Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 5865/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5865/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - contumace;
CP_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
12.10.2022 al 28.01.2023, allorquando era stata licenziata a mezzo
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messaggio sulla propria utenza mobile. Rimarcava che, impugnato detto licenziamento in via giudiziaria, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 880/23, aveva condannato la datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra.
Ritenendo di aver diritto alla ricezione della suddetta indennità, nonché al tfr e al rateo di 13ma mensilità sino alla data di cessazione dell'attività della resistente occorsa in data 18.09.2023, presa a parametro la retribuzione mensile pari a € 400,00, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di €
3.999,00.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La domanda è fondata e va accolta, seppure nei limiti di cui alla presente motivazione.
La sentenza surrichiamata ha accertato che la parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 12.10.2022 al 28.01.2023, per otto ore giornaliere per 4 giorni alla settimana, con retribuzione di € 25,00 giornaliere e, dopo aver dichiarato illegittimo il licenziamento orale, ha condannato la datrice alla reintegra e al pagamento dell'indennità
“commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto…dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra” (cfr. doc. in atti). Sempre dagli atti emerge che l'attività imprenditoriale della parte resistente è cessata in data
18.09.2023 (cfr. visura camerale del 25.11.2024).
Con tali dati a disposizione, gli emolumenti a credito della lavoratrice sono facilmente calcolabili senza ausilio di ctu contabile.
Invero, quanto all'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, le retribuzioni maturate sono pari a 7 mesi e 21 giorni, pari a € 3.325,00, ridotte a € 3.200,00 in quanto tale somma è stata chiesta in ricorso per questo titolo;
quanto al tfr, ex art. 2120 c.c. l'importo è pari al monte retributivo complessivo diviso 13,5, pari a € 207,40; quanto al rateo di
13ma 2023, lo stesso è pari a € 300,00.
In definitiva, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 3.707,40, oltre
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interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dal 19.09.2023 sino al saldo effettivo.
Spese secondo soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 3.707,40 oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.938,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 05.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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