TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3070/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], residente in Parte_1 C.F._1 Asti
e
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 26/04/1976, residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BENZI MARIA PIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in ASTI il 09/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 181 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 23/02/2001, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, e nati ad Asti, il 29/08/2008. Persona_2 Persona_3
1 Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1999, parte II, serie C n. 181. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
Stante la conformazione della casa famigliare che i coniugi hanno già suddiviso, essi rimarranno nello stesso immobile, del quale sono comproprietari, sito in Asti, fraz. San Marzanotto 145.
La moglie, come già attualmente, vivrà con i figli al piano superiore fruendo in esclusiva del servizio al piano primo, della cucina posta a piano terra e dell'accesso principale della casa all'esterno. Il marito, come già ora, vivrà in quello che costituiva il soggiorno al piano terreno, nel quale è stato allestito anche un angolo cottura, fruendo in esclusiva del servizio a piano terreno e dell'accesso che si apre da tale camera all'esterno.
Le pertinenze esterne (cortile) verranno utilizzate da entrambi i coniugi e dai figli.
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà, per gli stessi di trattenersi con il padre, anche per i pasti e per eventuali uscite, secondo i loro desideri. Anche le feste ed i periodi di vacanza verranno concordati direttamente dai figli con i genitori, stante l'approssimarsi della loro maggiore età.
2 Il marito verserà alla moglie un contributo di mantenimento per i figli e Persona_2 Per_3 pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento ISTAT, oltre alla metà delle spese
[...] straordinarie secondo il protocollo d'intesa in uso presso Il Tribunale di Asti, fino al raggiungimento della loro completa autosufficienza.
PRENDE ATTO
I coniugi riservano di porre in vendita al più presto la casa al miglior offerente al fine di estinguere il mutuo e il finanziamento e suddividere a metà l'eccedenza.
Il marito provvederà al pagamento della rata di mutuo relativo alla casa di abitazione e pari ad € 430,00 mensili circa;
la moglie provvederà al pagamento della rata del finanziamento pari ad € 275,00 mensili circa.
Qualora, al momento dell'estinzione del finanziamento, la casa non fosse stata venduta, i coniugi suddivideranno fra loro a metà la rata di mutuo fino alla vendita e comunque all'estinzione del mutuo.
Le spese relative alla casa (bollette, luce, gas, acqua e Tari) verranno sopportate dal marito con versamento, da parte della moglie al marito della metà della somma spesa, previa esibizione dei pagamenti, a dicembre e giugno di ciascun anno.
L'importo derivante dall'assegno unico universale verrà suddiviso con attribuzione alla moglie dei 75% ed 25% al marito.
Il marito ha già provveduto a liquidare alla moglie, che ne dà quietanza, la metà del valore dell'automobile Dacia Sandero targata GJ494KJ, che pertanto rimane al medesimo intestata e che già la usa in via esclusiva, avendo la moglie acquistato una propria autovettura.
I coniugi rilasciano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa BR TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR TI Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3070/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], residente in Parte_1 C.F._1 Asti
e
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2 26/04/1976, residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BENZI MARIA PIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in ASTI il 09/10/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 181 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 23/02/2001, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, e nati ad Asti, il 29/08/2008. Persona_2 Persona_3
1 Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1999, parte II, serie C n. 181. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE CHE
Stante la conformazione della casa famigliare che i coniugi hanno già suddiviso, essi rimarranno nello stesso immobile, del quale sono comproprietari, sito in Asti, fraz. San Marzanotto 145.
La moglie, come già attualmente, vivrà con i figli al piano superiore fruendo in esclusiva del servizio al piano primo, della cucina posta a piano terra e dell'accesso principale della casa all'esterno. Il marito, come già ora, vivrà in quello che costituiva il soggiorno al piano terreno, nel quale è stato allestito anche un angolo cottura, fruendo in esclusiva del servizio a piano terreno e dell'accesso che si apre da tale camera all'esterno.
Le pertinenze esterne (cortile) verranno utilizzate da entrambi i coniugi e dai figli.
I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà, per gli stessi di trattenersi con il padre, anche per i pasti e per eventuali uscite, secondo i loro desideri. Anche le feste ed i periodi di vacanza verranno concordati direttamente dai figli con i genitori, stante l'approssimarsi della loro maggiore età.
2 Il marito verserà alla moglie un contributo di mantenimento per i figli e Persona_2 Per_3 pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento ISTAT, oltre alla metà delle spese
[...] straordinarie secondo il protocollo d'intesa in uso presso Il Tribunale di Asti, fino al raggiungimento della loro completa autosufficienza.
PRENDE ATTO
I coniugi riservano di porre in vendita al più presto la casa al miglior offerente al fine di estinguere il mutuo e il finanziamento e suddividere a metà l'eccedenza.
Il marito provvederà al pagamento della rata di mutuo relativo alla casa di abitazione e pari ad € 430,00 mensili circa;
la moglie provvederà al pagamento della rata del finanziamento pari ad € 275,00 mensili circa.
Qualora, al momento dell'estinzione del finanziamento, la casa non fosse stata venduta, i coniugi suddivideranno fra loro a metà la rata di mutuo fino alla vendita e comunque all'estinzione del mutuo.
Le spese relative alla casa (bollette, luce, gas, acqua e Tari) verranno sopportate dal marito con versamento, da parte della moglie al marito della metà della somma spesa, previa esibizione dei pagamenti, a dicembre e giugno di ciascun anno.
L'importo derivante dall'assegno unico universale verrà suddiviso con attribuzione alla moglie dei 75% ed 25% al marito.
Il marito ha già provveduto a liquidare alla moglie, che ne dà quietanza, la metà del valore dell'automobile Dacia Sandero targata GJ494KJ, che pertanto rimane al medesimo intestata e che già la usa in via esclusiva, avendo la moglie acquistato una propria autovettura.
I coniugi rilasciano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa BR TI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3