TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 887/2024
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu, nel procedimento pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. EFISIO Parte_1 C.F._1
LACONI
E rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA CP_1
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
- rilevato che con atto di citazione ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/35/2024, chiedendo l'annullamento delle fatture n.
201901809166 del 22.11.2019 di € 2.218,56, n. 202000449953 del 20.03.2020 di € 4.296,29, n.
202001259381 del 17.07.2020 di € 5.532,41, n. 202002028874 del 20.11.2020 di € 4.684,87 e n.
202100641275 del 9.04.2021 di € 7.207,79 od in subordine ordinare alla soc. di procedere CP_1
al ricalcolo delle stesse sulla base dei consumi antecedenti e successivi a quelli contabilizzati nelle predette;
ordinare alla di ricalcolare gli interessi di cui alla fattura n. CP_1
20210130353500 del 23.07.2021 di € 1.577,06 al netto della maggiorazione del 5%; per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento n. 55451/35/2024 del 15.05.2024;
- rilevato che con comparsa depositata il 6.11.2024 si è costituita l' la quale ha CP_1
chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
- rilevato che con ordinanza del 6.11.2024 il giudice ha invitato le parti ad interloquire sull'incompetenza del Tribunale di Nuoro per essere competente il Tribunale di Cagliari, in quanto sede dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento;
- rilevato che secondo quanto dispone l'articolo 32 del D.lgs. 150/2011, la competenza per il procedimento di opposizione alle ordinanze di pagamento emesse ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 spetta al “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”;
- ritenuto che la disposizione richiamata costituisca una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo volto alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, destinata a prevalere sulle norme generali in materia di competenza per territorio;
la competenza così individuata è di natura inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., in conseguenza della riconduzione dell'opposizione all'ingiunzione all'ambito di un'opposizione volta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata (cfr., Cass. n. 3144 del 1979, Cass. n. 7185 del 1994;
Cass. n. 9759 del 1998, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18/07/2013, n. 17611; Cass., n. 28640/2018;
Cass., n. 4501/2020);
- rilevato che l'art. 32 d.lgs 150/2011 fa riferimento non alla sede legale dell'ente che ha emesso il provvedimento opposto, bensì all'ufficio, inteso quale articolazione amministrativa dell'ente deputata alla concreta elaborazione ed adozione del provvedimento opposto;
- rilevato che l'individuazione del Tribunale di competenza in riferimento all'ufficio emittente e non alla sede, risulta confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 17611 del
2013) che, in relazione ad un'opposizione proposta avverso ingiunzione fiscale emessa dal
Controparte_2
per il pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile
[...]
sito in Lecce, ha stabilito la competenza inderogabile del Tribunale di Bari, sede non dell'amministrazione autonoma (che ha sede a Roma), ma dell'ufficio periferico che CP_2 aveva concretamente emesso l'ingiunzione (l'ispettorato di;
CP_2
- ritenuto che tale principio non possa trovare deroghe per il solo fatto che l'ente che ha emesso l'ordinanza impugnata sia una società per azioni, posto che anche l' è articolata in CP_1
differenti uffici amministrativi dislocati nel territorio regionale;
- ritenuto che l'interpretazione che determina la competenza in base all'ubicazione dell'ufficio che ha concretamente emesso il provvedimento e non a quella della sede formale dell'ente, oltre ad essere conforme al tenore letterale della legge, risulta altresì funzionale ad individuare un foro dotato di effettivi rapporti con almeno una delle parti ed assume particolare valore proprio in relazione a soggetti costituiti in forma societaria (come in riferimento ai quali la CP_1
determinazione della sede legale può anche essere del tutto indipendente dall'esistenza di una sede amministrativa od operativa;
- rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 158 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 32, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»;
- rilevato che, nel caso di specie, l'ingiunzione non è stata emessa dal concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, per cui la competenza non può essere determinata sulla base del luogo in cui ha sede l'ente concedente;
- ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione il foro del consumatore, in quanto l'attrice, residente in [...], agendo di fronte al Tribunale di Nuoro ha rinunciato ad avvalersi del foro del consumatore;
- rilevato che - come emerge dall'intestazione dell'ordinanza opposta - il provvedimento impugnato è stato emesso dall'ufficio di sito in Cagliari, ove è peraltro situata la sede CP_1
amministrativa della stessa come risulta dalle indicazioni apposte a piè di pagina nella CP_1
stessa ordinanza;
- ritenuto pertanto che il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 32 D. Lgs.
150/2011 debba essere individuato in quello di Cagliari;
- visti gli artt. 38, 50 e 279, 1° comma cod. proc. civ.;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro per essere competente il
Tribunale di Cagliari;
2) fissa il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione della causa di fronte al Tribunale di Cagliari;
3) condanna la parte attrice a corrispondere a favore della convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 13/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 887/2024
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu, nel procedimento pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. EFISIO Parte_1 C.F._1
LACONI
E rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA CP_1
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
- rilevato che con atto di citazione ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 55451/35/2024, chiedendo l'annullamento delle fatture n.
201901809166 del 22.11.2019 di € 2.218,56, n. 202000449953 del 20.03.2020 di € 4.296,29, n.
202001259381 del 17.07.2020 di € 5.532,41, n. 202002028874 del 20.11.2020 di € 4.684,87 e n.
202100641275 del 9.04.2021 di € 7.207,79 od in subordine ordinare alla soc. di procedere CP_1
al ricalcolo delle stesse sulla base dei consumi antecedenti e successivi a quelli contabilizzati nelle predette;
ordinare alla di ricalcolare gli interessi di cui alla fattura n. CP_1
20210130353500 del 23.07.2021 di € 1.577,06 al netto della maggiorazione del 5%; per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento n. 55451/35/2024 del 15.05.2024;
- rilevato che con comparsa depositata il 6.11.2024 si è costituita l' la quale ha CP_1
chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
- rilevato che con ordinanza del 6.11.2024 il giudice ha invitato le parti ad interloquire sull'incompetenza del Tribunale di Nuoro per essere competente il Tribunale di Cagliari, in quanto sede dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento;
- rilevato che secondo quanto dispone l'articolo 32 del D.lgs. 150/2011, la competenza per il procedimento di opposizione alle ordinanze di pagamento emesse ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 spetta al “giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”;
- ritenuto che la disposizione richiamata costituisca una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo volto alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, destinata a prevalere sulle norme generali in materia di competenza per territorio;
la competenza così individuata è di natura inderogabile ai sensi dell'art. 28 c.p.c., in conseguenza della riconduzione dell'opposizione all'ingiunzione all'ambito di un'opposizione volta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata (cfr., Cass. n. 3144 del 1979, Cass. n. 7185 del 1994;
Cass. n. 9759 del 1998, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 18/07/2013, n. 17611; Cass., n. 28640/2018;
Cass., n. 4501/2020);
- rilevato che l'art. 32 d.lgs 150/2011 fa riferimento non alla sede legale dell'ente che ha emesso il provvedimento opposto, bensì all'ufficio, inteso quale articolazione amministrativa dell'ente deputata alla concreta elaborazione ed adozione del provvedimento opposto;
- rilevato che l'individuazione del Tribunale di competenza in riferimento all'ufficio emittente e non alla sede, risulta confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 17611 del
2013) che, in relazione ad un'opposizione proposta avverso ingiunzione fiscale emessa dal
Controparte_2
per il pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile
[...]
sito in Lecce, ha stabilito la competenza inderogabile del Tribunale di Bari, sede non dell'amministrazione autonoma (che ha sede a Roma), ma dell'ufficio periferico che CP_2 aveva concretamente emesso l'ingiunzione (l'ispettorato di;
CP_2
- ritenuto che tale principio non possa trovare deroghe per il solo fatto che l'ente che ha emesso l'ordinanza impugnata sia una società per azioni, posto che anche l' è articolata in CP_1
differenti uffici amministrativi dislocati nel territorio regionale;
- ritenuto che l'interpretazione che determina la competenza in base all'ubicazione dell'ufficio che ha concretamente emesso il provvedimento e non a quella della sede formale dell'ente, oltre ad essere conforme al tenore letterale della legge, risulta altresì funzionale ad individuare un foro dotato di effettivi rapporti con almeno una delle parti ed assume particolare valore proprio in relazione a soggetti costituiti in forma societaria (come in riferimento ai quali la CP_1
determinazione della sede legale può anche essere del tutto indipendente dall'esistenza di una sede amministrativa od operativa;
- rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 158 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 32, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»;
- rilevato che, nel caso di specie, l'ingiunzione non è stata emessa dal concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, per cui la competenza non può essere determinata sulla base del luogo in cui ha sede l'ente concedente;
- ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione il foro del consumatore, in quanto l'attrice, residente in [...], agendo di fronte al Tribunale di Nuoro ha rinunciato ad avvalersi del foro del consumatore;
- rilevato che - come emerge dall'intestazione dell'ordinanza opposta - il provvedimento impugnato è stato emesso dall'ufficio di sito in Cagliari, ove è peraltro situata la sede CP_1
amministrativa della stessa come risulta dalle indicazioni apposte a piè di pagina nella CP_1
stessa ordinanza;
- ritenuto pertanto che il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 32 D. Lgs.
150/2011 debba essere individuato in quello di Cagliari;
- visti gli artt. 38, 50 e 279, 1° comma cod. proc. civ.;
P.Q.M.
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro per essere competente il
Tribunale di Cagliari;
2) fissa il termine di tre mesi dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione della causa di fronte al Tribunale di Cagliari;
3) condanna la parte attrice a corrispondere a favore della convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si comunichi.
Nuoro, 13/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu