CA
Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 620/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex Legge n. 89/2001
(Legge Pinto), depositato in data 05.07.2024, nell'interesse del Sig. Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]
A. De Gasperi, 173 - Catania, elettivamente domiciliato in Catania, in Viale XX
Settembre, 43, presso lo studio dall'avv. Antonino Lupoi (C.F.: , C.F._2
che lo rappresenta e difende, in forza di procura in atti (proc. N. 620/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi il Tribunale Penale di Catania (iscritto al
N. 10023/2012 R.G.N.R. – N. 3442/2013 R.G.T.) ed in secondo grado dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania (N.R.G. 498/2019);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è stato Controparte_1
celebrato innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che, il procedimento penale di cui trattasi ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. del 06.12.2012 (in cui l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di essere indagato) e
(a seguito del decreto di citazione a giudizio), in primo grado, davanti al Tribunale
Penale di Catania, conclusosi con sentenza del 08.10.2018 (depositata in data
22.11.2018); impugnata dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania, con atto di appello del 02.01.2019 e definito con sentenza n. 1192/2024, pronunciata il
12.03.2024 con motivazione contestuale, che (in riforma della sentenza del Tribunale
1 di Catania) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente – quale imputato per il reato al medesimo ascritto – poiché estinto per intervenuta prescrizione;
preso atto che, pertanto, il processo ha avuto una durata complessiva di anni 11, eccedendo il limite di durata ritenuto ragionevole dal legislatore (pari ad anni 3 per il primo grado ed anni 2 per il secondo grado) ex art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01;
ritenuto che ai sensi dell'art. 2 sexies lettera a) “si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo, salvo prova contraria, nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato…..”;
ritenuto che, sebbene il procedimento abbia avuto una durata complessiva ingiustificata, considerata l'unitarietà del giudizio presupposto, il ricorrente non ha allegato idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del pregiudizio rilevante ai fini del chiesto indennizzo derivante dalla lamentata irragionevole durata del processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Si comunichi.
Catania, il 12.02.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
2
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex Legge n. 89/2001
(Legge Pinto), depositato in data 05.07.2024, nell'interesse del Sig. Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...]
A. De Gasperi, 173 - Catania, elettivamente domiciliato in Catania, in Viale XX
Settembre, 43, presso lo studio dall'avv. Antonino Lupoi (C.F.: , C.F._2
che lo rappresenta e difende, in forza di procura in atti (proc. N. 620/2024 V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi il Tribunale Penale di Catania (iscritto al
N. 10023/2012 R.G.N.R. – N. 3442/2013 R.G.T.) ed in secondo grado dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania (N.R.G. 498/2019);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è stato Controparte_1
celebrato innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che, il procedimento penale di cui trattasi ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. del 06.12.2012 (in cui l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di essere indagato) e
(a seguito del decreto di citazione a giudizio), in primo grado, davanti al Tribunale
Penale di Catania, conclusosi con sentenza del 08.10.2018 (depositata in data
22.11.2018); impugnata dinanzi la Corte di Appello – Sez. Penale di Catania, con atto di appello del 02.01.2019 e definito con sentenza n. 1192/2024, pronunciata il
12.03.2024 con motivazione contestuale, che (in riforma della sentenza del Tribunale
1 di Catania) dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente – quale imputato per il reato al medesimo ascritto – poiché estinto per intervenuta prescrizione;
preso atto che, pertanto, il processo ha avuto una durata complessiva di anni 11, eccedendo il limite di durata ritenuto ragionevole dal legislatore (pari ad anni 3 per il primo grado ed anni 2 per il secondo grado) ex art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01;
ritenuto che ai sensi dell'art. 2 sexies lettera a) “si presume insussistente il pregiudizio da durata irragionevole del processo, salvo prova contraria, nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato…..”;
ritenuto che, sebbene il procedimento abbia avuto una durata complessiva ingiustificata, considerata l'unitarietà del giudizio presupposto, il ricorrente non ha allegato idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del pregiudizio rilevante ai fini del chiesto indennizzo derivante dalla lamentata irragionevole durata del processo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Si comunichi.
Catania, il 12.02.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
2