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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 93 LAMEZIA TERME presso il difensore avv. PARISI ALESSANDRO.
RECLAMANTE contro
(C.F. . Controparte_2 C.F._1
RECLAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via pagina 1 di 7 telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 96/2024, resa in data 18/10/2024, il Tribunale di Forlì, in accoglimento del ricorso presentato da quale creditore della società per Controparte_2 CP_1
l'importo di € 5.646,84 in forza di rapporto di lavoro inter partes, e nella contumacia della suddetta debitrice, ha dichiarato nei confronti di quest'ultima l'apertura della
Liquidazione Giudiziale, ritenendo sussistenti i presupposti, oggettivi e soggettivi, ed i requisiti dimensionali richiesti dal CCII.
In particolare, il primo Giudice, previo riconoscimento in capo alla società debitrice della qualità di imprenditore commerciale, ha riscontrato l'esistenza a carico di quest'ultima di un'esposizione debitoria complessivamente superiore a € 750 mila, di un debito scaduto eccedente la soglia di € 30 mila, nonchè dello stato di insolvenza, rilevando altresì la mancanza di elementi di valutazione comprovanti la congiunta ricorrenza delle condizioni ostative previste dall'art. 2 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 20/11/2024, la società ha CP_1
proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di gravame,
l'omesso svolgimento da parte del primo Giudice di attività istruttoria in ordine ai presupposti e requisiti richiesti dalla legge ai fini della declaratoria di apertura della
Liquidazione Giudiziale, la violazione del diritto di difesa per esiguità del lasso temporale intercorso tra la data di deposito del ricorso da parte del creditore procedente e quella di emissione dell'impugnata sentenza e, infine, l'insussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.
La reclamante ha, pertanto, concluso chiedendo che l'adìta Corte d'Appello, previa sospensione, in via di urgenza, della ripartizione dell'attivo, nel merito, “accogliere, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il presente reclamo, per le ragioni in esso pagina 2 di 7 contenute e, per l'effetto, accertare e dichiarare la /o ed CP_3 CP_4 della sentenza dichiarativa di Liquidazione Giudiziale n.96/2024 CP_5
ordinando conseguentemente la REVOCA della stessa ed il ripristino della situazione giuridica e processuale ex ante esistente oltre che la revoca di qualsiasi atto collegato e connesso. Voglia altresì condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del creditore e della Controparte_2
convenuta Liquidazione Giudiziale, la Corte, acquisita la nota difensiva predisposta dalla reclamante e la relazione depositata dal “Liquidatore Giudiziale”, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 14/2/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società non sia meritevole di accoglimento. CP_1
Ed invero, con il primo motivo di gravame, la società reclamante ha lamentato il mancato svolgimento da parte del primo Giudice dell'attività istruttoria, a suo dire, necessaria ai fini del positivo accertamento dei presupposti, condizioni e requisiti di fallibilità prescritti dagli artt. 2 e 49 CCII.
Il motivo di impugnazione in esame è infondato.
Infatti, premesso che, nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza e all'entità del credito vantato dal soggetto originariamente istante, alla natura di impresa commerciale della debitrice odierna reclamante e, altresì, circa la sussistenza, in capo a quest'ultima, di debiti scaduti per importo superiore a € 30.000,00, giova, sul punto, osservare come, in subiecta materia, secondo i generali principi regolatori dell'onere probatorio, spetti al debitore nei cui confronti è stata presentata istanza di pagina 3 di 7 apertura della Liquidazione Giudiziale, e, quindi, non al creditore istante, né, ex officio, all'adìta dare prova adeguata della concomitante ricorrenza dei requisiti CP_6
dimensionali (attivo, ricavi e debito complessivo inferiori alle soglie stabilite ex lege, nel triennio antecedente il deposito del ricorso avversario) previsti dal citato art. 2 CCII ai fini della non assoggettabilità dell'impresa debitrice alla suddetta procedura concorsuale.
In particolare, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/01/2025, n. 1381; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
05/01/2025, n. 135; Corte d'Appello Ancona, Sez. I, 11/11/2024, n. 1607), in tema di dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), spetta al debitore l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, L.
Fall. (oggi, art. 2 CCII).
La disposizione, infatti, pone, come regola generale, l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come eccezione il mancato raggiungimento di specifici presupposti dimensionali.
Nella fattispecie in commento, la società pur ritualmente evocata nel CP_1
procedimento di prime cure e benchè, come detto, gravata dal suddetto onus probandi, è rimasta contumace, astenendosi, così, dall'offrire gli elementi di valutazione, contabili e di bilancio, necessari ai fini del rigetto della richiesta legittimamente avanzata dal creditore procedente.
Anzi, dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del procedimento di primo grado, emergono evidenti elementi di prova contraria agli indimostrati e apodittici assunti della reclamante, rimasta, anche in secondo grado, del tutto inottemperante all'onere probatorio sopra illustrato.
Infatti, per quel che concerne i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 CCII, vi è prova inconfutabile dell'esistenza a carico della debitrice, nel triennio antecedente la proposizione del ricorso avversario, di una complessiva esposizione debitoria, scaduta e non, ben superiore alla soglia di c.d. non fallibilità di € 500.000,00 indicata dalla norma pagina 4 di 7 sopra richiamata, il che, inevitabilmente, porta, di per sé, ad escludere la indispensabile ricorrenza, concomitante e congiunta, delle condizioni, ope legis, ostative alla declaratoria di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società reclamante si duole della violazione del proprio diritto di difesa in conseguenza dell'esiguità del tempo intercorso tra l'iniziativa giudiziale assunta dal suo creditore e la decisione in questa sede appellata.
Anche il motivo di gravame in esame è infondato.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato come non siano state denunciate e, a fortiori, dimostrate dalla reclamante specifiche violazioni di norme che regolano il contraddittorio tra le parti nel corso del primo giudizio, il quale risulta, quindi, celebrato in modo del tutto corretto e regolare, senza, per ciò, alcuna incidenza pregiudizievole per le facoltà di difesa della società debitrice rimasta contumace per sua libera e incondizionata scelta processuale.
Oltretutto, l'odierna reclamante non allega e non specifica le attività difensive che sarebbero state compromesse o anche solo limitate dalle iniziative di controparte ovvero dalle determinazioni del Giudice di primo grado, omettendo di illustrare attraverso quali strumenti e in che misura la qui impugnata sentenza avrebbe potuto essere sovvertita.
Infine, con il terzo motivo di reclamo, la società ha censurato la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui, a suo dire contrariamente al vero, ha positivamente accertato la sussistenza in capo alla stessa dello status di impresa insolvente.
Il motivo di reclamo in questione deve essere senz'altro rigettato.
Come noto, secondo l'ormai granitica giurisprudenza di legittimità, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del pagina 5 di 7 venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. L'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario.
Nel caso di specie, la consolidata e non transitoria incapacità della debitrice di far fronte, con regolarità e con i mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni è agevolmente desumibile dal mancato adempimento da parte della reclamante di obbligazioni anche di entità patrimoniale assai modesta, quale quella maturata nei confronti del creditore inizialmente istante dalla non confutata insussistenza di risorse e Controparte_2
liquidità idonee e sufficienti ad estinguere, in tutto o in parte, l'ingente debito, soprattutto erariale, che, come risulta dai dati contabili faticosamente estrapolati dal nominato Liquidatore Giudiziale, grava complessivamente su di essa in forza di provvedimenti giudiziali definitivi e cartelle esattoriali che, al di là di eventuali
“rottamazioni” astrattamente ipotizzate dalla reclamante, risultano, invece, tuttora valide ed efficaci, nonché dalla rilevata assenza di bilanci regolarmente predisposti e depositati a far data dall'anno 2019 e, comunque, di documentazione contabile in base ai quali poter ricostruire, in modo attendibile, l'andamento dell'impresa sotto il profilo patrimoniale-finanziario, e alla cui regolare tenuta, in ossequio ai generali dover di sana e prudente amministrazione, l'organo gestorio della reclamante era, in ogni caso, tenuto a prescindere dalle vicende, societarie e giudiziarie, che lo hanno interessato e che, ai fini che qui rilevano, sono del tutto ininfluenti.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, ovviamente assorbenti l'istanza di sospensione preliminarmente avanzata dalla reclamante, l'impugnazione di cui in pagina 6 di 7 premessa deve essere rigettata e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione dell'impugnazione de qua, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, per dichiarare la società reclamante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia dei convenuti e della società Controparte_2 Controparte_7 [...]
CP_1
RIGETTA
il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società e, per l'effetto, CP_1
conferma integralmente la sentenza n. 96/2024 resa dal Tribunale di Forlì in data
18/10/2024, di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante.
DICHIARA
la società reclamante tenuta, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
30 maggio 2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18/02/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 93 LAMEZIA TERME presso il difensore avv. PARISI ALESSANDRO.
RECLAMANTE contro
(C.F. . Controparte_2 C.F._1
RECLAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive, ex art. 127 ter c.p.c., depositate, in via pagina 1 di 7 telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 96/2024, resa in data 18/10/2024, il Tribunale di Forlì, in accoglimento del ricorso presentato da quale creditore della società per Controparte_2 CP_1
l'importo di € 5.646,84 in forza di rapporto di lavoro inter partes, e nella contumacia della suddetta debitrice, ha dichiarato nei confronti di quest'ultima l'apertura della
Liquidazione Giudiziale, ritenendo sussistenti i presupposti, oggettivi e soggettivi, ed i requisiti dimensionali richiesti dal CCII.
In particolare, il primo Giudice, previo riconoscimento in capo alla società debitrice della qualità di imprenditore commerciale, ha riscontrato l'esistenza a carico di quest'ultima di un'esposizione debitoria complessivamente superiore a € 750 mila, di un debito scaduto eccedente la soglia di € 30 mila, nonchè dello stato di insolvenza, rilevando altresì la mancanza di elementi di valutazione comprovanti la congiunta ricorrenza delle condizioni ostative previste dall'art. 2 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 20/11/2024, la società ha CP_1
proposto reclamo avverso la suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di gravame,
l'omesso svolgimento da parte del primo Giudice di attività istruttoria in ordine ai presupposti e requisiti richiesti dalla legge ai fini della declaratoria di apertura della
Liquidazione Giudiziale, la violazione del diritto di difesa per esiguità del lasso temporale intercorso tra la data di deposito del ricorso da parte del creditore procedente e quella di emissione dell'impugnata sentenza e, infine, l'insussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.
La reclamante ha, pertanto, concluso chiedendo che l'adìta Corte d'Appello, previa sospensione, in via di urgenza, della ripartizione dell'attivo, nel merito, “accogliere, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il presente reclamo, per le ragioni in esso pagina 2 di 7 contenute e, per l'effetto, accertare e dichiarare la /o ed CP_3 CP_4 della sentenza dichiarativa di Liquidazione Giudiziale n.96/2024 CP_5
ordinando conseguentemente la REVOCA della stessa ed il ripristino della situazione giuridica e processuale ex ante esistente oltre che la revoca di qualsiasi atto collegato e connesso. Voglia altresì condannare il sig. al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del creditore e della Controparte_2
convenuta Liquidazione Giudiziale, la Corte, acquisita la nota difensiva predisposta dalla reclamante e la relazione depositata dal “Liquidatore Giudiziale”, all'esito dell'udienza tenuta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 14/2/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società non sia meritevole di accoglimento. CP_1
Ed invero, con il primo motivo di gravame, la società reclamante ha lamentato il mancato svolgimento da parte del primo Giudice dell'attività istruttoria, a suo dire, necessaria ai fini del positivo accertamento dei presupposti, condizioni e requisiti di fallibilità prescritti dagli artt. 2 e 49 CCII.
Il motivo di impugnazione in esame è infondato.
Infatti, premesso che, nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla sussistenza e all'entità del credito vantato dal soggetto originariamente istante, alla natura di impresa commerciale della debitrice odierna reclamante e, altresì, circa la sussistenza, in capo a quest'ultima, di debiti scaduti per importo superiore a € 30.000,00, giova, sul punto, osservare come, in subiecta materia, secondo i generali principi regolatori dell'onere probatorio, spetti al debitore nei cui confronti è stata presentata istanza di pagina 3 di 7 apertura della Liquidazione Giudiziale, e, quindi, non al creditore istante, né, ex officio, all'adìta dare prova adeguata della concomitante ricorrenza dei requisiti CP_6
dimensionali (attivo, ricavi e debito complessivo inferiori alle soglie stabilite ex lege, nel triennio antecedente il deposito del ricorso avversario) previsti dal citato art. 2 CCII ai fini della non assoggettabilità dell'impresa debitrice alla suddetta procedura concorsuale.
In particolare, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/01/2025, n. 1381; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
05/01/2025, n. 135; Corte d'Appello Ancona, Sez. I, 11/11/2024, n. 1607), in tema di dichiarazione di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale), spetta al debitore l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, L.
Fall. (oggi, art. 2 CCII).
La disposizione, infatti, pone, come regola generale, l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come eccezione il mancato raggiungimento di specifici presupposti dimensionali.
Nella fattispecie in commento, la società pur ritualmente evocata nel CP_1
procedimento di prime cure e benchè, come detto, gravata dal suddetto onus probandi, è rimasta contumace, astenendosi, così, dall'offrire gli elementi di valutazione, contabili e di bilancio, necessari ai fini del rigetto della richiesta legittimamente avanzata dal creditore procedente.
Anzi, dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti del procedimento di primo grado, emergono evidenti elementi di prova contraria agli indimostrati e apodittici assunti della reclamante, rimasta, anche in secondo grado, del tutto inottemperante all'onere probatorio sopra illustrato.
Infatti, per quel che concerne i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 CCII, vi è prova inconfutabile dell'esistenza a carico della debitrice, nel triennio antecedente la proposizione del ricorso avversario, di una complessiva esposizione debitoria, scaduta e non, ben superiore alla soglia di c.d. non fallibilità di € 500.000,00 indicata dalla norma pagina 4 di 7 sopra richiamata, il che, inevitabilmente, porta, di per sé, ad escludere la indispensabile ricorrenza, concomitante e congiunta, delle condizioni, ope legis, ostative alla declaratoria di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Con il secondo motivo di impugnazione, la società reclamante si duole della violazione del proprio diritto di difesa in conseguenza dell'esiguità del tempo intercorso tra l'iniziativa giudiziale assunta dal suo creditore e la decisione in questa sede appellata.
Anche il motivo di gravame in esame è infondato.
Al riguardo, va anzitutto evidenziato come non siano state denunciate e, a fortiori, dimostrate dalla reclamante specifiche violazioni di norme che regolano il contraddittorio tra le parti nel corso del primo giudizio, il quale risulta, quindi, celebrato in modo del tutto corretto e regolare, senza, per ciò, alcuna incidenza pregiudizievole per le facoltà di difesa della società debitrice rimasta contumace per sua libera e incondizionata scelta processuale.
Oltretutto, l'odierna reclamante non allega e non specifica le attività difensive che sarebbero state compromesse o anche solo limitate dalle iniziative di controparte ovvero dalle determinazioni del Giudice di primo grado, omettendo di illustrare attraverso quali strumenti e in che misura la qui impugnata sentenza avrebbe potuto essere sovvertita.
Infine, con il terzo motivo di reclamo, la società ha censurato la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui, a suo dire contrariamente al vero, ha positivamente accertato la sussistenza in capo alla stessa dello status di impresa insolvente.
Il motivo di reclamo in questione deve essere senz'altro rigettato.
Come noto, secondo l'ormai granitica giurisprudenza di legittimità, lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del pagina 5 di 7 venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. L'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a fortiori, della possibilità di rateazione del relativo debito tributario.
Nel caso di specie, la consolidata e non transitoria incapacità della debitrice di far fronte, con regolarità e con i mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni è agevolmente desumibile dal mancato adempimento da parte della reclamante di obbligazioni anche di entità patrimoniale assai modesta, quale quella maturata nei confronti del creditore inizialmente istante dalla non confutata insussistenza di risorse e Controparte_2
liquidità idonee e sufficienti ad estinguere, in tutto o in parte, l'ingente debito, soprattutto erariale, che, come risulta dai dati contabili faticosamente estrapolati dal nominato Liquidatore Giudiziale, grava complessivamente su di essa in forza di provvedimenti giudiziali definitivi e cartelle esattoriali che, al di là di eventuali
“rottamazioni” astrattamente ipotizzate dalla reclamante, risultano, invece, tuttora valide ed efficaci, nonché dalla rilevata assenza di bilanci regolarmente predisposti e depositati a far data dall'anno 2019 e, comunque, di documentazione contabile in base ai quali poter ricostruire, in modo attendibile, l'andamento dell'impresa sotto il profilo patrimoniale-finanziario, e alla cui regolare tenuta, in ossequio ai generali dover di sana e prudente amministrazione, l'organo gestorio della reclamante era, in ogni caso, tenuto a prescindere dalle vicende, societarie e giudiziarie, che lo hanno interessato e che, ai fini che qui rilevano, sono del tutto ininfluenti.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, ovviamente assorbenti l'istanza di sospensione preliminarmente avanzata dalla reclamante, l'impugnazione di cui in pagina 6 di 7 premessa deve essere rigettata e, per l'effetto, la reclamata sentenza deve essere integralmente confermata.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione dell'impugnazione de qua, ricorrono, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, per dichiarare la società reclamante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
la contumacia dei convenuti e della società Controparte_2 Controparte_7 [...]
CP_1
RIGETTA
il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 51 CCII, dalla società e, per l'effetto, CP_1
conferma integralmente la sentenza n. 96/2024 resa dal Tribunale di Forlì in data
18/10/2024, di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società reclamante.
DICHIARA
la società reclamante tenuta, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del
30 maggio 2002, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18/02/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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