CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2617/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2617/2021 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 340/3/2021 della CTP di Bari, depositata il 22/03/2021, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 29/11/2019, riguardante IRPEF,
Addizionale Regionale, Addizionale Comuinale, IRAP e contributi INPS per l'anno 2014.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 16/12/2021 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 22/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi, per il contribuente, il Dott. Difensore_1, che comunica di aver depositato un'istanza di conciliazione presentata all'Ufficio, nonché la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari. L'Ufficio comunica che non sussistono gli estremi per la conciliazione della controversia, concludendo per il rigetto dell'appello del contribuente riportandosi alle controdeduzioni. Il Dott. Difensore_1, a questo punto, sintetizza i motivi di gravame insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il contribuente si duole della sentenza di prime cure che ha considerato indeducibili i costi derivanti da tre fatture emesse dalla ditta “Società_1” per un importo complessivo di € 7.100,00.
Le predette fatture si riferiscono a lavori effettuati dall'Impresa Edile del contribuente presso due condomini in Ruvo di Puglia.
Orbene, osserva il Collegio che la doglianza è infondata in quanto l'insieme degli elementi di prova considerati non è tale da dimostrare l'effettività delle prestazioni e, di conseguenza, la deducibilità dei costi di cui alle fatture de quibus.
In particolare, il costo della manodopera nei predetti contratti di subappalto non registrati e, dunque, non aventi data certa, erano posti a carico del subappaltatore vale a dire della ditta “Società_1”. Ditta, però, che nell'anno 2014, non avendo presentato dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), non risultava aver avuto dipendenti in tale periodo. A ciò aggiungasi che l'emissione delle fatture è avvenuta in data posteriore alla cessazione dell'attività della ditta subappaltatrice risalente al 31/08/2014.
Tali indizi, analizzati complessivamente, fanno indubbiamente presumere, ai sensi dell'art. 2729, 1° comma,
c.c., che dette prestazioni non siano realmente avvenute. 2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va confermato l'impugnato avviso di accertamento meglio in epigrafe indicato.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, conferma, altresì, l'impugnato avviso di accertamento;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2617/2021 depositato il 22/11/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010703355/2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2617/2021 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 340/3/2021 della CTP di Bari, depositata il 22/03/2021, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 29/11/2019, riguardante IRPEF,
Addizionale Regionale, Addizionale Comuinale, IRAP e contributi INPS per l'anno 2014.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 16/12/2021 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 22/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi, per il contribuente, il Dott. Difensore_1, che comunica di aver depositato un'istanza di conciliazione presentata all'Ufficio, nonché la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari. L'Ufficio comunica che non sussistono gli estremi per la conciliazione della controversia, concludendo per il rigetto dell'appello del contribuente riportandosi alle controdeduzioni. Il Dott. Difensore_1, a questo punto, sintetizza i motivi di gravame insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il contribuente si duole della sentenza di prime cure che ha considerato indeducibili i costi derivanti da tre fatture emesse dalla ditta “Società_1” per un importo complessivo di € 7.100,00.
Le predette fatture si riferiscono a lavori effettuati dall'Impresa Edile del contribuente presso due condomini in Ruvo di Puglia.
Orbene, osserva il Collegio che la doglianza è infondata in quanto l'insieme degli elementi di prova considerati non è tale da dimostrare l'effettività delle prestazioni e, di conseguenza, la deducibilità dei costi di cui alle fatture de quibus.
In particolare, il costo della manodopera nei predetti contratti di subappalto non registrati e, dunque, non aventi data certa, erano posti a carico del subappaltatore vale a dire della ditta “Società_1”. Ditta, però, che nell'anno 2014, non avendo presentato dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), non risultava aver avuto dipendenti in tale periodo. A ciò aggiungasi che l'emissione delle fatture è avvenuta in data posteriore alla cessazione dell'attività della ditta subappaltatrice risalente al 31/08/2014.
Tali indizi, analizzati complessivamente, fanno indubbiamente presumere, ai sensi dell'art. 2729, 1° comma,
c.c., che dette prestazioni non siano realmente avvenute. 2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va confermato l'impugnato avviso di accertamento meglio in epigrafe indicato.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, conferma, altresì, l'impugnato avviso di accertamento;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025