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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Gela sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 09/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1083/2022 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, nella qualità di erede legittimo di C.F._1 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 23.03.2024,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Eugenio Muscia, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, contumace. resistente oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 09/01/2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP. L' non si è costituita pur regolarmente citata in giudizio;
pertanto CP_1 se ne dichiara la contumacia. Nel frattempo la ricorrente è deceduto;
si è costituito l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata. Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 09 gennaio 2025. MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Il ricorso dovrà accogliersi;
ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Ipertensione arteriosa. Anemia sideropenica in terapia marziale. Poliartropatia in portatrice di protesi bicompartimentale ginocchio destro e sinistro. Deficit uditivo. IRC moderata. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo in recente ictus cerebrale ischemico. Sindrome da allettamento…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. 508/1988) e ciò per come precisato dalla data della domanda (mese successivo) e cioè dal 01 ottobre 2022 e sino alla data di decesso (23/03/2024). Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi, mentre quelle di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1 resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione e nella contumacia dell' per l'effetto accoglie il CP_1 ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
23.03.2024, a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 01/10/2022 e sino alla data del decesso (23/03/2024). Compensa le spese di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1 separato decreto. Il Giudice Raimondo Cipolla
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 09/01/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1083/2022 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, nella qualità di erede legittimo di C.F._1 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta in data 23.03.2024,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Eugenio Muscia, presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, contumace. resistente oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni conclusioni per le parti (ud. 09/01/2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (indennità di accompagnamento) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP. L' non si è costituita pur regolarmente citata in giudizio;
pertanto CP_1 se ne dichiara la contumacia. Nel frattempo la ricorrente è deceduto;
si è costituito l'erede che ha insistito nella domanda giudiziaria formulata. Nelle more è stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 09 gennaio 2025. MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Il ricorso dovrà accogliersi;
ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto da Ipertensione arteriosa. Anemia sideropenica in terapia marziale. Poliartropatia in portatrice di protesi bicompartimentale ginocchio destro e sinistro. Deficit uditivo. IRC moderata. Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo in recente ictus cerebrale ischemico. Sindrome da allettamento…”. Ha statuito il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento (L. 508/1988) e ciò per come precisato dalla data della domanda (mese successivo) e cioè dal 01 ottobre 2022 e sino alla data di decesso (23/03/2024). Or dunque, è configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento dell'apparato cognitivo e/o motorio e che allo stesso tempo comportano una assistenza quotidiana farmacologica, evidenziando come nel caso in specie detti impedimenti non fossero presenti atti ad impedire gli atti quotidiani giornalieri. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza compensarsi, mentre quelle di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1 resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione e nella contumacia dell' per l'effetto accoglie il CP_1 ricorso e dichiara la sussistenza del presupposto sanitario in capo a nata a [...] il [...] e deceduta in data Persona_1
23.03.2024, a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento a fare data dal 01/10/2022 e sino alla data del decesso (23/03/2024). Compensa le spese di lite. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1 separato decreto. Il Giudice Raimondo Cipolla