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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Gianfranco Di Stasi;
(opponente)
contro
: in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1
Andrea Fioretti;
(opposta)
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice-opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla parte opposta.
L'odierna opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la sua totale estraneità rispetto alla posizione debitoria (derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico) sottesa all'atto di precetto in questione, essendo ella semplicemente la proprietaria, in virtù di successivo atto di compravendita (nel quale ella, peraltro, nemmeno interveniva, ma figurava quale terza beneficiaria), del bene immobile sul quale veniva iscritta ipoteca a garanzia del mutuo fondiario costituente il titolo esecutivo azionato dalla parte opposta, bene immobile che, in quella successiva sede (contratto di compravendita), veniva venduto dalla (società Parte_2 mutuataria e, dunque, debitrice, in base al titolo esecutivo) alla la Controparte_2 quale ultima soltanto si accollava la quota di mutuo corrispondente al bene immobile in questione.
L'odierna opponente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione, nei suoi confronti, dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla parte opposta con il precetto notificatole – di accertare l'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, con condanna dello stesso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il creditore opposto, il quale, aderendo alle deduzioni di parte opponente, e riconoscendo, quindi, espressamente che la notificazione del precetto nei confronti dell'odierna opponente era stato il frutto di un mero errore, ha dichiarato di aver provveduto a notificare, nei confronti dell'opponente stessa, immediatamente dopo la notificazione della presente opposizione, un atto di rinuncia al precetto.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'intervenuta rinuncia al precetto da parte della parte opposta (con rinuncia espressamente accettata dall'odierna opponente),
e ritenuta, quindi, sussistente una causa di cessazione della materia del contendere (continuando a controvertere le parti solo in merito alle spese di lite e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.), il giudice ha, così, confermato l'udienza del 16 aprile 2025 (poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), che veniva fissata anche per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa stessa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierna opponente quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che, con la stessa, l'odierna opponente ha contestato il diritto, del creditore opposto, di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo azionato.
***
Ebbene, ciò premesso in punto di qualificazione dell'opposizione proposta, e venendo, quindi, al merito della stessa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere o, comunque, avendo aderito a tale richiesta – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine al merito della controversia deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale”, ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite.
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso:
Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n. 24234/2016).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente, alla luce della narrativa esposta in fatto, la fondatezza dell'opposizione proposta dall'odierna opponente, stante la sua totale estraneità rispetto alla posizione debitoria emergente dal titolo esecutivo azionato dal creditore opposto.
È evidente, quindi, come, facendosi applicazione del criterio della soccombenza virtuale al caso di specie, non possa che concludersi nel senso della condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'odierna opponente, dal momento che l'opposizione da quest'ultima proposta sarebbe stata verosimilmente accolta.
Ritiene, infatti, lo scrivente giudice che non sia ostativa, rispetto ad una pronuncia di condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, la circostanza per cui la stessa opposta abbia, nella sostanza, aderito alle richieste dell'opponente, provvedendo anche a rinunciare, sin da subito, al precetto ad ella notificato.
Ciò, in quanto, per pervenire a tale esito, è stato comunque necessario, per l'odierna opponente, azionare il presente giudizio di opposizione, con la conseguenza per cui la stessa non può essere gravata delle relative spese di lite, anche in applicazione del principio di causalità.
Cionondimeno, ritiene lo scrivente giudice che della sostanziale adesione, da parte della parte opposta, alle richieste dell'opponente debba, comunque, tenersi conto, benché sotto il diverso profilo della liquidazione delle spese di lite.
Appare quindi congruo liquidare le stesse – in considerazione della limitata attività difensiva che si è resa necessaria proprio in virtù della rinuncia della parte opposta al precetto –, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi – non venendo qui in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto, stante la macroscopicità dell'estraneità dell'opponente rispetto al titolo esecutivo azionato – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a
€ 52.000,00, individuato in considerazione del credito per cui si procede) e con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva.
Per le stesse ragioni, ravvisabili nella sostanziale e pronta adesione della parte opposta alle ragioni dell'opponente, non possono certo ritenersi sussistenti, nei confronti della parte virtualmente soccombente, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., anche in considerazione del semplice rilievo per cui l'errore della parte opposta si è limitato alla fase di redazione e di notificazione dell'atto precetto, che, tuttavia, com'è noto, costituisce un atto stragiudiziale, mentre, dal momento della sua costituzione nel presente giudizio, la stessa parte opposta non ha in alcun modo resistito con “mala fede o colpa grave”, avendo, al contrario, posto in essere un comportamento improntato a lealtà e correttezza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00
(oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Gianfranco Di Stasi, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Gianfranco Di Stasi;
(opponente)
contro
: in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Controparte_1
Andrea Fioretti;
(opposta)
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna attrice-opponente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla parte opposta.
L'odierna opponente, in particolare, ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, la sua totale estraneità rispetto alla posizione debitoria (derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico) sottesa all'atto di precetto in questione, essendo ella semplicemente la proprietaria, in virtù di successivo atto di compravendita (nel quale ella, peraltro, nemmeno interveniva, ma figurava quale terza beneficiaria), del bene immobile sul quale veniva iscritta ipoteca a garanzia del mutuo fondiario costituente il titolo esecutivo azionato dalla parte opposta, bene immobile che, in quella successiva sede (contratto di compravendita), veniva venduto dalla (società Parte_2 mutuataria e, dunque, debitrice, in base al titolo esecutivo) alla la Controparte_2 quale ultima soltanto si accollava la quota di mutuo corrispondente al bene immobile in questione.
L'odierna opponente ha, quindi, concluso, chiedendo – previa sospensione, nei suoi confronti, dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla parte opposta con il precetto notificatole – di accertare l'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, con condanna dello stesso anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il creditore opposto, il quale, aderendo alle deduzioni di parte opponente, e riconoscendo, quindi, espressamente che la notificazione del precetto nei confronti dell'odierna opponente era stato il frutto di un mero errore, ha dichiarato di aver provveduto a notificare, nei confronti dell'opponente stessa, immediatamente dopo la notificazione della presente opposizione, un atto di rinuncia al precetto.
La parte opposta ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'intervenuta rinuncia al precetto da parte della parte opposta (con rinuncia espressamente accettata dall'odierna opponente),
e ritenuta, quindi, sussistente una causa di cessazione della materia del contendere (continuando a controvertere le parti solo in merito alle spese di lite e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.), il giudice ha, così, confermato l'udienza del 16 aprile 2025 (poi sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), che veniva fissata anche per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa stessa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta dall'odierna opponente quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che, con la stessa, l'odierna opponente ha contestato il diritto, del creditore opposto, di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo azionato.
***
Ebbene, ciò premesso in punto di qualificazione dell'opposizione proposta, e venendo, quindi, al merito della stessa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio. È opportuno premettere, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n.
16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, infatti, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte
d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, le stesse parti – avendo espressamente chiesto la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere o, comunque, avendo aderito a tale richiesta – hanno dato atto del venir meno della situazione di contrasto nel merito.
Ferma, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ordine al merito della controversia deve, tuttavia, essere valutata la cd. “soccombenza virtuale”, ai soli fini della decisione in merito alle spese di lite.
È opportuno premettere, al riguardo, che – com'è noto – la cessazione della materia del contendere presuppone l'individuazione della parte virtualmente soccombente sulla base di una “ricognizione delle probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. in tal senso:
Cass. civ. n. 24714/2022; v. anche: Cass. civ. n. 24234/2016).
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto evidente, alla luce della narrativa esposta in fatto, la fondatezza dell'opposizione proposta dall'odierna opponente, stante la sua totale estraneità rispetto alla posizione debitoria emergente dal titolo esecutivo azionato dal creditore opposto.
È evidente, quindi, come, facendosi applicazione del criterio della soccombenza virtuale al caso di specie, non possa che concludersi nel senso della condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'odierna opponente, dal momento che l'opposizione da quest'ultima proposta sarebbe stata verosimilmente accolta.
Ritiene, infatti, lo scrivente giudice che non sia ostativa, rispetto ad una pronuncia di condanna della parte opposta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente, la circostanza per cui la stessa opposta abbia, nella sostanza, aderito alle richieste dell'opponente, provvedendo anche a rinunciare, sin da subito, al precetto ad ella notificato.
Ciò, in quanto, per pervenire a tale esito, è stato comunque necessario, per l'odierna opponente, azionare il presente giudizio di opposizione, con la conseguenza per cui la stessa non può essere gravata delle relative spese di lite, anche in applicazione del principio di causalità.
Cionondimeno, ritiene lo scrivente giudice che della sostanziale adesione, da parte della parte opposta, alle richieste dell'opponente debba, comunque, tenersi conto, benché sotto il diverso profilo della liquidazione delle spese di lite.
Appare quindi congruo liquidare le stesse – in considerazione della limitata attività difensiva che si è resa necessaria proprio in virtù della rinuncia della parte opposta al precetto –, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi – non venendo qui in considerazione particolari questioni di fatto e di diritto, stante la macroscopicità dell'estraneità dell'opponente rispetto al titolo esecutivo azionato – previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 26.001,00 a
€ 52.000,00, individuato in considerazione del credito per cui si procede) e con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva.
Per le stesse ragioni, ravvisabili nella sostanziale e pronta adesione della parte opposta alle ragioni dell'opponente, non possono certo ritenersi sussistenti, nei confronti della parte virtualmente soccombente, i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., anche in considerazione del semplice rilievo per cui l'errore della parte opposta si è limitato alla fase di redazione e di notificazione dell'atto precetto, che, tuttavia, com'è noto, costituisce un atto stragiudiziale, mentre, dal momento della sua costituzione nel presente giudizio, la stessa parte opposta non ha in alcun modo resistito con “mala fede o colpa grave”, avendo, al contrario, posto in essere un comportamento improntato a lealtà e correttezza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Condanna l pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite dalla stessa sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.453,00
(oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Gianfranco Di Stasi, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 14 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo