, all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Tanto premesso l'opposizione è infondata e va respinta.
3 N. 7226/2023 R.G.
Dapprima va rilevato come i documenti prodotti dalla convenuta opposta confermino il rapporto professionale tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni concordate.
Nella specie, isulta aver provato il rapporto negoziale intercorrente tra le parti, in Controparte_2
virtù del quale la ha commissionato alla società convenuta Controparte_1
“l'attività di supporto al lancio del progetto editoriale e successiva attivazione della comunicazione digitale” riguardante la rivista di viaggi denominata “Gilda”, in cui quantificava le prestazioni professionali che sarebbero state rese in favore dell'attrice e venivano stabiliti i termini di pagamento (v. doc. 2 agli atti). La scrittura privata del
9.03.2022 – pur essendo titolata “preventivo” – deve qualificarsi in termini di contratto, essendo in essa integrati tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c.; questa, peraltro, è stata sottoscritta da entrambe le parti per accettazione e non è stata tempestivamente disconosciuta nel presente giudizio, con ogni conseguenza in termini di tacito riconoscimento.
Inoltre, emerge per tabulas che l'odierno opposto ha prestato i propri servizi professionali a favore di ritenendo questo Giudice che gli allegati alla comparsa di Controparte_1
costituzione (vedi, in particolare, doc. 26-27-28 e la corrispondenza intercorsa tra le parti, doc. 5-7-8-9-10) forniscano piena evidenza dell'effettivo espletamento delle prestazioni previste dal doc. 2 di parte convenuta. Nel dettaglio: viene dato atto dell'attività di scouting e di consulenza per l'individuazione della web agency investita dello sviluppo del sito “Gilda Magazine”, dell'attività di preparazione “go live social” della rivista, dell'organizzazione di shooting fotografici in due città d'Italia (Venezia e Milano).
Peraltro, ritiene questo Giudice, che la circostanza che dal doc. 3 prodotto dall'attrice (prima fattura saldata pari all'importo di euro 5.422,22) emerga un primo pagamento disposto da in Controparte_1
favore di orrobora la ricostruzione sopra esposta. Controparte_2
Inoltre, è documentalmente provato il riconoscimento da parte dell'attrice del lavoro svolto da controparte, come da e-mail agli atti del 27.09.2022, 9.12.2022 e 6.12.2022 (doc. 11 e 13), ove la senza CP_1
contestare alcunché circa gli importi dovuti, annunciava i prossimi pagamenti delle fatture emesse da
4 N. 7226/2023 R.G.
COMUNICARLO S.r.l., menzionando un piano di rientro per il ripianamento dell'esposizione debitoria e la messa a disposizione di fondi da parte della propria banca, in attesa di essere sbloccati.
Infine, quanto all'eccezione di inadempimento sollevata in via gradata dall'attrice, si osserva che nessuna prova è stata offerta dall'attrice opponente. Ed infatti, l'eccezione di mancata prestazione delle attività di consulenza concordate è stata dedotta da del tutto genericamente, senza Controparte_1
fornire idonea prova documentale a supporto e senza neppure indicare in quale ambito sarebbe mancata la consulenza prevista in contratto. Peraltro, il fatto che l'attrice sostenga di non aver raggiunto i risultati sperati in termini di “visibilità” del proprio progetto editoriale, è una doglianza irrilevante ai fini che qui interessano, considerato che l'insuccesso della pagina Instagram “ITSNOTGILDA”, non pare poter essere imputato alla società ingiungente, ma piuttosto alla variabile di gradimento del pubblico, non controllabile a priori.
Tali considerazioni non sono peraltro inficiate dal file audio prodotto dall'attrice con la memoria del
9.10.2023, condividendosi le valutazioni espresse con l'ordinanza del 11.01.2024 (G.I. dott.ssa
[...]
) laddove era già stato evidenziato come la comunicazione Whatsapp – oltre a risalire al dicembre Per_1
2022 quando i rapporti tra le parti erano oramai incrinati – non permette di comprendere le ragioni per cui l'opponente non fosse soddisfatta delle prestazioni rese dall'opposta, non costituendo dunque tale file audio indizio univoco circa l'inadempimento di parte convenuta.
In conclusione, non è ravvisabile alcun inadempimento da parte di Controparte_3
L'opposizione, pertanto, non può essere accolta e il decreto opposto va confermato.
Ogni ulteriore questione, compresa quella relativa all'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe attualmente vigenti, tenuto conto della natura non complessa delle questioni affrontate e avuto riguardo alla limitata attività processuale svolta, senza acquisizione di prove diverse dai documenti.
P.Q.M.
5 N. 7226/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto e la relativa esecutività.
- Condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7226/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA: ), con sede in Venezia, Controparte_1 P.IVA_1
Calle degli Avvocati, n. 3911, con l'avv. BRAGA ALESSANDRO:
- (c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avv. CP_1 C.F._1
BRAGA ALESSANDRO
-attore/opponente- contro
- P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Milano, Viale Liguria n. 24, con l'avv. MUZZOLON SARA
-convenuto/opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/prestazione d'opera intellettuale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in data 6.02.2025 e in data 7.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 N. 7226/2023 R.G.
In accoglimento del ricorso presentato dalla società il Tribunale di Venezia Controparte_2
ingiungeva alla società e a personalmente Controparte_1 CP_1
di corrisponderle la somma di € 43.955,55 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso – portato nelle fatture n. 1/91 del 6.06.2022, n. 1/109 del 29.06.2022, n. 1/115 del 29.06.2022, n. 1/136 del
26.07.2022, n. 1/155 del 30.08.2022, n. 1/170 del 21.09.2022, n. 1/187 del 21.10.2022, n. 1/202 del
2.11.2022 e n. 1/230 del 1.12.2022 - per l'opera professionale asseritamente svolta in suo favore (nello specifico, attività di consulenza relativa al “lancio” del progetto editoriale “Gilda” rivista di viaggi edita dall'opponente) in adempimento dell'incarico conferitole dalla committente in data 9.03.2022.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società e la Controparte_1
titolare stessa proponevano opposizione al monitorio, preliminarmente chiedendo la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto, risultando il credito infondato e/o non provato e comunque sproporzionato rispetto al quantum richiesto, e, in subordine, eccepivano la mancata prestazione dell'attività di consulenza concordata, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero di riduzione della pretesa creditoria azionata.
In dettaglio, l'attrice opponente contestava come la società – oltre a non aver Controparte_2
provato il rapporto negoziale tra le parti e le condizioni regolanti lo stesso – non avesse dato alcuna prova né delle prestazioni concretamente eseguite in favore dell'odierna opponente, né del quantum della pretesa azionata in giudizio, considerato che non era mai stato stabilito tra le parti alcun importo per le singole prestazioni previste, con conseguente insussistenza della pretesa azionata in via monitoria (le fatture portate a sostegno del monitorio erano, infatti, del tutto generiche avendo tutte come oggetto “Consulenza
Megazine”). Eccepiva, infine, l'inadempimento della convenuta opposta, la quale – realizzando solo una pagina Instagram dal nome “ITSNOTGILDA” che contava solo 140 followers – non era stata in grado di pubblicizzare il nuovo progetto editoriale richiesto, chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
2 N. 7226/2023 R.G.
Con rituale comparsa di risposta si costituiva in giudizio la chiedendo, previa Controparte_2
concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Più specificamente, a contestazione della ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente, la società opposta allegava, quale prova del rapporto negoziale con l'ingiunta, la scrittura privata sottoscritta tra le parti da cui emergevano le specifiche attività che la avrebbe dovuto prestare in favore Controparte_2
dell'attrice (con elencazione dei contenuti esclusi quali shooting, coperture di eventi, mostre, spese di trasferta), il corrispettivo concordato (pari ad euro 40.000 netti) oltre che i termini di pagamento;
deduceva altresì come la non avesse mai mosso alcuna contestazione Controparte_1
con riguardo al proprio operato, approvando e manifestando grande entusiasmo per quanto veniva via via realizzato (v. doc. 23 e 24). Rilevava, infine, come l'attrice avesse anche espressamente riconosciuto il debito maturato dalla convenuta, producendo a conferma di ciò corrispondenza intercorsa tra le parti in cui la valutava la possibilità di ripianare il debito contratto tramite un piano di rientro, CP_1
comunicando altresì che si stava accordando con la propria banca per la messa a disposizione di alcuni fondi (v. corrispondenza allegata – doc. 11 e 13). Insisteva, dunque, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di trattazione in data 2.11.2023, con ordinanza del 11.01.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al monitorio opposto e, ammessa la produzione documentale di parte attrice
(nota audio Whatsapp inviata dalla sig.ra alla sig.ra e rigettate le CP_1 Parte_1
istanze di prova orale articolate dalle parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. Dopo un rinvio dell'udienza del
19.12.2024 stante l'assegnazione del procedimento ad altro Giudice, all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Tanto premesso l'opposizione è infondata e va respinta.
3 N. 7226/2023 R.G.
Dapprima va rilevato come i documenti prodotti dalla convenuta opposta confermino il rapporto professionale tra le parti e l'esecuzione delle prestazioni concordate.
Nella specie, isulta aver provato il rapporto negoziale intercorrente tra le parti, in Controparte_2
virtù del quale la ha commissionato alla società convenuta Controparte_1
“l'attività di supporto al lancio del progetto editoriale e successiva attivazione della comunicazione digitale” riguardante la rivista di viaggi denominata “Gilda”, in cui quantificava le prestazioni professionali che sarebbero state rese in favore dell'attrice e venivano stabiliti i termini di pagamento (v. doc. 2 agli atti). La scrittura privata del
9.03.2022 – pur essendo titolata “preventivo” – deve qualificarsi in termini di contratto, essendo in essa integrati tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c.; questa, peraltro, è stata sottoscritta da entrambe le parti per accettazione e non è stata tempestivamente disconosciuta nel presente giudizio, con ogni conseguenza in termini di tacito riconoscimento.
Inoltre, emerge per tabulas che l'odierno opposto ha prestato i propri servizi professionali a favore di ritenendo questo Giudice che gli allegati alla comparsa di Controparte_1
costituzione (vedi, in particolare, doc. 26-27-28 e la corrispondenza intercorsa tra le parti, doc. 5-7-8-9-10) forniscano piena evidenza dell'effettivo espletamento delle prestazioni previste dal doc. 2 di parte convenuta. Nel dettaglio: viene dato atto dell'attività di scouting e di consulenza per l'individuazione della web agency investita dello sviluppo del sito “Gilda Magazine”, dell'attività di preparazione “go live social” della rivista, dell'organizzazione di shooting fotografici in due città d'Italia (Venezia e Milano).
Peraltro, ritiene questo Giudice, che la circostanza che dal doc. 3 prodotto dall'attrice (prima fattura saldata pari all'importo di euro 5.422,22) emerga un primo pagamento disposto da in Controparte_1
favore di orrobora la ricostruzione sopra esposta. Controparte_2
Inoltre, è documentalmente provato il riconoscimento da parte dell'attrice del lavoro svolto da controparte, come da e-mail agli atti del 27.09.2022, 9.12.2022 e 6.12.2022 (doc. 11 e 13), ove la senza CP_1
contestare alcunché circa gli importi dovuti, annunciava i prossimi pagamenti delle fatture emesse da
4 N. 7226/2023 R.G.
COMUNICARLO S.r.l., menzionando un piano di rientro per il ripianamento dell'esposizione debitoria e la messa a disposizione di fondi da parte della propria banca, in attesa di essere sbloccati.
Infine, quanto all'eccezione di inadempimento sollevata in via gradata dall'attrice, si osserva che nessuna prova è stata offerta dall'attrice opponente. Ed infatti, l'eccezione di mancata prestazione delle attività di consulenza concordate è stata dedotta da del tutto genericamente, senza Controparte_1
fornire idonea prova documentale a supporto e senza neppure indicare in quale ambito sarebbe mancata la consulenza prevista in contratto. Peraltro, il fatto che l'attrice sostenga di non aver raggiunto i risultati sperati in termini di “visibilità” del proprio progetto editoriale, è una doglianza irrilevante ai fini che qui interessano, considerato che l'insuccesso della pagina Instagram “ITSNOTGILDA”, non pare poter essere imputato alla società ingiungente, ma piuttosto alla variabile di gradimento del pubblico, non controllabile a priori.
Tali considerazioni non sono peraltro inficiate dal file audio prodotto dall'attrice con la memoria del
9.10.2023, condividendosi le valutazioni espresse con l'ordinanza del 11.01.2024 (G.I. dott.ssa
[...]
) laddove era già stato evidenziato come la comunicazione Whatsapp – oltre a risalire al dicembre Per_1
2022 quando i rapporti tra le parti erano oramai incrinati – non permette di comprendere le ragioni per cui l'opponente non fosse soddisfatta delle prestazioni rese dall'opposta, non costituendo dunque tale file audio indizio univoco circa l'inadempimento di parte convenuta.
In conclusione, non è ravvisabile alcun inadempimento da parte di Controparte_3
L'opposizione, pertanto, non può essere accolta e il decreto opposto va confermato.
Ogni ulteriore questione, compresa quella relativa all'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe attualmente vigenti, tenuto conto della natura non complessa delle questioni affrontate e avuto riguardo alla limitata attività processuale svolta, senza acquisizione di prove diverse dai documenti.
P.Q.M.
5 N. 7226/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto e la relativa esecutività.
- Condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
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