Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1630/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Giuseppe ONDEI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Emanuela RIZZI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1630/2023 R.G. promossa in grado d'appello da già (P. Parte_1 Parte_2
IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Giuseppe Santoro n. 20 presso lo studio dell'avv. Cesare Greco ( ), che la rappresenta e CodiceFiscale_1 difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro e, per essa, (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del procuratore P.IVA_2 elettivamente domiciliata in AN, Via Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferraguto ( e dell'avv. Luciana Email_1
Cipolla ( che la rappresentano e difendono come Email_2 da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di AN, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previo accoglimento delle istanze istruttorie formule al punto 15), in parziale riforma dell' impugnata sentenza, così disporre: 1)In accoglimento del motivo di appello n.1), accertare che la banca non ha adempiuto al proprio onere probatorio, statuendo che l'allegato “A” non esiste o non è mai stato consegnato alla società appellante e, per l'effetto di ciò disporre la riapertura dell'istruttoria con mandato al CTU nominato in primo grado di voler rispondere ai quesiti indicati nell'atto di citazione di primo grado, riportati in calce al presente atto di appello. 2)Accertare e dichiarare la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione ex art. 1283 c.c., con eliminazione delle relative partite annotate a debito della correntista sul c/c oggetto di causa, sia perché detti istituti sono stati convenuti ed applicati in violazione dell'art. 25 d.lgs. 342/99 nonché della delibera del CICR del 09.2.2000 e, di conseguenza, anche dell'art. 120 TULB, sia per aver la banca applicato l'anatocismo e la capitalizzazione trimestrale non solo sugli interessi, ma anche sulle spese, sulle commissioni e sulle differenze di valuta di qualunque forma e genere (elementi tutti insuscettibili di ogni forma d'anatocismo, per esplicita previsione dell'art. 1283 c.c., non trattandosi di interessi). 3)Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra- legale in riferimento al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, per violazione dell'art. 1284 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente e/o, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dall'attrice e senza alcuna preventiva comunicazione.
4)Accertare e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme addebitate dalla convenuta nella colonna DARE del c/c a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità di fondi, commissioni di istruttoria veloce e di tutte le spese, nessuna esclusa, addebitate sul conto corrente oggetto di causa senza previa pattuizione tra le parti, nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli all'attrice.
5)Accertare e dichiarare la nullità del computo e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e di ogni altra commissione, addebitata durante lo svolgimento del rapporto di c/c per cui è causa, con eliminazione delle relative partite annotate a debito del correntista, effettuate per tutta la durata del rapporto, sul medesimo conto, ai sensi dell'art. 117 TULB, co. 7°, lett. b), perché non convenute per iscritto, ovvero, in pagina 2 di 16 subordine, perché prive di causa, in quanto utilizzate dalla banca a proprio favore come un interesse aggiuntivo, ovvero, per mancanza dell'oggetto e/o dell'accordo delle parti sul metodo di determinazione e di calcolo delle stesse CMS, CMF, CIV e CDF e altre commissioni/spese aventi eguale natura e/o indeterminate ovvero indeterminabili ex ante sia per l'oggetto dell'obbligazione che per il metodo di determinazione e/o di calcolo, in violazione degli articoli 1418, 1325 e 1346 c.c. 6)Accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia delle annotazioni a debito dell'esponente con conseguente eliminazione delle relative partite annotate a debito, di tutte le commissioni (di massimo scoperto di mancanza fondi e/o ogni altro tipo di commissione, comunque denominata) applicate dalla banca sul c/c in questione oltre il termine di 150 gg. Dalla data di pubblicazione sulla G.U. (28.1.2009), stabilito dall'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 2/2009, ovvero in violazione delle Leggi 214/2011, 27/2012 e 62/2012 e dei relativi decreti convertiti nelle suddette leggi e la totale inefficacia o nullità delle commissioni applicate in violazione dell'art. 117 bis TULB.
7)Accertare e dichiarare la nullità di tutte le annotazioni a debito effettuate per tutta la durata del rapporto in causa riguardante tutte le spese, ivi comprese quelle di chiusura contabile periodica trimestrale e/o finale del conto, delle spese di istruttoria o simili e delle spese relative alle comunicazioni obbligatorie per legge, per difetto dell'in idem placitum e/o in violazione dell'art. 117 TULB, sia sulla non dovutezza delle stesse che sul quantum e di tutte le spese forfettarie, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, con criteri oggettivamente riscontrabili ex ante.
8)Accertare e dichiarare che, una volta ricalcolato il saldo, l'attrice non ha mai sconfinato dal fido concesso;
ovvero, in subordine, che tutti i versamenti eseguiti dall'attrice ed annotati nelle poste in avere a suo favore hanno avuto esclusivamente lo scopo e l'effetto ripristinatorio della provvista e non invece anche lo scopo e l'effetto solutorio, avendo la costantemente per tutta la durata del rapporto per cui è CP_3 causa, sia omesso di chiedere la restituzione dei prelievi oltre il fido e/o in assenza di fido, sia costantemente riconosciuto, per fatti concludenti, (avendo alla fine di ogni trimestre, dall'inizio alla fine del rapporto), manifestato inequivocabilmente la volontà di imputare i versamenti dell'attrice al capitale piuttosto che agli interessi e così rinunziato irrevocabilmente (anche con la capitalizzazione trimestrale degli interessi) ad avvalersi della facoltà di applicare il criterio legale di imputazione degli interessi ex art. 1194 c.c. (prima agli interessi poi al capitale).
9)Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto alla data del 31/03/2021, riliquidando il saldo del conto corrente, per tutta la sua durata, sin dall'apertura con interessi passivi al tasso B.O.T. fino alla data di accertamento del saldo (31/03/2021) ex art. 117 TUB, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di pagina 3 di 16 spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. 10)Per l'effetto di quanto sopra, accertare, dichiarare e statuire che l'effettivo saldo di c/c, alla data del 33/03/2021, non era pari a -167.931,61 euro, come indicato dalla convenuta, ma pari a +125.086,03 euro a seguito dell'epurazione di tutte le illegittime voci di spesa addebitate dalla convenuta nella colonna DARE durante l'esecuzione del rapporto di conto corrente, pari a +293.017,64 euro, così ripartiti: Interessi passivi anatocistici euro 194.624,57 C.M.S. illegittime euro 1.929,61 Altre spese (Conto, CIV, CDF, ecc.) euro 92.463,46
Rettifica a favore del correntista euro 293.017,64 11)Accertare e statuire, quindi, che il saldo del c/c oggetto di contenzioso alla data del 31/03/2021 non presentava un saldo negativo pari a -167.931,61 euro, così come sostenuto dalla banca convenuta ma, un saldo positivo pari a +125.086,03 euro, ovvero il saldo maggiore o inferiore calcolato secondo la ricostruzione del c/c che sarà accertata in corso di causa, con conseguente riliquidazione del saldo finale del c/c. 12)Condannare la convenuta alla refusione delle spese del presente Grado, oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
13)Condannare la convenuta ad un ulteriore somma ex art. 96, I comma c.p.c. per aver temerariamente resistito in giudizio e ad un ulteriore somma ex art. 96 III comma c.p.c. per aver “abusato” dello strumento processuale dilatando i tempi del rimborso (Sentenza Tribunale di Torino 30/11/2016 n. 5795 – allegato n. 8). Tale somma può essere liquidata nella misura del 10% delle somme illegittimamente addebitate nella colonna DARE da parte della convenuta pari 29.000,00 euro ovvero nella somma che il Giudice riterrà opportuna, ma necessaria.
14)condannare la banca alla refusione dei costi della CTP, per l'importo di euro 6.344,00. 15)MEZZI ISTRUTTORI Si chiede la riapertura dell'istruttoria con mandato al C.T.U. di rispondere ai seguenti quesiti:
“con riferimento al rapporto di c/c e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente ordinario, oggetto del giudizio, il CTU: 1) Con riferimento al rapporto di conto corrente aperto dalla società attrice con l'istituto di credito convenuto, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando, in assenza di pattuizione scritta ovvero in caso di pattuizione che rinvia agli usi, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; pagina 4 di 16 2) Predisponga il calcolo applicando il tasso d'interesse pattuito dalle parti nel contratto nella misura ivi indicata ovvero il diverso tasso d'interesse modificato dalla banca, ove tale potere di modifica unilaterale sia previsto in contratto e le variazioni risultino comunicate negli estratti conto;
3) Nel caso in cui il potere di modifica unilaterale non sia previsto contrattualmente e/o le variazioni del tasso d'interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso d'interesse pattuito;
4) Verifichi il CTU la corretta applicazione delle commissioni e delle spese pattuite, in conformità alla legge tempo per tempo vigente (art. 116, 117, 118 Tub) ed ai contratti sottoscritti. In caso negativo calcoli gli oneri indebitamente addebitati. Successivamente provveda a determinare l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti applicando in luogo degli oneri indebiti in precedenza individuati e quantificati, gli oneri desumibili dai prezzi e condizioni pubblicizzate dalla per le corrispondenti categorie di CP_3 operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in caso di mancanza agli atti di documentata pubblicità provveda a ricalcolare l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenere conto di detti oneri;
5) Verifichi il CTU se le valute pattuite ed applicate siano conformi alla legge (art.120 TUB) ed al contratto sottoscritto;
in ipotesi negativa imputi correttamente i giorni valuta in base alle disposizioni legislative e contrattuali ovvero alle sole disposizioni legislative qualora quelle contrattuali siano in contrasto con quelle legislative. Provveda poi, eventualmente, a ricalcolare l'esatto rapporto dare/avere tra i contraenti considerando le corrette valute applicabili nella fattispecie;
6) Dica il CTU se la ia stata addebitata fino al 29/1/2009 (data di entrata in Pt_3 vigore della l. 28/1/2009, n. 2, che ha convertito con modificazioni il d.l. 29/11/2008, n. 185) in conformità a quanto previsto dai contratti e ne calcoli il relativo ammontare;
in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;
7) Dica inoltre il CTU se la C.M.S. sia stata pattuita e addebitata, a partire dal 29/1/2009 nel rispetto delle prescrizioni previste dal d.l. 29/11/2008, n. 185,rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M compari il CTU il T.E.G. del singolo così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato conv. in l. 28/1/2009, n. 2, a sua volta modificata con d.l. 1/7/2009 n. 78, conv. in l. 108/09; in caso di risposta negativa, ricalcoli l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto;
8) Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:
pagina 5 di 16 a. qualora dall'origine del rapporto e fino al 31 dicembre 2013 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ovvero in violazione della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000 di attuazione dell'art. 120 TUB;
b. in ogni caso, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1/1/2014 e fino alla eventuale stipulazione dell'accordo che consente l'addebito degli interessi sul conto intervenuto tra le parti in epoca successiva e in conformità alla previsione del nuovo testo dell'art. 120 (per come modificato dal d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella l. 8 aprile 2016, n. 49) e dalla relativa delibera del CICR del 3 agosto 2016;
9) Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri: a. se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e con decorrenza dalla data di apertura del conto;
b. se non sono stati prodotti gli estratti conti iniziali: dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” se negativo, invece mantenuto se positivo;
c. nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, tenga conto esclusivamente dei periodi documentati, applicando il saldo “0” ad ogni estratto conto iniziale - che rechi saldo negativo – del periodo documentato quando questo sia preceduto da un periodo non documentato e quindi escludendo l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato.
10) DETERMINI la riliquidazione del saldo alla data del 31/03/2021 del c/c oggetto di causa, a seguito del ricalcolo di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla banca nella colonna DARE dell'attore a titolo di commissioni di massimo scoperto, commissioni su fido accordato, Commissioni di istruttoria veloce e spese di invio comunicazioni ed ogni altra spesa non espressamente pattuita tra le parti, in quanto spese non contrattualizzate per iscritto tra le parti.
11) Tenti la conciliazione delle parti ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200, c.p.c., dando conto, in caso di esito negativo, delle posizioni assunte dalle parti.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9778/2022 del Tribunale di AN e, per l'effetto,
[...] confermare il provvedimento impugnato. Nel merito, in via principale: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla avverso la Sentenza n. 9778 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di AN in data 14 dicembre 2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, rigettando anche le richieste istruttorie avanzate in corso di causa pagina 6 di 16 Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento comunque delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado: “In via preliminare: (a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta di restituzione avversaria nei confronti di rilevata con riguardo ai Controparte_1 rapporti oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al 25 maggio 2011; (b) ancora in via preliminare: dichiarare la nullità della domanda avversaria per assoluta genericità come dedotto nella narrativa del presente atto;
(c) nel merito, in via principale: in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio dalla (già nei confronti di Parte_1 Parte_2
assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa Controparte_1 avversaria;
per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sui conti oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo;
(d) in via istruttoria: rigettare l'avversaria istanza di CTU contabile attesa la palese superfluità della stessa per i motivi dedotti nel corpo del presente atto.” Con rifiuto del contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche solo ”) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di AN (di seguito Controparte_1 anche solo “ ” o “la banca”), al fine di ottenere la rideterminazione al 31/3/2021 del CP_1 saldo del conto corrente affidato n. 1000/900 (successivamente n. 31289), acceso dalla società il 12/3/2003 presso la filiale di Corsico della banca e tutt'ora in essere. Tale saldo, ad avviso della difesa attorea, era viziato dall'applicazione illegittima di: anatocismo, commissioni di massimo scoperto (CMS) e di messa a disposizioni fondi (CDF); interessi alterati per effetto delle valute fittizie;
spese non pattuite;
condizioni economiche frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito. Espunti tutti i suddetti addebiti, il saldo del conto corrente al 31/3/2021 doveva, in tesi, essere rettificato in € 125.086,03 a credito della correntista, a fronte di un saldo banca negativo di € 167.931,61, secondo i calcoli eseguiti in una perizia di parte allegata all'atto di citazione. Si costituiva la banca, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avversaria in ordine all'individuazione del petitum e della causa petendi, nonché la pagina 7 di 16 prescrizione delle rimesse annotate in conto nel periodo antecedente al 25/5/2011, ossia al dies a quo del decennio che precedeva la notifica dell'atto di citazione di primo grado (avvenuta il 25/5/2021); nel merito, la banca contestava la fondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto. Istruita la causa mediante esperimento di CTU contabile, “rivolta a rideterminare il saldo di conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, previo scomputo degli interessi anatocistici addebitati dall'1.1.2014 e, con conteggio separato, previo scomputo altresì degli addebiti a titolo di commissioni di messa a disposizione fondi e di CIV, nonché degli interessi calcolati su tali oneri”1, il Tribunale di AN, con sentenza n. 9778/2022 pubblicata il 14 dicembre 2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha accertato che il saldo del conto corrente al 30/4/2021 fosse pari all'importo di € 134.012,85 a debito della correntista (così aderendo al primo conteggio eseguito dal CTU) e condannato l'istituto di credito convenuto alla rifusione delle spese processuali del grado, oltre a porre definitivamente a suo carico le spese di CTU. Le motivazioni poste alla base della decisione impugnata possono essere riassunte come segue:
-l'attrice non aveva adempiuto all'onere, sulla medesima incombente, di fornire la prova del tenore delle pattuizioni contrattuali contestate ovvero della loro assenza, avendo prodotto solo le prime due pagine del contratto di conto corrente e non anche l'allegato contenente la pattuizione delle condizioni economiche: pertanto, le doglianze relative alla validità delle condizioni applicate al rapporto (anatocismo sino al 1° gennaio 2014, CMS e CDF, interessi alterati per effetto delle valute fittizie) dovevano essere integralmente rigettate;
-con particolare riguardo all'anatocismo, l'intervento dell'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013 (che, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB ) aveva reso illegittima qualsiasi forma di anatocismo a partire dal 1/1/2014 e il saldo del conto corrente doveva essere epurato dagli “interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal 1.01.2014 sino al 30.04.2021 (data di riferimento dell'estratto conto in atti) e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU.
2.12.2010 n. 24418)”2; applicando tale criterio, il CTU aveva rideterminato il saldo in – € 134.012,85, a fronte di un saldo banca negativo di € 168.145,88;
-trattandosi di addebiti successivi al 25/5/2011 e, quindi, entro il decennio, non si ponevano questioni in ordine alla prescrizione;
-la contestazione attinente allo ius variandi doveva ritenersi generica, non avendo la difesa attorea individuato le modifiche contrattuali illegittimamente apportate in corso di rapporto. ha proposto appello, insistendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio, con condanna della banca ex art. 96, comma 1 c.p.c. oltre che alla restituzione dei costi della perizia di parte eseguita ante causam e quantificati in € 6.344,00. In via istruttoria, chiede disporsi integrazione di CTU contabile sul conto corrente per cui è causa. Sono stati articolati otto motivi di impugnazione, con i quali parte appellante deduce:
1. l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accertato il mancato assolvimento, da parte della società, del proprio onere probatorio;
2. l'omesso accertamento dell'applicazione, da parte della banca, di un tasso di interesse ultra legale non pattuito né accettato dalla correntista, oltre che variato successivamente dalla banca per effetto dell' “arbitrario” esercizio dello ius variandi;
3. la violazione dell'art. 1283 cod. civ. per avere la banca applicato, per tutta la durata del rapporto, “l'anatocismo non solo sugli interessi capitalizzati trimestralmente, ma anche su spese, commissioni, su differenze di valuta (elementi insuscettibili ex art. 1283 c.c. di ogni forma d'anatocismo e, quindi, di capitalizzazione trimestrale, non trattandosi di interessi)”3;
4. l'applicazione, nonché la capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, della CMS in assenza di alcuna pattuizione contrattuale, oltre che la sua nullità per indeterminatezza dell'oggetto e/o per mancanza di causa;
5. l'illegittimità dell'addebito della e CDF, in quanto oneri non pattuiti oltre che privi di causa;
6. l'irrilevanza della questione inerente alla natura (ripristinatoria o solutoria) delle rimesse;
7. l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte allegata all'atto di citazione di primo grado (quantificata in € 6.344,00), spese che, in tesi, spetta alla banca rimborsare.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita e, per essa Controparte_1 CP_2
concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel
[...] merito, per il suo rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata. In subordine all'accoglimento dell'appello, l'appellata ha insistito per l'accoglimento delle domande ed eccezioni formulate nel precedente grado di giudizio. All'udienza di prima comparizione, celebratasi il 29/11/2023 innanzi al Consigliere istruttore, è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., con concessione dei termini 3 Atto di appello, p. 19. pagina 9 di 16 perentori ivi previsti e, in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. svolta da parte appellata è infondata. I singoli motivi di impugnazione, infatti, risultano formulati nel rispetto dei canoni di specificità e sinteticità previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia individuando in modo preciso sia le parti della sentenza sia la sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., che l'appellata ha inteso reiterare anche nelle note contenenti la precisazione delle conclusioni, è da intendersi superata sin dal momento in cui il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c., dando al giudizio ordinario corso.
Con il primo motivo la società appellante censura quella parte della sentenza in cui il Tribunale di AN ha ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente, per non avere prodotto l'allegato A del contratto di conto corrente. In tesi, a fronte dell'allegata inesistenza del documento, dedotta dall'odierna appellante nelle memorie istruttorie, era onere della banca dimostrarne l'esistenza producendone un esemplare in giudizio, così da provare “l'accettazione della società attrice delle condizioni contrattuali”4. Il Giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe opportunamente valorizzato il contratto di apertura di credito del 2 aprile 2003 nonché quello del 14 giugno 2000, entrambi prodotti dalla società sub all. n. 12 e n. 13 con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (e non contestati dalla banca), la cui sottoscrizione (successiva alla stipula del contratto di conto corrente) attesterebbe che “nel contratto di apertura conto del 12/03/2003 non era presente alcuna condizione economica […]. Diversamente non vi era necessità di ripetersi. Ragione per cui è stato necessario procedere alla redazione unilaterale del contratto di apertura credito del 02/04/2003 con l'espressa indicazione del fido concesso: 300.000,00 euro e delle relative condizioni economiche, non sottoscritte dall'appellante”. In definitiva, l'“esatta previsione” delle condizioni economiche nel successivo contratto di apertura di credito avrebbe “sanato” i vizi determinati dall'inesistenza (ovvero dalla mancata consegna alla correntista) dell'allegato A e, di conseguenza, “le contestazioni dell'attrice/appellante devono considerarsi rivolte sia al contratto di apertura di conto, 4 Atto di appello, p.
9. pagina 10 di 16 sia alle relative condizioni generali ed astratte, sia all'inesistente allegato “A”, sia al contratto di apertura di credito del 2/4/2003, privo della sottoscrizione di parte attrice, in cui sono contenute le condizioni economiche oggetto di specifica contestazione con il presente giudizio”5; il tutto senza trascurare che sarebbe comunque onere di entrambe le parti (e non solo della società correntista) provare il fondamento delle contrapposte pretese e, quindi, delle operazioni da cui il saldo trae origine. Come osservato dall'appellata, il motivo è infondato. Il correntista che agisca in giudizio al fine di ottenere la rettifica del saldo di un conto corrente ancora in essere, epurandolo dalle annotazioni frutto di addebiti ritenuti illegittimi, ha “l'onere di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa”. Né potrebbe in astratto pervenirsi a diversa conclusione applicando il cosiddetto criterio di vicinanza della prova: “E', infatti, senz'altro vero che la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova
(Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001, n. 13533, in motivazione;
più di recente, in massima: Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486). Tale criterio, per il limite concettuale che è ad esso immanente, non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari: per essi è stato del resto espressamente previsto, prima dall'art. 3, comma 1, 1. n. 154/1992 e poi dall'art. 117, comma 1, t.u.b., che un esemplare del documento sia consegnato al cliente); […] Ed è utile rilevare, da ultimo, come la mancata conservazione dello scritto trovi rimedio nell'art. 2724, n. 3, c.c., che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova”6.
Il Giudice di primo grado, facendo buon governo dei principi appena descritti, correttamente ha accertato che non ha corredato la propria domanda del Parte_1 supporto istruttorio che era onerata di fornire in base al dettato di cui all'art. 2697 cod. civ., secondo un iter argomentativo che la Corte condivide. Nel giudizio avanti al Tribunale, ha prodotto sub doc. n. 1 una “proposta di Parte_1 contratti e servizi bancari” datata 12/3/2003 e firmata dalla correntista Parte_2
(precedente denominazione della società appellante). Con la seconda memoria istruttoria, ha dato atto di aver assolto al proprio Parte_1 onere probatorio mediante la produzione del contratto di conto corrente, del contratto di affidamento e di tutti gli estratti conto, con la precisazione che “le condizioni economiche e la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi non sono state originariamente pattuite per iscritto”. Solo nella comparsa conclusionale di primo grado, ha compiuto un espresso Parte_1 riferimento all'allegato A, negandone l'esistenza e, in ogni caso, l'avvenuta consegna. Indipendentemente dalla tardività dell'ccezione, il contegno processuale di , Parte_1 complessivamente considerato, non può ritenersi satisfattivo degli incombenti probatori che la medesima era chiamata ad assolvere. Invero, nella “proposta di contratti e servizi bancari” si legge:
“Oggetto: Vostra proposta di contratti e servizi bancari. […] Abbiamo ricevuto la Vostra lettera relativa all'oggetto […] ed abbiamo preso nota delle proposte ivi contenute, che accettiamo integralmente. Vi confermiamo il nostro [id est: della correntista] assenso all'accensione presso di Voi dei rapporti bancari di seguito elencati […]. Detti contratti e servizi bancari sono altresì regolati: a) dalle condizioni economiche indicate nell'allegato “A” Prospetto condizioni economiche” consegnatoci unitamente alla presente, che ne costituisce parte integrante;
b) dalle norme che disciplinano singolarmente i rapporti medesimi quali indicate nel fascicolo allegato alla presente (all. “B”) che ne costituisce parte integrante, consegnatoci in data odierna e che accettiamo;
c) da quanto di seguito riportato in relazione agli specifici rapporti, limitatamente, per quanto ovvio, ai prodotti/servizi sopra indicati che ci avete proposto”.
A fronte di una simile formulazione letterale, la Corte rileva anzitutto come la suddetta proposta, opportunamente firmata dalla società, altro non sia se non un estratto dell'accordo negoziale intervenuto tra la banca e la correntista, come peraltro già evidenziato dal Giudice di primo grado con una valutazione che non risulta espressamente ed efficacemente censurata in questa sede.
Inoltre, non può revocarsi in dubbio che il testo completo del contratto consti di altre parti (tra cui le condizioni economiche, contenute nell'Allegato A), che , Parte_1 firmando il documento, ha dichiarato di aver ricevuto dall'istituto di credito all'atto della stipula. Pertanto, a fronte di tale dichiarazione, che si pone in netto contrasto rispetto all'inesistenza dell'allegato, prospettata (pur se tardivamente) dall'appellante, come rilevato dal Tribunale, “avrebbe dovuto dimostrare, producendolo in giudizio, Parte_1 che in realtà l'Allegato A menzionato nel contratto aveva un contenuto differente e,
pagina 12 di 16 quindi non contenesse le pattuizioni riguardanti le condizioni economiche applicabili al rapporto”7. Una simile prova, tuttavia, non è stata fornita dall'appellante. Deve, quindi, ritenersi che, a fronte della mancata produzione del testo integrale del contratto, la società correntista non abbia assolto all'onere, sulla medesima incombente, di provare “il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, piuttosto che l'assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l'applicazione”8. Crcostanza quest'ultima che impedisce di verificare se le poste annotate in conto in corso di rapporto siano o meno frutto di addebiti illegittimi, nonché di ricorrere, a tal fine, ad una CTU contabile, la cui indagine sul punto risulterebbe senza dubbio esplorativa, poiché avrebbe l'effetto di colmare le lacune probatorie in cui è incorsa. Parte_1
A tale carenza non può nemmeno ovviarsi mediante la produzione del contratto di apertura di credito del 2 aprile 2003, come invece auspicato dall'appellante. Al riguardo, la difesa ha sostenuto che la sua sottoscrizione, in un momento successivo all'accensione del conto corrente (occorsa il precedente 12 marzo), attesterebbe l'assenza in quest'ultimo delle condizioni economiche (puntualmente indicate invece nel contratto di affidamento) e, nel contempo, sanerebbe tale carenza. La contraddittorietà di tale argomentazione difensiva, oltre che la sua tardività in quanto spesa per la prima volta nella comparsa conclusionale, la rende priva di fondamento. Fermo il presupposto per cui l'apertura di credito, pur insistendo sul contratto di conto corrente, rappresenta un distinto rapporto contrattuale, con condizioni economiche che non sono ex se sovrapponibili a quelle praticate nel “rapporto base” (ossia nel conto corrente), la Corte osserva che non v'è alcuna mancata pattuizione che occorre sanare. Le condizioni sono state pattuite in un documento contrattuale che, pur se esistente, non è stato prodotto in giudizio dalla parte che di tale produzione era onerata. Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
Nel rigetto del primo motivo di appello resta assorbita la trattazione dei motivi da due a sei, riferendosi tutti alla ritenuta illegittimità delle annotazioni in conto per essere frutto di addebiti illegittimi (rispettivamente a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione di “spese, commissioni, [… ] differenze di valuta”, CIV e CDF). La Corte non può che ribadire che la valutazione, come detto, è preclusa dalla mancata produzione da parte dell'appellante del contratto di conto corrente. L'assenza di specifiche contestazioni da parte di ambo le parti sugli esiti dell'indagine peritale, con conclusioni recepite nella sentenza impugnata relativamente al primo dei tre conteggi eseguiti dal CTU, resta ferma la rideterminazione del saldo del conto corrente al 30/12/2021 così come accertato dal Giudice di primo grado in € 134.012,85 a debito della società correntista. Con il settimo motivo, l'appellante ha posto l'attenzione sulla questione attinente alla prescrizione dei pagamenti aventi natura solutoria, oggetto di eccezione svolta dalla banca in primo grado. Deduce che l'esistenza dei due contratti di affidamento avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere irrilevante la questione inerente alla natura (ripristinatoria o solutoria) delle rimesse, “in quanto al conto oggetto di contenzione è collegato sin dal 2003 un'apertura di credito di euro 300.000,00”. La correntista afferma di non avere mai sconfinato dal credito concesso dalla banca, come risulterebbe dai conteggi eseguiti nella perizia di parte prodotta.
Nei termini in cui è formulata, la doglianza ostenta un'assenza, in capo all'appellante, di un interesse attuale e concreto ad impugnare la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha esaustivamente chiarito che, “trattandosi di addebiti entro il decennio, non si pongono questioni in ordine alla eccepita prescrizione”9. Pertanto, l'eccezione di prescrizione non è stata oggetto di valutazione proprio perché ritenuta irrilevante, anche se per un motivo diverso da quello auspicato dall'appellante, ossia perché gli addebiti da cui il saldo è stato epurato (conseguenti all'applicazione dell'anatocismo dopo il 1/1/2014) erano tutti inevitabilmente successivi al 25/5/2011 (vale a dire il dies a quo del decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione di primo grado). Circostanza quest'ultima che privava (e continua a privare, a fronte di quanto sopra argomentato) di qualsiasi rilievo la valutazione dell'eccezione di prescrizione svolta dalla banca. Tanto basta per esimere la Corte da qualsiasi ulteriore valutazione al riguardo.
Con l'ottavo motivo, premesso che il Tribunale non si è pronunciato in ordine alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte allegata all'atto introduttivo del primo grado (quantificate in € 6.344,00), l'appellante ha insistito sulla fondatezza della relativa domanda. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. L'appellante ha chiesto, con domanda reiterata finanche in sede di precisazione delle conclusioni rassegnate avanti al Tribunale, il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di parte eseguita prima dell'instaurazione del contenzioso. A tal fine, ha prodotto una fattura del 25/5/2021 per l'importo di € 6.344,00, ossia quello richiesto in restituzione. Il Tribunale non si è espresso sulla domanda: domanda di cui la Corte – munita del
“potere di pronunciare su di una domanda sulla quale il primo giudice ha omesso di pronunciare”10 – intende accertare, come richiesto, la fondatezza. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento cui si intende dare seguito, le spese affrontate prima dell'istaurazione del giudizio, hanno natura di danno emergente e la relativa domanda “resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale”11. Dalla prospettazione difensiva articolata dall'appellante, può ben evincersi l'indispensabilità dell'esborso, in quanto finalizzato a remunerare un accertamento peritale (demandato ad un consulente a ciò incaricato dalla parte) necessario per predisporre gli atti difensivi e conferire un contenuto tecnico alle allegazioni.
ha documentato l'esborso di € 6.344,00, esborso non contestato dalla Parte_1 controparte, neppure sul profilo del quantum.
Ne consegue che la banca debba essere condannata al pagamento del suddetto importo in favore della società appellante.
Conclusivamente, l'appello deve essere parzialmente accolto nei termini sopra descritti e la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui non ha disposto la condanna dell'istituto di credito al pagamento di € 6.344,00 in favore di . Parte_1
D'altro canto, a fronte delle argomentazioni già svolte, trova conferma la sentenza impugnata in ordine alla valutazione del merito della domanda di accertamento negativo proposta dalla società correntista, rispetto alla quale è risultata soccombente, a CP_1 fronte dell'epurazione del saldo dalla capitalizzazione degli interessi applicata a partire dal 1° gennaio 2014. La Corte non ritiene di dover modificare la regolamentazione delle spese di lite data dalla sentenza di primo grado. La previsione della condanna per il titolo sopra menzionato non incide sul valore della controversia e sui parametri utilizzati dal Tribunale per la liquidazione.
Con riguardo alle spese del grado di appello, a fronte dell'esito del giudizio, rileva la Corte che sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per disporne la compensazione nella misura di 2/3; la restante quota (1/3) viene posta a carico di parte appellata, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) come previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del decisum, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata. L'importo così liquidato dovrà distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della società appellante, dichiaratosi antistatario. Da ultimo, rileva la Corte come non sussistano i presupposti per disporre la condanna di al risarcimento dei danni per lite temeraria, pur richiesta dall'appellante. CP_1
L'esito del giudizio, in una con il contegno processuale assunto dall'istituto di credito (che, evidentemente, non assume i connotati del c.d. “abuso del diritto”) non consente di 11 Cfr. Cass. n. 24481/2020, in motivazione. pagina 15 di 16 ritenere integrati gli estremi della condanna prevista dall'art. 96, comma 1 c.p.c., alla luce dei principi posti in materia dalla giurisprudenza di legittimità12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, sull'appello proposto da Parte_1
già nei confronti di e, per essa,
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 9778/2022 del Tribunale di AN pubblicata il 14 CP_2 dicembre 2022, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e, Controparte_1 per essa, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
della somma pari a € 6.344,00; Parte_1
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata da parte appellante;
4. dichiara le spese del presente grado di giudizio compensate fra le parti nella misura di 2/3 e condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, della restante quota, che liquida in € 1.322,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore dell' avv. Cesare Greco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in AN, il 13/11/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente Giuseppe Ondei 12 Cfr. Cass. ss. uu. 22405/2018 e. Cass. sez. lav. n. 3830/2021. pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento a verbale del 3 febbraio 2022. 2 Sentenza di primo grado, p.
9. pagina 8 di 16 5 Ibidem, pp. 12-13. 6 Cass. ordinanza n. 33009/2019, in motivazione. pagina 11 di 16 7 Sentenza di primo grado, pp. 5-6. 8 Ibidem, p.
6. pagina 13 di 16 9 Sentenza di primo grado, p. 9. 10 Cfr. Cass. ordinanza n. 10744/2019. pagina 14 di 16