TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Torresan Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3830/2022 promossa da:
, rappr e dif. dall'Avv. Lamberto Lambertini e AR Segala, elettivamente PA domiciliato presso il loro studio in Verona, Corso Cavour n. 44
- parte attrice - contro assistito e difeso dall'Avv. Roberto Capuzzo elettivamente domiciliato presso il di _1 lui studio in Verona via Giuseppe Garibaldi n. 18
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare
- rigettarsi l'eccezione di nullità della CTU redatta dal Dott. in quanto infondata per i motivi Per_1 tutti esposti in atti e, per l'effetto, non disporsi in quanto non necessaria, inutile e superflua la rinnovazione della consulenza in capo a diverso consulente e/o l'integrazione del quesito;
- in subordine, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della CTU del dott. Per_1
1 limitatamente al punto b) del quesito sottopostogli, facendo dunque salva la parte di consulenza non coinvolta dall'acquisizione dei bilanci degli anni 2003, 2004 e 2005. nel merito:
- per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto (previa accertamento da effettuarsi anche in via incidentale, in relazione alla sussistenza di fattispecie di reato nei fatti oggetto di causa), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2394 c.c. la responsabilità, del convenuto _1 er le violazioni di legge e di statuto e per i fatti di mala gestio descritti e, di conseguenza,
[...]
- condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni arrecati alla NO _1 _1
, nella misura di euro 386.915,59 in linea capitale, oltre a interessi e rivalutazione;
[...]
- in subordine, condannare lo stesso a risarcire tutti danni arrecati alla NO _1 _1
, nella diversa misura dovesse risultare all'esito di eventuali pagamenti parziali del credito della
[...]
NO che dovessero intervenire all'interno della procedura di esecuzione immobiliare PA
n. 252/2019 R.E., Tribunale di Verona;
- in via di ulteriore subordine, condannare lo stesso a risarcire tutti danni diversamente _1 qualificati e/o quantificati arrecati alla NO , nella maggior o minor somma che PA risulterà in corso di causa, ricorrendosi, ove necessario, anche all'equità ex art. 1226 c.c.; in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se dovuta sulle somme imponibili, spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge.
Conclusioni di parte convenuta rigettarsi le domande attoree tutte con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio nella veste di amministratore della società PA _1
proponendo, nei suoi confronti, azione ex art. 2394 cc. Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto di essere stata socia di Controparte_2 unitamente a e a dal 2002 sino al settembre 2012, avendo ella rinunciato, a _1 Controparte_3 differenza degli altri due soci, ad aderire all'aumento di capitale deliberato dalla società, nel corso dell'assemblea dell'8 agosto 2012, per ricostituire il capitale sociale a seguito delle perdite che avevano
2 eroso il patrimonio netto al di sotto del minimo legale.
ha poi allegato che la società, operante nel settore immobiliare, nel 2002 era divenuta PA proprietaria di un bene immobile denominato Forte Belvedere, che costituiva, di fatto, l'unico suo cespite e, dalla data della sua costituzione sino al 2007, era stata finanziata dai soci sino alla concorrenza complessiva di € 1.658.128,71.
Osservato quanto sopra, ha rappresentato di avere appreso che, tra il 2009 ed il 2010, PA aveva prelevato dalle casse sociali l'importo di euro 380.492,99 (di cui 261.752,32, nel 2009 ed _1 euro 118,740 nel 2010), successivamente giustificando tali prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci, quando invece, dall'esame della documentazione contabile sociale, era emerso che quanto meno una parte di tali somme (pari agli importi prelevati nel 2009) erano servite a pagare debiti tributari di una società terza, riconducibile alla socia e ai di lei marito e figli. Ha aggiunto che, per poter CP_3 usufruire di tali liquidità, aveva chiesto ed ottenuto un'apertura di credito dalla _1 [...]
a garanzia della quale aveva costituito ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà CP_4 della società.
Si trattava dunque, secondo parte attrice, di un atto distrattivo ingiustificato, che aveva cagionato una situazione di squilibrio finanziario a causa della quale la società aveva perso il capitale sociale ed aveva adottato la delibera di aumento di capitale sopra menzionata.
L'attrice ha poi allegato di avere chiesto alla società la restituzione del finanziamento da lei erogato quando era socia, pari ad euro 336.462,93, e di essere stata costretta, a fronte del mancato adempimento, ad adire l'intestato Tribunale per ottenere la condanna della società al pagamento di quanto dovutole. Ha poi precisato che, con sentenza n. 1917/2019, la sua domanda era stata accolta e che, non ottenendo esecuzione spontanea, si era insinuata nella procedura esecutiva avviata da Monte avente ad oggetto l'immobile oggetto di ipoteca, nel corso della quale, a seguito CP_5 dell'approvazione del piano di riparto, era emerso che, tenendo conto dei creditori poziori, avrebbe potuto ottenere al più il pagamento del minor importo di euro 36.662,07.
Ciò premesso in linea di fatto, l'attrice ha prospettato la responsabilità dell'amministratore ex art. 2394 cc per avere indebitamente distratto somme sociali, prelevate in violazione dei principi di corretta gestione, a vantaggio di se stesso o di soggetti terzi, così rendendo insufficiente il patrimonio sociale,
3 gravato da ipoteca a garanzia delle linee di credito ottenute per prelevare dette somme, a soddisfare il ceto creditorio e cagionandole un danno pari all'importo del finanziamento versato, alla cui restituzione ella aveva diritto a seguito di sentenza passata in giudicato, in esecuzione della quale, al momento della citazione, non aveva ottenuto ancora alcuna somma.
* * *
Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere effettivamente prelevato dalla società l'importo _1 complessivo di euro 380.492,99 a titolo di rimborso finanziamento soci, precisando che tali somme erano assai inferiori ai finanziamenti complessivamente versati, al rimborso dei quali aveva rinunciato e che comunque non avrebbe più potuto ottenere in restituzione a causa della rilevante svalutazione subita dall'immobile sociale a seguito della vendita all'asta.
Ha dunque precisato che la destinazione poi data a tali somme non andava ad incidere sulla natura del prelevamento, ed ha sostenuto che il finanziamento non poteva ritenersi assoggettato a postergazione, essendo stato erogato nel medesimo contesto nel quale la socia aveva effettuato il proprio _1 finanziamento, e per il quale il Tribunale, con la sentenza menzionata da parte attrice , aveva riconosciuto il diritto alla restituzione.
Ha quindi dedotto che la mancata restituzione dei finanziamenti versati dagli altri soci non poteva ritenersi riconducibile alla propria condotta, del tutto legittima, ma era stata determinata unicamente dall'insuccesso dell'operazione immobiliare che costituiva il principale progetto della società, a causa del, mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Ha dunque negato di essere incorso in alcuna responsabilità gestoria e chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
In replica alle difese del convenuto, parte attrice deduceva che l'asserito credito di a titolo di _1 rimborso finanziamento soci nei confronti della società non risultava provato, essendo la documentazione sociale tenuta in modo disordinato e non risultando alcuna delibera o altro documento societario che comprovasse quale fosse l'autore dei finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società e la loro scadenza. Contestava dunque la documentazione prodotta dal convenuto al fine di comprovare i finanziamenti versati.
Eccepiva inoltre che, in ogni caso, si sarebbe trattato di finanziamenti postergati ex art. 2467 cc, e che
4 dunque non aveva diritto a prelevarli dalle casse sociali, posto che, all'epoca in cui è stato _1 effettuato il prelevamento, la società si trovava in situazione di squilibrio finanziario tale da impedirne la restituzione. Deduceva inoltre che, attraverso tale condotta, aveva fatto sì che un debito _1 chirografario e postergato della società (ossia il debito della società verso il socio a titolo di restituzione finanziamenti) fosse trasformato in un debito ipotecario verso l'istituto di credito che aveva aperto l'apertura di credito resasi necessaria a prelevare le somme oggetto di contestazione.
* * *
La causa è stata istruita tramite CTU contabile.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione estratta dal conto corrente intestato alla società (doc. n. 6 di parte attrice) risulta che, in data 14/07/2009, dalle casse sociali sono stati prelevati complessivi euro
261.764,68, destinati al pagamento di imposte e tasse, che parte attrice, supportata da una relazione del proprio consulente contabile di fiducia (doc. n. 8), ha allegato non si riferissero a debiti tributari della società ma di una società terza, riconducibile alla famiglia della socia Controparte_2 CP_3 non ha negato che la destinazione finale dei denari prelevati dalle casse sociali fosse quella _1 prospettata dalla (destinazione peraltro espressamente confermata anche in comparsa _1 conclusionale), ma ha sostenuto di averli prelevati a titolo di restituzione finanziamento soci, e di avere conseguentemente portato l'importo a detrazione del credito dallo stesso vantato nei confronti della società, per poi versarli in favore di terzi.
Ebbene, a fronte del documento prodotto da parte attrice, che dà conto di come tali somme non siano state versate al socio ma a destinate a fini extra sociali, era tuttavia onere del convenuto dimostrare la diversa natura delle somme prelevate e quindi in primo luogo era suo onere comprovare l'esistenza del diritto di credito asseritamente vantato verso la società al momento in cui il prelievo è stato effettuato.
Dalla relazione del consulente contabile di parte attrice (doc. n. 8 pag. 24) risulta infatti che tale operazione sarebbe stata contabilizzata alla pag. 2009/0000004 del libro giornale (non prodotto) come restituzione finanziamenti soci, ma il professionista ha rilevato che tale scrittura contrasta con le risultanze documentali della Banca.
5 Per documentare l'ammontare dei finanziamenti versati, e il proprio diritto di credito alla restituzione, il convenuto avrebbe dunque dovuto produrre in giudizio la documentazione comprovante l'effettivo versamento dei denari nelle casse sociali, ovvero altri documenti dai quali risultasse, in modo analitico,
l'ammontare dei finanziamenti da lui stesso versati e la data in cui i versamenti furono effettuati.
A tal fine non può soccorrere il “dettaglio finanziamenti soci immobiliare prodotto dal convenuto CP_2 quale doc. n. 3: si tratta di uno schema redatto unilateralmente dal socio il cui contenuto è stato contestato dalla convenuta, che ha dichiarato di non averlo mai conosciuto od approvato.
La relazione peritale depositata da parte attrice dà inoltre conto del fatto che, in generale, nella documentazione sociale i finanziamenti non risultavano contrattualizzati, le annotazioni sui finanziamenti soci risultavano disordinate, che non risultava indicato né l'autore del finanziamento né il soggetto destinatario delle restituzioni, che molti dei finanziamenti soci risultavano versati in contanti, non essendo dunque possibile risalire con sicurezza alla provenienza dei denari versati nelle casse sociali. La relazione ha poi rilevato che i rimborsi dei finanziamenti non erano mai stati deliberati e, in ogni caso, risultavano effettuati in una situazione di patrimonio netto negativo o in assenza di disponibilità liquide negative (cfr. doc. n. 8,. pag. 26) come dimostrava peraltro il fatto che la società, in periodi coevi ai prelevamenti effettuati da era dovuta ricorrere al credito Bancario. _1
La stessa CTU ha accertato che la documentazione sociale risulta redatta in modo confuso e disordinato, che in atti non risultano dimessi i documenti contabili che consentano di sviluppare un'indagine circa l'entità del credito nominativamente sorto in capo al socio per i finanziamenti Pt_2 erogati, salve la delibera assembleare del 03.07.2012, prodotta dal convenuto, e le relazioni sulla gestione dei bilancio di esercizio al 31.12. 2011, dai quali emerge tuttavia esclusivamente che, a tale data, il credito di per finanziamenti soci era pari ad euro 536.852,94, non essendo tuttavia possibile _1 trarre da tali documenti quale fosse l'ammontare dei finanziamenti erogati prima del 2009 e tantomeno apprendere se vi fossero o meno le condizioni per la restituzione dei medesimi.
Analoghe considerazioni valgono per gli importi prelevati nel 2010, non essendovi alcun documento societario che dimostri che, a tale data, antasse un diritto di credito di pari importo. _1
La CTU ha dunque ritenuto di analizzare anche il doc. n. 3 (e il corrispo0ndente doc. n. 10 di parte convenuta) per completezza di indagine ma, nel farlo, ha tenuto ferme le preclusioni derivanti dalla
6 mancanza, in atti, della documentazione di riferimento.
In particolare, se è vero che, come accertato dal CTU, lo schema di cui al doc. nl 3 coincide con quanto il consulente di parte attrice ha dichiarato di avere rinvenuto nel libro finanziamenti soci, tale documento non consente di superare le criticità riferite all'assenza di documentazione che giustifichi le incongruenze già rilevate dalla relazione peritale circa l'assenza di documentazione giustificativa dei finanziamenti stessi.
* * *
Da quanto sin qui esposto emerge dunque che i prelievi contestati a costituiscono atti _1 distrattivi che hanno certamente depauperato il patrimonio sociale e che, in base a quanto accertato dal
CTU, hanno reso il patrimonio di insufficiente a soddisfare i creditori, trattandosi Controparte_2 di somme che sono state destinate a fini extrasociali o comunque che sono state versate in favore di un socio senza che sia provato il correlato diritto di credito, donde si tratta di prelevamenti forieri di un decremento patrimoniale in danno al ceto creditorio.
* * *
Le considerazioni che precedono rendono superflua la disamina della sussistenza delle condizioni di postergazione, la cui analisi avrebbe preliminarmente richiesto che avesse dimostrato l'esistenza e _1
l'ammontare del proprio diritto di credito al momento del prelevamento, risultando dunque assorbita anche l'eccezione di nullità della CTU per avere acquisito, in violazione dell'art. 198 cpc, dei documenti utili a supportare tale indagine.
* * *
Venendo dunque alla quantificazione del danno, va rilevato che la sentenza del Tribunale n. 1917/2019, passata in giudicato, ha accertato che vanta, nei confronti della società, il diritto a PA vedersi restituito il finanziamento erogatole quando era socia.
L'attrice, insinuatasi nella procedura esecutiva, ha dato atto di avere ottenuto il pagamento di soli euro
36.6623,07.
Il danno, secondo le condivisibili conclusioni del CTU, è stato dunque quantificato nella misura di euro
350.253,52, “quale sommatoria tra il credito in linea capitale per i finanziamenti erogati (euro 336.462,93) e la differenza, € 13.790,59) tra le spese e gli interessi maturati dalla creditrice ( € 50.452,66) e quanto a questa rimborsato
7 in sede esecutiva ( 36.662,07)” (Cfr. CTU, pag. 14).
In ragione di quanto sin qui esposto, va accertata la responsabilità di per le condotte Controparte_1 denunciate e, per l'effetto, il convenuto va condannato versare, in favore di , l'importo PA di euro 350.253,52, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo. secondo soccombenza, va condannato a rifondere, in favore di , le _1 PA spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta la responsabilità di per le condotte descritte in motivazione e, per l'effetto; _1
- Condanna a versare, in favore di , l'importo di euro 350.253,52, oltre _1 PA ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
- Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 _1 PA per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di _1
Così deciso in Venezia, il 23 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Lisa Torresan
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Torresan Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3830/2022 promossa da:
, rappr e dif. dall'Avv. Lamberto Lambertini e AR Segala, elettivamente PA domiciliato presso il loro studio in Verona, Corso Cavour n. 44
- parte attrice - contro assistito e difeso dall'Avv. Roberto Capuzzo elettivamente domiciliato presso il di _1 lui studio in Verona via Giuseppe Garibaldi n. 18
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
In via preliminare
- rigettarsi l'eccezione di nullità della CTU redatta dal Dott. in quanto infondata per i motivi Per_1 tutti esposti in atti e, per l'effetto, non disporsi in quanto non necessaria, inutile e superflua la rinnovazione della consulenza in capo a diverso consulente e/o l'integrazione del quesito;
- in subordine, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della CTU del dott. Per_1
1 limitatamente al punto b) del quesito sottopostogli, facendo dunque salva la parte di consulenza non coinvolta dall'acquisizione dei bilanci degli anni 2003, 2004 e 2005. nel merito:
- per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto (previa accertamento da effettuarsi anche in via incidentale, in relazione alla sussistenza di fattispecie di reato nei fatti oggetto di causa), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 e 2394 c.c. la responsabilità, del convenuto _1 er le violazioni di legge e di statuto e per i fatti di mala gestio descritti e, di conseguenza,
[...]
- condannare lo stesso al risarcimento di tutti danni arrecati alla NO _1 _1
, nella misura di euro 386.915,59 in linea capitale, oltre a interessi e rivalutazione;
[...]
- in subordine, condannare lo stesso a risarcire tutti danni arrecati alla NO _1 _1
, nella diversa misura dovesse risultare all'esito di eventuali pagamenti parziali del credito della
[...]
NO che dovessero intervenire all'interno della procedura di esecuzione immobiliare PA
n. 252/2019 R.E., Tribunale di Verona;
- in via di ulteriore subordine, condannare lo stesso a risarcire tutti danni diversamente _1 qualificati e/o quantificati arrecati alla NO , nella maggior o minor somma che PA risulterà in corso di causa, ricorrendosi, ove necessario, anche all'equità ex art. 1226 c.c.; in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% se dovuta sulle somme imponibili, spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge.
Conclusioni di parte convenuta rigettarsi le domande attoree tutte con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio nella veste di amministratore della società PA _1
proponendo, nei suoi confronti, azione ex art. 2394 cc. Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto di essere stata socia di Controparte_2 unitamente a e a dal 2002 sino al settembre 2012, avendo ella rinunciato, a _1 Controparte_3 differenza degli altri due soci, ad aderire all'aumento di capitale deliberato dalla società, nel corso dell'assemblea dell'8 agosto 2012, per ricostituire il capitale sociale a seguito delle perdite che avevano
2 eroso il patrimonio netto al di sotto del minimo legale.
ha poi allegato che la società, operante nel settore immobiliare, nel 2002 era divenuta PA proprietaria di un bene immobile denominato Forte Belvedere, che costituiva, di fatto, l'unico suo cespite e, dalla data della sua costituzione sino al 2007, era stata finanziata dai soci sino alla concorrenza complessiva di € 1.658.128,71.
Osservato quanto sopra, ha rappresentato di avere appreso che, tra il 2009 ed il 2010, PA aveva prelevato dalle casse sociali l'importo di euro 380.492,99 (di cui 261.752,32, nel 2009 ed _1 euro 118,740 nel 2010), successivamente giustificando tali prelievi a titolo di rimborso finanziamento soci, quando invece, dall'esame della documentazione contabile sociale, era emerso che quanto meno una parte di tali somme (pari agli importi prelevati nel 2009) erano servite a pagare debiti tributari di una società terza, riconducibile alla socia e ai di lei marito e figli. Ha aggiunto che, per poter CP_3 usufruire di tali liquidità, aveva chiesto ed ottenuto un'apertura di credito dalla _1 [...]
a garanzia della quale aveva costituito ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà CP_4 della società.
Si trattava dunque, secondo parte attrice, di un atto distrattivo ingiustificato, che aveva cagionato una situazione di squilibrio finanziario a causa della quale la società aveva perso il capitale sociale ed aveva adottato la delibera di aumento di capitale sopra menzionata.
L'attrice ha poi allegato di avere chiesto alla società la restituzione del finanziamento da lei erogato quando era socia, pari ad euro 336.462,93, e di essere stata costretta, a fronte del mancato adempimento, ad adire l'intestato Tribunale per ottenere la condanna della società al pagamento di quanto dovutole. Ha poi precisato che, con sentenza n. 1917/2019, la sua domanda era stata accolta e che, non ottenendo esecuzione spontanea, si era insinuata nella procedura esecutiva avviata da Monte avente ad oggetto l'immobile oggetto di ipoteca, nel corso della quale, a seguito CP_5 dell'approvazione del piano di riparto, era emerso che, tenendo conto dei creditori poziori, avrebbe potuto ottenere al più il pagamento del minor importo di euro 36.662,07.
Ciò premesso in linea di fatto, l'attrice ha prospettato la responsabilità dell'amministratore ex art. 2394 cc per avere indebitamente distratto somme sociali, prelevate in violazione dei principi di corretta gestione, a vantaggio di se stesso o di soggetti terzi, così rendendo insufficiente il patrimonio sociale,
3 gravato da ipoteca a garanzia delle linee di credito ottenute per prelevare dette somme, a soddisfare il ceto creditorio e cagionandole un danno pari all'importo del finanziamento versato, alla cui restituzione ella aveva diritto a seguito di sentenza passata in giudicato, in esecuzione della quale, al momento della citazione, non aveva ottenuto ancora alcuna somma.
* * *
Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di avere effettivamente prelevato dalla società l'importo _1 complessivo di euro 380.492,99 a titolo di rimborso finanziamento soci, precisando che tali somme erano assai inferiori ai finanziamenti complessivamente versati, al rimborso dei quali aveva rinunciato e che comunque non avrebbe più potuto ottenere in restituzione a causa della rilevante svalutazione subita dall'immobile sociale a seguito della vendita all'asta.
Ha dunque precisato che la destinazione poi data a tali somme non andava ad incidere sulla natura del prelevamento, ed ha sostenuto che il finanziamento non poteva ritenersi assoggettato a postergazione, essendo stato erogato nel medesimo contesto nel quale la socia aveva effettuato il proprio _1 finanziamento, e per il quale il Tribunale, con la sentenza menzionata da parte attrice , aveva riconosciuto il diritto alla restituzione.
Ha quindi dedotto che la mancata restituzione dei finanziamenti versati dagli altri soci non poteva ritenersi riconducibile alla propria condotta, del tutto legittima, ma era stata determinata unicamente dall'insuccesso dell'operazione immobiliare che costituiva il principale progetto della società, a causa del, mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Ha dunque negato di essere incorso in alcuna responsabilità gestoria e chiesto il rigetto della domanda di parte attrice.
In replica alle difese del convenuto, parte attrice deduceva che l'asserito credito di a titolo di _1 rimborso finanziamento soci nei confronti della società non risultava provato, essendo la documentazione sociale tenuta in modo disordinato e non risultando alcuna delibera o altro documento societario che comprovasse quale fosse l'autore dei finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società e la loro scadenza. Contestava dunque la documentazione prodotta dal convenuto al fine di comprovare i finanziamenti versati.
Eccepiva inoltre che, in ogni caso, si sarebbe trattato di finanziamenti postergati ex art. 2467 cc, e che
4 dunque non aveva diritto a prelevarli dalle casse sociali, posto che, all'epoca in cui è stato _1 effettuato il prelevamento, la società si trovava in situazione di squilibrio finanziario tale da impedirne la restituzione. Deduceva inoltre che, attraverso tale condotta, aveva fatto sì che un debito _1 chirografario e postergato della società (ossia il debito della società verso il socio a titolo di restituzione finanziamenti) fosse trasformato in un debito ipotecario verso l'istituto di credito che aveva aperto l'apertura di credito resasi necessaria a prelevare le somme oggetto di contestazione.
* * *
La causa è stata istruita tramite CTU contabile.
* * *
La domanda è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione estratta dal conto corrente intestato alla società (doc. n. 6 di parte attrice) risulta che, in data 14/07/2009, dalle casse sociali sono stati prelevati complessivi euro
261.764,68, destinati al pagamento di imposte e tasse, che parte attrice, supportata da una relazione del proprio consulente contabile di fiducia (doc. n. 8), ha allegato non si riferissero a debiti tributari della società ma di una società terza, riconducibile alla famiglia della socia Controparte_2 CP_3 non ha negato che la destinazione finale dei denari prelevati dalle casse sociali fosse quella _1 prospettata dalla (destinazione peraltro espressamente confermata anche in comparsa _1 conclusionale), ma ha sostenuto di averli prelevati a titolo di restituzione finanziamento soci, e di avere conseguentemente portato l'importo a detrazione del credito dallo stesso vantato nei confronti della società, per poi versarli in favore di terzi.
Ebbene, a fronte del documento prodotto da parte attrice, che dà conto di come tali somme non siano state versate al socio ma a destinate a fini extra sociali, era tuttavia onere del convenuto dimostrare la diversa natura delle somme prelevate e quindi in primo luogo era suo onere comprovare l'esistenza del diritto di credito asseritamente vantato verso la società al momento in cui il prelievo è stato effettuato.
Dalla relazione del consulente contabile di parte attrice (doc. n. 8 pag. 24) risulta infatti che tale operazione sarebbe stata contabilizzata alla pag. 2009/0000004 del libro giornale (non prodotto) come restituzione finanziamenti soci, ma il professionista ha rilevato che tale scrittura contrasta con le risultanze documentali della Banca.
5 Per documentare l'ammontare dei finanziamenti versati, e il proprio diritto di credito alla restituzione, il convenuto avrebbe dunque dovuto produrre in giudizio la documentazione comprovante l'effettivo versamento dei denari nelle casse sociali, ovvero altri documenti dai quali risultasse, in modo analitico,
l'ammontare dei finanziamenti da lui stesso versati e la data in cui i versamenti furono effettuati.
A tal fine non può soccorrere il “dettaglio finanziamenti soci immobiliare prodotto dal convenuto CP_2 quale doc. n. 3: si tratta di uno schema redatto unilateralmente dal socio il cui contenuto è stato contestato dalla convenuta, che ha dichiarato di non averlo mai conosciuto od approvato.
La relazione peritale depositata da parte attrice dà inoltre conto del fatto che, in generale, nella documentazione sociale i finanziamenti non risultavano contrattualizzati, le annotazioni sui finanziamenti soci risultavano disordinate, che non risultava indicato né l'autore del finanziamento né il soggetto destinatario delle restituzioni, che molti dei finanziamenti soci risultavano versati in contanti, non essendo dunque possibile risalire con sicurezza alla provenienza dei denari versati nelle casse sociali. La relazione ha poi rilevato che i rimborsi dei finanziamenti non erano mai stati deliberati e, in ogni caso, risultavano effettuati in una situazione di patrimonio netto negativo o in assenza di disponibilità liquide negative (cfr. doc. n. 8,. pag. 26) come dimostrava peraltro il fatto che la società, in periodi coevi ai prelevamenti effettuati da era dovuta ricorrere al credito Bancario. _1
La stessa CTU ha accertato che la documentazione sociale risulta redatta in modo confuso e disordinato, che in atti non risultano dimessi i documenti contabili che consentano di sviluppare un'indagine circa l'entità del credito nominativamente sorto in capo al socio per i finanziamenti Pt_2 erogati, salve la delibera assembleare del 03.07.2012, prodotta dal convenuto, e le relazioni sulla gestione dei bilancio di esercizio al 31.12. 2011, dai quali emerge tuttavia esclusivamente che, a tale data, il credito di per finanziamenti soci era pari ad euro 536.852,94, non essendo tuttavia possibile _1 trarre da tali documenti quale fosse l'ammontare dei finanziamenti erogati prima del 2009 e tantomeno apprendere se vi fossero o meno le condizioni per la restituzione dei medesimi.
Analoghe considerazioni valgono per gli importi prelevati nel 2010, non essendovi alcun documento societario che dimostri che, a tale data, antasse un diritto di credito di pari importo. _1
La CTU ha dunque ritenuto di analizzare anche il doc. n. 3 (e il corrispo0ndente doc. n. 10 di parte convenuta) per completezza di indagine ma, nel farlo, ha tenuto ferme le preclusioni derivanti dalla
6 mancanza, in atti, della documentazione di riferimento.
In particolare, se è vero che, come accertato dal CTU, lo schema di cui al doc. nl 3 coincide con quanto il consulente di parte attrice ha dichiarato di avere rinvenuto nel libro finanziamenti soci, tale documento non consente di superare le criticità riferite all'assenza di documentazione che giustifichi le incongruenze già rilevate dalla relazione peritale circa l'assenza di documentazione giustificativa dei finanziamenti stessi.
* * *
Da quanto sin qui esposto emerge dunque che i prelievi contestati a costituiscono atti _1 distrattivi che hanno certamente depauperato il patrimonio sociale e che, in base a quanto accertato dal
CTU, hanno reso il patrimonio di insufficiente a soddisfare i creditori, trattandosi Controparte_2 di somme che sono state destinate a fini extrasociali o comunque che sono state versate in favore di un socio senza che sia provato il correlato diritto di credito, donde si tratta di prelevamenti forieri di un decremento patrimoniale in danno al ceto creditorio.
* * *
Le considerazioni che precedono rendono superflua la disamina della sussistenza delle condizioni di postergazione, la cui analisi avrebbe preliminarmente richiesto che avesse dimostrato l'esistenza e _1
l'ammontare del proprio diritto di credito al momento del prelevamento, risultando dunque assorbita anche l'eccezione di nullità della CTU per avere acquisito, in violazione dell'art. 198 cpc, dei documenti utili a supportare tale indagine.
* * *
Venendo dunque alla quantificazione del danno, va rilevato che la sentenza del Tribunale n. 1917/2019, passata in giudicato, ha accertato che vanta, nei confronti della società, il diritto a PA vedersi restituito il finanziamento erogatole quando era socia.
L'attrice, insinuatasi nella procedura esecutiva, ha dato atto di avere ottenuto il pagamento di soli euro
36.6623,07.
Il danno, secondo le condivisibili conclusioni del CTU, è stato dunque quantificato nella misura di euro
350.253,52, “quale sommatoria tra il credito in linea capitale per i finanziamenti erogati (euro 336.462,93) e la differenza, € 13.790,59) tra le spese e gli interessi maturati dalla creditrice ( € 50.452,66) e quanto a questa rimborsato
7 in sede esecutiva ( 36.662,07)” (Cfr. CTU, pag. 14).
In ragione di quanto sin qui esposto, va accertata la responsabilità di per le condotte Controparte_1 denunciate e, per l'effetto, il convenuto va condannato versare, in favore di , l'importo PA di euro 350.253,52, oltre ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo. secondo soccombenza, va condannato a rifondere, in favore di , le _1 PA spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accerta la responsabilità di per le condotte descritte in motivazione e, per l'effetto; _1
- Condanna a versare, in favore di , l'importo di euro 350.253,52, oltre _1 PA ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
- Condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 22.457,00 _1 PA per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di _1
Così deciso in Venezia, il 23 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Lisa Torresan
8