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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/25 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 2/25 P.U. promosso con ricorso del debitore per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale depositato in data 03.01.2025
da
(C.F. – P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
con sede legale in Torre DO (Bg), via Reich, n. 30
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Uggetti e Carmelo Maccarone del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Bergamo, via S. Orsola n. 10
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. – P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
con sede legale in Torre DO (Bg), via Reich, n. 30;
[...]
pagina1 di 3
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I.; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Torre DO, località sita nel circondario dell'intestato Tribunale di Bergamo;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (nello stesso ricorso si legge che “quanto ai debiti anche non scaduti, nell'anno 2021 ammontavano ad € 14.442.041, nell'anno 2022 sono stati pari a € 18.161.713 e nell'anno 2023 sono stati pari ad € 15.094.809… i debiti rilevabili dalla situazione patrimoniale alla data del 30-9- 2024… ammontano a circa € 14.284.860, oltre a eventuali oneri di smaltimento rifiuti e bonifica ambientale del sito produttivo, indicati nella predetta situazione patrimoniale tra i fondi rischi”), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti;
va evidenziato, poi, e conclusivamente, che la società, prima di proporre la presente istanza di liquidazione giudiziale in proprio, ha fatto accesso alla procedura di concordato preventivo, nella quale lo stato di insolvenza era già stato appalesato, conclusasi con dichiarazione di inammissibilità del Tribunale in data 13.11.2024); ritenuto di indicare come curatore il dott. con Persona_1
Studio in Bergamo, via Tiraboschi n. 48, già nominato commissario giudiziale nella precedente procedura di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal Tribunale, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Torre Parte_2
DO (Bg), via Reich, n. 30; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
pagina2 di 3 Nomina Curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Persona_1
Tiraboschi n. 48; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 13.05.2025, ore 11.30; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 2/25 P.U. promosso con ricorso del debitore per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale depositato in data 03.01.2025
da
(C.F. – P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
con sede legale in Torre DO (Bg), via Reich, n. 30
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Uggetti e Carmelo Maccarone del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Bergamo, via S. Orsola n. 10
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. – P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
con sede legale in Torre DO (Bg), via Reich, n. 30;
[...]
pagina1 di 3
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I.; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Torre DO, località sita nel circondario dell'intestato Tribunale di Bergamo;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, e non è provato che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (nello stesso ricorso si legge che “quanto ai debiti anche non scaduti, nell'anno 2021 ammontavano ad € 14.442.041, nell'anno 2022 sono stati pari a € 18.161.713 e nell'anno 2023 sono stati pari ad € 15.094.809… i debiti rilevabili dalla situazione patrimoniale alla data del 30-9- 2024… ammontano a circa € 14.284.860, oltre a eventuali oneri di smaltimento rifiuti e bonifica ambientale del sito produttivo, indicati nella predetta situazione patrimoniale tra i fondi rischi”), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti;
va evidenziato, poi, e conclusivamente, che la società, prima di proporre la presente istanza di liquidazione giudiziale in proprio, ha fatto accesso alla procedura di concordato preventivo, nella quale lo stato di insolvenza era già stato appalesato, conclusasi con dichiarazione di inammissibilità del Tribunale in data 13.11.2024); ritenuto di indicare come curatore il dott. con Persona_1
Studio in Bergamo, via Tiraboschi n. 48, già nominato commissario giudiziale nella precedente procedura di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal Tribunale, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del suo Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Torre Parte_2
DO (Bg), via Reich, n. 30; Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
pagina2 di 3 Nomina Curatore il dott. con Studio in Bergamo, via Persona_1
Tiraboschi n. 48; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 13.05.2025, ore 11.30; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, l'8 gennaio 2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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