Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5961/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare la separazione personale tra e ed autorizzare Parte_1 Parte_2
i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi ope ligis incombenti sugli istanti, nonché ordinare al Comune di Massarosa (Lucca) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) l'unità immobiliare ubicata in Massarosa (Lucca), frazione Piano di Conca, via del Grano, n. 144, di proprietà di , verrà assegnata a la quale ivi continuerà a Parte_2 Parte_1 vivere unitamente alla figlia minorenne, , così come, nella stessa, fino a quando non Persona_1 avrà reperito un alloggio dove trasferirsi, anche successivamente alla pronuncia di separazione, potrà continuare a vivere;
Parte_2
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti
1
4) l'affido della figlia minore sarà condiviso, con residenza presso la madre in Persona_1
Massarosa (Lucca), frazione Piano di Conca, via Del Grano, n. 144. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5) il calendario di frequentazione potrà subire delle variazioni a causa di eventuali impegni ed esigenze della figlia ovvero dei genitori e sarà sempre rivedibile previo accordo tra questi ultimi. Il padre terrà con sé la figlia 2 week-end al mese, da intendersi dal venerdì quando la andrà a riprendere all'uscita di scuola (anche incaricando terzi soggetti) ovvero altro momento della giornata da concordare con la madre nell'ipotesi in cui la figlia non sia a scuola, fino alla domenica sera. Nella settimana in cui il padre non vedrà la figlia nel weekend, potrà stare con la minore il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alla sera quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
6) quanto alle festività, ovvero Natale - Capodanno - Pasqua secondo il regime dell'alternanza con la precisazione che per le prime due il periodo va dal 24 dicembre al 31dicembre, l'altro dal 1 gennaio al 6 gennaio. Mentre durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere almeno 20 giorni consecutivi con il padre. Se durante l'anno il padre o la madre dovessero assentarsi per un periodo prolungato (a titolo esemplificativo: una settimana), previo accordo tra i genitori, gli stessi si dichiarano disponibili a tenere la minore e, nell'ipotesi in cui il periodo dovesse coincidere per entrambi i genitori, questi autorizzano sin da ora sia i nonni materni che paterni, ovvero terzi soggetti conosciuti da entrambi i genitori, a tenere con sé ; Persona_1
7) il SI. verserà la somma mensile di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) Parte_2 per il mantenimento della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario (ovvero altra modalità di pagamento concordata tra i genitori) su conto corrente intestato alla SI.ra entro il giorno Parte_1
16 di ogni mese;
8) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia, che dovranno essere previamente concordate. Per spese straordinarie si intendono tutte quelle previste dalle linee guida del CNF e, quindi in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in “ordinarie” o “straordinarie” verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate:
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e, comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistente nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei
2 figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previ concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, preescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private); 3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
9) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, whatsapp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
10) l'obbligo di mantenimento della figlia sussisterà fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente, ove ciò non dipenda da una propria scelta di vita;
11) l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito interamente da;
Parte_1
12) i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione e consenso per il rilascio del passaporto, ovvero di altro documento valido per l'espatrio, e per tutti gli altri documenti che si rendessero eventualmente necessari o per i quali si renda indispensabile l'assenso dell'altro, anche nell'interesse della figlia minore;
13) i ricorrenti sono, altresì, determinati nel chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio (cessazione degli effetti civili) i sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc. civ.;
3 14) spese di lite compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 3/9/2021, antecedentemente al quale è nata la figlia (nata l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere Per_1 la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2
4 , uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 3/9/2021, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 38, Parte 1,
Serie N, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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