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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LI nato a .IESI il 12/09/1979 avverso l'ordinanza del 09/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
il Procuratore generale, dr.ssa Fabiola Furnari, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.TO IL ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona, che ne ha rigettato l'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. contro il decreto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 1706 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 sequestro preventivo "impeditivo" emesso dal giudice per le indagini preliminari avente ad oggetto un testamento olografo datato 17 gennaio 2020, pubblicato da Notaio e dei beni costituenti l'asse ereditario del defunto MI AZ (immobili di Jesi, investimenti finanziari e ogni altro bene già di sua proprietà). TO è indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 490 cod. pen., per aver occultato, distrutto o soppresso un testamento olografo datato 29 aprile 2020 e un altro testamento olografo del 10 gennaio 2025, entrambi predisposti dal suddetto MI AZ a favore del fratello MI LO. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensori abilitati, consta di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. I motivi sono stati rubricati unitariamente e consistono, il primo, nella denuncia di un vizio di inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la mancanza o l'apparenza della motivazione ed il secondo nella lamentata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. TO sarebbe l'erede di TI AZ ed il sequestro preventivo ha riguardato anche gli immobili del de cuius, mentre 11 ricorrente è stato istituito erede dei soli beni mobili;
il presunto testamento olografo, che il defunto MI avrebbe confezionato in prossimità del suo suicidio, non ne possiederebbe i requisiti, perché non sottoscritto e sarebbe semmai accostabile ad una lettera d'addio; e, comunque, il testatore sarebbe stato privo della capacità di testare, perché incapace di intendere e di volere al momento di togliersi la vita. Quanto all'altro, pregresso testamento olografo a favore del fratello e querelante TI LO, non vi sarebbe prova della sua reale esistenza, perché mai rinvenuto;
il querelante lo ha prodotto solo in copia. Sarebbe poi illogico ipotizzare che TI AZ, che in tesi d'accusa aveva già istituito erede il fratello, redigesse un secondo testamento, sempre a suo vantaggio, prima del suicidio. Non sarebbe stata fornita prova della consapevolezza, da parte del TO, dell'esistenza di tale testamento. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque 2 privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2.1.E' poi orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità che nella valutazione del "fumus commissi delictr, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254394 - 01; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508 - 01; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694). 3.La decisione impugnata, che promana da un organo che, in sede di riesame e di appello cautelare, non dispone di poteri istruttori, incompatibili con la struttura, la funzione e la celerità del giudizio (il principio trova espressione in numerose pronunce della Corte di cassazione: Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, rv. 267993; Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/4/2011, Valentini, rv. 250016), ha congruamente vagliato il quadro indiziario provvisorio - ed ontologicamente fluido, versandosi ancora nella fase investigativa - sotteso all'emissione della misura ablativa adottata dal giudice per le indagini preliminari, contrapponendo alla tesi difensiva, volta sostanzialmente a contestare l'esistenza del fumus commissi delícti, che alla querela sporta da TI LO ha fatto seguito la sparizione di due esemplari riconducibili ad altrettanti testamenti olografi;
l'uno, quello fotografato dai Carabinieri nell'abitazione di TI AZ in occasione del sopralluogo successivo al suo suicidio, di cui è stata data evidenza con le allegazioni documentali alla misura cautelare genetica;
l'altro, successivo a quello vantato dal ricorrente e la cui pubblicazione notarile è stata da lui richiesta e ottenuta, recante la sottoscrizione apparente del defunto testatore (ed offerto in copia dal querelante, stante la denunciata scomparsa dell'originale). Del resto, è prevalentemente a quest'ultimo che il decreto genetico e l'ordinanza emessa in sede d'impugnazione incidentale hanno fatto riferimento, affidando al verosimile occultamento dello scritto immortalato dagli operanti il carattere di elemento di riscontro della ragionevole, pervicace attivazione dell'indagato - già 3 amministratore di sostegno del deceduto in vita, inadempiente al deposito di regolari rendiconti gestionali - per la soppressione dei documenti testamentari per lui pregiudizievoli, a prescindere dalla validità, sotto il profilo civilistico, degli atti di ultima volontà del de cuius, meritevole di approfondimento attraverso le indagini in corso. In tale scenario ricostruttivo, i motivi di ricorso, la cui formulazione espressa non ne ha neppure celato l'improponibile direzione devolutiva, si traducono in doglianze che investono in concreto la logicità intrinseca della motivazione del provvedimento tribunalizio, così precipitando nella patologia dell'inammissibilità. Tale connotazione possiedono, ictu ()culi, i rilievi riguardanti l'effettiva capacità di testare del de cuius, le ragioni che avrebbero ispirato lo scritto di "addio" redatto da quest'ultimo, l'esistenza effettiva del secondo testamento rivendicato dal querelante, la consapevolezza, da parte di TO, dell'esistenza di un secondo testamento. Mentre, ancora, carente di legittimazione, prima che di interesse, è la doglianza relativa alla ricomprensione dei beni immobili di NN AZ nell'oggetto del decreto di sequestro preventivo, avendo il ricorrente stesso escluso di esserne stato beneficiato attraverso la delazione ereditaria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nella redazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 04/12/2025 Il cornigliere estensore
il Procuratore generale, dr.ssa Fabiola Furnari, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.TO IL ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona, che ne ha rigettato l'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. contro il decreto di Penale Sent. Sez. 5 Num. 1706 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 sequestro preventivo "impeditivo" emesso dal giudice per le indagini preliminari avente ad oggetto un testamento olografo datato 17 gennaio 2020, pubblicato da Notaio e dei beni costituenti l'asse ereditario del defunto MI AZ (immobili di Jesi, investimenti finanziari e ogni altro bene già di sua proprietà). TO è indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 490 cod. pen., per aver occultato, distrutto o soppresso un testamento olografo datato 29 aprile 2020 e un altro testamento olografo del 10 gennaio 2025, entrambi predisposti dal suddetto MI AZ a favore del fratello MI LO. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensori abilitati, consta di due motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. I motivi sono stati rubricati unitariamente e consistono, il primo, nella denuncia di un vizio di inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per la mancanza o l'apparenza della motivazione ed il secondo nella lamentata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. TO sarebbe l'erede di TI AZ ed il sequestro preventivo ha riguardato anche gli immobili del de cuius, mentre 11 ricorrente è stato istituito erede dei soli beni mobili;
il presunto testamento olografo, che il defunto MI avrebbe confezionato in prossimità del suo suicidio, non ne possiederebbe i requisiti, perché non sottoscritto e sarebbe semmai accostabile ad una lettera d'addio; e, comunque, il testatore sarebbe stato privo della capacità di testare, perché incapace di intendere e di volere al momento di togliersi la vita. Quanto all'altro, pregresso testamento olografo a favore del fratello e querelante TI LO, non vi sarebbe prova della sua reale esistenza, perché mai rinvenuto;
il querelante lo ha prodotto solo in copia. Sarebbe poi illogico ipotizzare che TI AZ, che in tesi d'accusa aveva già istituito erede il fratello, redigesse un secondo testamento, sempre a suo vantaggio, prima del suicidio. Non sarebbe stata fornita prova della consapevolezza, da parte del TO, dell'esistenza di tale testamento. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.Deve essere in premessa ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è meritevole di vaglio soltanto in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo invece consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque 2 privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2.1.E' poi orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità che nella valutazione del "fumus commissi delictr, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini, Rv. 254394 - 01; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508 - 01; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694). 3.La decisione impugnata, che promana da un organo che, in sede di riesame e di appello cautelare, non dispone di poteri istruttori, incompatibili con la struttura, la funzione e la celerità del giudizio (il principio trova espressione in numerose pronunce della Corte di cassazione: Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, rv. 267993; Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/4/2011, Valentini, rv. 250016), ha congruamente vagliato il quadro indiziario provvisorio - ed ontologicamente fluido, versandosi ancora nella fase investigativa - sotteso all'emissione della misura ablativa adottata dal giudice per le indagini preliminari, contrapponendo alla tesi difensiva, volta sostanzialmente a contestare l'esistenza del fumus commissi delícti, che alla querela sporta da TI LO ha fatto seguito la sparizione di due esemplari riconducibili ad altrettanti testamenti olografi;
l'uno, quello fotografato dai Carabinieri nell'abitazione di TI AZ in occasione del sopralluogo successivo al suo suicidio, di cui è stata data evidenza con le allegazioni documentali alla misura cautelare genetica;
l'altro, successivo a quello vantato dal ricorrente e la cui pubblicazione notarile è stata da lui richiesta e ottenuta, recante la sottoscrizione apparente del defunto testatore (ed offerto in copia dal querelante, stante la denunciata scomparsa dell'originale). Del resto, è prevalentemente a quest'ultimo che il decreto genetico e l'ordinanza emessa in sede d'impugnazione incidentale hanno fatto riferimento, affidando al verosimile occultamento dello scritto immortalato dagli operanti il carattere di elemento di riscontro della ragionevole, pervicace attivazione dell'indagato - già 3 amministratore di sostegno del deceduto in vita, inadempiente al deposito di regolari rendiconti gestionali - per la soppressione dei documenti testamentari per lui pregiudizievoli, a prescindere dalla validità, sotto il profilo civilistico, degli atti di ultima volontà del de cuius, meritevole di approfondimento attraverso le indagini in corso. In tale scenario ricostruttivo, i motivi di ricorso, la cui formulazione espressa non ne ha neppure celato l'improponibile direzione devolutiva, si traducono in doglianze che investono in concreto la logicità intrinseca della motivazione del provvedimento tribunalizio, così precipitando nella patologia dell'inammissibilità. Tale connotazione possiedono, ictu ()culi, i rilievi riguardanti l'effettiva capacità di testare del de cuius, le ragioni che avrebbero ispirato lo scritto di "addio" redatto da quest'ultimo, l'esistenza effettiva del secondo testamento rivendicato dal querelante, la consapevolezza, da parte di TO, dell'esistenza di un secondo testamento. Mentre, ancora, carente di legittimazione, prima che di interesse, è la doglianza relativa alla ricomprensione dei beni immobili di NN AZ nell'oggetto del decreto di sequestro preventivo, avendo il ricorrente stesso escluso di esserne stato beneficiato attraverso la delazione ereditaria. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi colpa nella redazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 04/12/2025 Il cornigliere estensore