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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 25338/2024 Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice;
lette le note di trattazione scritta depositate dal solo appellante;
ritenuto che
, stanti le richieste formulate e le conclusioni precisate, possa direttamente provvedersi ex art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi della citata norma. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 25338 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abele, presso il cui studio elett.te domicilia in Cosenza al Viale della Repubblica n. 335 APPELLANTE E
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
MI IN e AS EO, elett.te domiciliato presso lo studio del primo sito in Capri alla Via Marucella 11/A APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 CP_2
opponendo la cartella di pagamento n. 10020240009362201000, notificatagli
[...] in data 16.01.2023, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018. pagina 1 di 4 Eccependo la prescrizione del credito, per decorso del termine triennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'scrizione al ruolo esattoriale del credito, con ordine di cancellare CP_3 la cartella di pagamento impugnata e condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché regolarmente citata, rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Capri, con sentenza n. 399/2024 accolse la domanda;
dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, in mancanza di prova della rituale notifica di atti interruttivi, e, rilevata la titolarità in capo all'ente impositore della situazione sostanziale dedotta in giudizio, lo condannò al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
inoltre, ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, deducendo l'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale a seguito della definitività dell'accertamento, nonché l'interruzione del relativo termine in seguito alla notifica di ulteriori atti e la sospensione dello stesso disposto ai sensi dell'art. 1, commi 618 a 623 Legge di Stabilità 2014 e dalla disciplina emergenziale da covid-19. Si è costituito il sig. il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello e la carenza CP_1 di interesse ad agire dell' a proporre appello, stante il Parte_1 difetto di legittimazione passiva dichiarata dal giudice di pace nei propri confronti, ha chiesto il rigetto dell'appello. Va dichiarato il difetto di giurisdizione. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, posto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dalla . Parte_1
Va, altresì, chiarito che non può affermarsi il difetto di interesse ad impugnare da parte della stessa . CP_3
Invero, il giudice di pace non ha dichiarato il difetto di legittimazione nel dispositivo. In motivazione si legge da un lato che è emersa la legittimazione delle parti in causa e esso Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche degli atti interruttivi (valutando, quindi, sia la difesa che la documentazione prodotta dall , dall'altro che il Giudice, rileva il difetto Pt_1 di legittimazione passiva dell' alla luce del principio enunciato da Controparte_4 ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22 (che, tuttavia, è relativa alla pagina 2 di 4 peculiare ipotesi di riscossione dei crediti previdenziali). Si tratta di affermazioni che non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. La legittimazione dell , per altro, non può essere posta in discussione poiché ha CP_3 una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (Cass. 30792/2024). Ciò premesso, la pretesa creditoria è relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, entrata di natura tributaria regionale. Invero, a far data dal 1° gennaio 1993, il d.lgs. n. 504/1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". L'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 (oggi art. 46 d.lgs. 175/2024), che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022, che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti, precisando, nella parte motiva, che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
pagina 3 di 4 Il principio in questione si addice all'oggetto del presente giudizio, nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata. Pertanto, la domanda deve essere proposta innanzi al giudice tributario. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 399/2024 del giudice di pace di Capri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' , delle competenze di CP_1 CP_3 lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 633,00 per il primo grado, e in € 852,00 per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 15/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
lette le note di trattazione scritta depositate dal solo appellante;
ritenuto che
, stanti le richieste formulate e le conclusioni precisate, possa direttamente provvedersi ex art. 281 sexies c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi della citata norma. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 25338 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Abele, presso il cui studio elett.te domicilia in Cosenza al Viale della Repubblica n. 335 APPELLANTE E
, c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
MI IN e AS EO, elett.te domiciliato presso lo studio del primo sito in Capri alla Via Marucella 11/A APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1 CP_2
opponendo la cartella di pagamento n. 10020240009362201000, notificatagli
[...] in data 16.01.2023, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018. pagina 1 di 4 Eccependo la prescrizione del credito, per decorso del termine triennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'scrizione al ruolo esattoriale del credito, con ordine di cancellare CP_3 la cartella di pagamento impugnata e condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché regolarmente citata, rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Capri, con sentenza n. 399/2024 accolse la domanda;
dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, in mancanza di prova della rituale notifica di atti interruttivi, e, rilevata la titolarità in capo all'ente impositore della situazione sostanziale dedotta in giudizio, lo condannò al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente omesso di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
inoltre, ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, deducendo l'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale a seguito della definitività dell'accertamento, nonché l'interruzione del relativo termine in seguito alla notifica di ulteriori atti e la sospensione dello stesso disposto ai sensi dell'art. 1, commi 618 a 623 Legge di Stabilità 2014 e dalla disciplina emergenziale da covid-19. Si è costituito il sig. il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello e la carenza CP_1 di interesse ad agire dell' a proporre appello, stante il Parte_1 difetto di legittimazione passiva dichiarata dal giudice di pace nei propri confronti, ha chiesto il rigetto dell'appello. Va dichiarato il difetto di giurisdizione. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, posto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato dalla . Parte_1
Va, altresì, chiarito che non può affermarsi il difetto di interesse ad impugnare da parte della stessa . CP_3
Invero, il giudice di pace non ha dichiarato il difetto di legittimazione nel dispositivo. In motivazione si legge da un lato che è emersa la legittimazione delle parti in causa e esso Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche degli atti interruttivi (valutando, quindi, sia la difesa che la documentazione prodotta dall , dall'altro che il Giudice, rileva il difetto Pt_1 di legittimazione passiva dell' alla luce del principio enunciato da Controparte_4 ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22 (che, tuttavia, è relativa alla pagina 2 di 4 peculiare ipotesi di riscossione dei crediti previdenziali). Si tratta di affermazioni che non possono dirsi univoche e, in ragione di tale equivocità, non risultano passibili di formare giudicato, nemmeno implicito. La legittimazione dell , per altro, non può essere posta in discussione poiché ha CP_3 una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (Cass. 30792/2024). Ciò premesso, la pretesa creditoria è relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, entrata di natura tributaria regionale. Invero, a far data dal 1° gennaio 1993, il d.lgs. n. 504/1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". L'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992 (oggi art. 46 d.lgs. 175/2024), che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022, che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti, precisando, nella parte motiva, che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
pagina 3 di 4 Il principio in questione si addice all'oggetto del presente giudizio, nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata. Pertanto, la domanda deve essere proposta innanzi al giudice tributario. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata, esclusa istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 399/2024 del giudice di pace di Capri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' , delle competenze di CP_1 CP_3 lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 633,00 per il primo grado, e in € 852,00 per il presente, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 15/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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