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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3682 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Nerio Parte_1
Zuccaccia;
attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Carlo CP_1
Maiorca; convenuta
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni sollevate da parte convenuta nella propria
comparsa di costituzione e risposta, anche e a maggior
ragione qualora riflettenti la natura di domande
riconvenzionali, e in ogni caso dichiarare le stesse
infondate con la loro conseguente repulsa. Accertato e
dichiarato che la convenuta non ha titolo per CP_1 continuare ad occupare l'immobile di proprietà dell'attore
(immobile di civile abitazione sito in Parte_1
Perugia (PG), Via Alcide de Gasperi n. 28, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 193,
particella 598 sub 60 (già foglio 193, particella 676 sub
8) e, precisamente: appartamento sito al quarto piano,
distinto con numero interno 8 (otto), avente accesso a
destra per chi esce dall'ascensore, composto da cinque
vani, cucina ed accessori, con annesso un locale – fondo
sito al primo piano sottostrada), condannare la stessa a
rilasciarlo nella piena e libera disponibilità del
richiedente attore. Condannare, ai sensi dell'art. 96 commi
1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni in CP_1
favore di oltre che al pagamento di una Parte_1
ulteriore somma indennitaria, il tutto rimesso al giudizio
equitativo del Giudice. Condannare la convenuta al
pagamento delle spese e dei compensi di lite (oltre
rimborso forfettario spese generali 15%, contributo
integrativo previdenziale ed IVA come per legge”;
Per Parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale 1. Rigettare la domanda del Signor per le ragioni di Parte_1
cui in premessa;
2. Dichiarare l'inefficacia dell'atto di
compravendita del 16.12.2003, stipulato a Perugia per
Notaio n. rep.27605/03, trascritto il 22.12.2003 Per_1
dai coniugi – , per simulazione. Con Pt_1 CP_1
condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio chiedendo al
[...] CP_1
Tribunale la condanna della medesima convenuta al rilascio dell'immobile di civile abitazione, sito in Perugia, via
Alcide De Gasperi n. 28, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 193, part. 598, sub. 60.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che, in data 7.10.1962, contraeva Parte_1
matrimonio concordatario, in Perugia, con CP_1
- che i coniugi, con atto del 16.12.2003, a rogito del notaio di Perugia (Rep. n. 27604, Racc. n. Persona_2
9780), optavano per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- che, in pari data, con atto pubblico a rogito del notaio (Rep. n. 27605, Racc. n. 9781), Persona_2 [...]
alienava al coniuge che CP_1 Parte_1
correlativamente acquistava, i diritti di comproprietà pari al 50% alla stessa spettanti sull'immobile di civile abitazione, sito in Perugia, via Alcide de Gasperi n. 28,
distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
193, part. 598, sub. 60;
- che, con sentenza n. 787/2021 del 28.3.2017 (passata in giudicato), l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei suddetti coniugi;
pag. 3/11 - che a seguito di tale evento i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza, non sussistendo alcuna possibilità
di riavvicinamento o di ricostituzione dell'affezione coniugale;
- che introduceva, quindi, il giudizio Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ancora pendente (r.g. n. 1532/2022);
- che, tuttavia, continuava ad abitare CP_1
l'immobile oggetto di compravendita, pur di proprietà
esclusiva dell'attore;
- che le plurime richieste di rilascio dell'immobile si erano rivelate infruttuose;
- che, pertanto, sussisteva il diritto dall'attore ad essere reimmesso nella proprietà del bene, in quanto occupato da parte convenuta sine titulo.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_1
eccepiva:
- che del tutto infondata si presentava la richiesta di parte attrice al rilascio dell'immobile per cui è causa;
- che, invero, tale bene era stato acquistato in regime di comunione dei beni tra i coniugi;
- che il contratto di compravendita stipulato dai coniugi, avente ad oggetto l'immobile in questione, doveva ritenersi simulato, in quanto nessun corrispettivo in denaro era stato versato a parte convenuta a fronte del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile in pag. 4/11 favore di parte attrice;
- che, pertanto, doveva ritenersi ancora CP_1
proprietaria dell'immobile per ½, con ciò legittimandosi il godimento del medesimo bene.
1.3. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
***
2. La domanda è fondata.
Pacifico ed incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, è il fatto che e Parte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario in data CP_1
7.10.1962 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice),
aderendo al regime di comunione legale dei beni, in assenza di diverso accordo tra gli stessi (art. 159 c.c.).
Tale regime patrimoniale veniva, quindi, validamente modificato dai coniugi mediante atto pubblico notarile del
16.12.2003 (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice),
così da instaurare tra le medesime parti il regime di separazione dei beni.
In pari data, ma successivamente, sempre mediante atto pubblico a rogito notaio di Perugia, Per_1 CP_1
alienava al coniuge che correlativamente Parte_1
acquistava, i diritti di proprietà pari a ½ alla stessa spettanti sull'immobile di civile abitazione per cui è
pag. 5/11 causa, a fronte del pagamento di euro 27.000,00 (cfr. doc.
n. 4 fascicolo parte attrice); somma già interamente saldata al momento del rogito. Si legge, invero, nell'atto di compravendita de quo: “il prezzo della presente vendita
è stato d'accordo convenuto tra le parti ed a me dichiarato
nella complessiva somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila)
che la parte acquirente dichiara di avere già pagato per
intero alla parte venditrice la quale, nel dichiarare di
averlo riscosso, rilascia alla parte acquirente medesima
ampia, finale e liberatoria quietanza a saldo con
dichiarazione di non aver altro a pretendere” (art. 4 del contratto di compravendita).
Conseguiva, poi, un progressivo deterioramento dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi, tanto da determinare gli stessi a proporre prima ricorso per separazione personale e, quindi, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto risulta dalla sentenza di dichiarazione di separazione emessa dall'intestato Tribunale nei confronti dei coniugi Pt_1
e (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte
[...] CP_1
attrice), nonché dalla sentenza con cui il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, intervenuta nelle more del giudizio (cfr. verbale di udienza del 5.3.2024).
2.2. Venuto meno il dovere di coabitazione tra i coniugi e in considerazione dell'avvenuto trasferimento dell'intera pag. 6/11 proprietà dell'immobile per cui è causa in favore di l'attore lamenta l'occupazione abusiva Parte_1
del medesimo bene da parte dell'ex moglie la CP_1
quale ad oggi continua, in tesi, ad abitare l'immobile sine
titulo.
Al riguardo, parte convenuta contesta la circostanza,
rilevando come il negozio di compravendita intervenuto tra i coniugi debba ritenersi simulato e, quindi, improduttivo di effetti tra le parti (art. 1414 c.c.); inoltre sostiene che i coniugi, dopo la pronunciata separazione, hanno ripreso la convivenza.
In merito a tale ultima eccezione la convenuta non ha offerto alcuna prova. La circostanza, poi, è smentita dalla sopravvenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (fatto pacifico tra le parti).
Quanto all'eccezione di simulazione del contratto,
secondo la prospettazione offerta dalla convenuta il contratto in questione era stato stipulato fittiziamente,
in accordo tra gli stipulanti, al solo fine di alleggerire dal peso di oneri fiscali inerenti a ulteriori CP_1
proprietà immobiliari. Tanto doveva ritenersi dimostrato dal fatto che la venditrice non aveva CP_1
percepito alcuna controprestazione in denaro per il trasferimento dei diritti di proprietà vantati dalla stessa sull'immobile. Pertanto, in considerazione dell'inefficacia di tale titolo negoziale, la convenuta doveva ritenersi pag. 7/11 legittimata al godimento del bene, in quanto ancora attualmente detentrice dei diritti di proprietà
sull'appartamento per il 50%, in quanto acquistato in costanza di matrimonio tra i coniugi, in regime di comunione legale (art. 177 c.c.).
L'eccezione è, sebbene ammissibile, infondata per difetto di prova.
Quanto all'ammissibilità, è irrilevante che tale eccezione è stata proposta con comparsa di costituzione tardivamente depositata. La simulazione assoluta, infatti,
costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.
(Cass. ord. 19097 del 2021).
Quanto al merito dell'eccezione, parte convenuta si è
limitata a mere contestazioni di fatto, non supportate da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare il patto contrario alla stipulata compravendita, tale da giustificare la mancata dazione di denaro da parte dell'attore, quale controprestazione per il trasferimento –
in tesi, apparente - dei diritti di proprietà vantati dalla convenuta.
La prova della simulazione assoluta di un contratto redatto in forma scritta (come nella fattispecie in esame)
si risolve, infatti, nella dimostrazione di un patto
(l'accordo simulatorio) aggiunto o contrario al contenuto di un atto (il contratto simulato) che si assume essere pag. 8/11 stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del negozio. L'ipotesi è disciplinata dall'art. 1417 c.c. che preclude alle parti la possibilità di provare mediante testimoni e presunzioni l'esistenza del patto, se non nelle ipotesi previste dall'art. 2724 c.c. (nel caso di specie non sussistenti e neanche invocate da parte convenuta). Il divieto di provare la simulazione assoluta tramite testimoni o prove diverse dalla controdichiarazione scritta è stato puntualmente eccepito da parte attrice.
Dunque, posto che parte convenuta si è limitata a richiedere prova per testimoni della simulazione assoluta del contratto di compravendita – non ammissibile per le ragioni sopra esposte - senza offrire idonea prova dell'accordo simulatorio ipoteticamente intervenuto tra le parti, l'eccezione formulata non merita accoglimento.
Peraltro, l'unico capitolo di prova formulato è
inammissibile, in quanto riguardante il motivo – di natura fiscale - che avrebbe spinto i coniugi a stipulare l'atto di compravendita immobiliare di cui si discute. Tale motivo non sarebbe incompatibile con la volontà di cedere effettivamente – e non simulatamente – i diritti di comproprietà all'attore. Dunque, anche ove confermate, le circostanze di cui al capitolo di prova non sarebbero dimostrative dell'intervenuto simulato accordo.
Pertanto, parte attrice ha diritto alla restituzione dell'immobile di cui risulta proprietario, ad oggi ancora pag. 9/11 abitato dalla convenuta, così come emerge dal certificato di residenza di (cfr. doc. n. 6 fascicolo di CP_1
parte attrice); circostanza, peraltro, non contestata da parte convenuta.
3. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando la massima riduzione per ciascuna fase, tenuto conto della non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3682 del 2022 sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- Condanna a rilasciare, in favore di CP_1
libero da cose e persone, l'immobile Parte_1
sito in Perugia, via Alcide De Gasperi, n. 28, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Perugia, al foglio 193,
particella 598, sub. 60 (già foglio 193, particella 676,
sub. 8) e, precisamente, su: appartamento sito al quarto piano, distinto al numero interno 8 (otto), avente accesso a destra per chi esce dall'ascensore, composto da cinque vani, cucina ed accessori, con annesso locale-fondo sito al primo piano sottostrada;
- Condanna a corrispondere ad CP_1 Pt_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la
[...]
somma di euro 3.809,00 per compenso professionale, euro pag. 10/11 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 8.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3682 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Nerio Parte_1
Zuccaccia;
attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Carlo CP_1
Maiorca; convenuta
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE.
CONCLUSIONI:
Per Parte attrice: “Dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni sollevate da parte convenuta nella propria
comparsa di costituzione e risposta, anche e a maggior
ragione qualora riflettenti la natura di domande
riconvenzionali, e in ogni caso dichiarare le stesse
infondate con la loro conseguente repulsa. Accertato e
dichiarato che la convenuta non ha titolo per CP_1 continuare ad occupare l'immobile di proprietà dell'attore
(immobile di civile abitazione sito in Parte_1
Perugia (PG), Via Alcide de Gasperi n. 28, distinto al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 193,
particella 598 sub 60 (già foglio 193, particella 676 sub
8) e, precisamente: appartamento sito al quarto piano,
distinto con numero interno 8 (otto), avente accesso a
destra per chi esce dall'ascensore, composto da cinque
vani, cucina ed accessori, con annesso un locale – fondo
sito al primo piano sottostrada), condannare la stessa a
rilasciarlo nella piena e libera disponibilità del
richiedente attore. Condannare, ai sensi dell'art. 96 commi
1 e 3 c.p.c. al risarcimento dei danni in CP_1
favore di oltre che al pagamento di una Parte_1
ulteriore somma indennitaria, il tutto rimesso al giudizio
equitativo del Giudice. Condannare la convenuta al
pagamento delle spese e dei compensi di lite (oltre
rimborso forfettario spese generali 15%, contributo
integrativo previdenziale ed IVA come per legge”;
Per Parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale 1. Rigettare la domanda del Signor per le ragioni di Parte_1
cui in premessa;
2. Dichiarare l'inefficacia dell'atto di
compravendita del 16.12.2003, stipulato a Perugia per
Notaio n. rep.27605/03, trascritto il 22.12.2003 Per_1
dai coniugi – , per simulazione. Con Pt_1 CP_1
condanna dell'attore alle spese e competenze del giudizio”.
pag. 2/11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio chiedendo al
[...] CP_1
Tribunale la condanna della medesima convenuta al rilascio dell'immobile di civile abitazione, sito in Perugia, via
Alcide De Gasperi n. 28, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 193, part. 598, sub. 60.
1.1 A fondamento dell'azione proposta, parte attrice allegava:
- che, in data 7.10.1962, contraeva Parte_1
matrimonio concordatario, in Perugia, con CP_1
- che i coniugi, con atto del 16.12.2003, a rogito del notaio di Perugia (Rep. n. 27604, Racc. n. Persona_2
9780), optavano per il regime patrimoniale di separazione dei beni;
- che, in pari data, con atto pubblico a rogito del notaio (Rep. n. 27605, Racc. n. 9781), Persona_2 [...]
alienava al coniuge che CP_1 Parte_1
correlativamente acquistava, i diritti di comproprietà pari al 50% alla stessa spettanti sull'immobile di civile abitazione, sito in Perugia, via Alcide de Gasperi n. 28,
distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
193, part. 598, sub. 60;
- che, con sentenza n. 787/2021 del 28.3.2017 (passata in giudicato), l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale dei suddetti coniugi;
pag. 3/11 - che a seguito di tale evento i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza, non sussistendo alcuna possibilità
di riavvicinamento o di ricostituzione dell'affezione coniugale;
- che introduceva, quindi, il giudizio Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ancora pendente (r.g. n. 1532/2022);
- che, tuttavia, continuava ad abitare CP_1
l'immobile oggetto di compravendita, pur di proprietà
esclusiva dell'attore;
- che le plurime richieste di rilascio dell'immobile si erano rivelate infruttuose;
- che, pertanto, sussisteva il diritto dall'attore ad essere reimmesso nella proprietà del bene, in quanto occupato da parte convenuta sine titulo.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale CP_1
eccepiva:
- che del tutto infondata si presentava la richiesta di parte attrice al rilascio dell'immobile per cui è causa;
- che, invero, tale bene era stato acquistato in regime di comunione dei beni tra i coniugi;
- che il contratto di compravendita stipulato dai coniugi, avente ad oggetto l'immobile in questione, doveva ritenersi simulato, in quanto nessun corrispettivo in denaro era stato versato a parte convenuta a fronte del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile in pag. 4/11 favore di parte attrice;
- che, pertanto, doveva ritenersi ancora CP_1
proprietaria dell'immobile per ½, con ciò legittimandosi il godimento del medesimo bene.
1.3. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
1.4. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
***
2. La domanda è fondata.
Pacifico ed incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, è il fatto che e Parte_1 [...]
contraevano matrimonio concordatario in data CP_1
7.10.1962 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice),
aderendo al regime di comunione legale dei beni, in assenza di diverso accordo tra gli stessi (art. 159 c.c.).
Tale regime patrimoniale veniva, quindi, validamente modificato dai coniugi mediante atto pubblico notarile del
16.12.2003 (cfr. doc. n. 3 fascicolo di parte attrice),
così da instaurare tra le medesime parti il regime di separazione dei beni.
In pari data, ma successivamente, sempre mediante atto pubblico a rogito notaio di Perugia, Per_1 CP_1
alienava al coniuge che correlativamente Parte_1
acquistava, i diritti di proprietà pari a ½ alla stessa spettanti sull'immobile di civile abitazione per cui è
pag. 5/11 causa, a fronte del pagamento di euro 27.000,00 (cfr. doc.
n. 4 fascicolo parte attrice); somma già interamente saldata al momento del rogito. Si legge, invero, nell'atto di compravendita de quo: “il prezzo della presente vendita
è stato d'accordo convenuto tra le parti ed a me dichiarato
nella complessiva somma di Euro 27.000,00 (ventisettemila)
che la parte acquirente dichiara di avere già pagato per
intero alla parte venditrice la quale, nel dichiarare di
averlo riscosso, rilascia alla parte acquirente medesima
ampia, finale e liberatoria quietanza a saldo con
dichiarazione di non aver altro a pretendere” (art. 4 del contratto di compravendita).
Conseguiva, poi, un progressivo deterioramento dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi, tanto da determinare gli stessi a proporre prima ricorso per separazione personale e, quindi, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto risulta dalla sentenza di dichiarazione di separazione emessa dall'intestato Tribunale nei confronti dei coniugi Pt_1
e (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte
[...] CP_1
attrice), nonché dalla sentenza con cui il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, intervenuta nelle more del giudizio (cfr. verbale di udienza del 5.3.2024).
2.2. Venuto meno il dovere di coabitazione tra i coniugi e in considerazione dell'avvenuto trasferimento dell'intera pag. 6/11 proprietà dell'immobile per cui è causa in favore di l'attore lamenta l'occupazione abusiva Parte_1
del medesimo bene da parte dell'ex moglie la CP_1
quale ad oggi continua, in tesi, ad abitare l'immobile sine
titulo.
Al riguardo, parte convenuta contesta la circostanza,
rilevando come il negozio di compravendita intervenuto tra i coniugi debba ritenersi simulato e, quindi, improduttivo di effetti tra le parti (art. 1414 c.c.); inoltre sostiene che i coniugi, dopo la pronunciata separazione, hanno ripreso la convivenza.
In merito a tale ultima eccezione la convenuta non ha offerto alcuna prova. La circostanza, poi, è smentita dalla sopravvenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (fatto pacifico tra le parti).
Quanto all'eccezione di simulazione del contratto,
secondo la prospettazione offerta dalla convenuta il contratto in questione era stato stipulato fittiziamente,
in accordo tra gli stipulanti, al solo fine di alleggerire dal peso di oneri fiscali inerenti a ulteriori CP_1
proprietà immobiliari. Tanto doveva ritenersi dimostrato dal fatto che la venditrice non aveva CP_1
percepito alcuna controprestazione in denaro per il trasferimento dei diritti di proprietà vantati dalla stessa sull'immobile. Pertanto, in considerazione dell'inefficacia di tale titolo negoziale, la convenuta doveva ritenersi pag. 7/11 legittimata al godimento del bene, in quanto ancora attualmente detentrice dei diritti di proprietà
sull'appartamento per il 50%, in quanto acquistato in costanza di matrimonio tra i coniugi, in regime di comunione legale (art. 177 c.c.).
L'eccezione è, sebbene ammissibile, infondata per difetto di prova.
Quanto all'ammissibilità, è irrilevante che tale eccezione è stata proposta con comparsa di costituzione tardivamente depositata. La simulazione assoluta, infatti,
costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.
(Cass. ord. 19097 del 2021).
Quanto al merito dell'eccezione, parte convenuta si è
limitata a mere contestazioni di fatto, non supportate da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare il patto contrario alla stipulata compravendita, tale da giustificare la mancata dazione di denaro da parte dell'attore, quale controprestazione per il trasferimento –
in tesi, apparente - dei diritti di proprietà vantati dalla convenuta.
La prova della simulazione assoluta di un contratto redatto in forma scritta (come nella fattispecie in esame)
si risolve, infatti, nella dimostrazione di un patto
(l'accordo simulatorio) aggiunto o contrario al contenuto di un atto (il contratto simulato) che si assume essere pag. 8/11 stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del negozio. L'ipotesi è disciplinata dall'art. 1417 c.c. che preclude alle parti la possibilità di provare mediante testimoni e presunzioni l'esistenza del patto, se non nelle ipotesi previste dall'art. 2724 c.c. (nel caso di specie non sussistenti e neanche invocate da parte convenuta). Il divieto di provare la simulazione assoluta tramite testimoni o prove diverse dalla controdichiarazione scritta è stato puntualmente eccepito da parte attrice.
Dunque, posto che parte convenuta si è limitata a richiedere prova per testimoni della simulazione assoluta del contratto di compravendita – non ammissibile per le ragioni sopra esposte - senza offrire idonea prova dell'accordo simulatorio ipoteticamente intervenuto tra le parti, l'eccezione formulata non merita accoglimento.
Peraltro, l'unico capitolo di prova formulato è
inammissibile, in quanto riguardante il motivo – di natura fiscale - che avrebbe spinto i coniugi a stipulare l'atto di compravendita immobiliare di cui si discute. Tale motivo non sarebbe incompatibile con la volontà di cedere effettivamente – e non simulatamente – i diritti di comproprietà all'attore. Dunque, anche ove confermate, le circostanze di cui al capitolo di prova non sarebbero dimostrative dell'intervenuto simulato accordo.
Pertanto, parte attrice ha diritto alla restituzione dell'immobile di cui risulta proprietario, ad oggi ancora pag. 9/11 abitato dalla convenuta, così come emerge dal certificato di residenza di (cfr. doc. n. 6 fascicolo di CP_1
parte attrice); circostanza, peraltro, non contestata da parte convenuta.
3. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta,
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando la massima riduzione per ciascuna fase, tenuto conto della non complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3682 del 2022 sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
- Condanna a rilasciare, in favore di CP_1
libero da cose e persone, l'immobile Parte_1
sito in Perugia, via Alcide De Gasperi, n. 28, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di Perugia, al foglio 193,
particella 598, sub. 60 (già foglio 193, particella 676,
sub. 8) e, precisamente, su: appartamento sito al quarto piano, distinto al numero interno 8 (otto), avente accesso a destra per chi esce dall'ascensore, composto da cinque vani, cucina ed accessori, con annesso locale-fondo sito al primo piano sottostrada;
- Condanna a corrispondere ad CP_1 Pt_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la
[...]
somma di euro 3.809,00 per compenso professionale, euro pag. 10/11 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 8.3.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 11/11