Versione
28 marzo 1965
28 marzo 1965
Art. 2.
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui e' realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della societa' apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.
Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , per l'anno anteriore a quello in cui e' stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreche' il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui e' realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.
I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della societa' apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.
Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , per l'anno anteriore a quello in cui e' stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreche' il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 09/08/1980 n. 320 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 9 agosto 1980 · 14.377881
[…] nell\'accantonamento di cui all\'art. 54 del D.P.R. n. 597/1973 nella considerazione che l\'art. 39 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, nel quale e\' stato richiamato l\'art. 2 della menzionata legge 170/1965, abbia per sola finalita\' quella di trasporre puramente e semplicemente il beneficio ex legge 170/1965 anche ai nuovi tributi, in un contesto di
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/1981, n. 5883Provvedimento: Per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 1 e 2 della legge 18 marzo 1965 n. 170 relativamente alla trasformazione di una società in altro di tipo diverso, è richiesto, ai sensi del successivo art. 3, anche se non si verifichi, contestualmente alla trasformazione, un aumento del capitale sociale, che l'atto di trasformazione sia accompagnato da una dichiarazione delle società o da un'attestazione del ministero dell'industria e commercio (secondo che il capitale sociale risulti inferiore o superiore al miliardo di lire) che l'operazione di trasformazione è idonea alla riduzione dei costi e non comporta violazione alcuna dei divieti stabiliti dalle Disposizioni …Leggi di più...
- imposta di registro·
- tributi erariali indiretti·
- trasformazioni·
- società·
- benefici fiscali ex art. 1 e 2 della legge n 170 del 1965·
- applicabilità·
- condizioni·
- ammissibilità·
- agevolazioni fiscali ex legge n. 170 del 1965