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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa P. Fugallo in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c, promossa:
DA
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Parte_1
Con l'Avv. Gabriele Majorca
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
CONVENUTO
nata a [...] il [...] C.F. CP_2 C.F._2
nata a [...] il [...] C.F. CP_3 C.F._3
nata a [...] l'[...] C.F. CP_4 C.F._4
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONE DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
” Revocare e dichiarare inefficace, nei confronti del Pt_2 Parte_1
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 CC, con ogni
[...] conseguenza di legge, l'atto pubblico rogato dal Notaio in data Per_1 24/2/2014 avente repertorio n. 10065 e raccolta n. 7467, con cui il sig. ha donato alle figlie nata a [...] il Controparte_1 CP_2 18/7/2004 e nata a [...] il [...] la nuda proprietà CP_3 dell'immobile sito a Siracusa, Via Filisto n. 79 identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 34, particella 340 sub 40, riservandosi l'usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé a favore della sig.ra . Con CP_5 vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa.
Il procedimento pendente inizialmente innanzi ad altro ufficio, allorché migrato innanzi a questo decidente ad istruttoria conclusa, all'udienza del 4.02.2025 è stato trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc ed evaso sulle rassegnate conclusioni della parte attrice allo spirare dei termini di legge.
Il Convenuto ha revocato in corso di giudizio il Controparte_1 mandato al proprio difensore restando privo di difesa tecnica;
le convenute epigrafate sono rimaste contumaci sebbene regolarmente citate
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attore col presente giudizio ha chiesto che venga dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione di cui meglio indicato agli atti, perché ritenuto lesivo degli interessi del condominio quale creditore di di oneri condominiali per Controparte_1 euro 5.875,36 oltre euro 790,62 per spese legali.
All'uopo ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siracusa il D.I.N°
836/2014.
Si osserva
L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore, l'effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e nella sussistenza in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisca la consistenza della garanzia assicurata ai creditori dal patrimonio del debitore.
Relativamente alla esistenza del credito l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
Sul punto il Decreto ingiuntivo N° 836/2014 ottenuto dall'odierno attore dal Tribunale di Siracusa, è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato.
In tema di azione revocatoria di atto a titolo gratuito, come si evince dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2) è irrilevante lo stato soggettivo del donatario, rilevando esclusivamente l'eventus damni e la scientia damni.
In particolare, integra il requisito oggettivo dell'eventus damni un atto dispositivo che comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, oppure che determini una variazione soltanto qualitativa del suo patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
La scientia damni si risolve invece nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione (sentenza n. 34256 del 7 dicembre 2023).
Relativamente poi all'elemento della scientia damni la sua valutazione muta a seconda che l'atto di disposizione sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Nello specifico occorre rilevare che il D.I fu spedito in forma esecutiva il 20.06.2014 e notificato il 24.07.2014 ed il successivo atto di precetto in data 7.09.2017, mentre l'atto oggetto di revocatoria è del 24.02. 2014
Occorre rilevare tuttavia che sulla base dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto, il già al 31.12.2013 risultava CP_1 debitore del condominio di euro 5.875,36 a titolo di quote condominiali arretrate e regolarmente sollecitato al pagamento.
Dunque è lecito presumere - con altissimo grado di probabilità confinante con la certezza – il lucido progetto del convenuto di sottrarre i beni ai creditori.
Nello specifico si tratta di atto di donazione fatta dal padre alle proprie figlie nonché di costituzione di usufrutto per se stesso come donante e a favore della prpria moglie e ciò è sufficiente quale presunzione semplice a dimostrare la conoscibilità del danno anche da parte del terzo. (Cass. 13447/13).
Relativamente poi all'effettività del danno, non è necessario che sussista un danno concreto essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Le cessioni immobiliari operate, indubbiamente hanno comportato una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore e tale variazione resta una certezza non smentita da prova contraria ma anzi confermata anche dal comportamento processuale del convenuto rimasto sprovvisto di difesa tecnica , dimostrando così di non aver alcun interesse alla propria difesa. L'eventum damni, infatti, deve essere stimato tenuto conto dell'intero patrimonio del debitore e nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione. L'atto infatti deve essere lesivo della garanzia anche quando l'azione viene proposta: non si potrebbe, sull'incapienza manifestata successivamente, sottoporre a critica un atto che al tempo in cui fu attuato non si manifestava come pericoloso.
Pertanto, in assenza di prova contraria, è concretamente configurabile il danno derivante dall'atto di disposizione sulla capacità di garanzia dello stesso con conseguente maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito derivante dall'atto di disposizione sulla capacità di garanzia dello stesso con conseguente maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti richiesti ex art. 2901 c.c. e per questo avendo il creditore adempiuto al proprio onere probatorio e per questo essendo stata raggiunta prova certa circa la fondatezza della domanda, essa va accolta.
In ordine alle spese di lite ritiene il Tribunale in composizione monocratica liquidarle in applicazione del D.M.55/14-DM146/22 scaglione 5.201 -.26000 valore medio in euro 3.397,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché euro 264,00 per spese vive
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Definitivamente decidendo, reictis adversis
Dichiara la contumacia di:
, , CP_2 CP_3 CP_5
-Accoglie la domanda
-Conseguentemente revoca in favore del “ corrente Parte_1 Pt_1 in Siracusa in via Filisto N°79 C.F. in persona del P.IVA_1 suo legale rapp. .tempore e per l'effetto dichiara inefficace CP_6 nei confronti dello stesso, l'atto di donazione rogato dal Notaio in data 24/2/2014 avente repertorio n. Per_1 10065 e raccolta n. 7467, con cui il sig. ha Controparte_1 donato alle figlie nata a [...] il [...] e CP_2 [...]
nata a [...] il [...] la nuda proprietà CP_3 dell'immobile sito a Siracusa, Via Filisto n. 79 identificato al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 340 sub 40, riservandosi l'usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé a favore della sig.ra CP_5 Ordina al Sig. Conservatore di Siracusa di trascrivere e annotare la presente sentenza in favore di parte attrice e a danno dei convenuti.
-Condanna solidalmente i convenuti alle spese di lite che si liquidano in euro 3.397,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per compensi ed euro 264,00 per spese vive.
Così deciso
Siracusa 16.05.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P.Fugallo