Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07851/2025REG.PROV.COLL.
N. 08050/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8050 del 2023, proposto da Le.Co.Gen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe D’Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 859/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante, con separate domande, respinte dall’I.N.P.S. per mancanza del requisito della non prevedibilità e della non imputabilità dell’evento al datore di lavoro, ha chiesto l’ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria con riferimento al periodo dal 5 luglio 2021 al 3 ottobre 2021.
2. Avverso il provvedimento ha adito il T.A.R., che con la sentenza qui in scrutinio ha rigettato il ricorso, in quanto:
“ ritiene il Collegio che l’I.N.P.S. abbia ragionevolmente ritenuto riferibile l’evento per il quale è stata chiesta la cassa integrazione guadagni ordinaria all’organizzazione e programmazione aziendale della società ricorrente.
In merito al presupposto della non imputabilità all’imprenditore della situazione legittimante la concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, la giurisprudenza ha chiarito che “L’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore; la restrittività della normativa va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a fatti umani esterni che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, comprensivi dell’impiego di mano d’opera; questa lata accezione del concetto di "non imputabilità" prescinde da ogni valutazione sulla mancanza di imperizia e negligenza delle parti e consente di ravvisare l’evento "non imputabile" all’imprenditore solo in presenza di un avvenimento sottratto ad ogni possibile iniziativa del medesimo datore di lavoro, compresa l’adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli o di rimedi risarcitori atti, ex post, a compensarli" (Cons. Stato, Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7000)” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 2 marzo 2023, n. 3590).
Nel caso di specie, l’esecuzione dei lavori commissionati dal Comune di Bisuschio e dalla Provincia di Perugia prevedeva fin dall’inizio l’impiego di manodopera specializzata non presente in azienda, tanto da aver la società ricorrente chiesto - ed ottenuto - autorizzazione all’affidamento in subappalto.
In conseguenza, ritiene il Collegio che fosse ben nota alla società - e in quanto tale gestibile con adeguate soluzioni aziendali - la circostanza per cui i propri dipendenti non sarebbero stati impiegabili nei cantieri presso il Comune di Bisuschio e la Provincia di Perugia per il periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori in subappalto (e ciò senza che alcuna rilevanza possa avere la data di effettiva esecuzione di questa parte di lavori).
Con riguardo, invece, al cantiere di Chiaravalle, osserva il Collegio che:
- in data 25 giugno 2021 si è svolta soltanto una riunione preliminare, nel corso della quale è stata stabilita la data del 7 luglio 2021 per la consegna dei locali e lo svolgimento dei lavori di adeguamento sismico commissionati;
- già all’inizio di luglio la società, odierna ricorrente, era a conoscenza del ritardo con cui avrebbe avuto inizio dell’esecuzione dei lavori (cfr. dichiarazione del direttore dei lavori allegata dalla società ricorrente);
- al momento della consegna del cantiere, avvenuta in data 18 ottobre 2021, la società non ha opposto alcuna riserva o eccezione rispetto all’appalto da eseguire (cfr. verbale di consegna dei lavori).
Anche rispetto, quindi, a tale cantiere, ritiene il Collegio che il ritardo nell’esecuzione del lavoro commissionato (e il conseguente mancato impiego della manodopera) non costituisca un evento imprevisto per la ricorrente, fuori dalla sua sfera di controllo ”.
3. Con l’atto di appello, la Società impugna per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione di legge - eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, in quanto “ il Tar ha statuito per l’insussistenza del requisito della non imputabilità dell’evento all’imprenditore, poiché ha ritenuto le sospensioni dei due cantieri di Bisuschio e Perugia dovute ai subappalti come eventi programmati e ciò senza che alcuna rilevanza possa avere la data di effettiva esecuzione di questa parte di lavori e quindi prevedibili e gestibili dall’impresa e come tali non rientranti nel requisito della imprevedibilità ,omettendo di valutare che la sospensione programmata sui due cantieri riguardava periodi diversi e non concomitanti e che gli eventi che hanno determinato lo slittamento erano imprevisti e imprevedibili soprattutto per la natura e portata.
Più in chiaro, se si ha riguardo al cantiere di Bisuschio, i cui lavori sono stati appaltati il 18/10/19 e consegnati il 18/02/2020 (all.3), con autorizzazione al subappalto del 06/08/2020 (all.4), si evince ictu oculi, che la lavorazione in subappalto avrebbe dovuto essere avviata ad agosto 2020. Epperò, essendo intervenuta, dapprima la sospensione per COVID, poi la sospensione per le intemperie in data 28/12/2020 con ripresa in data 18/03/21 (all.6 e 7), successivamente, in data 15/07/21 (all. 8 e 9) è intervenuta sospensione per rifacimento linee gas metano ad opera di società terza, il cui lavoro è stato appaltato dal Comune di Bisuschio ed estraneo all’appalto della LE.CO.GEN srl, si ha che il lavoro in subappalto è stato effettuato necessariamente in ritardo, ossia in data 30/08/21, data imprevedibile e imprevista dalla odierna appellante con conseguente sospensione della propria commessa dovuta evidentemente a causa a lei non imputabile e richiesta di accesso alla CIGO periodo 5 luglio 21-03/10/21. Il TAR Catanzaro ritiene che a nulla rileva la data di effettiva esecuzione poiché la sospensione era prevedibile.
Orbene, vale evidenziare l’erroneo ragionamento seguito dal giudice di prime cure, poiché la data di esecuzione della sospensione del cantiere di Bisuschio prevista si dall’impresa per il 06/08/2020 è slittata al 30/08/21 (un anno dopo). Inoltre, nelle more, in data 15/07/21 vi è stata un’altra sospensione per un appalto che il Comune ha effettuato a società terza ed estranea alla LECOGEN per rifacimento linee GAS (all.8), circostanza questa che non poteva essere prevista. E ancora, lo slittamento dei lavori è avvenuto per eventi in nessun modo valutabili da parte dell’appaltatrice, poiché avvenuti oltre le normali previsioni di esecuzione dei lavori e di ritardo (con riferimento al subappalto programmato) e perché hanno riguardato appalti stipulati dal Comune con società terze e che la odierna appellante non poteva prevedere né opporsi!
Peraltro, la sospensione del cantiere di Bisuschio per l’appalto ad altra società di lavoro diverso rispetto a quello che doveva eseguire la LECOGEN (che non è il subappalto autorizzato e previsto) ha coinciso come data con la sospensione del cantiere di Perugia per il subappalto ivi programmato anche se in altro periodo per cui non si comprende come questa circostanza poteva essere preventivata dall’appellante e come possa essere dipesa da sue scelte se l’un lavoro è stato deciso da terzi ed è altro rispetto al subappalto programmato e l’altro è slittato per intemperie e approvvigionamento materiale richiesto dall’appaltatore! ”;
- violazione e falsa applicazione di legge (dell’art. 11, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 148/2015), travisamento dei fatti con riferimento all’appalto relativo al cantiere di Chiaravalle, poiché “ la riunione programmatica del 25 giugno 2021, cui il TAR fa riferimento per la sua decisione, era una riunione in cui si è stabilito l’inizio del lavoro per il 7 luglio 2021. Solo successivamente, ossia tra il 7 e il 10 luglio (cfr. relazione all.20) il Comune ha comunicato l’impossibilità di consegna del cantiere. Detto ritardo ha comportato per l’impresa, nell’immediatezza, l’impossibilità di avere ulteriori lavori, visto lo strettissimo lasso di tempo intercorso tra la riunione programmatica e la comunicazione di impossibilità di consegna di cantiere. Il TAR attribuisce la circostanza all’impresa che poteva prevedere l’evento ma di fatto la previsione dello slittamento per un lavoro programmato il 25 giugno con inizio il 7 luglio a tre mesi successivi era impossibile anche in considerazione del fatto che una settimana prima (25/06/21) si era assicurato l’inizio lavori a luglio! Peraltro, vista la crisi del settore, la difficoltà di avere commesse, i lavori in essere e non ancora sospesi, come poteva l’impresa in così breve tempo trovare un altro lavoro o in precedenza programmare un altro che non poteva adempiere.
Ecco, dunque, che esaminando il complesso dell’attività lavorativa della LECOGEN, gli appalti in essere e quelli in consegna, la data di stipula dei contratti di subappalto e di previsione di esecuzione degli stessi, l’imprevedibile appalto nel Comune di Bisuschio tra questo e altra società che ha sospeso il cantiere della LECOGEN, l’imprevedibile slittamento del cantiere di Chiaravalle certamente il TAR avrebbe concluso per l’accoglimento della domanda ”;
- violazione ed errata - omessa applicazione di legge (art. 11 del d.lgs. n. 148/2015), ritenendo che “ Il TAR ha omesso completamente di considerare che l’odierna appellante si è attivata immediatamente per riprendere la propria attività lavorativa, (v. cantieri del Comune di Vibo Valentia, Comune di Malito, Asp Vibo Valentia…) concludendo nuovi contratti, diversificando ulteriormente le commesse attraverso i lavori di efficientamento energetico per ecobonus, lavori indicati nel prospetto allegato (all.1 e 2). Ecco quindi che è rispettato pure il requisito della temporaneità della mancanza di commesse e dell’immediata ripresa dell’attività lavorativa che conducono ad accogliere la domanda per la presenza di tutti i requisiti di legge.
Infine, dall’esame del libro unico del lavoratore, della documentazione fiscale offerta emerge la solidità della società appellante e la sussistenza di tutti i requisiti per l’accesso al beneficio. Stando così le cose, è lapalissiano che vi erano tutti i presupposti di legge per la corresponsione della integrazione salariale, per cui in riforma della sentenza impugnata i provvedimenti di rigetto di accesso CIGO da parte dell’INPS vanno annullati.
Ma vi è di più, nel periodo che ci occupa la LE.CO.GEN ha informato della sospensione dell’attività lavorativa le rappresentanze sindacali locali sia dei lavoratori che delle imprese (all.22) manifestando la difficoltà temporanea del momento dovuta alla contrazione lavorativa del mercato. Queste hanno accettato la situazione avallando la correttezza del comportamento della società che ha agito anche per favorire il mantenimento dell’occupazione in un territorio a bassa occupazione come la Provincia di Vibo Valentia. Se così è come è, avendo la odierna appellante agito nel pieno rispetto della legge, essa aveva diritto all’integrazione salariale. Il TAR ha omesso completamente la valutazione di questi eventi ”.
4. La controparte non si è costituita.
5. In esito alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, con ordinanza n. 4509/2023, è stata respinta l’istanza cautelare sulla scorta della seguente motivazione:
“ Ritenuto che non sussistano i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata, avuto riguardo alla natura meramente economica del pregiudizio lamentato e alla mancata prova di una specifica situazione di bisogno della ricorrente ”.
6. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2. A parere del Collegio, sono infatti palesemente infondati i primi due motivi di doglianza (che possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi alle situazioni di fatto che l’odierna appellante ha posto a base delle proprie richieste di accesso alla C.I.G.) e inconferente il terzo (afferente alla temporaneità delle predette situazioni ed alle possibilità di immediata ripresa dell’attività lavorativa).
3. Venendo all’esame dei primi due motivi, secondo la consolidata giurisprudenza, il requisito della non imputabilità richiesto dall’articolo 11, lettera a ), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai esso può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali, dovendo trattarsi di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa; in altre parole si deve trattare di caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009).
3.1. In particolare, per rientrare nella “ non imputabilità ” i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti.
Diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6916; id., sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1251; id., sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; id., 15 ottobre 2019, n. 7000; id., 19 agosto 2019 n. 5743; id., 30 luglio 2019 n. 5398; id., sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; id., 23 febbraio 2011, n. 1131).
3.2. Più specificamente, l’intervento pubblico non trova fondamento nel caso in cui l’evento, traendo origine da un rapporto contrattuale tra l’imprenditore-datore di lavoro, richiedente il beneficio de quo , ed un altro contraente, non inerisce alla conduzione tecnico amministrativa dell’impresa, impedendone la normale prosecuzione della sua attività, ma solo in via indiretta incide sulla gestione dell’impresa, rendendo non utile la prestazione di lavoro, di per sé possibile (così, ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2023, n. 4929).
3.3. Pertanto, i ritardi nella consegna e nell’esecuzione dei lavori rispetto a quanto programmato, che l’istante ha addotto a causa principale delle proprie richieste di accesso alla C.G.I. (non essendovi prova che né l’emergenza sanitaria né gli eventi atmosferici abbiano avuto un’incidenza determinante rispetto ai ritardi medesimi), non potevano integrare una causale idonea, a norma della disposizione sopra richiamata, a legittimare l’istanza di accesso al beneficio in questione.
4. Quanto al terzo motivo di appello, il tema della temporaneità della stasi aziendale e dell’avere o meno l’impresa istante documentato una rapida ripresa delle proprie attività resta semplicemente estraneo al perimetro del presente giudizio, dal momento che l’assenza a monte del requisito legale ha reso superflua per la stessa Amministrazione la verifica circa la sussistenza o meno di tali ulteriori condizioni.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
6. Nulla sulle spese di giudizio, non essendosi l’Amministrazione appellata costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO