Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13189 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia
Inail o altra equivalente – vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Giovanni Martellotta;
ricorrente e
Controparte_1
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
resistente
FAT TO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia;
ha chiesto che, accertata l'inabilità permanente pari al 38% o ad altra misura come accertata in giudizio, l'INAIL fosse condannata alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo in capitale.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo del teste ha dato Testimone_1 conferma della dinamica lavorativa sopra descritta.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
La domanda è fondata nei termini che seguono, basandosi il giudizio di questo giudice sulle valutazioni del CTU, che appaiono adeguate rispetto all'esame della documentazione addotta dal ricorrente e congrue dal punto di vista logico.
Il consulente ha ritenuto quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “ipoacusia bilaterale mista Parte_1 prevalente in AS”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (Esame audiometrico del 21/03/2022 e esame ABR con potenziali evocati uditivi del 28/11/2024).
Obiettivamente si apprezza un udito ipovalido prevalentemente a sinistra.
L'attività lavorativa svolta, musicista professionista, lo ha esposto a esposizione a rumore verosimilmente otolesivo non occasionale che molto probabilmente è stato in grado di determinare, nel corso degli anni, il danno uditivo di cui è portatore.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dagli esami audiologici eseguiti.
La patologia del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da rumore concausalmente determinate che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e successivamente presentata su richiesta e dell'obiettività rilevata a carico dell'apparato uditivo, valutando le tabelle allegate al
D.M. 12/07/2000 all. 1, si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico.
CHIARIMENTI
Lette le osservazioni inviatemi dall'avvocatura INAIL di Bari in data
23/12/2024 e firmate dalla dott.ssa in data Persona_1
20/12/2024, si risponde quanto segue.
L'attività lavorativa svolta dal sig. musicista Parte_1 professionista, lo ha esposto a rumore verosimilmente otolesivo non occasionale che molto probabilmente è stato in grado di determinare, nel corso degli anni, il danno uditivo di cui è portatore.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dagli esami audiologici eseguiti.
La patologia del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da rumore concausalmente determinate che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
Nel caso di specie risulta dall'anamnesi lavorativa che il ricorrente ha svolto l'attività di musicista da 32 anni, professionista dal 1990, attualmente direttore artistico della . Parte_2
Tale circostanza risulta confermata anche dalla prova testi espletata in corso di causa in cui il teste, collega di lavoro del ricorrente ha dichiarato che il sig. suona il sax ed è direttore artistico della Pt_1 medesima band musicale e che “ho conosciuto il sig. nel 2005 e da Pt_1 allora suoniamo insieme ai matrimoni per circa 70/80 giornate all'anno; preciso che dal 2005 al 2017 il numero degli eventi era maggiore rispetto a quello attuale in quanto si arrivava a circa 150 eventi all'anno; preciso che il sig. oltre a fare il musicista faceva anche attività di Pt_1 intrattenimento e conduzione dell'esibizione e quindi, la sua esposizione al suono era maggiore rispetto a quella degli altri componenti della band;
preciso che le esibizioni avvenivano ed avvengono prevalentemente al chiuso ma anche all'aperto, comunque l'esposizione al suono è molto elevata anche perché, per il tipo di lavoro che svolgiamo, basato sull'improvvisazione, non è possibile utilizzare auricolari e cuffie per il monitoraggio.”.
D'altra parte l'esposizione al rischio lavorativo specifico risulta confermata anche dalla relazione INAIL del 10.01.2024, presente in atti, nella quale è testualmente riportato che “tale lavoro lo espone a rumore in quanto il gruppo musicale si avvale di impianti audio di 2000/3000 Watt per cui esposto a rumore in quanto tale strumentazione è posizionata alle spalle e non indossa alcun dispositivo di protezione…”.
Quanto all'intensità dell'esposizione al rischio lavorativo specifico, sempre dalla medesima dichiarazione testimoniale emerge che essa è stata particolarmente accentuata dal 2005 al 2017 allorquando si raggiungevano le 150 esibizioni all'anno. A ciò va aggiunta anche l'esposizione durante le prove e le preparazioni degli eventi che si svolgono nel corso dell'intero anno.
Si ritiene, quindi, che un'esposizione prolungata a rumore sia sufficiente a giustificare la natura professionale della patologia denunciata anche in presenza di lavoro discontinuo o stagionale quantomeno in termini di concausa. Difatti, come confermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 39751/21) "è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente".
Il giudizio medico appare corretto ed ineccepibile posto che "per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto
(oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia." (cfr. Cass.
39751/21).
In conclusione si ribadisce il precedente giudizio valutativo, cioè che in considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e successivamente presentata su richiesta e dell'obiettività rilevata a carico dell'apparato uditivo, valutando le tabelle allegate al D.M.
12/07/2000 all. 1, si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico”.
Poiché si condividono le conclusioni medico legali, immuni da vizi logico-giuridici, la domanda deve essere accolta nei termini indicati: danno biologico permanente nella misura del 6%, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 13189/2023 RG, ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 6%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico nella misura del 6% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore anticipatario - e liquida le stesse nella misura di € 800,00, oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone a carico di parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile