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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2820/2024
TRA
Parte_1
c.f. CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Toubai Babazadeh con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Del Santo n. 41
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
Oggetto: risoluzione del contratto – restituzione somme – risarcimento danno
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE : Parte_1
In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e nel merito come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 4 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio la società d'ora in poi assumendo di aver Controparte_1 CP_1 accettato, in data 14.09.2022, la proposta di acquisto formulata dalla convenuta avente ad oggetto l'installazione, presso la propria abitazione, di un impianto fotovoltaico da 9
pagina 1 di 4 kW di marca inclusi un inverter ibrido ed una batteria di accumulo da 15 kW CP_2 sempre di marca per il corrispettivo di euro 17.190,00 iva inclusa, con sconto in CP_2 fattura del 50% e pagamento per metà all'ordine e per l'altra metà al momento dell'installazione.
Allegava di aver versato alla convenuta in data 21.10.2022 la somma di euro 8.605,00 a e che quest'ultima aveva emesso la fattura n. 469/2022 ma poi non aveva provveduto all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Chiedeva la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo pagato, oltre al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
****
E' documentale la conclusione tra le parti in data 14.09.2022 del contratto con cui la convenuta si è obbligata a fornire ed installare un impianto fotovoltaico da 9 kW di marca un inverter ibrido ed una batteria di accumulo da 15 kW sempre di marca CP_2 CP_2 per il corrispettivo di euro 17.190,00 iva (doc. 2 att.).
In base al contratto l'attrice era tenuta a pagare la metà del prezzo pattuito, mentre la restante metà sarebbe stata pagata mediante il meccanismo dello sconto in fattura (doc.
2 att.).
E' documentale che l'attrice, in data 24.10.2022, ha pagato mediante bonifico (doc. 9 att.) la fattura n. 469 del 21.10.2022 di euro 8.605,00 (doc. 3 att.).
Ciò posto si rileva che le S.U., con la nota sentenza n. 13533 del 30.10.2001, hanno chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso concreto l'attrice ha assolto l'onere della prova a suo carico, atteso che ha dimostrato la fonte negoziale del suo diritto.
Si ritiene, inoltre, che, nonostante il contratto non preveda un termine per l'adempimento, la mancata esecuzione da parte di della prestazione a suo CP_1
pagina 2 di 4 carico ad oltre un anno e mezzo dalla conclusione del contratto, consenta di affermare che è stato superato ogni limite di normale tolleranza e che sussista l'inadempimento integrale della convenuta (cfr. Cass. 14243/2020).
Ciò posto si rileva che l'onere della prova di aver adempiuto l'obbligazione assunta gravava sulla convenuta la quale, essendo rimasta contumace, non lo ha assolto.
Si ritiene, pertanto, che la domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato il
14.09.2022, per grave inadempimento della convenuta, debba essere accolta (v. artt.
1453 e 1455 c.c.).
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
Va, dunque, accolta la domanda dell'attrice di restituzione della somma di euro 8.605,00,
a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
Su questa somma sono dovuti anche gli interessi legali ma non dal pagamento, in quanto l'attrice non ha allegato né tantomeno provato la malafede della convenuta, bensì dalla domanda (art. 2033 c.c.), al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass., sez. 3,
Ordinanza n. 61 del 03.01.2023).
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria in quanto non vi è alcuna prova che, se fosse stato fornito ed installato l'impianto fotovoltaico, l'attrice non avrebbe avuto necessità di approvvigionarsi di energia elettrica dal suo fornitore, atteso che la quantità di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico dipende, tra l'altro ma non solo, dall'irraggiamento solare che varia a seconda della zona geografica e del periodo dell'anno.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata (euro
3.386,50=919+777+840+850,50), seguono la soccombenza. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2820/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa concluso tra le parti in data
14.09.2022;
2) Condanna parte convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 8.605,00 oltre agli interessi legali dalla domanda (04.06.2024) al tasso previsto dall'art. 1284 quarto co. c.c. al saldo;
3) Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 3.650,50 di cui euro 3.386,50 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2820/2024
TRA
Parte_1
c.f. CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Toubai Babazadeh con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via Del Santo n. 41
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
Oggetto: risoluzione del contratto – restituzione somme – risarcimento danno
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE : Parte_1
In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e nel merito come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo pec in data 4 giugno 2024, conveniva in Parte_1 giudizio la società d'ora in poi assumendo di aver Controparte_1 CP_1 accettato, in data 14.09.2022, la proposta di acquisto formulata dalla convenuta avente ad oggetto l'installazione, presso la propria abitazione, di un impianto fotovoltaico da 9
pagina 1 di 4 kW di marca inclusi un inverter ibrido ed una batteria di accumulo da 15 kW CP_2 sempre di marca per il corrispettivo di euro 17.190,00 iva inclusa, con sconto in CP_2 fattura del 50% e pagamento per metà all'ordine e per l'altra metà al momento dell'installazione.
Allegava di aver versato alla convenuta in data 21.10.2022 la somma di euro 8.605,00 a e che quest'ultima aveva emesso la fattura n. 469/2022 ma poi non aveva provveduto all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Chiedeva la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo pagato, oltre al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
****
E' documentale la conclusione tra le parti in data 14.09.2022 del contratto con cui la convenuta si è obbligata a fornire ed installare un impianto fotovoltaico da 9 kW di marca un inverter ibrido ed una batteria di accumulo da 15 kW sempre di marca CP_2 CP_2 per il corrispettivo di euro 17.190,00 iva (doc. 2 att.).
In base al contratto l'attrice era tenuta a pagare la metà del prezzo pattuito, mentre la restante metà sarebbe stata pagata mediante il meccanismo dello sconto in fattura (doc.
2 att.).
E' documentale che l'attrice, in data 24.10.2022, ha pagato mediante bonifico (doc. 9 att.) la fattura n. 469 del 21.10.2022 di euro 8.605,00 (doc. 3 att.).
Ciò posto si rileva che le S.U., con la nota sentenza n. 13533 del 30.10.2001, hanno chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso concreto l'attrice ha assolto l'onere della prova a suo carico, atteso che ha dimostrato la fonte negoziale del suo diritto.
Si ritiene, inoltre, che, nonostante il contratto non preveda un termine per l'adempimento, la mancata esecuzione da parte di della prestazione a suo CP_1
pagina 2 di 4 carico ad oltre un anno e mezzo dalla conclusione del contratto, consenta di affermare che è stato superato ogni limite di normale tolleranza e che sussista l'inadempimento integrale della convenuta (cfr. Cass. 14243/2020).
Ciò posto si rileva che l'onere della prova di aver adempiuto l'obbligazione assunta gravava sulla convenuta la quale, essendo rimasta contumace, non lo ha assolto.
Si ritiene, pertanto, che la domanda attorea di risoluzione del contratto stipulato il
14.09.2022, per grave inadempimento della convenuta, debba essere accolta (v. artt.
1453 e 1455 c.c.).
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
Va, dunque, accolta la domanda dell'attrice di restituzione della somma di euro 8.605,00,
a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
Su questa somma sono dovuti anche gli interessi legali ma non dal pagamento, in quanto l'attrice non ha allegato né tantomeno provato la malafede della convenuta, bensì dalla domanda (art. 2033 c.c.), al tasso previsto dall'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass., sez. 3,
Ordinanza n. 61 del 03.01.2023).
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria in quanto non vi è alcuna prova che, se fosse stato fornito ed installato l'impianto fotovoltaico, l'attrice non avrebbe avuto necessità di approvvigionarsi di energia elettrica dal suo fornitore, atteso che la quantità di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico dipende, tra l'altro ma non solo, dall'irraggiamento solare che varia a seconda della zona geografica e del periodo dell'anno.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata (euro
3.386,50=919+777+840+850,50), seguono la soccombenza. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2820/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa concluso tra le parti in data
14.09.2022;
2) Condanna parte convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 8.605,00 oltre agli interessi legali dalla domanda (04.06.2024) al tasso previsto dall'art. 1284 quarto co. c.c. al saldo;
3) Condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 3.650,50 di cui euro 3.386,50 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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