Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Michele TROISI, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi dell'art. 3 L. 89/2001, iscritto nel Ruolo Generale Volon- taria Giurisdizione n°86/2025, istante la sig.ra ( Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco MISTO
[...]
CONTRO
Il (c.f. , in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
**********
Con ricorso depositato in data 21.1.2025, la sig.ra ha chiesto l'equo Parte_1 indennizzo per la irragionevole durata del procedimento civile, incardinato presso il
Tribunale di Bari, avviato con citazione in data 8.7.2015.
Il giudizio presupposto è stato definito in primo grado a seguito della pubblicazione della sentenza n°4603/2024 del 12.11.2024 che ha rigettato la domanda proposta nei confronti dell'attuale parte ricorrente.
Il ricorso introduttivo è, dunque, tempestivo, siccome depositato nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presuppo- sto, come da attestazione della cancelleria in atti.
Ciò premesso, il giudizio “a quo” ha avuto una durata complessiva, di anni 9, mesi
4 e giorni 4 ed ha, pertanto, superato la ragionevole durata del processo fissata in tre anni, per il primo grado di giudizio, dall'art. 2, co.
2-bis, L. 89/2001.
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2-quinquies, di talché il ritardo im- putabile al resistente è di anni 6, mesi 4 e giorni 4 e, quindi, di anni 6, non CP_1 essendo computabili i periodi inferiori a sei mesi.
Ciò premesso, la Corte ritiene equo liquidare in favore della parte ricorrente, per ciascun anno di ritardo, l'importo di € 450,00, ai sensi dell'art.
2-bis, co. 1, L.
89/2001, valutando l'esito del giudizio, favorevole alle ragioni della ricorrente, il comportamento delle parti processuali e del giudice.
Per quanto sopra, il intimato va condannato al pagamento di € 2.700,00 CP_1
a titolo di equo indennizzo, in favore di oltre agli interessi legali Parte_1 dalla domanda ed alle spese della procedura.
Tutto quanto sopra premesso, la Corte d'Appello di Bari
INGIUNGE al , in persona del Ministro p.t., di pagare € 2.700,00 a titolo Controparte_1 di equo indennizzo, in favore di oltre interessi dalla domanda, non- Parte_1 ché le spese della procedura che liquida in € 27,00 per spese documentate ed €
74,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Bari, in data 14.4.2025
Il Giudice Designato avv. Michele TROISI
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