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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20636/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ZANARDINI PAMELA) Parte_1 C.F._1
e
CO AL (avv. LORENZETTI TIZIANA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e integrate nelle successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 24/10/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3/12/2008, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Gianico (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio n. 22/9/2009). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE ES
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE ES Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20636/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. ZANARDINI PAMELA) Parte_1 C.F._1
e
CO AL (avv. LORENZETTI TIZIANA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e integrate nelle successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. depositate in data 24/10/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 3/12/2008, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Gianico (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio n. 22/9/2009). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE ES
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