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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6761 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4477/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(c.f. ), in proprio, quale coerede di Parte_1 C.F._1 [...]
e quale nuovo delegato condominiale (già autorizzato al giudizio di cassazione Persona_1 con verbale del 7 maggio 2018 in atti), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c., dall'avv. MARIA CARMELA PICARIELLO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla C.da S. Eustacchio 37/a, nonché E presso il suo indirizzo PEC “ ”; Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 CP_2 di mandato speciale rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. EMILIO PAOLO SANDULLI (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Crispi n. 94 e presso il suo indirizzo PEC “ ; Email_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2009, in proprio e nella qualità di Persona_1 delegata dei propri figli , e (tutti n.q. Parte_2 Controparte_3 Parte_1 di eredi di , nonché quale delegata condominiale ex legge n. 219/1981, agiva Persona_2 in giudizio nei confronti del Comune di per ottenere l'accertamento del suo diritto Controparte_1 all'erogazione del contributo ex legge n. 219/1981 per la ricostruzione della sua unica abitazione danneggiata dal sisma, nonché la condanna del alla corresponsione del contributo, CP_1 maggiorato sia degli aggiornamenti previsti dalla legge, sia degli interessi moratori;
in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno, in misura pari al contributo stesso, per l'inerzia dell'amministrazione nell'acquisizione dell'area di sedime e nel riconoscimento del contributo, lamentando quale danno sia il costo sostenuto per il canone di locazione a seguito dell'ordinanza di sgombero dell'immobile danneggiato, sia i maggiori oneri derivanti all'atto della ricostruzione dall'aumento dei costi per i materiali e la manodopera necessari per la ricostruzione. A tal fine, deduceva che: - l'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di alla via Controparte_1
Sant'Antonio, da sempre adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, aveva subito ingenti danni a seguito del sisma del 1980, tanto che ne era stato ordinato lo sgombero;
- che l'immobile si trovava all'interno di uno stabile composto anche dall'appartamento di proprietà della sig.ra
(madre di deceduta nel 1991) e da quello di , Persona_3 Persona_2 Persona_4 autorizzato alla ricostruzione su una diversa area;
- a seguito dell'evento, in proprio e quale delegata del condominio, con istanza del 30.3.1984, richiedeva al Comune il contributo per la ricostruzione ex legge n. 219/1981; - il Comune inoltrava al Ministero dei Lavori Pubblici gli elenchi definitivi delle pratiche, finanziate e da finanziare, dei soggetti aventi priorità ai sensi dell'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992, tra cui figurava la pratica della sig.ra , inserita al Per_1 primo posto tra quelle non finanziate con diritto al contributo per £ 101.298.600 (cfr. prot. n. 735 del 10.5.2001 e prot. n. 2276 del 2.8.2001); - il con successivo decreto dell'8.4.2005 CP_1 prot. 1359, acquisiva, poi, gratuitamente al patrimonio comunale l'area di sedime del fabbricato in via S. Antonio di proprietà degli eredi e, con delibera del Consiglio Comunale n. Persona_4
16 del 23.4.2007 (cfr. provvedimento prot. n. 2671 del 12.6.2007), assegnava l'area di sedime alla e agli eredi di (tra cui la stessa del Regno succeduta al marito medio Per_1 Persona_3 tempore deceduto) per intraprendere la ricostruzione del fabbricato condominiale. Deduceva, infine che, pur sussistendo la relativa disponibilità finanziaria, il Comune non aveva ancora provveduto all'erogazione del contributo richiesto.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice; e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, sia per l'insussistenza del diritto (mai riconosciuto dal e CP_1
2 costituendo i prospetti depositati meri elenchi e non graduatorie), sia per la mancanza dei requisiti di priorità di cui all'art. 3 l. 32/1992, sia ancora per la carenza di fondi.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1094 pubblicata il 1.9.2014, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e, riconosciuta la legittimazione attiva dell'attrice, dichiarava il diritto dell'attrice al contributo per la ricostruzione, condannando il al pagamento della CP_1 somma di € 65.111,49 (pari a £ 126.073.431 così come accertato dal CTU), oltre aggiornamenti di legge e interessi dalla domanda al saldo;
rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno, perché carente in termini di allegazione e prova. In particolare, evidenziava che: - la sig.ra
[...] era legittimata a richiedere il contributo, sia in quanto comproprietaria dell'immobile Per_1 danneggiato dal sisma, sia quale delegata del condominio convenzionalmente costituito per la riscossione del contributo e la ricostruzione;
- il fabbricato in questione rientrava nelle previsioni di un piano di recupero, con conseguente priorità ai sensi dell'art. 3 lett. c) legge n. 32/1992, “in favore dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei
Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati…”; - la domanda dell'istante rientrava, altresì, tra le priorità di cui all'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, “in favore dei soggetti proprietari di una unica abitazione”, così come accertato dal consulente tecnico nominato d'ufficio e implicitamente riconosciuto anche dal Comune nella graduatoria trasmessa al
Ministero dei Lavori Pubblici, nella quale la sig.ra era stata indicata al primo posto tra Per_1 le pratiche da finanziare;
- il aveva effettivamente ricevuto i fondi destinati alla CP_1 ricostruzione privata “(nell'arco temporale che va da luglio 2004 all'ottobre 2007 per €
970.313,87), ma li ha di fatto destinati a soggetti in posizione successiva rispetto all'istante, in aperta violazione delle priorità suindicate, che non ammettono deroghe” (cfr. pag. 7 sentenza).
Avverso detta sentenza proponeva appello il , affidato ai seguenti Controparte_1 cinque motivi di impugnazione: con il primo motivo, il ribadiva la carenza di CP_1 legittimazione di parte attrice, sia in quanto non proprietaria, al momento della domanda, dell'area di sedime sulla quale doveva essere costruito il nuovo edificio, sia perché la delega conferitale dal condominio consentiva soltanto l'espletamento della procedura amministrativa e non anche, in mancanza di un'apposita procura, la legittimazione ad agire in giudizio per far valere un diritto spettante ai singoli proprietari delle unità immobiliari danneggiate;
con il secondo motivo, censurava l'erroneo riconoscimento del diritto al contributo, poiché in assenza della titolarità della proprietà dell'area di sedime ove realizzare l'immobile non avrebbe potuto essere rilasciato il relativo permesso di costruire, con la conseguenza che, in mancanza del permesso, non sarebbe stato possibile erogare alcun contributo per la ricostruzione;
con il terzo motivo, contestava l'erroneo riconoscimento del contributo con priorità rispetto agli altri aventi diritto ai sensi dell'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, sottolineando che “il Tribunale di Avellino - nel mentre ha
3 correttamente collocato la sig.ra , anche a seguito delle indagini del CTU, nell'ambito Per_1 dei soggetti di cui alla lettera b), che precede - ha, tuttavia, immotivatamente stabilito che
l'appellata dovesse avere priorità su tutti gli altri soggetti inseriti, al pari di lei, nell'elenco di cui alla citata lettera b), sul presupposto che l'attrice fosse al primo posto”, in tal modo confondendo un mero elenco con una vera e propria graduatoria;
con il quarto motivo, poi, impugnava la parte in cui era stato condannato al pagamento del contributo, nonostante la mancanza della necessaria copertura finanziaria e del presupposto soggettivo della titolarità dell'area di sedime;
con il quinto motivo, infine, lamentava anche l'errata quantificazione del contributo da parte del primo giudice, sulla scorta delle conclusioni della CTU espletata.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 912/2018, pubblicata in data 23.2.2018, accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, dichiarava sussistente il diritto della al contributo per la ricostruzione (pari ad € Per_1
65.111,49, oltre aggiornamenti di legge), rigettando, invece, la domanda di condanna al pagamento, stante l'inesigibilità del credito. Nello specifico, la Corte di merito rigettava il primo motivo di impugnazione sotto entrambi i profili dedotti dall'appellante, rilevando che nel corso del giudizio di appello la sig.ra aveva acquisito la proprietà dell'area assegnatale dal Per_1
(cfr. atto notarile di cessione gratuita del 31.8.2016) e che era stata designata quale CP_1
“delegata condominiale/amministratrice”; su tali presupposti riteneva, quindi, che l'attrice avesse agito in forza della delibera di autorizzazione acquisita agli atti e che fosse applicabile alla fattispecie il principio della generale capacità rappresentativa dell'amministratore condominiale, in base al quale è consentito agli aventi diritto di costituire un condominio convenzionale e delegare uno di essi a porre in essere la pratica amministrativa per il contributo. Accoglieva, invece, il secondo motivo di gravame, ritenendo che per conseguire l'effettiva erogazione del contributo fosse necessaria la disponibilità in capo al beneficiario dell'area sulla quale procedere alla ricostruzione, sicché, nel caso di specie, il non avrebbe potuto essere condannato al CP_1 pagamento prima di tale acquisizione, avvenuta da parte dell'attrice solamente nel corso del giudizio di appello con il citato atto notarile di cessione gratuita dell'area di sedime del 31.8.2016.
In accoglimento anche del terzo motivo, poi, pur riconoscendo la sussistenza del diritto al contributo della sig.ra - come correttamente già accertato dal Tribunale -, la Corte ne Per_1 escludeva l'esigibilità, sostenendo che, poiché quella in cui era stata inserita la non era Per_1 una vera e propria graduatoria, bensì un mero elenco, non poteva ritenersi provato che fossero effettivamente state soddisfatte pretese di soggetti ammessi al contributo in posizione deteriore rispetto all'attrice. Con riferimento, invece, al quarto motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva impugnato la condanna al pagamento del contributo, malgrado la mancanza della relativa copertura finanziaria, oltre che della titolarità dell'area di sedime), la Corte di appello precisava
4 che, “una volta accertato che l'appellata non era titolare dell'area sulla quale provvedere alla ricostruzione, la mancata erogazione del contributo da parte del risulta spiegata, per cui CP_1 invano si discorre ancora di postergazione”. Rigettava, infine, il quinto motivo di appello, con il quale il aveva contestato la determinazione del quantum, ritenendo che il consulente CP_1 tecnico avesse proceduto correttamente al computo sulla scorta di quanto stabilito dalla
Commissione ex art. 14 legge n. 219 del 1981.
Avverso detta sentenza, quale coerede della sig.ra Parte_1 Persona_1 medio tempore deceduta e quale nuovo delegato condominiale, proponeva ricorso per cassazione, lamentando: con il primo motivo l'errore in procedendo della Corte d'appello e la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, per violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la Corte di merito aveva ritenuto che per conseguire l'effettiva erogazione del beneficio non fosse sufficiente la semplice messa a disposizione dell'area (assegnata alla parte con delibera di Consiglio comunale del 2007), ma fosse necessario acquisire la proprietà della stessa;
con il secondo motivo, la violazione della legge n. 219/1981 e del T.U. 76/1990, nonché la nullità della sentenza per errori processuali, nella parte in cui era stata esclusa l'erogazione del contributo in difetto dell'acquisizione della nuova area di sedime, nonostante l'area in questione fosse entrata nel patrimonio immobiliare della parte istante nelle more del processo d'appello; con il terzo motivo, infine, formulava l'eccezione di formazione del giudicato interno, lamentando la violazione del divieto di domande nuove in appello, il vizio di ultrapetizione, la nullità della sentenza, la violazione dell'art. 2967 c.c., nonché
l'errata sussunzione della quaestio facti da parte del giudice di appello in relazione all'avvenuto riconoscimento da parte dello stesso Comune della priorità di cui alla lett. b) in capo alla beneficiaria.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, senza spiegare impugnazione incidentale, il chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24812/2023, pubblicata il 18.8.2023, respingeva il primo motivo di ricorso (afferente alla possibilità di ottenere il contributo anche in base alla semplice disponibilità dell'area su cui attuare la ricostruzione), accogliendo il secondo e dichiarando assorbito il terzo. Ad avviso dei giudici di legittimità è errato ritenere che
“sussistendo il diritto soggettivo al contributo, il difetto del requisito per la sua esigibilità, costituito dalla titolarità dell'area interessata dall'esecuzione dell'intervento di ricostruzione ex legge n. 219/1981, precluda comunque l'erogazione stessa anche se l'acquisizione avvenga in corso di causa”. Precisava, infatti, la Suprema Corte che “se l'intervento di ricostruzione debba compiersi su area diversa da quella in cui è ubicato l'immobile lesionato dal sisma che viene ad essere individuata e assentita dall'amministrazione, l'acquisizione successiva della titolarità di
5 tale area da parte del soggetto nei cui confronti è stato accertato il diritto al beneficio rimuove la condizione di inesigibilità, consentendo la possibilità di dare attuazione al diritto stesso, che altrimenti verrebbe definitivamente preclusa”. Su tali principi la Corte cassava con rinvio la suddetta sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 912/2018, demandando al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato tempestivamente e regolarmente al in data 9.10.2023, ha chiesto a questa Corte, in sede CP_1 Parte_1 di rinvio, di “rigettare il secondo ed il terzo motivo di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1094/2014 del Tribunale di Avellino, disponendo la condanna del
all'erogazione e al pagamento in favore dell'attore del contributo per Controparte_1 la ricostruzione della sua unica abitazione, con la priorità riconosciuta di cui alla lettera b) dell'art. 3 della L. 32/92, nell'importo quantificato dal CTU nel giudizio di primo grado, in uno agli aggiornamenti previsti dalla L.219/81 e agli interessi moratori” nonché di “condannare il
al pagamento in favore dell'attore di tutte le spese (inclusa la CTU) e Controparte_1 delle competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”. Ha chiesto, altresì, l'accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione (assorbito), con il quale aveva invocato la violazione del divieto di domande nuove in appello, il vizio di ultrapetizione con conseguente nullità della sentenza, la mancata valutazione dell'eccezione di giudicato interno,
l'erronea inversione dell'onere della prova e l'errata sussunzione della quaestio facti da parte del giudice di appello in relazione al già avvenuto riconoscimento da parte del della priorità CP_1 di cui alla l.32/1992 in capo alla beneficiaria.
Costituendosi tardivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda di erogazione del contributo poiché infondata e carente di prova, non avendo la sig.ra diritto al riconoscimento della priorità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 legge n. Per_1
32/1992 e non essendo stata dimostrata la copertura finanziaria necessaria ai fini dell'effettiva erogazione del contributo richiesto.
All'udienza del 15.10.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di giorni 20+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del inizialmente CP_1 pronunciata con ordinanza del 31.1.2024 sulla base della verifica della regolarità della notifica, stante l'avvenuta costituzione del in data 13.2.2024. CP_1
Sempre in via preliminare, si osserva che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso
6 derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte), le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente.
L'oggetto del giudizio in corso, quindi, non può investire aspetti della vicenda già passati in giudicato e, nella specie, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla , in Per_1 quanto rigettata dal Tribunale di Avellino e non oggetto di uno specifico motivo di appello;
parimenti, risulta passato in giudicato l'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva della sig.ra , del suo diritto al contributo per la ricostruzione e del suo inquadramento Per_1 tra i soggetti aventi i requisiti di priorità di cui all'art. 3 lett. b) l. 32/1992, nonché la quantificazione del contributo stesso (pari ad € 65.111,49), in quanto tali circostanze, accertate dal
Tribunale di Avellino e confermate dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 912/2018, non sono state oggetto di motivi di ricorso incidentale in Cassazione da parte del CP_1
Oggetto del presente giudizio di rinvio, quindi, resta soltanto la valutazione dell'esigibilità del diritto e, di conseguenza, la possibilità di condannare il al pagamento del contributo, sulla CP_1 base della domanda originariamente proposta dalla e delle eccezioni formulate dal Per_1
CP_1
Orbene, in applicazione del principio di diritto delineato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24812/2023, questa Corte in sede di rinvio è vincolata a ritenere che la titolarità dell'area su cui realizzare la ricostruzione sia condizione prevista dalla legge per la concessione del contributo (“in fattispecie analoga, questa Corte con la sentenza Cass. n. 18454/2011 (così massimata: "In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati") ha ritenuto che il presupposto per la concessione del contributo in questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014)”; cfr. ord. Cass. pag. 4) e che l'acquisizione in corso di causa della titolarità dell'area di sedime sulla quale realizzare l'intervento di ricostruzione ai sensi della legge n. 219/1981 non preclude l'erogazione del contributo, rimuovendo “la condizione d'inesigibilità, consentendo la possibilità di dare attuazione al diritto stesso” (cfr. pag. 6 ordinanza Cassazione).
7 Resta, quindi, da esaminare l'ulteriore eccezione, formulata dal sin dal primo grado CP_1 di giudizio e assorbita in appello, circa l'impossibilità di condannare l'Ente al pagamento del contributo per mancanza di fondi.
Come già evidenziato, deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento sulla circostanza che la sig.ra godeva del diritto di priorità di cui all'art. 3 lett. b) legge 32/1992; tale Per_1 circostanza, infatti, è stata espressamente dichiarata dal Tribunale di Avellino e non negata dalla
Corte d'appello di Napoli, la quale, accogliendo il secondo motivo del riconosceva che CP_1
l'appellante aveva espressamente evidenziato che il Tribunale aveva correttamente collocato la sig.ra nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, contestando Per_1 unicamente la sua priorità rispetto agli altri aventi diritto, sul presupposto che quelli stilati dal fossero meri elenchi e non graduatorie (cfr. pag. 21 dell'atto di appello del pag. CP_1 CP_1
5 della sentenza del Tribunale e pag. 13 della sentenza della Corte di appello non oggetto di impugnazione in sede di legittimità).
Ciò posto, questa Corte sottolinea che, ai fini della valutazione della possibilità di erogare concretamente il contributo, non è dirimente, ed anzi è irrilevante, la qualificazione quale vera e propria graduatoria dell'elenco degli aventi diritto formato dal Comune e trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, posto, da un lato, che dalla CTU espletata in primo grado è emerso che soggetti non inseriti nel suddetto elenco tra quelli aventi le priorità di cui all'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992 hanno beneficiato del contributo mediante utilizzo dei fondi pervenuti al CP_1 tra il 2004 e il 2007 nell'importo complessivo di € 970.313,87 (circostanza mai specificamente contestata dal;
e, dall'altro lato, che, in applicazione dei principi della Corte remittente, CP_1 deve ritenersi che la sussistenza di fondi per l'erogazione del contributo vada accertata nel momento in cui si è concretizzato il requisito soggettivo costituente il presupposto per l'erogazione del contributo stesso, ossia quando il titolare del diritto al contributo sia divenuto effettivamente proprietario dell'immobile su cui realizzare la ricostruzione.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che è onere di colui che agisce fornire la prova di essere titolare del diritto azionato e, quindi, nella specie, non solo di essere titolare del diritto al contributo per cui è causa, ma anche di essere titolare del diritto alla sua erogazione, ossia che in concreto vi siano fondi disponibili sufficienti al pagamento.
Orbene, dagli atti e in particolare dalla CTU espletata in primo grado, è emerso, con accertamento divenuto ormai incontestabile, che l'ente comunale, nell'arco temporale che va da luglio 2004 ad ottobre 2007, ha ricevuto altri fondi destinati alla ricostruzione privata post sismica, per un importo complessivo pari ad € 970.313,87, che con tali fondi sono stati pagati soggetti non inseriti nel suddetto elenco tra quelli aventi la priorità di cui all'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992
e che i contributi erogati a tali soggetti (a prescindere se ciò sia avvenuto in virtù di condanne
8 giudiziali, solo genericamente eccepite dal erano inferiori al finanziamento complessivo CP_1 ricevuto e, quindi, nel 2007 sufficienti a soddisfare anche la pretesa della sig.ra Per_1
(cfr. pag. 7 sentenza del Tribunale e pag. 27 della consulenza tecnica d'ufficio espletata
[...] in primo grado).
Tuttavia, poiché da tali atti emerge solo la prova che nel 2007 vi erano fondi sufficienti per pagare anche il contributo riconosciuto alla sig.ra ma la condizione soggettiva Per_1 necessaria per l'erogazione del contributo si è realizzata in capo alla stessa solo il 31.8.2016 con la cessione gratuita dell'area di sedime (di cui ella nel 2007 aveva solo la mera disponibilità materiale), era onere della parte attrice fornire la prova che i finanziamenti ottenuti nel 2007 per la ricostruzione post sismica erano ancora nella disponibilità del nel 2016 ovvero che essi CP_1 erano stati illegittimamente utilizzati, nelle more, per fini diversi da quelli di destinazione.
Nessuna di tali circostanze è stata dedotta e dimostrata dalla sig.ra nel corso del Per_1 giudizio, per cui, sebbene risulti accertata la sussistenza del diritto di (e per Persona_1 essa dell'erede riassumente, quale coerede e quale delegato del condominio) Parte_1 ad ottenere il contributo ex l. 219/1981 nell'importo di € 65.111,49 e risulti, altresì, che esso era astrattamente esigibile, essendo la medesima parte divenuta proprietaria delle aree su cui doveva essere realizzata la ricostruzione nelle more del giudizio, non è possibile in concreto disporre la condanna del al relativo pagamento, stante la mancata prova della Controparte_1 sussistenza dei fondi necessari alla data di realizzazione delle condizioni soggettive della ricostruzione.
Per le ragioni esposte, non avendo il riassumente fornito la prova della sussistenza di fondi necessari a soddisfare il pagamento del contributo richiesto ex l. 219/1981 al momento del conseguimento delle condizioni soggettive da parte di la domanda di Persona_1 condanna al pagamento va rigettata e va pronunciato il mero accertamento del diritto di
[...]
, in qualità di coerede di e di nuovo delegato condominiale, al Parte_1 Persona_1 contributo ex l. 219/1981, nella misura già riconosciuta di € 65.111,49, restando subordinato il pagamento alla futura disponibilità dei fondi necessari.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio (stante il carattere cd. prosecutorio del rinvio in corso), ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) e, quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e, comunque, la sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981, che esse vadano compensate per ½ per tutti i gradi di giudizio;
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un
9 valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate
(trattandosi di atti esenti ex art. 21 l. 219/1981) e detratta la fase istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta, con distrazione in favore dell'avv. Maria Carmela Picariello, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo, per il solo giudizio di rinvio in corso, mancando analoga dichiarazione per i gradi precedenti (cfr. Cass., 16244/2019).
Le spese di CTU vista la compensazione disposta, vanno poste, nella misura già liquidata con separato decreto, al 75% a carico del e al 25% a carico della parte Controparte_1 riassumente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio sulla domanda proposta da in proprio, quale coerede di e quale nuovo delegato Parte_1 Persona_1 condominiale (già autorizzato al giudizio di cassazione con verbale del 7 maggio 2018 in atti), nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) accerta il diritto di in proprio, quale coerede di Parte_1 Persona_1
e quale nuovo delegato condominiale, al contributo di cui alla l. 219/1981 nella misura di €
65.111,49;
2) compensa per ½ le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio e condanna il
[...]
al pagamento della restante metà delle spese di lite relative a tutti i gradi del Controparte_1 giudizio, in favore dell'odierno ricorrente, liquidate, per il giudizio di primo grado, in € 13,50 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali;
per il giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 912/2018, in € 2.500,00 per compensi professionali;
per il giudizio di legittimità, in €
13,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio, in €
13,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi, spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione dei compensi e delle spese riconosciute per il presente giudizio di rinvio in favore dell'avv. Maria Carmela Picariello, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
3) pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto nel corso del giudizio di primo grado, per il 75% a carico del e per il restante 25% a carico Controparte_1 della parte riassumente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Carlo
Barba, Magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4477/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 15.10.2025
TRA
(c.f. ), in proprio, quale coerede di Parte_1 C.F._1 [...]
e quale nuovo delegato condominiale (già autorizzato al giudizio di cassazione Persona_1 con verbale del 7 maggio 2018 in atti), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c., dall'avv. MARIA CARMELA PICARIELLO (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla C.da S. Eustacchio 37/a, nonché E presso il suo indirizzo PEC “ ”; Email_1 Email_2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 CP_2 di mandato speciale rilasciato su foglio separato da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. EMILIO PAOLO SANDULLI (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Crispi n. 94 e presso il suo indirizzo PEC “ ; Email_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2009, in proprio e nella qualità di Persona_1 delegata dei propri figli , e (tutti n.q. Parte_2 Controparte_3 Parte_1 di eredi di , nonché quale delegata condominiale ex legge n. 219/1981, agiva Persona_2 in giudizio nei confronti del Comune di per ottenere l'accertamento del suo diritto Controparte_1 all'erogazione del contributo ex legge n. 219/1981 per la ricostruzione della sua unica abitazione danneggiata dal sisma, nonché la condanna del alla corresponsione del contributo, CP_1 maggiorato sia degli aggiornamenti previsti dalla legge, sia degli interessi moratori;
in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno, in misura pari al contributo stesso, per l'inerzia dell'amministrazione nell'acquisizione dell'area di sedime e nel riconoscimento del contributo, lamentando quale danno sia il costo sostenuto per il canone di locazione a seguito dell'ordinanza di sgombero dell'immobile danneggiato, sia i maggiori oneri derivanti all'atto della ricostruzione dall'aumento dei costi per i materiali e la manodopera necessari per la ricostruzione. A tal fine, deduceva che: - l'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di alla via Controparte_1
Sant'Antonio, da sempre adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, aveva subito ingenti danni a seguito del sisma del 1980, tanto che ne era stato ordinato lo sgombero;
- che l'immobile si trovava all'interno di uno stabile composto anche dall'appartamento di proprietà della sig.ra
(madre di deceduta nel 1991) e da quello di , Persona_3 Persona_2 Persona_4 autorizzato alla ricostruzione su una diversa area;
- a seguito dell'evento, in proprio e quale delegata del condominio, con istanza del 30.3.1984, richiedeva al Comune il contributo per la ricostruzione ex legge n. 219/1981; - il Comune inoltrava al Ministero dei Lavori Pubblici gli elenchi definitivi delle pratiche, finanziate e da finanziare, dei soggetti aventi priorità ai sensi dell'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992, tra cui figurava la pratica della sig.ra , inserita al Per_1 primo posto tra quelle non finanziate con diritto al contributo per £ 101.298.600 (cfr. prot. n. 735 del 10.5.2001 e prot. n. 2276 del 2.8.2001); - il con successivo decreto dell'8.4.2005 CP_1 prot. 1359, acquisiva, poi, gratuitamente al patrimonio comunale l'area di sedime del fabbricato in via S. Antonio di proprietà degli eredi e, con delibera del Consiglio Comunale n. Persona_4
16 del 23.4.2007 (cfr. provvedimento prot. n. 2671 del 12.6.2007), assegnava l'area di sedime alla e agli eredi di (tra cui la stessa del Regno succeduta al marito medio Per_1 Persona_3 tempore deceduto) per intraprendere la ricostruzione del fabbricato condominiale. Deduceva, infine che, pur sussistendo la relativa disponibilità finanziaria, il Comune non aveva ancora provveduto all'erogazione del contributo richiesto.
Costituendosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare il difetto di giurisdizione del CP_1 giudice ordinario e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice; e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, sia per l'insussistenza del diritto (mai riconosciuto dal e CP_1
2 costituendo i prospetti depositati meri elenchi e non graduatorie), sia per la mancanza dei requisiti di priorità di cui all'art. 3 l. 32/1992, sia ancora per la carenza di fondi.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1094 pubblicata il 1.9.2014, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e, riconosciuta la legittimazione attiva dell'attrice, dichiarava il diritto dell'attrice al contributo per la ricostruzione, condannando il al pagamento della CP_1 somma di € 65.111,49 (pari a £ 126.073.431 così come accertato dal CTU), oltre aggiornamenti di legge e interessi dalla domanda al saldo;
rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno, perché carente in termini di allegazione e prova. In particolare, evidenziava che: - la sig.ra
[...] era legittimata a richiedere il contributo, sia in quanto comproprietaria dell'immobile Per_1 danneggiato dal sisma, sia quale delegata del condominio convenzionalmente costituito per la riscossione del contributo e la ricostruzione;
- il fabbricato in questione rientrava nelle previsioni di un piano di recupero, con conseguente priorità ai sensi dell'art. 3 lett. c) legge n. 32/1992, “in favore dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei
Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati…”; - la domanda dell'istante rientrava, altresì, tra le priorità di cui all'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, “in favore dei soggetti proprietari di una unica abitazione”, così come accertato dal consulente tecnico nominato d'ufficio e implicitamente riconosciuto anche dal Comune nella graduatoria trasmessa al
Ministero dei Lavori Pubblici, nella quale la sig.ra era stata indicata al primo posto tra Per_1 le pratiche da finanziare;
- il aveva effettivamente ricevuto i fondi destinati alla CP_1 ricostruzione privata “(nell'arco temporale che va da luglio 2004 all'ottobre 2007 per €
970.313,87), ma li ha di fatto destinati a soggetti in posizione successiva rispetto all'istante, in aperta violazione delle priorità suindicate, che non ammettono deroghe” (cfr. pag. 7 sentenza).
Avverso detta sentenza proponeva appello il , affidato ai seguenti Controparte_1 cinque motivi di impugnazione: con il primo motivo, il ribadiva la carenza di CP_1 legittimazione di parte attrice, sia in quanto non proprietaria, al momento della domanda, dell'area di sedime sulla quale doveva essere costruito il nuovo edificio, sia perché la delega conferitale dal condominio consentiva soltanto l'espletamento della procedura amministrativa e non anche, in mancanza di un'apposita procura, la legittimazione ad agire in giudizio per far valere un diritto spettante ai singoli proprietari delle unità immobiliari danneggiate;
con il secondo motivo, censurava l'erroneo riconoscimento del diritto al contributo, poiché in assenza della titolarità della proprietà dell'area di sedime ove realizzare l'immobile non avrebbe potuto essere rilasciato il relativo permesso di costruire, con la conseguenza che, in mancanza del permesso, non sarebbe stato possibile erogare alcun contributo per la ricostruzione;
con il terzo motivo, contestava l'erroneo riconoscimento del contributo con priorità rispetto agli altri aventi diritto ai sensi dell'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, sottolineando che “il Tribunale di Avellino - nel mentre ha
3 correttamente collocato la sig.ra , anche a seguito delle indagini del CTU, nell'ambito Per_1 dei soggetti di cui alla lettera b), che precede - ha, tuttavia, immotivatamente stabilito che
l'appellata dovesse avere priorità su tutti gli altri soggetti inseriti, al pari di lei, nell'elenco di cui alla citata lettera b), sul presupposto che l'attrice fosse al primo posto”, in tal modo confondendo un mero elenco con una vera e propria graduatoria;
con il quarto motivo, poi, impugnava la parte in cui era stato condannato al pagamento del contributo, nonostante la mancanza della necessaria copertura finanziaria e del presupposto soggettivo della titolarità dell'area di sedime;
con il quinto motivo, infine, lamentava anche l'errata quantificazione del contributo da parte del primo giudice, sulla scorta delle conclusioni della CTU espletata.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 912/2018, pubblicata in data 23.2.2018, accoglieva parzialmente il gravame e, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, dichiarava sussistente il diritto della al contributo per la ricostruzione (pari ad € Per_1
65.111,49, oltre aggiornamenti di legge), rigettando, invece, la domanda di condanna al pagamento, stante l'inesigibilità del credito. Nello specifico, la Corte di merito rigettava il primo motivo di impugnazione sotto entrambi i profili dedotti dall'appellante, rilevando che nel corso del giudizio di appello la sig.ra aveva acquisito la proprietà dell'area assegnatale dal Per_1
(cfr. atto notarile di cessione gratuita del 31.8.2016) e che era stata designata quale CP_1
“delegata condominiale/amministratrice”; su tali presupposti riteneva, quindi, che l'attrice avesse agito in forza della delibera di autorizzazione acquisita agli atti e che fosse applicabile alla fattispecie il principio della generale capacità rappresentativa dell'amministratore condominiale, in base al quale è consentito agli aventi diritto di costituire un condominio convenzionale e delegare uno di essi a porre in essere la pratica amministrativa per il contributo. Accoglieva, invece, il secondo motivo di gravame, ritenendo che per conseguire l'effettiva erogazione del contributo fosse necessaria la disponibilità in capo al beneficiario dell'area sulla quale procedere alla ricostruzione, sicché, nel caso di specie, il non avrebbe potuto essere condannato al CP_1 pagamento prima di tale acquisizione, avvenuta da parte dell'attrice solamente nel corso del giudizio di appello con il citato atto notarile di cessione gratuita dell'area di sedime del 31.8.2016.
In accoglimento anche del terzo motivo, poi, pur riconoscendo la sussistenza del diritto al contributo della sig.ra - come correttamente già accertato dal Tribunale -, la Corte ne Per_1 escludeva l'esigibilità, sostenendo che, poiché quella in cui era stata inserita la non era Per_1 una vera e propria graduatoria, bensì un mero elenco, non poteva ritenersi provato che fossero effettivamente state soddisfatte pretese di soggetti ammessi al contributo in posizione deteriore rispetto all'attrice. Con riferimento, invece, al quarto motivo di gravame (con il quale l'appellante aveva impugnato la condanna al pagamento del contributo, malgrado la mancanza della relativa copertura finanziaria, oltre che della titolarità dell'area di sedime), la Corte di appello precisava
4 che, “una volta accertato che l'appellata non era titolare dell'area sulla quale provvedere alla ricostruzione, la mancata erogazione del contributo da parte del risulta spiegata, per cui CP_1 invano si discorre ancora di postergazione”. Rigettava, infine, il quinto motivo di appello, con il quale il aveva contestato la determinazione del quantum, ritenendo che il consulente CP_1 tecnico avesse proceduto correttamente al computo sulla scorta di quanto stabilito dalla
Commissione ex art. 14 legge n. 219 del 1981.
Avverso detta sentenza, quale coerede della sig.ra Parte_1 Persona_1 medio tempore deceduta e quale nuovo delegato condominiale, proponeva ricorso per cassazione, lamentando: con il primo motivo l'errore in procedendo della Corte d'appello e la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, per violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la Corte di merito aveva ritenuto che per conseguire l'effettiva erogazione del beneficio non fosse sufficiente la semplice messa a disposizione dell'area (assegnata alla parte con delibera di Consiglio comunale del 2007), ma fosse necessario acquisire la proprietà della stessa;
con il secondo motivo, la violazione della legge n. 219/1981 e del T.U. 76/1990, nonché la nullità della sentenza per errori processuali, nella parte in cui era stata esclusa l'erogazione del contributo in difetto dell'acquisizione della nuova area di sedime, nonostante l'area in questione fosse entrata nel patrimonio immobiliare della parte istante nelle more del processo d'appello; con il terzo motivo, infine, formulava l'eccezione di formazione del giudicato interno, lamentando la violazione del divieto di domande nuove in appello, il vizio di ultrapetizione, la nullità della sentenza, la violazione dell'art. 2967 c.c., nonché
l'errata sussunzione della quaestio facti da parte del giudice di appello in relazione all'avvenuto riconoscimento da parte dello stesso Comune della priorità di cui alla lett. b) in capo alla beneficiaria.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, senza spiegare impugnazione incidentale, il chiedeva il rigetto del ricorso. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24812/2023, pubblicata il 18.8.2023, respingeva il primo motivo di ricorso (afferente alla possibilità di ottenere il contributo anche in base alla semplice disponibilità dell'area su cui attuare la ricostruzione), accogliendo il secondo e dichiarando assorbito il terzo. Ad avviso dei giudici di legittimità è errato ritenere che
“sussistendo il diritto soggettivo al contributo, il difetto del requisito per la sua esigibilità, costituito dalla titolarità dell'area interessata dall'esecuzione dell'intervento di ricostruzione ex legge n. 219/1981, precluda comunque l'erogazione stessa anche se l'acquisizione avvenga in corso di causa”. Precisava, infatti, la Suprema Corte che “se l'intervento di ricostruzione debba compiersi su area diversa da quella in cui è ubicato l'immobile lesionato dal sisma che viene ad essere individuata e assentita dall'amministrazione, l'acquisizione successiva della titolarità di
5 tale area da parte del soggetto nei cui confronti è stato accertato il diritto al beneficio rimuove la condizione di inesigibilità, consentendo la possibilità di dare attuazione al diritto stesso, che altrimenti verrebbe definitivamente preclusa”. Su tali principi la Corte cassava con rinvio la suddetta sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 912/2018, demandando al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato tempestivamente e regolarmente al in data 9.10.2023, ha chiesto a questa Corte, in sede CP_1 Parte_1 di rinvio, di “rigettare il secondo ed il terzo motivo di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1094/2014 del Tribunale di Avellino, disponendo la condanna del
all'erogazione e al pagamento in favore dell'attore del contributo per Controparte_1 la ricostruzione della sua unica abitazione, con la priorità riconosciuta di cui alla lettera b) dell'art. 3 della L. 32/92, nell'importo quantificato dal CTU nel giudizio di primo grado, in uno agli aggiornamenti previsti dalla L.219/81 e agli interessi moratori” nonché di “condannare il
al pagamento in favore dell'attore di tutte le spese (inclusa la CTU) e Controparte_1 delle competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”. Ha chiesto, altresì, l'accoglimento del terzo motivo di ricorso per cassazione (assorbito), con il quale aveva invocato la violazione del divieto di domande nuove in appello, il vizio di ultrapetizione con conseguente nullità della sentenza, la mancata valutazione dell'eccezione di giudicato interno,
l'erronea inversione dell'onere della prova e l'errata sussunzione della quaestio facti da parte del giudice di appello in relazione al già avvenuto riconoscimento da parte del della priorità CP_1 di cui alla l.32/1992 in capo alla beneficiaria.
Costituendosi tardivamente in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda di erogazione del contributo poiché infondata e carente di prova, non avendo la sig.ra diritto al riconoscimento della priorità di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 legge n. Per_1
32/1992 e non essendo stata dimostrata la copertura finanziaria necessaria ai fini dell'effettiva erogazione del contributo richiesto.
All'udienza del 15.10.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di giorni 20+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del inizialmente CP_1 pronunciata con ordinanza del 31.1.2024 sulla base della verifica della regolarità della notifica, stante l'avvenuta costituzione del in data 13.2.2024. CP_1
Sempre in via preliminare, si osserva che compito di questa Corte, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione è quello di esaminare nel merito, all'esito dell'atto di impulso
6 derivante dalla riassunzione del processo, e nei limiti del giudicato (alla luce dei motivi di impugnazione formulati dinanzi alla Suprema Corte), le domande originariamente proposte e riproposte dall'attuale ricorrente.
L'oggetto del giudizio in corso, quindi, non può investire aspetti della vicenda già passati in giudicato e, nella specie, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla , in Per_1 quanto rigettata dal Tribunale di Avellino e non oggetto di uno specifico motivo di appello;
parimenti, risulta passato in giudicato l'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva della sig.ra , del suo diritto al contributo per la ricostruzione e del suo inquadramento Per_1 tra i soggetti aventi i requisiti di priorità di cui all'art. 3 lett. b) l. 32/1992, nonché la quantificazione del contributo stesso (pari ad € 65.111,49), in quanto tali circostanze, accertate dal
Tribunale di Avellino e confermate dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 912/2018, non sono state oggetto di motivi di ricorso incidentale in Cassazione da parte del CP_1
Oggetto del presente giudizio di rinvio, quindi, resta soltanto la valutazione dell'esigibilità del diritto e, di conseguenza, la possibilità di condannare il al pagamento del contributo, sulla CP_1 base della domanda originariamente proposta dalla e delle eccezioni formulate dal Per_1
CP_1
Orbene, in applicazione del principio di diritto delineato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24812/2023, questa Corte in sede di rinvio è vincolata a ritenere che la titolarità dell'area su cui realizzare la ricostruzione sia condizione prevista dalla legge per la concessione del contributo (“in fattispecie analoga, questa Corte con la sentenza Cass. n. 18454/2011 (così massimata: "In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati") ha ritenuto che il presupposto per la concessione del contributo in questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014)”; cfr. ord. Cass. pag. 4) e che l'acquisizione in corso di causa della titolarità dell'area di sedime sulla quale realizzare l'intervento di ricostruzione ai sensi della legge n. 219/1981 non preclude l'erogazione del contributo, rimuovendo “la condizione d'inesigibilità, consentendo la possibilità di dare attuazione al diritto stesso” (cfr. pag. 6 ordinanza Cassazione).
7 Resta, quindi, da esaminare l'ulteriore eccezione, formulata dal sin dal primo grado CP_1 di giudizio e assorbita in appello, circa l'impossibilità di condannare l'Ente al pagamento del contributo per mancanza di fondi.
Come già evidenziato, deve ritenersi passato in giudicato l'accertamento sulla circostanza che la sig.ra godeva del diritto di priorità di cui all'art. 3 lett. b) legge 32/1992; tale Per_1 circostanza, infatti, è stata espressamente dichiarata dal Tribunale di Avellino e non negata dalla
Corte d'appello di Napoli, la quale, accogliendo il secondo motivo del riconosceva che CP_1
l'appellante aveva espressamente evidenziato che il Tribunale aveva correttamente collocato la sig.ra nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 3 lett. b) legge n. 32/1992, contestando Per_1 unicamente la sua priorità rispetto agli altri aventi diritto, sul presupposto che quelli stilati dal fossero meri elenchi e non graduatorie (cfr. pag. 21 dell'atto di appello del pag. CP_1 CP_1
5 della sentenza del Tribunale e pag. 13 della sentenza della Corte di appello non oggetto di impugnazione in sede di legittimità).
Ciò posto, questa Corte sottolinea che, ai fini della valutazione della possibilità di erogare concretamente il contributo, non è dirimente, ed anzi è irrilevante, la qualificazione quale vera e propria graduatoria dell'elenco degli aventi diritto formato dal Comune e trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, posto, da un lato, che dalla CTU espletata in primo grado è emerso che soggetti non inseriti nel suddetto elenco tra quelli aventi le priorità di cui all'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992 hanno beneficiato del contributo mediante utilizzo dei fondi pervenuti al CP_1 tra il 2004 e il 2007 nell'importo complessivo di € 970.313,87 (circostanza mai specificamente contestata dal;
e, dall'altro lato, che, in applicazione dei principi della Corte remittente, CP_1 deve ritenersi che la sussistenza di fondi per l'erogazione del contributo vada accertata nel momento in cui si è concretizzato il requisito soggettivo costituente il presupposto per l'erogazione del contributo stesso, ossia quando il titolare del diritto al contributo sia divenuto effettivamente proprietario dell'immobile su cui realizzare la ricostruzione.
Peraltro, è pacifico in giurisprudenza che è onere di colui che agisce fornire la prova di essere titolare del diritto azionato e, quindi, nella specie, non solo di essere titolare del diritto al contributo per cui è causa, ma anche di essere titolare del diritto alla sua erogazione, ossia che in concreto vi siano fondi disponibili sufficienti al pagamento.
Orbene, dagli atti e in particolare dalla CTU espletata in primo grado, è emerso, con accertamento divenuto ormai incontestabile, che l'ente comunale, nell'arco temporale che va da luglio 2004 ad ottobre 2007, ha ricevuto altri fondi destinati alla ricostruzione privata post sismica, per un importo complessivo pari ad € 970.313,87, che con tali fondi sono stati pagati soggetti non inseriti nel suddetto elenco tra quelli aventi la priorità di cui all'art. 3 lett. a) e b) legge n. 32/1992
e che i contributi erogati a tali soggetti (a prescindere se ciò sia avvenuto in virtù di condanne
8 giudiziali, solo genericamente eccepite dal erano inferiori al finanziamento complessivo CP_1 ricevuto e, quindi, nel 2007 sufficienti a soddisfare anche la pretesa della sig.ra Per_1
(cfr. pag. 7 sentenza del Tribunale e pag. 27 della consulenza tecnica d'ufficio espletata
[...] in primo grado).
Tuttavia, poiché da tali atti emerge solo la prova che nel 2007 vi erano fondi sufficienti per pagare anche il contributo riconosciuto alla sig.ra ma la condizione soggettiva Per_1 necessaria per l'erogazione del contributo si è realizzata in capo alla stessa solo il 31.8.2016 con la cessione gratuita dell'area di sedime (di cui ella nel 2007 aveva solo la mera disponibilità materiale), era onere della parte attrice fornire la prova che i finanziamenti ottenuti nel 2007 per la ricostruzione post sismica erano ancora nella disponibilità del nel 2016 ovvero che essi CP_1 erano stati illegittimamente utilizzati, nelle more, per fini diversi da quelli di destinazione.
Nessuna di tali circostanze è stata dedotta e dimostrata dalla sig.ra nel corso del Per_1 giudizio, per cui, sebbene risulti accertata la sussistenza del diritto di (e per Persona_1 essa dell'erede riassumente, quale coerede e quale delegato del condominio) Parte_1 ad ottenere il contributo ex l. 219/1981 nell'importo di € 65.111,49 e risulti, altresì, che esso era astrattamente esigibile, essendo la medesima parte divenuta proprietaria delle aree su cui doveva essere realizzata la ricostruzione nelle more del giudizio, non è possibile in concreto disporre la condanna del al relativo pagamento, stante la mancata prova della Controparte_1 sussistenza dei fondi necessari alla data di realizzazione delle condizioni soggettive della ricostruzione.
Per le ragioni esposte, non avendo il riassumente fornito la prova della sussistenza di fondi necessari a soddisfare il pagamento del contributo richiesto ex l. 219/1981 al momento del conseguimento delle condizioni soggettive da parte di la domanda di Persona_1 condanna al pagamento va rigettata e va pronunciato il mero accertamento del diritto di
[...]
, in qualità di coerede di e di nuovo delegato condominiale, al Parte_1 Persona_1 contributo ex l. 219/1981, nella misura già riconosciuta di € 65.111,49, restando subordinato il pagamento alla futura disponibilità dei fondi necessari.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, la Suprema Corte ha rimesso a questa Corte in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio. Dovendo liquidare complessivamente le spese di lite per lo svolgimento del processo in tutte e quattro le fasi del giudizio (stante il carattere cd. prosecutorio del rinvio in corso), ritiene il Collegio di uniformarsi ai criteri da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 32906/2022) e, quindi, visto il parziale accoglimento della domanda e, comunque, la sussistenza del diritto al contributo ex l. 219/1981, che esse vadano compensate per ½ per tutti i gradi di giudizio;
il restante ½ segue, invece, la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un
9 valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, oltre le sole spese documentate
(trattandosi di atti esenti ex art. 21 l. 219/1981) e detratta la fase istruttoria per il giudizio di appello in quanto non svolta, con distrazione in favore dell'avv. Maria Carmela Picariello, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo, per il solo giudizio di rinvio in corso, mancando analoga dichiarazione per i gradi precedenti (cfr. Cass., 16244/2019).
Le spese di CTU vista la compensazione disposta, vanno poste, nella misura già liquidata con separato decreto, al 75% a carico del e al 25% a carico della parte Controparte_1 riassumente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio sulla domanda proposta da in proprio, quale coerede di e quale nuovo delegato Parte_1 Persona_1 condominiale (già autorizzato al giudizio di cassazione con verbale del 7 maggio 2018 in atti), nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) accerta il diritto di in proprio, quale coerede di Parte_1 Persona_1
e quale nuovo delegato condominiale, al contributo di cui alla l. 219/1981 nella misura di €
65.111,49;
2) compensa per ½ le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio e condanna il
[...]
al pagamento della restante metà delle spese di lite relative a tutti i gradi del Controparte_1 giudizio, in favore dell'odierno ricorrente, liquidate, per il giudizio di primo grado, in € 13,50 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali;
per il giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 912/2018, in € 2.500,00 per compensi professionali;
per il giudizio di legittimità, in €
13,50 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali e, per il presente giudizio di rinvio, in €
13,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre, per tutti i gradi, spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione dei compensi e delle spese riconosciute per il presente giudizio di rinvio in favore dell'avv. Maria Carmela Picariello, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
3) pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto nel corso del giudizio di primo grado, per il 75% a carico del e per il restante 25% a carico Controparte_1 della parte riassumente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Carlo
Barba, Magistrato ordinario in tirocinio.
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