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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2025
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 296/2025 promossa da:
- QUALE PROCURATORE DI (C.F. CP_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. GUALDI GIULIANA e C.F._1 dell'avv. VACCARO CARMINE ( elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DARFO DALLAI, 2/A CARPI presso il difensore avv.
GUALDI GIULIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
GUALDI GIULIANA e dell'avv. VACCARO CARMINE
( elettivamente domiciliato in VIA DARFO DALLAI, 2/A C.F._2
CARPI presso il difensore avv. GUALDI GIULIANA.
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e convenivano in CP_1 CP_2 pagina 1 di 4 giudizio e al fine di ottenere l'esecuzione in forma Controparte_3 CP_4 specifica dell'obbligo di trasferimento immobiliare assunto in sede di mediazione, oltre al risarcimento dei danni subìti, pari alle spese per l'attività del notaio inutilmente svolta, spese di assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione.
I resistenti, pur in presenza di regolare notifica, rimanevano contumaci.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
All'esito della procedura di mediazione n. 724-2021, svoltasi innanzi all'Organismo di mediazione presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Modena, gli odierni ricorrenti, legittimari pretermessi, richiedevano, nei confronti degli eredi testamentari, il riconoscimento della loro quota di legittima nella successione della madre la mediazione si concludeva con Persona_2 verbale negativo del 11.01.2022.
In data 27.04.2023 veniva promossa da per mezzo del nipote Persona_1 procuratore generale (cfr. doc. 1), innanzi al medesimo organismo, CP_1
l'ulteriore mediazione n. 277-2023 per la divisione della sua quota di comproprietà degli immobili di cui sopra assegnatale in forza dell'ordinanza in data 4.08.2006 del
Tribunale di Modena, con la quale il giudice aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato nella causa di divisione n. 3440-1979.
Le parti ritenevano di poter raggiungere un accordo complessivo sia per la divisione delle quote di comproprietà , sia per la rivendicazione della legittima Persona_1 oggetto della precedente mediazione, per cui interveniva in questa seconda procedura anche e, a definizione di entrambe le procedure, in data CP_2
16.11.2023, le parti raggiungevano l'accordo di cui al verbale del 16.11.2023.
In tale accordo, le parti, a definizione di entrambe le domande di mediazione, si impegnavano a formalizzare il trasferimento immobiliare da e Controparte_3
al solo , designato dalla sorella ex art. 1411, 2° CP_4 CP_2 Per_1 comma c.c., della striscia di terreno individuata con il mappale n. 235 nel frazionamento, allegato all'accordo, redatto dal Geom. (cfr. doc. 6), non CP_5 appena il medesimo geometra avesse ottenuto il CDU necessario per la stipula dell'atto notarile.
Tale atto notarile doveva essere stipulato entro il 30/03/2024 “e in ogni caso non appena pervenuto il CDU” a mezzo del Notaio di Modena a spese Persona_3 comuni (cfr. pag. 3, punto n. 3 dell'accordo di mediazione, doc. 6).
Il CDU veniva ottenuto dal Geom. sin dal 1.12.2023 e consegnato CP_5 tempestivamente allo studio del Notaio l'11.12.2023. Per_3
Nel frattempo veniva pure appurato che la successione di (cfr. Persona_2
pagina 2 di 4 doc. 2), madre dei fratelli non era stata volturata a favore di Per_1 [...]
e , unici eredi testamentari, ma questo problema veniva CP_3 CP_4 risolto tanto che – come dalla allegata visura catastale – il mappale 235 risulta ora intestato a e e, per la quota di 2/144, a Controparte_3 CP_4 Persona_1 in forza dell'ordinanza del 4.08.2006 dr. del Tribunale di Modena sopra Per_4 citata.
Risolte tutte le questioni preliminari al rogito definitivo (anche la voltura in capo ai venditori della successione), tuttavia, e rifiutavano Controparte_3 CP_4 di presenziare alla stipula innanzi al notaio di Modena nonostante le ripetute Per_3 richieste al loro legale Avv. Messori e la diffida da ultimo inviata dai difensori dei ricorrenti con racc. A/R in data 22/05/2024.
A seguito di quest'ultima diffida, veniva finalmente fissata la stipula per il giorno 23/09/2024 presso il Notaio che aveva già predisposto l'atto inviandone la Per_3 bozza ai legali (e-mail del 20.09.2024) e per il quale – impossibilitata CP_4
a deambulare - aveva già rilasciato procura per la stipula del rogito al marito giusto atto Notaio del 5/09/2024. Persona_5
Nella mattinata del 23.09.2024, l'avv. Messori comunicava, tuttavia, che il suo assistito (e conseguentemente che gli aveva Controparte_3 CP_6 rilasciato la procura di cui al doc. 11), non intendeva partecipare al rogito fissato innanzi al notaio per lo stesso giorno, come risulta dalla dichiarazione Per_3 rilasciata dal notaio il 23.09.2024. Per_3
(figlio di ) per conto del padre e della zia (della CP_1 CP_2 Persona_1 quale era, ed è, procuratore generale) provvedeva a pagare il notaio per l'attività svolta versando l'importo di € 2.500,00 (cfr preavviso di fattura n. 65 del
24.09.2024, bonifico del 24.09.2024 e successiva fattura n. 459 del 18.10.2024).
Tutto ciò premesso, risulta palese l'inadempimento di e Controparte_3 CP_4
alle obbligazioni nell'accordo raggiunto in sede di mediazione, con
[...] conseguente fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento da
[...]
e a (anche per la quota di comproprietà di CP_3 CP_4 CP_2
avendolo acconsentito il suo procuratore generale ), del Persona_1 CP_1 terreno distinto al catasto terreni del Comune di Carpi al foglio 169 mappale n. 235 di 2783 mq. RD € 34,09 RA € 31,62, sussistendo tutti i presupposti per il trasferimento, compreso il CDU.
Stante l'inadempimento dagli accordi raggiunti in sede di mediazione, si ritiene altresì dovuto il risarcimento del danno pari a € 2.500,00, pari alla somma pagata da e per l'attività prestata dal notaio, che si rendeva tuttavia vana CP_2 Per_1
a causa della mancata ingiustificata partecipazione dei resistenti al rogito fissato per il 23.09.2024.
Tenuto conto del contenuto dell'accordo di mediazione (ove le spese legali venivano “compensate”), invece, non si ritiene dovuto il rimborso delle spese legali pagina 3 di 4 per l'attività stragiudiziale (fatture n. 44-2024 e nn. 10-2023 e 33-2024 per €
2.619,68), mentre è dovuto solo il 50 % degli importi dovuti per la procedura di mediazione: in assenza di ulteriori indicazioni, tenuto conto della somma complessiva indicata in € 1.525,00, si ritiene dovuto il rimborso della minor somma pari a € 762,50.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe minime (stante la scarsa complessità della controversia) e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- In esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, preso atto dell'inadempimento di e alle obbligazioni ivi Controparte_3 CP_4 assunte, dispone il trasferimento, ex art. 2932 c.c., da e Controparte_3 CP_4
a , anche per la quota di comproprietà di
[...] CP_2 Persona_1 avendolo acconsentito il suo procuratore generale del terreno CP_1 distinto al catasto terreni del Comune di Carpi al foglio 169 mappale n. 235 di
2783 mq. RD € 34,09 RA € 31,62.
2- Ordina alla competente Conservatoria la trascrizione della presente sentenza.
3- Condanna e al risarcimento dei danni pari ad € Controparte_3 CP_4
2.500,00, oltre interessi dal pagamento al rimborso, oltre al rimborso dell'importo di € 762,59, pari al 50 % degli importi versati per la procedura di mediazione.
4- Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 + 27,00 per spese vive, € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 12 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 296/2025 promossa da:
- QUALE PROCURATORE DI (C.F. CP_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. GUALDI GIULIANA e C.F._1 dell'avv. VACCARO CARMINE ( elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DARFO DALLAI, 2/A CARPI presso il difensore avv.
GUALDI GIULIANA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
GUALDI GIULIANA e dell'avv. VACCARO CARMINE
( elettivamente domiciliato in VIA DARFO DALLAI, 2/A C.F._2
CARPI presso il difensore avv. GUALDI GIULIANA.
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. ), CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e convenivano in CP_1 CP_2 pagina 1 di 4 giudizio e al fine di ottenere l'esecuzione in forma Controparte_3 CP_4 specifica dell'obbligo di trasferimento immobiliare assunto in sede di mediazione, oltre al risarcimento dei danni subìti, pari alle spese per l'attività del notaio inutilmente svolta, spese di assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione.
I resistenti, pur in presenza di regolare notifica, rimanevano contumaci.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 11.6.2025.
Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
All'esito della procedura di mediazione n. 724-2021, svoltasi innanzi all'Organismo di mediazione presso il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Modena, gli odierni ricorrenti, legittimari pretermessi, richiedevano, nei confronti degli eredi testamentari, il riconoscimento della loro quota di legittima nella successione della madre la mediazione si concludeva con Persona_2 verbale negativo del 11.01.2022.
In data 27.04.2023 veniva promossa da per mezzo del nipote Persona_1 procuratore generale (cfr. doc. 1), innanzi al medesimo organismo, CP_1
l'ulteriore mediazione n. 277-2023 per la divisione della sua quota di comproprietà degli immobili di cui sopra assegnatale in forza dell'ordinanza in data 4.08.2006 del
Tribunale di Modena, con la quale il giudice aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato nella causa di divisione n. 3440-1979.
Le parti ritenevano di poter raggiungere un accordo complessivo sia per la divisione delle quote di comproprietà , sia per la rivendicazione della legittima Persona_1 oggetto della precedente mediazione, per cui interveniva in questa seconda procedura anche e, a definizione di entrambe le procedure, in data CP_2
16.11.2023, le parti raggiungevano l'accordo di cui al verbale del 16.11.2023.
In tale accordo, le parti, a definizione di entrambe le domande di mediazione, si impegnavano a formalizzare il trasferimento immobiliare da e Controparte_3
al solo , designato dalla sorella ex art. 1411, 2° CP_4 CP_2 Per_1 comma c.c., della striscia di terreno individuata con il mappale n. 235 nel frazionamento, allegato all'accordo, redatto dal Geom. (cfr. doc. 6), non CP_5 appena il medesimo geometra avesse ottenuto il CDU necessario per la stipula dell'atto notarile.
Tale atto notarile doveva essere stipulato entro il 30/03/2024 “e in ogni caso non appena pervenuto il CDU” a mezzo del Notaio di Modena a spese Persona_3 comuni (cfr. pag. 3, punto n. 3 dell'accordo di mediazione, doc. 6).
Il CDU veniva ottenuto dal Geom. sin dal 1.12.2023 e consegnato CP_5 tempestivamente allo studio del Notaio l'11.12.2023. Per_3
Nel frattempo veniva pure appurato che la successione di (cfr. Persona_2
pagina 2 di 4 doc. 2), madre dei fratelli non era stata volturata a favore di Per_1 [...]
e , unici eredi testamentari, ma questo problema veniva CP_3 CP_4 risolto tanto che – come dalla allegata visura catastale – il mappale 235 risulta ora intestato a e e, per la quota di 2/144, a Controparte_3 CP_4 Persona_1 in forza dell'ordinanza del 4.08.2006 dr. del Tribunale di Modena sopra Per_4 citata.
Risolte tutte le questioni preliminari al rogito definitivo (anche la voltura in capo ai venditori della successione), tuttavia, e rifiutavano Controparte_3 CP_4 di presenziare alla stipula innanzi al notaio di Modena nonostante le ripetute Per_3 richieste al loro legale Avv. Messori e la diffida da ultimo inviata dai difensori dei ricorrenti con racc. A/R in data 22/05/2024.
A seguito di quest'ultima diffida, veniva finalmente fissata la stipula per il giorno 23/09/2024 presso il Notaio che aveva già predisposto l'atto inviandone la Per_3 bozza ai legali (e-mail del 20.09.2024) e per il quale – impossibilitata CP_4
a deambulare - aveva già rilasciato procura per la stipula del rogito al marito giusto atto Notaio del 5/09/2024. Persona_5
Nella mattinata del 23.09.2024, l'avv. Messori comunicava, tuttavia, che il suo assistito (e conseguentemente che gli aveva Controparte_3 CP_6 rilasciato la procura di cui al doc. 11), non intendeva partecipare al rogito fissato innanzi al notaio per lo stesso giorno, come risulta dalla dichiarazione Per_3 rilasciata dal notaio il 23.09.2024. Per_3
(figlio di ) per conto del padre e della zia (della CP_1 CP_2 Persona_1 quale era, ed è, procuratore generale) provvedeva a pagare il notaio per l'attività svolta versando l'importo di € 2.500,00 (cfr preavviso di fattura n. 65 del
24.09.2024, bonifico del 24.09.2024 e successiva fattura n. 459 del 18.10.2024).
Tutto ciò premesso, risulta palese l'inadempimento di e Controparte_3 CP_4
alle obbligazioni nell'accordo raggiunto in sede di mediazione, con
[...] conseguente fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento da
[...]
e a (anche per la quota di comproprietà di CP_3 CP_4 CP_2
avendolo acconsentito il suo procuratore generale ), del Persona_1 CP_1 terreno distinto al catasto terreni del Comune di Carpi al foglio 169 mappale n. 235 di 2783 mq. RD € 34,09 RA € 31,62, sussistendo tutti i presupposti per il trasferimento, compreso il CDU.
Stante l'inadempimento dagli accordi raggiunti in sede di mediazione, si ritiene altresì dovuto il risarcimento del danno pari a € 2.500,00, pari alla somma pagata da e per l'attività prestata dal notaio, che si rendeva tuttavia vana CP_2 Per_1
a causa della mancata ingiustificata partecipazione dei resistenti al rogito fissato per il 23.09.2024.
Tenuto conto del contenuto dell'accordo di mediazione (ove le spese legali venivano “compensate”), invece, non si ritiene dovuto il rimborso delle spese legali pagina 3 di 4 per l'attività stragiudiziale (fatture n. 44-2024 e nn. 10-2023 e 33-2024 per €
2.619,68), mentre è dovuto solo il 50 % degli importi dovuti per la procedura di mediazione: in assenza di ulteriori indicazioni, tenuto conto della somma complessiva indicata in € 1.525,00, si ritiene dovuto il rimborso della minor somma pari a € 762,50.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tariffe minime (stante la scarsa complessità della controversia) e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- In esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, preso atto dell'inadempimento di e alle obbligazioni ivi Controparte_3 CP_4 assunte, dispone il trasferimento, ex art. 2932 c.c., da e Controparte_3 CP_4
a , anche per la quota di comproprietà di
[...] CP_2 Persona_1 avendolo acconsentito il suo procuratore generale del terreno CP_1 distinto al catasto terreni del Comune di Carpi al foglio 169 mappale n. 235 di
2783 mq. RD € 34,09 RA € 31,62.
2- Ordina alla competente Conservatoria la trascrizione della presente sentenza.
3- Condanna e al risarcimento dei danni pari ad € Controparte_3 CP_4
2.500,00, oltre interessi dal pagamento al rimborso, oltre al rimborso dell'importo di € 762,59, pari al 50 % degli importi versati per la procedura di mediazione.
4- Condanna altresì le parti resistenti in solido a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 + 27,00 per spese vive, € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 12 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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