Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 1236/2025
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. PERINI ANDREA come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. LANZA TIZIANA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“1. Le figlie minori e vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, di talché la residenza delle minori coinciderà con quella di quest'ultima
(Costermano (VR), Via XXIV Maggio, 1).
2. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori:
pertanto, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione di e verranno assunte di comune accordo, nel Persona_1 Persona_2
rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di queste ultime. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente, quando i minori staranno con l'uno o l'altro genitore.
4. Ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire ai figli minori di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
5. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere i figli con sé:
- tutte le settimane, dal martedì sera tra le ore 18.00 e le ore 19.00, prelevandole dall'abitazione materna, sino al mercoledì mattina quando avrà premura di accompagnarle a scuola;
- a week end alterni, prelevando le minori dall'abitazione materna il venerdì sera ore 19.00 (prima di cena) e riaccompagnandole a casa dalla madre la domenica pagina 2 di 8 ore 19.00;
- nelle settimane in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, le preleverà dall'abitazione materna ed ivi li riaccompagnerà prima di cena.
- In merito alle vacanze estive, natalizie, di fine anno, di carnevale, pasquali e ad ogni ricorrenza religiosa o civile, le Parti concordano che le figlie trascorrano egual periodo con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza (Natale
con un genitore, Capodanno con l'altro; e così per Pasqua e Pasquetta), di anno in anno. Ogni eventuale mutamento del calendario di visita per esigenze lavorative dei genitori e/o per esigenze scolastiche, parascolastiche e/o ludico sportive dei figli potrà essere liberamente stabilito tra le Parti previo accordo;
- i ponti e le festività alternate, salvo non coincidano con il fine settimana di competenza di uno dei genitori e con diritto di entrambi i genitori di trascorrere e festeggiare con le figlie la giornata del loro compleanno e del proprio;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con l'obbligo dei genitori di comunicarsi luogo e località di vacanze nonché di comunicarsi i periodi di vacanza entro e non oltre il giorno 30.04 di ogni anno.
- I genitori si impegnano sin da ora a comunicare all'altro, nel caso intendano pernottare con i figli fuori dal luogo di residenza, il luogo di soggiorno ed un recapito telefonico;
si impegnano, altresì, a rendere le figlie telefonicamente raggiungibili dall'altro genitore almeno una volta al giorno.
- Infine i genitori, dando atto che entrambi svolgono attività alberghiera stagionale, si impegnano reciprocamente – rispetto a quando qui concordato –
a considerare e regolare le modalità di visita ed il diritto del padre e delle figlie a stare insieme a seconda delle esigenze;
pagina 3 di 8 6. Il signor verserà la somma di € 800,00 mensile per il mantenimento delle Pt_1
figlie (€ 400,00 per ciascuna) entro il giorno 10 di ciascun mese e tale somma dovrà
essere corrisposta alle seguenti coordinate IBAN [...]
a decorrere dal mese di novembre 2024 e con rivalutazione Istat a partire da
Novembre 2025;
7. Il Signor contribuirà altresì al 50% delle Spese Straordinarie così come Pt_1
previste dallo Schema delle Spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento dei figli vigente presso il Tribunale di Verona e che di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_2
generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
pagina 4 di 8 gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non risiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese pn baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Le parti sono consapevoli che devono concordare le spese di cui al capoverso II, IV e
VI (spese con accordo) e chi dei due ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o pagina 5 di 8 con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Le parti concordano che le spese straordinarie verranno rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta e che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
8. Le parti concordano che l'AU rimanga in capo alla sig.ra al 100% CP_1
come già in atto;
9. Entrambi i genitori prestano reciproco assenso all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti.
10. Spese legali compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.P.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/03/2025 depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere pagina 6 di 8 condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla nota di deposito del 03/03/2025 e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto conto che garantiscono ai figli - , nata a [...] il [...] e Persona_3 Persona_2
, nata a [...] il [...] - il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed
[...]
effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale di cui alla nota di deposito del 03/03/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
pagina 7 di 8 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8