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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 5187 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Francesco L. de Cesare;
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 16.04.2024, parte ricorrente lamenta che l'INAIL non ha correttamente valutato il grado di menomazione della integrità fisica già accertata in relazione agli esiti dell'infortunio professionale subito il 03.08.2023, limitando il riconoscimento al 4%.
Chiede, pertanto, il riconoscimento di una maggior misura di invalidità in relazione all'infortunio professionale, con conseguente condanna dell'INAIL alla erogazione, in favore del ricorrente, delle differenze in capitale a titolo di danno biologico, oltre rivalutazione ed interessi di mora.
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa.
***
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal
Dott. ha consentito di appurare che il grado di invalidità in Persona_1 relazione all'infortunio del 03.08.2023 e già riconosciuto nella misura del 4%, deve essere riconosciuto in misura superiore a quello riconosciuto dall'INAIL.
In particolare, sulla scorta dell'esame della documentazione medica e dell'esame obiettivo, il CTU ha stabilito quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. in data 03/08/2023, durante l'attività lavorativa, Parte_1 scivolava accidentalmente dalla scala di lavoro urtando violentemente sul pavimento l'arto superiore sinistro, procurandosi una frattura metaepifisaria distale del radio con interessamento della rima articolare, trattata conservativamente con apparecchio gessato rimosso in data
14/09/2023. Eseguiti i controlli clinico-strumentali ambulatoriali successivi e la fisioterapia per il recupero del ROM, veniva assegnata prognosi fino al 15/10/2023. Da quanto dichiarato e riportato in atti può essere ammesso un nesso di causalità tra l'infortunio denunciato, le lesioni riportate ed i relativi esiti.
Attualmente il sig.ra lamenta dolore persistente con Parte_1 limitazione antalgica e difficoltà della presa a pinza 1°-2° dito mano sinistra, parestesie delle prime tre dita con deficit della sensibilità fine, rigidità articolare soprattutto la mattina.
Per il suddetto infortunio sono stati riconosciuti dall'INAIL, per il periodo di astensione lavorativa dal 03/08/2023 al 15/10/2023, 74 giorni
d'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro e un danno biologico nella misura del 4% (quattro per cento).
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e successivamente presentata (vedi referto di Esame
Elettroneurografico AA Superiori del 02/12/2024 che documenta “… Sofferenza di tipo demielinizzante ed assonale del versante sensitivo nel tratto distale del n. mediano ed ulnare sx.”), nonché dell'obiettività rilevata
a carico della mano sinistra, si ritiene che le suddette infermità determinano un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) ai sensi delle tabelle allegate al D.M. 12/07/2000”.
Siffatte conclusioni, dunque, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise.
Si ritiene, pertanto, di riconoscere un danno biologico complessivo del 6% (sei per cento), in luogo del 4% già riconosciuto, con correlata condanna di parte resistente alla corresponsione dell'indennizzo.
La domanda, pertanto, deve essere accolta nei termini indicati.
L'INAIL deve essere condannato alle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. A carico dell'INAIL rimangono definitivamente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 5187/2024 del R.G., ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 6%;
- di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico nella misura del 6% con liquidazione in capitale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore anticipatario - e liquida le stesse nella misura di € 1.300, oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone a carico di parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile