Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 5470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott. Stefano Bergonzi Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5470/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Udine, Via Lirutti Parte_1 C.F._1
n. 12/3 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA STELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Gorizia in Corso Verdi 68 presso lo studio dell'avv. LUCIA GALLETTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Affidare la figlia minore , in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, disponendo altresì il suo collocamento prevalente presso la mamma. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo anche conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori si occuperanno delle attività Per_ extrascolastiche di quando presso di loro collocata e si impegnano a comunicare all'altro genitore, nei periodi in cui la minore è presso di loro collocata ed eventuali viaggi fatto con la minore. Per_ 2) in ragione dell'età della minore e della residenza della stessa, trascorrerà con il papà:
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1. VISITE SETTIMANALI:
Dall'avvio della scuola e durante il periodo scolastico dei primi due anni (a.s. 2024/2025 e a.s. 2025/2026): due pomeriggi infrasettimanali senza pernotto, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia calendarizzata una festività o un recupero festività dal calendario scolastico ed un tanto indipendentemente dal fatto che la giornata prefestiva non sia riservata alla visita del papà;
Per i primi due anni di interruzione scolastica estiva dalla scuola (a.s. 2024/2025 e a.s.
2025/2026): due pomeriggi infrasettimanali, con un pernotto settimanale quando il week-end sarà di pertinenza del papà e due pernotti infrasettimanali quando il week-end sarà di pertinenza della mamma;
Dopo i primi due anni di ciclo scolastico: due pomeriggi infrasettimanali, con un pernotto settimanale quando il week-end sarà di pertinenza del papà e due pernotti infrasettimanali quando il week-end sarà di pertinenza della mamma;
2. WEEK-END
I week-end saranno alternati tra i due genitori, a partire dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e, solo con il consenso della mamma, nel week-end di pertinenza del papà con pernotto anche la domenica e con ri- accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
3. VACANZE ESTIVE Per_ Tre settimane anche non consecutive a partire dall'estate 2025; medesimo periodo verrà trascorso da con la madre.
4. VANCANZE NATALIZIE Per_ Ciascuno dei due genitori trascorrerà con una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni in modo che un anno la bambina stia con il papà dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti.
5. VACANZE PASQUALI ED ALTRE FESTIVITA'
I due genitori godranno ad anni alterni con la bambina dei periodi di vacanza dalla scuola relativi ai periodi di Per_ Pasqua e quello di Carnevale, alternandoli tra loro in modo che il genitore che trascorra con le vacanze di
Pasqua e l'anno successivo stia con la figlia durante le vacanze di carnevale;
Per_ 3) il sig. provvederà al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_2 signora entro il giorno 15 di ogni mese, di un assegno mensile di euro 200,00, oltre a Parte_1 rivalutazione ISTAT, con decorrenza ottobre 2025 ed al 50% delle spese straordinarie, che i genitori dovessero affrontare nell'interesse della figlia, spese così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Gorizia dd. 01.06.2016;
4) l'assegno unico universale erogato dall' a beneficio dei minori verrà percepito in via esclusiva dalla signora CP_1 alla quale il sig. corrisponderà anche due quinti (2/5) della mensa Pt_1 Parte_2 scolastica ed euro 200,00 ad inizio anno scolastico, da versarsi entro il 31.12.24 di ogni anno nell'eventualità in
2 cui l'assegno unico universale sarà corrisposto dall in misura inferiore o uguale a complessivi euro 150,00 CP_1 mensili e solo su esplicita richiesta della signora Pt_1
5) la signora si impegna sin d'ora a richiedere ogni altro contributo previsto anche dalla Regione a Pt_1 sostegno del nucleo, se fruibile, come ad esempio, la cosiddetta “dote famiglia”, ed il relativo importo verrà suddiviso tra i due genitori all'atto della relativa percezione o scalato dalle spese straordinarie rimborsate dal sig.
; Parte_2
6) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore;
7). Compensi professionali e spese compensati, con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 intrapreso una relazione nel corso della quale è nata a [...] il Persona_1
16/02/2018 hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, in sede di prima udienza, sostituita con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
-Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore di questa, come sopra riportati.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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