Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5779/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI N. 3 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CELLURA GIUSEPPE ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in VIA TRIPOLI N. 3 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
CELLURA GIUSEPPE ANDREA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 dicembre 2024 e sottoscritto in pari data. (matrimonio celebrato in Palermo, il 27 maggio 2009); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Ciascuno dei due coniugi resta libero di fissare la propria residenza ovunque vorrà e potrà mutare detta residenza o domicilio senza necessità di reciproco consenso e con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro, al fine di dar corso ai rispettivi obblighi nei confronti del figlio minore;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Palermo Via Aurispa Giovanni n. 130, alla sig.ra che ci vivrà con il figlio minore le CP_1 Persona_1 parti precisano che le utenze della casa coniugale verranno volturate a nome della IG.ra e che saranno a carico di quest'ultima; CP_1
3. Entrambi i genitori avranno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire il proprio figlio che resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
Le decisioni di maggiore interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute - saranno assunte di comune accordo dai genitori, salvo i casi di urgenza e, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni ex art. 337- ter, comma 3, c.c.;
4. In ordine alla concreta determinazione del regime di visita del minore, si conviene che: - Il IG. avrà il diritto di incontrare e tenere Parte_1 con sé il figlio minore tutte le volte che gli sarà possibile, previa comunicazione alla IG.ra , compatibilmente con le esigenze di vita quotidiana del CP_1 minore, nonché di quelle della madre;
- In caso di disaccordo, il IG. Parte_1
compatibilmente con le esigenze di servizio dello stesso, potrà
[...] tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì (non festivi) Per_1 dalle ore 16:00 alle ore 21:00; nel caso in cui il giorno di martedì e/o giovedì sia festivo o nel caso di esigenze lavorative paterne, i IG.ri e Pt_1 CP_1 concorderanno un diverso giorno della stessa settimana nel quale il padre potrà tenere con sé il figlio minore;
- Il IG. Parte_1 compatibilmente con le esigenze di servizio dello stesso, potrà, altresì, tenere
2 con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica. - Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- Per quanto attiene alle festività natalizie, il sig. Parte_1 compatibilmente con le esigenze di servizio dello stesso, potrà tenere con sé il figlio per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno, dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1 (ad anni alterni, salvo diverso accordo), allo scopo di consentire al minore di trascorrere il Natale con un genitore e il
Capodanno con l'altro e viceversa, con sospensione dell'ordinario regime di incontri;
- Relativamente alle vacanze pasquali, il padre, compatibilmente con le esigenze di servizio dello stesso, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio un intero giorno dalle ore 9:00 alle ore 20:00, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la domenica di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa;
- In ordine alle vacanze estive, salvo diverso accordo, il padre e la madre avranno la facoltà di trascorrere con il figlio 15 (quindici) giorni, consecutivi, nel periodo Per_1 compreso tra i mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
- Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il rispettivo recapito in caso di allontanamento dal Comune di Palermo con il figlio minore e dovranno garantire a quest'ultimo contatti giornalieri con l'altro genitore;
5. I coniugi dichiarano di avere autonoma capacità lavorativa e dichiarano espressamente di rinunziare a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque (5) di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
7. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse del figlio saranno suddivise tra i genitori per metà ciascuno e, comunque, secondo le regole del pertinente Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo, in data 02.07.2019, che le parti espressamente dichiarano di accettare;
Le parti precisano che le spese gravanti sulle somme percepite dal minore a titolo di indennità civile -
3 Prestazione 044550007154427 – e versate sul libretto INTESA SAN PAOLO
S.P.A. PALERMO, n. 03069 04620, così come a titolo di Indennità vitalizia per i soggetti affetti da forme gravi di talassemia (l.r. 1 agosto 1990, n.20” e s.m.i.), saranno oggetto di previo accordo tra i genitori e specificamente rendicontate dalla IG.ra ; CP_1
8. Il IG. per il primo anno dalla stipula del presente Parte_1 accordo, si obbliga al pagamento integrale delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, sita in Palermo, alla Via Aurispa Giovanni n.
130, identificata al catasto fabbricati del Comune di Palermo, Foglio 51,
Particella 1460, Subalterno 46; allo scadere dei dodici mesi;
per i successivi sei mesi, le rate del mutuo verranno corrisposte nella misura dell'80% dal IG.
e nella misura del 20% dalla IG.ra ; allo scadere dei 18 mesi Pt_1 CP_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, le rate de quibus verranno corrisposte da entrambi i coniugi per metà ciascuno;
9. I IG.ri e dispongono che l'assegno Parte_1 CP_1 familiare verrà integralmente percepito dalla IG.ra ; Le parti convengono CP_1 che le spese relative al cagnolino di famiglia permangano integralmente in capo al IG. Pt_1
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rinnovo del documento di identità e al rilascio del passaporto, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
11. In ultimo, anche a titolo di assegno di mantenimento una tantum, le parti dispongono che la proprietà dell'autovettura Dacia ND targata
FR467CD venga ceduta alla IG.ra e che il motociclo Benelli CP_1
Targato FH87116 permanga nelle disponibilità del IG. le spese, le Pt_1 imposte e le tasse relativi ai mezzi citati, rimangono in capo ai soggetti che rispettivamente ne hanno disponibilità;
12. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, convengono, infine, di dare esecuzione immediata ai patti ivi convenuti e sopra elencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
4 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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