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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.8778/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: nato a [...] – Brasile – il 31 gennaio 1963, residente in [...]Parte_1
Almerindo Rinaldi, 02, – CAP 13363-124, Controparte_1
codice fiscale brasiliano n.: ; C.F._1
nato a [...] – Brasile - il 28 gennaio 1996 residente in [...]Parte_2
Almerindo Rinaldi, 02, - CAP 13363-124, codice fiscale Controparte_1 CP_1
brasiliano PartitaIVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio del Foro di Como ( ) C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B, come da procura notarile in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano Parte_3
, nato nel comune di Legnago (VR) in data 3.9.1875, emigrato in , senza mai
[...] CP_1
rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.2 in atti), unito in matrimonio in data 1.2.1896 a - con . CP_1 CP_1 CP_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace CP_2 all'udienza del 17.6.2024, udienza ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 18.12.2024 venivano comunicati gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. pagina 2 di 5 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in e per quanto riguarda l'Italia fu CP_1
ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_4
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti risulta dettagliatamente la discendenza fino ai ricorrenti, a partire dal figlio dell'avo, , nato in data [...] a [...] - , fino ai Persona_1 CP_1
ricorrenti.
pagina 3 di 5 Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_2 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_2
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
SAN PAOLO - Brasile (istanze consolato in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara: nato a – – il 31 gennaio 1963, residente in [...]Parte_1 CP_1 CP_1
Almerindo Rinaldi, 02, – – CAP 13363-124, CP_1 Controparte_1 CP_1
codice fiscale brasiliano n.: ; C.F._1
nato a [...] – - il 28 gennaio 1996 residente in [...]Parte_2 CP_1
Almerindo Rinaldi, 02, – - CAP 13363-124, codice fiscale Controparte_1 CP_1
brasiliano C.F._3
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
[...]
, nato nel comune di Legnago (VR) in data 3.9.1875. Parte_3
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 5 dicembre 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.8778/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da: nato a [...] – Brasile – il 31 gennaio 1963, residente in [...]Parte_1
Almerindo Rinaldi, 02, – CAP 13363-124, Controparte_1
codice fiscale brasiliano n.: ; C.F._1
nato a [...] – Brasile - il 28 gennaio 1996 residente in [...]Parte_2
Almerindo Rinaldi, 02, - CAP 13363-124, codice fiscale Controparte_1 CP_1
brasiliano PartitaIVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Eufemia Maruska Frigerio del Foro di Como ( ) C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Erba (CO) Corso XXV Aprile n. 149/B, come da procura notarile in atti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
pagina 1 di 5 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano Parte_3
, nato nel comune di Legnago (VR) in data 3.9.1875, emigrato in , senza mai
[...] CP_1
rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.2 in atti), unito in matrimonio in data 1.2.1896 a - con . CP_1 CP_1 CP_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace CP_2 all'udienza del 17.6.2024, udienza ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 18.12.2024 venivano comunicati gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava era nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. pagina 2 di 5 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in e per quanto riguarda l'Italia fu CP_1
ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_4
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti risulta dettagliatamente la discendenza fino ai ricorrenti, a partire dal figlio dell'avo, , nato in data [...] a [...] - , fino ai Persona_1 CP_1
ricorrenti.
pagina 3 di 5 Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_2 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_2
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
SAN PAOLO - Brasile (istanze consolato in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara: nato a – – il 31 gennaio 1963, residente in [...]Parte_1 CP_1 CP_1
Almerindo Rinaldi, 02, – – CAP 13363-124, CP_1 Controparte_1 CP_1
codice fiscale brasiliano n.: ; C.F._1
nato a [...] – - il 28 gennaio 1996 residente in [...]Parte_2 CP_1
Almerindo Rinaldi, 02, – - CAP 13363-124, codice fiscale Controparte_1 CP_1
brasiliano C.F._3
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
[...]
, nato nel comune di Legnago (VR) in data 3.9.1875. Parte_3
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_2
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 5 dicembre 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5