Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3-4-2025, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate a Caserta, Via M. Ruta n.
[...] C.F._2
46, presso lo studio dell'Avv. Luisa Durazzano, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante “pro tempore” (P. IVA ,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizzo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: “Aliud pro alio”.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_3
(nel prosieguo, “ ”),
[...] Controparte_1 CP_2 assumendo che il sig. , rispettivamente marito e padre delle attrici, tra Persona_1 il 2004 ed il 2005 aveva acquistato dalla predetta, a mezzo agente di vendita, la
Collezione “Storie della Lira” e una medaglia commemorativa di al Persona_2 prezzo complessivo di Euro 20.750,00, così specificato:
Euro 6.700,00 per la “Collezione storia della lira I Serie 1”;
Euro 3.000,00 per la “Collezione storia della lira II Serie 1951”;
Euro 2.050,00 per la medaglia “ Paolo II 30 mm”; Persona_3
Euro 3.000,00 per la “Collezione storia della lira III Serie 1954”;
Euro 3.000,00 per la “Collezione storia della lira IV Serie 1961”;
Euro 3.000,00 per la “Collezione storia della lira V Serie 1977”. 3
Le attrici sostenevano che il loro dante causa aveva deciso di effettuare l'ingente acquisto allo scopo di lasciare in eredità alle figlie e ai nipoti delle monete il cui valore, così come garantito dal funzionario incaricato della vendita, era destinato ad aumentare nel tempo.
Quindi, dopo il decesso del sig. , le attrici, al fine di procedere ad Persona_1 un'equa distribuzione delle opere ereditate dal “de cuius”, avevano deciso di sottoporle all'esame della casa d'arte romana “Bertolami , che aveva constatato che la CP_4 raccolta in questione “non presentava i requisiti necessari per essere inserita in un'asta pubblica di numismatica, né in qualunque negozio che tratt[asse] articoli per collezionisti (monete, banconote e medaglie)”, redigendo anche un elaborato peritale ove si evidenziava quanto segue: “I pezzi hanno tutti le stesse caratteristiche di fabbricazione. Il conio è realizzato sulla copia di quello originale utilizzato dalla Zecca dello Stato per coniare moneta;
tuttavia si discosta da questo per la presenza (parte integrante del nuovo conio) della “Z” ricamata nel campo dritto, e per la dicitura
“Copia” nel campo al rovescio, preceduta dal simbolo dell' Controparte_2
Ogni pezzo è inoltre contromarcato al rovescio dal timbro dell'oro
[...]
900. Nel certificato di garanzia e autenticità che accompagna la raccolta, tali pezzi sono definiti impropriamente “monete”... I certificati di garanzia firmati dal Direttore
Generale i quali accompagnano ogni distinta serie in oro, sono Parte_3 privi della dicitura “moneta”. Tali pezzi vengono chiamati in causa con i termini generici di “serie” o “tagli”. Tali pezzi infatti non possono assolutamente definirsi
“monete”, non sono neanche medaglie, dato che il termine prevede un'emissione priva del valore nominale. neanche considerabili medaglie commemorative, dato che il termine prevede un'emissione priva del valore nominale. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, va di per sé che il valore di tali pezzi corrisponde unicamente a quello intrinseco: ossia al peso dell'oro. Invece, la medaglia in ora incisa da e Persona_4 raffigurante (oro 917 di grammi 16), realizzata in 1.499 Persona_5 esemplari...ha un valore di mercato di ca. 500 euro. Un esemplare della stessa produzione è apparso al pubblico incanto presso la ditta (Asta 47,13 CP_5 aprile 2013, lotto 1898) e ha raggiunto un realizzo di 550 euro”.
Pertanto, le attrici, stante l'avvenuta scoperta dei vizi da cui erano affetti i beni acquistati dal loro dante causa, in data 9/5/2017 avevano deciso di chiedere alla 4
la restituzione immediata della somma corrispondente al “presunto” valore dei CP_2 beni, pari ad Euro 20.750,00, senza però ottenere alcun riscontro al riguardo;
miglior sorte, poi, non aveva avuto neanche la procedura di mediazione su base volontaria da loro successivamente instaurata.
Di conseguenza, ritenendo che la , in violazione di quanto previsto dal d. lgs. n. CP_2
145/2007, avesse posto in essere una pubblicità ingannevole e, comunque, una pratica commerciale scorretta, che aveva indotto il sig. ad acquistare pezzi Persona_1 che non erano assolutamente da collezione o da considerarsi come futuro investimento
(mentre il valore dell'opera, presentata come sicuro investimento, era “scarso, se non praticamente inesistente”, come comprovato anche da numerose inserzioni rinvenibili su Internet), e sostenendo che il vizio denunciato fosse anche “occulto” (tanto che era stato possibile accertarne l'esistenza solo a seguito della relazione di stima redatta dalla casa d'arte “Bertolami Fine Arts”), le attrici avevano deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché, previo accertamento della difformità dei beni venduti al sig.
[...]
rispetto a quelli pubblicizzati e rappresentati, la fosse condannata Per_1 CP_2 alla restituzione della somma di Euro 20.750,00, oltre interessi legali, nonché al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) sofferti ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la (subentrata alla ) eccepiva tra Controparte_1 CP_2
l'altro, l'inapplicabilità nel caso di specie delle norme poste dal c.d. Codice del Consumo
(perché entrate in vigore in epoca successiva all'insorgenza del rapporto giuridico),
l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia per vizi (1495 c.c.) o per mancanza delle qualità essenziali (1497 c.c.), nonché, in subordine, la decadenza e la prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale per c.d. “aliud pro alio”; inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
Respinta con ordinanza del 16/12/2021 la richiesta delle attrici volta all'espletamento di una C.T.U. per accertare “l'autenticità dei pezzi componenti la raccolta nonché la natura e l'entità dei danni subiti”, il Tribunale, con sentenza n. 13210/22, sulla scorta del contenuto dei certificati e delle attestazioni rilasciate all'acquirente dall'
[...]
e da , riteneva che nel caso di specie non si Controparte_2 CP_2 5
ponesse “alcuna questione di autenticità dei beni”, che risultavano essere riproduzioni tratte da modelli originali;
quindi, nel rilevare che in ogni caso le attrici non avevano fornito la prova dell'avvenuto esercizio, da parte delle venditrici, di un'attività diretta ad ingenerare nel loro dante causa la convinzione di acquistare “non le riproduzioni, bensì gli originali o, comunque, beni diversi”, rigettava la domanda, condannando le attrici alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re e Pt_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma,
[...] assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, le appellanti lamentavano l'erroneità della decisione in quanto il Tribunale, a loro dire, nel motivare la decisione si era limitato a richiamare il contenuto della precedente ordinanza del 16/12/2021, con cui erano state rigettate le loro richieste istruttorie, “senza tuttavia null'altro aggiungere e/o motivare a sostegno del proprio rigetto”.
Inoltre le appellanti sostenevano che il giudicante di prime cure avesse
“impropriamente utilizzato stralci di certificati di autenticità” rilasciati all'acquirente in occasione degli acquisti, senza rendersi conto che in nessuno di essi era stata utilizzata l'espressione “riproduzione” che, al contrario, era stata “inopinatamente utilizzata” dal Tribunale per sostenere la decisione di rigetto.
Inoltre, riguardo all'asserita mancata dimostrazione dell'avvenuto espletamento di una pubblicità ingannevole da parte della venditrice, le appellanti evidenziavano di aver reiteratamente chiesto l'ammissione della prova testimoniale “su circostanze fattuali che [avevano] visto coinvolti altri consumatori”, anch'essi indotti -come il sig. Per_1 Par cquisto prodotti meccanismo che aveva portato alla Parte_4 Parte_6 formazione del consenso dei clienti sulla base di informazioni distorte.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, le appellanti lamentavano il mancato accoglimento della loro istanza volta ad ottenere l'espletamento di apposite indagini peritali che, invece, si sarebbero rese ancor più necessarie alla luce della perizia da loro prodotta che, peraltro, non era stata neanche valutata dal giudicante. 6
Pertanto le appellanti concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto: in via principale, l'accoglimento delle domande originariamente proposte, con la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite;
in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame, la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria le appellanti insistevano per l'ammissione delle prove già articolate in primo grado e per l'espletamento di un'apposita C.T.U..
Costituitasi in giudizio, la (nel prosieguo, “ ), dopo aver Controparte_1 CP_1 riepilogato i fatti di causa, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna delle appellanti alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 3/4/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato.
Premesso che l'avvenuto richiamo, da parte del Tribunale, della precedente ordinanza emessa in data 16/12/2021 -di cui è stato riportato il contenuto- costituisce modalità astrattamente idonea per rendere le ragioni dell'impugnata decisione, si osserva che la motivazione concretamente resa, seppur stringata, era -ed è- idonea a dare contezza dell'”iter” logico e giuridico seguito dal giudicante di prime cure per pervenire al rigetto delle domande formulate dalle sigg.re . Per_1
In particolare, in riferimento all'asserita “impropria” utilizzazione di “stralci” dei certificati di autenticità, dall'esame della documentazione prodotta dalle odierne appellanti (vedi, in particolare, le proposte di acquisto presentate nel tempo alla e ad ) emerge chiaramente che il sig. ebbe modo di Pt_7 CP_2 Persona_1 prendere visione “del materiale illustrativo contenente i dati e le caratteristiche delle opere” offerte in vendita;
inoltre dagli stessi certificati di garanzia ed autenticità rilasciati dalla e da si ricava che le società venditrici, in relazione alle Pt_7 CP_2 7
serie concernenti la “Storia della Lira nella Repubblica Italiana”, attestarono che l' dello Stato aveva provveduto a realizzare le opere Controparte_2 utilizzando, a seconda dei casi, “i conii originali” delle monete, oppure effettuando una
“coniazione speciale, dai materiali creatori originali”, indicando anche a quali emissioni ciascuna delle serie si riferissero.
Per quanto concerne, poi, la medaglia dedicata a “Ioannes Paulus P.P. II”, dal certificato prodotto si ricava che essa era stata coniata, in tiratura limitata, da modelli realizzati dal maestro Persona_6
Ne consegue che il sig. fu esattamente informato circa la natura delle Persona_1 opere che egli si accingeva ad acquistare, le quali, come già correttamente rilevato dal
Tribunale, non avrebbero potuto essere considerate alla stregua degli originali (conii o modelli) utilizzati per la loro realizzazione, sicché esse non potevano costituire che mere riproduzioni d'arte, a tiratura limitata, realizzate in oro “fondo specchio” (le lire) o in oro “917 %, diametro 30 mm, peso 16 g” (la medaglia).
La circostanza che il termine “riproduzione” non fosse stato inserito nell'ambito dei modelli delle proposte di acquisto e/o nelle apposite certificazioni rilasciate dalle società venditrici, quindi, deve ritenersi priva di rilievo, tenuto conto del tenore delle informazioni riportate su tali documenti che, anche sul piano logico, non lasciava dubbi sul fatto che le opere realizzate in realtà fossero delle riproduzioni/copie degli originali, espressamente menzionati.
Tali considerazioni, peraltro, non possono essere scalfite da quanto riportato nella perizia di parte prodotta dalle attrici sin dal primo grado di giudizio, dalla quale risulta confermato il fatto che le lire della collezione hanno tutte identiche caratteristiche di fabbricazione e che i conii sono stati realizzati sulla copia dell'originale utilizzato dalla
Zecca dello Stato per coniare moneta.
Ne consegue, quindi, che dette realizzazioni non potevano costituire né tecnicamente né funzionalmente delle monete, trattandosi, conformemente allo spirito delle collezioni proposte, di semplici pezzi commemorativi che riproducevano le effigi dell'epoca delle lire, come tali costituenti delle opere d'arte il cui valore (ulteriore rispetto a quello del materiale in cui sono realizzate) è condizionato al trascorrere del tempo e alle richieste presenti sul mercato dei collezionisti. 8
Tali considerazioni sono sufficienti non solo per escludere l'esistenza di qualsiasi vizio dei beni originariamente acquistati dal sig. , ma anche per giustificare Persona_1 il rigetto -già disposto da questa Corte con ordinanza del 7/3/2024- della richiesta di
C.T.U. reiterata in questa fase del giudizio, trattandosi di indagini che si rivelerebbero del tutto ultronee.
Per quanto concerne il secondo motivo di censura, con il quale è stata lamentata la mancata ammissione delle prove testimoniali già richieste in primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., anch'esso dev'essere disatteso.
Infatti, come già evidenziato da questa Corte con la citata ordinanza del 7/3/2024, i capitoli di prova formulati dalle attrici sono del tutto generici, vertono su circostanze non collocate univocamente nel tempo e nello spazio e, comunque, sono privi di riferimenti alla specifica vicenda contrattuale per cui è causa (vertendo, invece, come dichiarato dalle stesse appellanti, “su circostanze fattuali che hanno visto coinvolti altri consumatori”).
Da quanto premesso deriva che l'appello principale, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro
26.000,00.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, sia da parte delle appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
13210/2, che conferma;
condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della delle spese del grado di appello, che Controparte_1 9
vengono liquidate in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 3-4-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò