Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2633/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-
SEXIES C.P.C.
All'udienza del 08/01/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte ricorrente l'avv. Davide Renaldo in sostituzione dell'avv. Mariaelena
Gattellaro il quale richiama il ricorso notificato alla controparte.
Nessuno compare per la convenuta.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv Renaldo discute la causa ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio all'esito dell'udienza
Il Giudice
Alle ore 13.20 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2633/2024 di R.G., promossa da:
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mariaelena Gattellaro;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., p. iva Controparte_1
, con sede legale in Via Casale 30 – Fraz. Castelrosso - 10034 P.IVA_1
Chivasso (TO); resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale allegato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'arch. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in Controparte_1
via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto di credito dell'arch.
[...]
cod. fisc. , p.iva Parte_1 C.F._1 P.IVA_2
domiciliata in Via Tredici Monaci, 61 – Santa Maria A Vico (CE), nei confronti della
2 in persona del legale rappresentante p.t., p. iva Controparte_2
, con sede legale in Via Casale 30 – Fraz. Castelrosso – 10034 Chivasso P.IVA_1
(TO), dell'importo pari ad € 11.200,00 quali compensi professionali, oltre cassa 4%, per un totale di € 11.648,00; 2. in ogni caso, condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., p. iva , con sede legale in Via Casale P.IVA_1
30 – Fraz. Castelrosso - 10034 Chivasso (TO), al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.200,00 oltre cassa professionale al 4% (tot. 11.648,00), oltre interessi moratori fino al soddisfo…”.
A sostegno delle domande spiegate, la parte ricorrente ha allegato di aver svolto in favore della società resistente plurime attività professionali, così come partitamente distinte nell'atto introduttivo (“redazione di un progetto tecnico migliorativo onde partecipare alla gara d'appalto “Lavori di restauro e ristrutturazione di immobile destinato a nuovo municipio nel comune di
Roletto (TO); “progetto tecnico migliorativo relativo alla gara d'appalto “lavori di riqualificazione piano primo, interrato e copertura dell'edificio denominato mensa Cravino dell' ”; progetto tecnico migliorativo relativo Controparte_3
alla gara d'appalto “lavori di rifunzionalizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico – lotto 1 Palazzo Reale di Torino”), maturando un compenso pattiziamente determinato in complessivi € 11.200,00 oltre accessori di legge.
L'arch. ha aggiunto come la società resistente, Parte_1
nonostante le richieste di pagamento formulate in via stragiuziale, non abbia provveduto al pagamento del compenso maturato.
La società resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
La causa istruita mediante acquisizione documentale è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
3 ****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società
[...]
ritualmente citata e non costituita in giudizio. Controparte_1
Alla stregua delle risultanze processuali, le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Giova svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite,
24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 introduce una presunzione in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del
4 termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito -quest'ultimo- di regola dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass.
3373/10).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie ed esaminando la documentazione prodotta dalle parti, ritiene questo giudice come la parte ricorrente abbia fornito la prova di aver ricevuto l'incarico professionale e di aver svolto le prestazioni, così come partitamente distinte nel ricorso introduttivo, maturando un compenso pattuito nei singoli preventivi pari a complessivi € 11.200,00 oltre accessori di legge (“redazione di un progetto tecnico migliorativo onde partecipare alla gara d'appalto “Lavori di restauro e ristrutturazione di immobile destinato a nuovo municipio nel comune di
Roletto (TO), € 1.000,00 ed € 8.000,00 in caso di aggiudicazione dell'appalto;
“progetto tecnico migliorativo relativo alla gara d'appalto “lavori di riqualificazione piano primo, interrato e copertura dell'edificio denominato mensa Cravino dell' , € 1.400,00; progetto tecnico Controparte_3
migliorativo relativo alla gara d'appalto “lavori di rifunzionalizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico – lotto 1 Palazzo Reale di Torino €
1.200,00).
Quanto alla richiesta di pagamento ed alla conseguente fatturazione, in tutti i preventivi prodotti in atti predisposti dall'ing. è riportata la Testimone_1
seguente dicitura “la fatturazione degli importi sopra richiesti potrà avvenire ad opera del sottoscritto dell'architetto burattini o di altri tecnici coinvolti nella progettazione
5 migliorativa…” ed è presente in atti la dichiarazione dell'ing. con la quale Tes_1
il suddetto ha autorizzato la ricorrente a provvedere alla relativa fatturazione.
La parte ricorrente ha prodotto in giudizio i singoli preventivi accettati dalla controparte e le e-mail con le quali sono stati consegnati i singoli progetti e la predetta documentazione è pienamente utilizzabile atteso che la parte resistente, rimanendo contumace, non ha provveduto al tempestivo disconoscimento.
Del pari, la ricorrente ha deposito in giudizio la determinazione dirigenziale del
Comune di Roletto n. 30 del 11.02.2022 con la quale l'Ente Locale ha aggiudicato alla società resistente l'appalto avente ad oggetto “Lavori di restauro e ristrutturazione di immobile destinato a nuovo municipio”, di talché
l'arch. ha maturato l'ulteriore compenso di € 8.000,00 pattuito in caso Parte_1
di aggiudicazione dell'appalto (cfr. doc. 1).
La società resistente, rimanendo contumace, non ha da un lato disconosciuto la documentazione prodotta da parte ricorrente e, dall'altro, non ha fornito la prova di aver adempiuto né che l'inadempimento non le sia imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In definitiva, dunque, la società deve essere Controparte_1
condannata al pagamento della somma complessiva di € 11.648,00 oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla richiesta stragiudiziale sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati
6 dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento e della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2633/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda spiegata dall'arch. Parte_1
condanna la società in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
11.648,00 oltre interessi come in motivazione;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese vive pari ad € 264,00 rimborso forfetario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariaelena
Gattellaro che si è dichiarata antistataria.
Ivrea, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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