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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N.R.V.G. 30/2025 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONO LUCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Mede – Viale dei Mille n. 6;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARIANI JUNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Dorno, Via Padova n. 5;
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 02.04.2012 n. 316/2012, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della prole, ciò in ragione del fatto che il figlio ormai maggiorenne, è diventato economicamente autosufficiente. Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“modificare la sentenza n. 316 in data 2.4.2012 del Tribunale di Pavia al punto 10 delle condizioni, revocando l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e di Per_1 concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche, di istruzione, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio a decorrere dal mese di agosto 2024”.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata in punto di mantenimento del figlio il Collegio non ritiene perciò di dover convocare le Per_1 parti;
E' stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole e non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 02.04.2012 n.
316/2012 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 06/02/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N.R.V.G. 30/2025 promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BONO LUCIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Mede – Viale dei Mille n. 6;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARIANI JUNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Dorno, Via Padova n. 5;
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 02.04.2012 n. 316/2012, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della prole, ciò in ragione del fatto che il figlio ormai maggiorenne, è diventato economicamente autosufficiente. Per_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“modificare la sentenza n. 316 in data 2.4.2012 del Tribunale di Pavia al punto 10 delle condizioni, revocando l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio e di Per_1 concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche, di istruzione, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio a decorrere dal mese di agosto 2024”.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata in punto di mantenimento del figlio il Collegio non ritiene perciò di dover convocare le Per_1 parti;
E' stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte siano rispondenti all'interesse della prole e non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 02.04.2012 n.
316/2012 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 06/02/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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