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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione VI civile e concorsuale
Il Tribunale di Torino, composto dai magistrati
Dott. Enrico Astuni Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa Giudice rel.
Dott. Stefano Miglietta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 105/2025 r.g. promosso da
, in persona del Responsabile del contenzioso, Parte_1
c.f./p.IVA , rappresentata e difesa come in atti;
P.IVA_1
Ricorrente nei confronti di
c.f./p.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore pro tempore , con sede legale in Torino via Arbe n. 19, Controparte_2
avente ad oggetto attività di autotrasporto conto terzi;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; dato atto che parte convenuta si è costituita con memoria depositata in data 09.04.2025 aderendo all'istanza di apertura della L.G.; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto di aver richiesto parere al CP_4
dato atto che si tratta di cooperativa che svolge attività commerciale;
considerato, pertanto, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
sentite le parti all'udienza del 14.4.2025 e dato atto che la debitrice si è costituita aderendo all'istanza;
ritenuto che
la società cooperativa versi Controparte_5
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per oltre 2.000.000,00 euro, dal grave stato di crisi irreversibile come emerge dal verbale di assemblea del 28.6.2024 di approvazione del bilancio al 31.12.2023 (doc. 2 parte convenuta), dal patrimonio netto negativo come emergente dal bilancio al 31.12.2023 nonché dall'aumento dei debiti di breve periodo (pari a oltre 1.595.000,00 euro) e aumento dei crediti (pari a oltre 666.000,00 euro) con evidente impossibilità di incasso (cfr. bilanci in atti); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, c.f./p.IVA , in persona del Liquidatore pro tempore
[...] P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Torino via Arbe n. 19, avente ad oggetto attività di
[...]
autotrasporto conto terzi;
nomina la dott.ssa Antonia Mussa Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Alessandra Giovetti Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.06.2025 ore 15.00 aula 9 Palazzo di Giustizia, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa Dott. Enrico Astuni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione VI civile e concorsuale
Il Tribunale di Torino, composto dai magistrati
Dott. Enrico Astuni Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa Giudice rel.
Dott. Stefano Miglietta Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 105/2025 r.g. promosso da
, in persona del Responsabile del contenzioso, Parte_1
c.f./p.IVA , rappresentata e difesa come in atti;
P.IVA_1
Ricorrente nei confronti di
c.f./p.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore pro tempore , con sede legale in Torino via Arbe n. 19, Controparte_2
avente ad oggetto attività di autotrasporto conto terzi;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; dato atto che parte convenuta si è costituita con memoria depositata in data 09.04.2025 aderendo all'istanza di apertura della L.G.; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto di aver richiesto parere al CP_4
dato atto che si tratta di cooperativa che svolge attività commerciale;
considerato, pertanto, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
sentite le parti all'udienza del 14.4.2025 e dato atto che la debitrice si è costituita aderendo all'istanza;
ritenuto che
la società cooperativa versi Controparte_5
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per oltre 2.000.000,00 euro, dal grave stato di crisi irreversibile come emerge dal verbale di assemblea del 28.6.2024 di approvazione del bilancio al 31.12.2023 (doc. 2 parte convenuta), dal patrimonio netto negativo come emergente dal bilancio al 31.12.2023 nonché dall'aumento dei debiti di breve periodo (pari a oltre 1.595.000,00 euro) e aumento dei crediti (pari a oltre 666.000,00 euro) con evidente impossibilità di incasso (cfr. bilanci in atti); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, c.f./p.IVA , in persona del Liquidatore pro tempore
[...] P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Torino via Arbe n. 19, avente ad oggetto attività di
[...]
autotrasporto conto terzi;
nomina la dott.ssa Antonia Mussa Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Alessandra Giovetti Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 30.06.2025 ore 15.00 aula 9 Palazzo di Giustizia, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa Dott. Enrico Astuni