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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3398/2022 R.G., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Corrado Curci (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, in Montecorvino Rovella (SA), alla via Del Carmine n.17, e presso il seguente indirizzo PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso la quale ope legis P.IVA_2 domicilia, alla via Diaz n. 11, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 892/2022, pubblica in data
27.01.2022. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.7.2022, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti delle amministrazioni appellate, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Con l'atto di impugnazione l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - Nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 892 del 2022 emessa dal Tribunale Civile di Napoli pubblicata in data 27 gennaio 2022, accogliere il presente appello, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati (in specie prescrizione del diritto vantato), per i motivi su esposti in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale con attribuzione. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la contestando il Controparte_2 gravame di cui ha chiesto il rigetto. Sono rimaste contumaci le altre amministrazioni appellate, benché ritualmente evocate in giudizio.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, rilevato che nessuna delle parti ha depositato le suddette note, la causa
è stata rinviata all'udienza del 16.12.2025 ai sensi degli artt. 127 ter, 4° comma, 309 e 181 c.p.c., di cui è stata data rituale comunicazione alle parti
All'udienza del 16.12.2025, nessuno è comparso;
pertanto, la causa va cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo;
2 3) nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3398/2022 R.G., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Corrado Curci (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, in Montecorvino Rovella (SA), alla via Del Carmine n.17, e presso il seguente indirizzo PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso la quale ope legis P.IVA_2 domicilia, alla via Diaz n. 11, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATA
NONCHE'
, , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e Controparte_5 Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 892/2022, pubblica in data
27.01.2022. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.7.2022, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti delle amministrazioni appellate, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Con l'atto di impugnazione l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - Nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 892 del 2022 emessa dal Tribunale Civile di Napoli pubblicata in data 27 gennaio 2022, accogliere il presente appello, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati (in specie prescrizione del diritto vantato), per i motivi su esposti in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale con attribuzione. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la contestando il Controparte_2 gravame di cui ha chiesto il rigetto. Sono rimaste contumaci le altre amministrazioni appellate, benché ritualmente evocate in giudizio.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, rilevato che nessuna delle parti ha depositato le suddette note, la causa
è stata rinviata all'udienza del 16.12.2025 ai sensi degli artt. 127 ter, 4° comma, 309 e 181 c.p.c., di cui è stata data rituale comunicazione alle parti
All'udienza del 16.12.2025, nessuno è comparso;
pertanto, la causa va cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo;
2 3) nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio Forgillo
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