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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/06/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nella persona dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e Carlo Felice Daffan ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via della Guastalla n. 15 ( e Email_1
, come da delega in atti Email_2
APPELLANTE
contro (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Marcella Schiavi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via Curtatone n. 16 , come da delega in atti Email_3
APPELLATE
pagina 1 di 20 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2186/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 17/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Nel merito
1. In riforma dell'impugnata sentenza n. 2186/2023 - n. 57424/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 15.03.2023 e resa pubblica il 17.03.2023:
A) accertato e dichiarato che:
- in occasione del sinistro del 30.04.2016, la sig.ra si trovava in veste di Parte_1 terza trasportata a bordo della vettura Porsche Cayenne, targata EP529YV, di proprietà della soc. condotta dal sig. ed Controparte_2 CP_3 assicurata per la RCA presso la soc. con la polizza n. Controparte_1
5235188731800000;
- all'esito del sinistro del 30.04.2016, la sig.ra ha subito un danno Parte_1 biologico permanente del 40%, con i relativi periodi di inabilità temporanea accertati dal consulente d'Ufficio nelle perizie del 15.03.2019 (all. 2/C) e del 19.11.2021 (all. 3);
B) condannarsi la soc. per le causali di cui in atti, a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra la somma che risulterà dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria orale - che si chiede venga disposta - o che sarà ritenuta di giustizia, titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) al saldo effettivo, dedotto il complessivo acconto di euro 190.000,00 già corrisposto in tre tranches dalla soc.
[...]
e dedotta l'ulteriore somma di euro 13.770,73 - già rivalutata - Controparte_1 pagata da quest'ultima in forza di quanto deciso nell'impugnata sentenza (all. 4);
C) condannarsi altresì la soc. a pagare: Controparte_1
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) alla data del pagamento (05.07.2016) sulla somma di euro 30.000,00 (all. 2/Y);
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente
(30.04.2016) alla data del pagamento (08.06.2017) sulla somma di euro 40.000,00 (all. 2/Z);
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) alla data del pagamento (01.08.2019) sulla somma di euro 120.000,00 (all. 2/L).
pagina 2 di 20 D) Spese e compensi del procedimento di istruzione preventiva n. 12814/2018 R.G. e del giudizio di primo grado integralmente rifusi, come da nota spese aggiornata che verrà depositata con la comparsa conclusionale, oltre alle spese:
- di CTU (all.ti 2/Z/1-2) e di CTP (all.ti 2/Z/3-5) del procedimento n. 12814/2018 R.G.;
- di CTU (all. 2/Z/18) e di CTP (all. 2/Z/19) del giudizio di primo grado;
con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
2. Spese e compensi del giudizio di secondo grado integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione in appello, che si intendono qui integralmente trascritte. per le appellate Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così provvedere:
- In via preliminare: pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito: confermare la Sentenza n. 2186/2023 - RG n. 57424 / 2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 15.3.2023, pubblicata in data 17.3.2023 e notificata in data 27.3.2023 respingendo, in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
- Vinte le spese del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
- Rimane contestata espressamente ogni conclusione e ogni richiesta, anche istruttoria, dedotta da con richiamo espresso alle motivazioni in atti e per le fondate Parte_1 argomentazioni dedotte dal Tribunale a sostegno della Decisione qui gravata. Contestati altresì i documenti versati in atti dall'attrice e contrassegnati al n. 6 e al n.7 che appaiono irrilevanti al presente decidere sempre per le richiamate motivazioni già espresse.
- Le appellate contestano infine le conclusioni avverse e dichiarano contestualmente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
pagina 3 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1 Contr (di seguito anche solo o o ) – in
[...] Controparte_1 CP_4 qualità di compagnia assicuratrice per la RCA dell'autovettura Porsche Cayenne, tg. EP529YV, con polizza n. 5235188731800000, di proprietà di Controparte_2
e condotta da – al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei
[...] CP_3 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 30.4.2016, in cui l'attrice rimaneva coinvolta in qualità di terza trasportata.
esponeva: Parte_1
- che il giorno 30.4.2016, intorno alle 23.15, si trovava sul veicolo Porsche
Cayenne, tg. EP529YV, condotta da e che percorreva via Bruno CP_3
Stefanat a Venaria Reale (TO);
- che la vettura, giunta in prossimità di una rotatoria, capottava,
- a seguito del sinistro subiva gravi lesioni a causa delle quali, dopo essere stata estratta dal veicolo distrutto, veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino (riportando fratture alla clavicola destra, all'omero destro, all'epitroclea destra al polso sinistro con un trauma maxillo-facciale), dove rimaneva ricoverata fino al 16.5.2016;
- che, al termine del periodo di prognosi, veniva sottoposta a visita medio legale dal dott. e a consulenza psicodiagnostica da parte della dott.ssa Persona_1
Persona_2
- che, all'esito di tali visite, risultava un danno biologico subito nella misura del 40%, considerando non solo la gravità delle lesioni fisiche, ma anche la psicopatologia reattiva insorta (disturbo post traumatico da stress e da dismorfismo corporeo);
- che tali lesioni le avevano determinato la perdita del lavoro di collaboratrice domestica e le avevano precluso la possibilità di impiego come modella e la rinuncia forzata ad attività ludiche e di svago (come palestra, corsi di ballo, sci alpino);
- all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (ATP), il CTU nominato (dott.ssa aveva quantificato il danno biologico e il danno alla capacità Persona_3 lavorativa specifica patiti affermando, inoltre, che le lesioni riportate dalla dovevano ritenersi incompatibili con il corretto utilizzo delle cinture di Pt_1 sicurezza;
- di non ritenere sufficiente il risarcimento riconosciuto dall'assicurazione convenuta e gli accertamenti tecnici svolti.
pagina 4 di 20 Contr Sulla base di tali presupposti, concludeva per la condanna di a corrisponderle:
i) la somma dovuta all'esito dell'istruttoria, a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.4.2016) al saldo effettivo, dedotto l'acconto di € 190.000,00 già corrisposto in tre tranches;
ii) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (5.7.2016) sulla somma di € 30.000,00;
iii) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (8.6.2017) sulla somma di € 40.000,00; iv) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (1.8.2019) sulla somma di € 120.000,00; con vittoria di spese. Contr
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto eccepito e dedotto dall'attrice, esponendo per quanto ancora di interesse:
- che, in relazione alla corresponsabilità della danneggiata, la quantificazione del risarcimento doveva tenere conto anche del comportamento della ex artt. Pt_1
1227 e 2056 cod. civ., stante il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della trasportata, come dal risultanze peritali e certificato del pronto soccorso;
- in relazione all'entità dei pretesi danni, di avere provveduto a liquidare all'attrice quanto dovuto;
- in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per perdita di chances, quantificata in citazione in € 50.000,00, la domanda risultava infondata. Contr concludeva per il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate e, contestualmente, chiedeva di dichiarare la somma di € 190.000,00, già versata, idonea a soddisfare i danni patiti dalla Pt_1
Il Tribunale di Milano disponeva l'integrazione del contradditorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di (di seguito anche solo “ ”), che si Controparte_2 CP_2 costituiva, richiamando e facendo proprie tutte le contestazioni, nonché le conclusioni dell'assicurazione.
pagina 5 di 20 Istruita la causa documentalmente, nonché tramite CTU medico-legale in relazione alle lesioni e danni patiti dalla Myrosh1, il Tribunale di Milano con sentenza n. 2186/2023 accoglieva parzialmente le domande di parte attrice, provvedendo come segue:
“1. accertata la responsabilità di nella determinazione del sinistro per CP_3 cui è causa, occorso in Venaria Reale (TO) in data 30.4.2016, e di nella Parte_1 misura del 30% per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, condanna
[...] al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 patiti dall'attrice , che, tenuto conto delle somme corrisposte ante Parte_1 causam, si liquidano in euro 13.247,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
3. compensa tra la parte attrice ed le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del procedimento di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 12814/2018, nella misura del 50% e condanna l'assicurazione convenuta a rifondere alla parte attrice il restante 50% delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.822,50 per compensi, euro 148,75 per le spese, in euro 732,00 per spese di CTP, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta Controparte_1 le spese di c.t.u. del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva
[...]
r.g. n. 12814/2018, come rispettivamente liquidate, nella misura del 50% ciascuna.”
L'iter argomentativo del Giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
l'azione ex art. 141 cod. ass. priv. proposta da parte attrice offre al danneggiato-terzo trasportato una tutela rafforzata e aggiuntiva rispetto all'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. priv., consentendogli di esperire un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, a condizione che nella dinamica del sinistro siano coinvolti due veicoli (anche senza che si verifichi lo scontro tra essi) e che non ricorra un'ipotesi di caso fortuito, che non può essere ricondotta al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista (cfr. ss.uu. n. 35318/2022), nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art. 144 cod. ass. priv., che consentiva al danneggiato di agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, stante, altresì, il fatto che nel caso di specie risultava non contestata la dinamica del sinistro provata;
1 Con quesito integrativo rispetto all'accertamento già compiuto in sede di istruzione preventiva, nominando la stessa consulente d'ufficio, dott.ssa Persona_3 pagina 6 di 20 - doveva ritenersi pacifico che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza rappresentava una condotta colposa nella causazione del danno, che rilevava ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cod. civ. e che la circostanza risultava desumibile:
i) dal verbale di pronto soccorso, nel quale si legge “paziente trasportata sul sedile posteriore, non portava la cintura di sicurezza”;
ii) dalle risultanze della CTU in sede di ATP, laddove è stato rilevato che il mancato allacciamento delle cinture aveva inciso sull'entità delle lesioni, anche se non ne era stato possibile indicare la precisa entità dell'aggravamento determinato;
iii) da quanto riferito in sede di sommarie informazioni dall'altra passeggera, sig.ra le cui affermazioni (“io ero seduta davanti e avevo la cintura allacciata”) Per_4 risultavano compatibili con la conclusione secondo cui l'attrice fosse priva del mezzo di contenimento.
Considerata l'incidenza che il mancato uso delle cinture aveva avuto, in concreto, sul verificarsi delle lesioni riportate dall'attrice, la misura del concorso colposo della danneggiata veniva stimato nella misura del 30%, con conseguente diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto di liquidare in via equitativa il danno biologico in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano, con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale2.
Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale di Milano:
- ha accertato un danno biologico nella misura di € 303.195,00, di cui € 280.258,00 per postumi permanenti ed € 22.937,00 per inabilità temporanea;
- ha escluso la personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di prove per l'impossibilità per l'attrice di continuare a svolgere l'allegata attività ludico- sportiva praticata in precedenza;
2 Cass. sez. III civ. n. 5474/2023. pagina 7 di 20 - per gli inestetismi lamentati, dagli accertamenti peritali compiuti dal CTU, era emersa la presenza di “trauma maxillo facciale ed esiti cicatriziali cutanei” e di
“un'asimmetria del volto quando sorride”, nonché la presenza di menomazioni della spalla evidenti “occasionalmente alla osservazione di persone terze quando la perizianda indossa abiti senza maniche”; la presenza di tali lesioni soprattutto al volto, poteva ritenersi idonea a condizionare la vita della e a Pt_1 determinare un conseguente suo patimento e un senso di vergogna, con conseguente aumento del risarcimento nella misura del 10%;
- quanto al danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica, la dott.ssa aveva accertato che vi era stata una limitazione equivalente al 40%, Per_3 affermando in CTU che “i settori nei quali può impiegare le energie residue sono tutti quei settori in cui non sono previsti sollevamenti di gravi con l'arto superiore destro (es. centralinista o altro)”; in ragione del tipo di lesioni e dell'entità delle stesse, seppur l'evento dannoso avesse inciso in maniera negativa sulla capacità lavorativa della trasportata, tuttavia l'interessata aveva solo allegato di essere stata esclusa dal mondo del lavoro, con conseguente perdita del reddito;
- quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, la non aveva fornito neppure idonee allegazioni da cui poter evincersi che Pt_1 prima del sinistro svolgesse l'attività di modella;
- quanto alle spese mediche, il CTU aveva riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo la somma di € 6.531,75 (rivalutate alla data odierna nella misura di € 7.759,72), comprensiva di spese fisioterapiche, a cui andavano aggiunte le spese per consulenze di parte nella misura di € 2.508,00 (rivalutate dal 2017 alla data odierna in € 2.929,39); a tali importi andavano aggiunte le spese mediche e spese equiparabili (per acquisizione copia di documentazione sanitaria) per € 371,35 (rivalutate dalla metà del 2019 alla data odierna in € 427,80), con esclusione delle spese per prestazioni di medicina alternativa, o idrochinesiterapia,
o ulteriori spese di cui non era stato prodotto il titolo giustificativo.
Conclusivamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto provato un danno complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro nella misura di € 332.995,71 e, a fronte dell'accertato concorso di colpa del 30% da parte della trasportata, le ha riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno nella misura di € 233.097,00, da cui sono state decurtate le somme ricevute dalla ante causam dall' assicurazione e Pt_1 dall'Inail (principio di compensatio lucri cum damno), con liquidazione del residuo danno nella misura di € 13.247,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
ha proposto appello concludendo come in epigrafe trascritto. Parte_1
pagina 8 di 20 Secondo l'appellante, il Tribunale di Milano aveva assunto la decisione valutando erroneamente le risultanze processuali, omettendo immotivatamente di istruire la causa e mal governando il criterio della soccombenza, arrivando così ad una riduttiva/iniqua liquidazione del danno e ad un'errata regolamentazione delle spese di lite.
Nello specifico, l'appellante ha censurato la decisione impugnata con riferimento: al concorso di colpa, al danno da invalidità permanente e temporanea, alla personalizzazione del danno, al danno alla capacità lavorativa, al mancato risarcimento di tutte le spese mediche nonché alla compensazione delle spese del procedimento cautelare e del giudizio di merito. Contr Instaurato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_2
Le appellate hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e hanno censurato, nel merito, tutto quanto dedotto ed eccepito con l'atto di appello, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc e il Consigliere Istruttore ha riservato al Collegio – nella composizione in epigrafe trascritta – la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. sollevata dalle appellate e Controparte_1 Controparte_2
Come di recente ribadito dalle Suprema Corte, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”3.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello è possibile individuare le parti della sentenza di primo grado che si è inteso censurare, nonché le critiche motivate a tale decisione nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha sottoposto al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal d. lgs. n. 149/2002.
La ha reiterato le richieste istruttorie, già dedotte in primo grado e su cui aveva Pt_1 insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni con le note depositate in vista dell'udienza del 23/11/2022 avanti al Tribunale di Milano. 3 Corte di Cassazione ss.uu. n. 36481/2022 richiamata nell'ordinanza Cass. civile, Sez. II, n. 1932/2024. pagina 9 di 20 Le istanze di prova orale, come già osservato dal Giudice di primo grado, risultano superflue poiché, per le ragioni nel prosieguo meglio illustrate, alcunché aggiungerebbero agli elementi desumibili dall'attività istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano e non consentirebbero di modificare il quadro probatorio acquisito.
Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appellante non abbia dedotto argomentazioni idonee a porre in discussione l'iter deduttivo e decisionale svolto dal Giudice di primo grado, con statuizioni che in questa sede trovano integrale conferma.
Per ragioni di chiarezza espositiva e di completezza argomentativa, di tutte le questioni rimesse dalla a questa Corte, si ritiene di procedere, in primo luogo, alla Pt_1 trattazione del profilo di responsabilità nella causazione dell'incidente stradale per poi analizzare le singole voci di danno contestate dall'appellante.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui ha accertato un concorso di colpa del 30% in capo alla per il Pt_1 mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In particolare, l'appellante ha affermato che, trattandosi di eccezione estintiva, la stessa Contr doveva essere provata nella sua esatta misura dalle appellate e CP_2
In tesi, il Giudice di primo grado nel trattare la questione (cfr. sentenza di primo grado pp. 9-11) avrebbe fatto ricorso a considerazioni suggestive, ovvero avrebbe eccessivamente valorizzato quanto risultante dal verbale di pronto soccorso in atti ( ove si legge che la paziente non portava le cinture di sicurezza al momento del sinistro ), verbale che non poteva assurgere a piena prova ma solo come una mera praesumptio de praesumpto. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il Tribunale di Milano aveva erroneamente ritenuto prive di rilievo le dichiarazioni rese dal conducente del veicolo, su cui era trasportata, e aveva interpretato erroneamente, attraverso un ragionamento metagiuridico, l'affermazione resa nelle sommarie informazioni dell'altra passeggera circa Per_4
l'uso corretto delle cinture di sicurezza. Sul punto, pertanto, l'appellante ha ritenuto indefettibile la rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo, per le ragioni che seguono, a parere della Corte è infondato e non richiede la riapertura della fase istruttoria. La Corte - pur condividendo le critiche apportate dall'appellante all'eccessiva valorizzazione data, nella motivazione della sentenza impugnata, a quanto riportato nel verbale di pronto soccorso – ritiene che, comunque, da una valutazione complessiva delle risultanze processuali acquisite sia possibile ritenere accertata la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, da parte della nel momento in cui il Pt_1 conducente della macchina, su cui era trasportata, ha perso il controllo e il veicolo ha capottato.
pagina 10 di 20 Il Consulente nominato in sede di ATP, dott.ssa ha rilevato nel Persona_3 proprio elaborato peritale che “sotto il profilo probabilistico (più probabile che non), le lesioni riportate dall'attrice siano incompatibili con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le lesioni al volto” (cfr. relazione CTU in ATP p. 12). E ancora: “Proprio perché l'auto si è capovolta il mancato allacciamento delle cinture ha potuto incidere sull'entità delle lesioni, anche se non è possibile indicare la precisa entità dell'aggravamento determinato dal mancato utilizzo delle stesse” (cfr. Ibidem p. 17). Tali conclusione sono coerenti con quanto è annotato nella relazione di sinistro stradale versata in atti, laddove è riportato:
- che l'altra passeggera, , aveva affermato “io ero seduta davanti e Persona_5 avevo la cintura allacciata”; dichiarazione che devono essere poste in relazione con l'inferiore entità dei traumi riportati dalla (policontusione e trauma distorsivo Per_4 caviglia sinistra, medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria di Torino e rimandata con dieci giorni di prognosi) rispetto a quelli subiti dalla Pt_1
- i Carabinieri intervenuti hanno riportato di aver provveduto ad estrarre dal veicolo il passeggero posteriore, ovvero la il cui corpo, a seguito del ribaltamento Pt_1 dell'automobile, era rimasto incastrato;
- il testimone oculare ha reso dichiarazioni, della cui veridicità non vi Testimone_1
è ragione di dubitare poiché compatibili con la natura delle lesioni subite dall'appellante, e ha affermato: “ho visto che dalla macchina vi era una ragazza che era per metà all'interno dell'auto incastrata e per metà fuori. Ho preso degli stracci per fare un legaccio al braccio perché perdeva sangue e ho chiamato subito il 118”;
- la circostanza è stata confermata anche da un altro testimone oculare, Testimone_2 sentito a sommarie informazioni.
Gli elementi, ora analizzati, forniscono indizi gravi e concordanti circa l'omesso utilizzo da parte dell'appellante delle cinture di sicurezza e che, in materia di responsabilità civile, introduce un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento ex art. 1227 comma 1 cod. civ., con conseguente legittima riduzione proporzionale del risarcimento del danno. Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dalle osservazioni critiche apportate alla decisione impugnata in merito alle dichiarazioni rese agli operanti dal conducente del veicolo, circa la dinamica del sinistro che lui stesso ha causato. Come già osservato, le dichiarazioni rese dall'altra passeggera sono circoscritte all'uso fatto dalla stessa delle cinture di sicurezza e rappresentano, nei termini acquisiti, un dato neutro.
pagina 11 di 20 Le circostanze riportate ai capitoli n. 1 e ss. dedotte dall'appellante non risultano rilevanti poiché la posizione dell'appellante sul divano posteriore lato dx della vettura, condotta dal , e la dinamica dell'incidente non sono in discussione, mentre la CP_3 circostanza in positivo, dell'adozione da parte della delle cinture di sicurezza, Pt_1 risulta capitolata genericamente rispetto al momento della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e del successivo ribaltamento.
Tanto premesso, l'accertato omesso uso delle cinture di sicurezza da parte dell'appellante consente alla Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale di Milano:- “pur non consentendo di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno, genera (…) un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima. Considerandosi, pertanto, l'incidenza che il mancato uso delle cinture ha avuto nel caso di specie sul verificarsi delle lesioni riportate dall'attrice, la misura del concorso colposo del danneggiato può stimarsi nella misura del 30%, sì che dovrà essere operata la relativa diminuzione rispetto alle somme riconosciute alla danneggiata a titolo risarcitorio” (cfr. sentenza di primo grado p. 11- cfr. Cass. sez. III ord. n. 8443/2019 ). La dinamica del sinistro, così come accertata, e la genericità delle contestazioni sollevate dall'appellante permettono alla Corte di confermare, ritenendola ragionevole, anche la proporzione della quota di concorso nel fatto colposo indicata dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo la ritiene che il Tribunale di Milano abbia errato nel Pt_1 quantificare il danno non patrimoniale da invalidità permanente. Nella sentenza impugnata si legge che tale danno veniva riconosciuto in € 280.258,00,
“tenuto conto dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni)” (cfr. sentenza di primo grado p. 14). Ad avviso dell'appellante, l'assunto è errato poichè il danno doveva essere considerato a partire dal momento in cui si erano verificate le lesioni e, nel caso di specie, l'importo da tenere in considerazione doveva essere rideterminato in € 285.062,00, in ragione dell'età della al momento del sinistro (23 anni). Pt_1
La contestazione, a parere della Corte, va disattesa. In plurime pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non a quello del sinistro, atteso che quel danno può ritenersi venuto ad esistenza solo con il consolidamento dei postumi4. 4 cfr. ex multis Cass. civile sez. III civ. n. 3121/2017 . pagina 12 di 20 Diversamente argomentando, ferma restando la congiunta risarcibilità del danno biologico permanente e temporaneo, si liquiderebbe contemporaneamente anche la componente temporanea del danno in riferimento allo stesso periodo temporale, con conseguente illegittima duplicazione dello stesso danno sia a titolo di inabilità temporanea che permanente. Pertanto, la Corte ritiene condivisibile quanto statuito dal Giudice di primo grado, secondo il quale: “Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 303.195,00 di cui euro 280.258,00 per postumi permanenti e di cui euro 22.937,00 per inabilità temporanea” (cfr. sentenza di primo grado p. 14). La motivazione giustifica le ragioni, sotto il profilo di una maggiore equità del risarcimento, dello scostamento ritenuto necessario pur in applicazione delle Tabelle di Milano5.
Venendo al terzo motivo relativo al danno da invalidità temporanea, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale di Milano lo ha quantificato in € 22.937,00, sulla base di criteri di calcolo che, in tesi, avrebbero dovuto portare a liquidare la maggior somma pari a € 37.697,00. Anche tale contestazione va respinta. La verifica del calcolo, con l'utilizzo delle Tabelle di Milano, porta la Corte a far ritenere corretta l'indicazione data dal Giudice di primo grado, che ha tenuto conto delle conclusioni fornite dalla dott.ssa nella propria relazione peritale. Per_3
Tali Tabelle, facendo seguito all' indirizzo giurisprudenziale indicato dalle ss.uu. della Cassazione civile a far tempo dalla pronuncia n. 26972/2008, portano alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica. Soddisfano l'esigenza di una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, e tengono conto sia dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) sia particolari (c.d. personalizzazione) sia del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale). In ogni caso, l'appellante ha omesso di indicare in che cosa si sarebbe tradotto in concreto l'errore di calcolo non potendo certo bastare l'indicazione di un risultato diverso. 5 Cass. sez. L. ord. n. 13701/2024. pagina 13 di 20 La genericità delle affermazioni riportate nell'appello non solo non ha consentito un corretto contraddittorio sulla doglianza, ma impedisce alla Corte ulteriori valutazioni. Deve, pertanto, essere condiviso quanto affermato dal Giudice di primo grado che, con motivazione chiara, ha affermato dalla pag. 19 e ss. della sentenza impugnata: “ Ne deriva che, alla luce di quanto esposto, il danno complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro (euro 332.995,71) a fronte dell'accertato concorso di colpa del 30% va determinato nell'importo di euro 233.097,00. Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni e dall'Inail. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che alla somma di euro 231.902,93 deve essere decurtata la somma di euro 35.490,00 (pari alla somma di euro 30.000,00, rivalutata dall'5.7.2016 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei), versata ante causam da a titolo di danno non patrimoniale, così come la Controparte_1 somma di euro 46.840,00 (pari ad euro 40.000,00, rivalutata dall'08.06.2017 -data del pagamento- alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versata ante causam da a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale, nonché la somma di euro 137.520,00 (pari alla somma di euro pagina 14 di 20 120.000,00, rivalutata dall'1.8.2019 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei in euro). Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura di euro 13.247,00. Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (30.4.2016); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del primo pagamento sino al 05.07.2016 (data del primo pagamento); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione (cfr. 30.000,00 alla data del 5.7.2016) e così via per tutte le somme corrisposte (v. euro 40.000,00 alla data dell'8.6.2017, euro 120.000,00 alla data dell'1.8.2019). Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale”.
Con il quarto motivo, la ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte Pt_1 in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la personalizzazione del danno nella percentuale del 10% sulla base di una motivazione, in tesi, fallace. Il motivo è infondato. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il Giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento6. 6 cfr. Cass. civile, ord. n. 15084/2019, Cass. civile, sent. n. 25164/2020. pagina 15 di 20 Nel caso in esame, non sono state provate circostante eccezionali e specifiche ulteriori rispetto a quelle già considerate dal Tribunale di Milano, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna maggiore variazione in aumento del risarcimento riconosciuto7.
Con il quinto motivo, la ha impugnato la decisione ritenendola errata nella Pt_1 parte in cui, con riguardo al danno alla capacità lavorativa specifica, il Tribunale di Milano avrebbe ritenuto dirimente, per la statuizione di rigetto, l'omessa prova della effettiva diminuzione reddituale, senza considerare che l'appellante non era più rientrata nel mercato del lavoro. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha lamentato un danno da Pt_1 diminuzione della capacità lavorativa specifica del 25% e lo ha quantificato in € 83.379,40 rinviando alle tabelle INAIL 1403/1922. Con gli atti difensivi depositati nel presente grado di giudizio ha genericamente fatto rinvio anche alla perdita di capacità generica. Il motivo, nel suo complesso, a parere della Corte è infondato. Come ribadito più volte dalla Suprema Corte, “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” 8.
Per giurisprudenza consolidata, dunque, la prova della diminuzione della capacità lavorativa specifica impone la dimostrazione che il soggetto abbia svolto o avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa produttiva di reddito, che tale attività sia stata effettivamente compromessa o, comunque, venuta meno. L'onere della prova che incombe sul danneggiato, trattandosi di danno patrimoniale, deve estendersi all'attività effettivamente svolta, al nesso causale tra le lesioni e la riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa e la diminuzione di reddito. Nella fattispecie in esame, come osservato dal Giudice di primo grado, tale onere non è stato adeguatamente assolto, sia con riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta sia con riferimento alla perdita patrimoniale. L'appellante si è limitato a produrre un contratto stipulato in data 22/4/2016 ( datore di lavoro ) - da cui risultava la decorrenza del rapporto, con mansioni di Persona_6 domestica, alcuni giorni prima dell'incidente per cui è causa - buste paga relative agli anni 2011 (data assunzione 6/8/2011) e 2012 (sino maggio 2012), la certificazione CUD del 2012 relative ad altro rapporto di lavoro alle dipendenze della e C.. CP_5
La documentazione prodotta non attesta un continuativo inserimento nel mondo del lavoro della e, del rapporto da ultimo instaurato con il non vi è Pt_1 Per_6 prova (in assenza di buste paga, attestazione dei contributi versati, documenti fiscali) dell' effettivo inizio delle prestazioni concordate o/e se il rapporto sia stato risolto a seguito dell'incidente stradale per cui è causa. Proprio l'assenza di allegazioni in ordine alla sorte di tale ultimo rapporto di lavoro impedisce alla Corte l'ulteriore verifica dell'applicazione dei principi da ultimo enunciati dalla Cassazione in relazione al possibile danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, comunque, l'impostazione difensiva dall'appellante parrebbe escludere9.
Come sopra evidenziato, l'atto di appello riporta una generica doglianza e rinvio anche al danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Il rinvio, non supportato da argomentazioni difensive, non tiene conto della differenza che la giurisprudenza ha individuato nel tracciare i due danni10.
Nel caso oggetto di esame, il grado non elevato di percentuale di invalidità permanente non consente di ritenere certa o, comunque, altamente probabile la menomazione della capacità generica di svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte dell'appellante. La violazione dell'onere di allegazione, ancora prima che probatorio, è ostativa ad accertamenti anche in via presuntiva11.
Con il sesto motivo la ha censurato la sentenza impugnata, lamentando il Pt_1 mancato risarcimento da parte del Giudice di primo grado del pregiudizio collegato ad alcune spese mediche. In tesi, il Tribunale di Milano avrebbe errato a riconoscere nei confronti dell'odierna appellante solo la minor somma di € 371,35, nonostante la avesse provveduto a Pt_1 documentare un importo esborsato superiore. Anche questa censura va rigettata. La Corte, rinnovata la disamina dei documenti versati in atti, ritiene di confermare la decisione impugnata. Per le spese per prestazioni di medicina “alternativa” o idrochinesiterapia, rispetto alle quali nel giustificativo prodotto non si evince il titolo o la riconducibilità delle stesse al sinistro, non è stata fornita la prova del loro rapporto causale con la natura delle lesioni accertate in sede peritale.
Con il settimo motivo, l'appellante si è lamentata del mancato rimborso di € 5.000,00 per spese inerenti a viaggi ed a costi sostenuti dalla stessa per recarsi alle numerose visite mediche e per sottoporsi ai diversi trattamenti riabilitativi. Anche tale motivo deve essere rigettato. L'appellante non ha in alcun modo dato prova di aver effettivamente sostenuto tali spese, né ha mai prodotto in giudizio alcun documento utile a tal fine.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in punto regolamentazione spese di lite, ritenendo che il Tribunale di Milano abbia errato ad assumere statuizioni ex art. 92 cpc, sia con riferimento a quelle afferenti il procedimento cautelare, sia in relazione a quelle del giudizio di merito. Il Giudice di primo grado ha affermato: “Quanto al regolamento delle spese di lite del presente giudizio, l'accertato concorso di colpa di parte attrice nella misura del 30%, l'infondatezza delle pretese circa il danno da perdita di capacità lavorativa specifica e il danno da perdita di chance, nonché la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice in corso di causa ex art. 185 bis c.p.c., che comporterebbe l'impossibilità di riconoscere compensi per la seconda parte dell'attività istruttoria e di quella decisoria, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali del presente giudizio. Le spese di ctp, sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, devono pertanto rimanere a suo esclusivo carico. Quanto alle spese del giudizio ante causam di istruzione preventiva ricorrono le condizioni per giustificare la compensazione parziale delle spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta nella misura del 50%. Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconoscibile all'esito del giudizio di atp ex art. 5 del DM e tenuto conto delle somme già versate in data antecedente dalla compagnia convenuta), delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i valori medi per il procedimento di istruzione preventiva). Le spese di c.t.u., del procedimento di atp e del presente procedimento (liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 21.12.2021), devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice e della convenuta nella misura del Controparte_1
50% ciascuna”. pagina 18 di 20 Il motivo di appello, genericamente dedotto, non tiene conto di siffatta articolata motivazione. Il Giudice di primo grado ha proceduto ad un'analisi delle varie fasi del procedimento alla luce dell'esito complessivo del contenzioso. Non ha potuto ignorare sia il rifiuto opposto dall'attuale appellante alla proposta conciliativa, formalizzata in corso di causa dall ai sensi dell'art. 185 cpc, sia l'inevitabile aggravio del contenzioso causato CP_6 dalle plurime voci di danno rivendicate della , in buona parte risultate infondate Pt_1 all'esito del giudizio e che hanno richiesto ulteriori accertamenti peritali.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
All'esito del giudizio segue la condanna di , parte soccombente, a Parte_1 rifondere le spese processuali del grado nei confronti di e di Controparte_1
Controparte_2
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità media), come previsto dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi, e apportato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 per la presenza di due appellate con la medesima posizione processuale. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2186/2023 – repert. n. 2214/2023 - del Tribunale di Milano pubblicata il 17.03.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e Controparte_1 di delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida complessivamente per entrambe le posizioni in € 11.011,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 19 di 20 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019. 8 Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; v. anche Cass. 3/07/2014, n. 15238. pagina 16 di 20 9 Cass. sez. III civ. ord. n. 578772024; Cass. sez. III civ. ord. n. 4289 del 16/02/2024. 10 Cass. sez. III civ. ord. n. 26641 del 15/09/2023. 11 Cass. sez. III civ. n. 32935/2022. pagina 17 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nella persona dei seguenti magistrati
Serena BACCOLINI Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Marco DEL VECCHIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1214/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Federico Viero, Otello Dal Zotto e Carlo Felice Daffan ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via della Guastalla n. 15 ( e Email_1
, come da delega in atti Email_2
APPELLANTE
contro (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), rappresentate e difese dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Marcella Schiavi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Milano, Via Curtatone n. 16 , come da delega in atti Email_3
APPELLATE
pagina 1 di 20 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2186/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 17/03/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Nel merito
1. In riforma dell'impugnata sentenza n. 2186/2023 - n. 57424/2019 R.G., emessa dal Tribunale di Milano in data 15.03.2023 e resa pubblica il 17.03.2023:
A) accertato e dichiarato che:
- in occasione del sinistro del 30.04.2016, la sig.ra si trovava in veste di Parte_1 terza trasportata a bordo della vettura Porsche Cayenne, targata EP529YV, di proprietà della soc. condotta dal sig. ed Controparte_2 CP_3 assicurata per la RCA presso la soc. con la polizza n. Controparte_1
5235188731800000;
- all'esito del sinistro del 30.04.2016, la sig.ra ha subito un danno Parte_1 biologico permanente del 40%, con i relativi periodi di inabilità temporanea accertati dal consulente d'Ufficio nelle perizie del 15.03.2019 (all. 2/C) e del 19.11.2021 (all. 3);
B) condannarsi la soc. per le causali di cui in atti, a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra la somma che risulterà dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria orale - che si chiede venga disposta - o che sarà ritenuta di giustizia, titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) al saldo effettivo, dedotto il complessivo acconto di euro 190.000,00 già corrisposto in tre tranches dalla soc.
[...]
e dedotta l'ulteriore somma di euro 13.770,73 - già rivalutata - Controparte_1 pagata da quest'ultima in forza di quanto deciso nell'impugnata sentenza (all. 4);
C) condannarsi altresì la soc. a pagare: Controparte_1
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) alla data del pagamento (05.07.2016) sulla somma di euro 30.000,00 (all. 2/Y);
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente
(30.04.2016) alla data del pagamento (08.06.2017) sulla somma di euro 40.000,00 (all. 2/Z);
- gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.04.2016) alla data del pagamento (01.08.2019) sulla somma di euro 120.000,00 (all. 2/L).
pagina 2 di 20 D) Spese e compensi del procedimento di istruzione preventiva n. 12814/2018 R.G. e del giudizio di primo grado integralmente rifusi, come da nota spese aggiornata che verrà depositata con la comparsa conclusionale, oltre alle spese:
- di CTU (all.ti 2/Z/1-2) e di CTP (all.ti 2/Z/3-5) del procedimento n. 12814/2018 R.G.;
- di CTU (all. 2/Z/18) e di CTP (all. 2/Z/19) del giudizio di primo grado;
con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
2. Spese e compensi del giudizio di secondo grado integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione in appello, che si intendono qui integralmente trascritte. per le appellate Controparte_1 Controparte_2
[...]
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declaratoria del caso, così provvedere:
- In via preliminare: pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
- Nel merito: confermare la Sentenza n. 2186/2023 - RG n. 57424 / 2019 emessa dal
Tribunale di Milano in data 15.3.2023, pubblicata in data 17.3.2023 e notificata in data 27.3.2023 respingendo, in ogni caso, le domande qui avanzate dall'appellante;
- In ogni caso rigettare ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
- Vinte le spese del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
- Rimane contestata espressamente ogni conclusione e ogni richiesta, anche istruttoria, dedotta da con richiamo espresso alle motivazioni in atti e per le fondate Parte_1 argomentazioni dedotte dal Tribunale a sostegno della Decisione qui gravata. Contestati altresì i documenti versati in atti dall'attrice e contrassegnati al n. 6 e al n.7 che appaiono irrilevanti al presente decidere sempre per le richiamate motivazioni già espresse.
- Le appellate contestano infine le conclusioni avverse e dichiarano contestualmente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande.”
pagina 3 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1 Contr (di seguito anche solo o o ) – in
[...] Controparte_1 CP_4 qualità di compagnia assicuratrice per la RCA dell'autovettura Porsche Cayenne, tg. EP529YV, con polizza n. 5235188731800000, di proprietà di Controparte_2
e condotta da – al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei
[...] CP_3 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale occorso in data 30.4.2016, in cui l'attrice rimaneva coinvolta in qualità di terza trasportata.
esponeva: Parte_1
- che il giorno 30.4.2016, intorno alle 23.15, si trovava sul veicolo Porsche
Cayenne, tg. EP529YV, condotta da e che percorreva via Bruno CP_3
Stefanat a Venaria Reale (TO);
- che la vettura, giunta in prossimità di una rotatoria, capottava,
- a seguito del sinistro subiva gravi lesioni a causa delle quali, dopo essere stata estratta dal veicolo distrutto, veniva trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino (riportando fratture alla clavicola destra, all'omero destro, all'epitroclea destra al polso sinistro con un trauma maxillo-facciale), dove rimaneva ricoverata fino al 16.5.2016;
- che, al termine del periodo di prognosi, veniva sottoposta a visita medio legale dal dott. e a consulenza psicodiagnostica da parte della dott.ssa Persona_1
Persona_2
- che, all'esito di tali visite, risultava un danno biologico subito nella misura del 40%, considerando non solo la gravità delle lesioni fisiche, ma anche la psicopatologia reattiva insorta (disturbo post traumatico da stress e da dismorfismo corporeo);
- che tali lesioni le avevano determinato la perdita del lavoro di collaboratrice domestica e le avevano precluso la possibilità di impiego come modella e la rinuncia forzata ad attività ludiche e di svago (come palestra, corsi di ballo, sci alpino);
- all'esito dell'accertamento tecnico preventivo (ATP), il CTU nominato (dott.ssa aveva quantificato il danno biologico e il danno alla capacità Persona_3 lavorativa specifica patiti affermando, inoltre, che le lesioni riportate dalla dovevano ritenersi incompatibili con il corretto utilizzo delle cinture di Pt_1 sicurezza;
- di non ritenere sufficiente il risarcimento riconosciuto dall'assicurazione convenuta e gli accertamenti tecnici svolti.
pagina 4 di 20 Contr Sulla base di tali presupposti, concludeva per la condanna di a corrisponderle:
i) la somma dovuta all'esito dell'istruttoria, a titolo di risarcimento dei danni, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (30.4.2016) al saldo effettivo, dedotto l'acconto di € 190.000,00 già corrisposto in tre tranches;
ii) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (5.7.2016) sulla somma di € 30.000,00;
iii) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (8.6.2017) sulla somma di € 40.000,00; iv) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente alla data del pagamento (1.8.2019) sulla somma di € 120.000,00; con vittoria di spese. Contr
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza di quanto eccepito e dedotto dall'attrice, esponendo per quanto ancora di interesse:
- che, in relazione alla corresponsabilità della danneggiata, la quantificazione del risarcimento doveva tenere conto anche del comportamento della ex artt. Pt_1
1227 e 2056 cod. civ., stante il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della trasportata, come dal risultanze peritali e certificato del pronto soccorso;
- in relazione all'entità dei pretesi danni, di avere provveduto a liquidare all'attrice quanto dovuto;
- in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per perdita di chances, quantificata in citazione in € 50.000,00, la domanda risultava infondata. Contr concludeva per il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate e, contestualmente, chiedeva di dichiarare la somma di € 190.000,00, già versata, idonea a soddisfare i danni patiti dalla Pt_1
Il Tribunale di Milano disponeva l'integrazione del contradditorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di (di seguito anche solo “ ”), che si Controparte_2 CP_2 costituiva, richiamando e facendo proprie tutte le contestazioni, nonché le conclusioni dell'assicurazione.
pagina 5 di 20 Istruita la causa documentalmente, nonché tramite CTU medico-legale in relazione alle lesioni e danni patiti dalla Myrosh1, il Tribunale di Milano con sentenza n. 2186/2023 accoglieva parzialmente le domande di parte attrice, provvedendo come segue:
“1. accertata la responsabilità di nella determinazione del sinistro per CP_3 cui è causa, occorso in Venaria Reale (TO) in data 30.4.2016, e di nella Parte_1 misura del 30% per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, condanna
[...] al risarcimento del 70% dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 patiti dall'attrice , che, tenuto conto delle somme corrisposte ante Parte_1 causam, si liquidano in euro 13.247,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti;
3. compensa tra la parte attrice ed le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del procedimento di istruzione preventiva, iscritto sub r.g. n. 12814/2018, nella misura del 50% e condanna l'assicurazione convenuta a rifondere alla parte attrice il restante 50% delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.822,50 per compensi, euro 148,75 per le spese, in euro 732,00 per spese di CTP, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta Controparte_1 le spese di c.t.u. del presente giudizio e del procedimento di istruzione preventiva
[...]
r.g. n. 12814/2018, come rispettivamente liquidate, nella misura del 50% ciascuna.”
L'iter argomentativo del Giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
l'azione ex art. 141 cod. ass. priv. proposta da parte attrice offre al danneggiato-terzo trasportato una tutela rafforzata e aggiuntiva rispetto all'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. priv., consentendogli di esperire un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, a condizione che nella dinamica del sinistro siano coinvolti due veicoli (anche senza che si verifichi lo scontro tra essi) e che non ricorra un'ipotesi di caso fortuito, che non può essere ricondotta al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista (cfr. ss.uu. n. 35318/2022), nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art. 144 cod. ass. priv., che consentiva al danneggiato di agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, stante, altresì, il fatto che nel caso di specie risultava non contestata la dinamica del sinistro provata;
1 Con quesito integrativo rispetto all'accertamento già compiuto in sede di istruzione preventiva, nominando la stessa consulente d'ufficio, dott.ssa Persona_3 pagina 6 di 20 - doveva ritenersi pacifico che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza rappresentava una condotta colposa nella causazione del danno, che rilevava ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 cod. civ. e che la circostanza risultava desumibile:
i) dal verbale di pronto soccorso, nel quale si legge “paziente trasportata sul sedile posteriore, non portava la cintura di sicurezza”;
ii) dalle risultanze della CTU in sede di ATP, laddove è stato rilevato che il mancato allacciamento delle cinture aveva inciso sull'entità delle lesioni, anche se non ne era stato possibile indicare la precisa entità dell'aggravamento determinato;
iii) da quanto riferito in sede di sommarie informazioni dall'altra passeggera, sig.ra le cui affermazioni (“io ero seduta davanti e avevo la cintura allacciata”) Per_4 risultavano compatibili con la conclusione secondo cui l'attrice fosse priva del mezzo di contenimento.
Considerata l'incidenza che il mancato uso delle cinture aveva avuto, in concreto, sul verificarsi delle lesioni riportate dall'attrice, la misura del concorso colposo della danneggiata veniva stimato nella misura del 30%, con conseguente diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto di liquidare in via equitativa il danno biologico in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano, con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2021), riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale2.
Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale di Milano:
- ha accertato un danno biologico nella misura di € 303.195,00, di cui € 280.258,00 per postumi permanenti ed € 22.937,00 per inabilità temporanea;
- ha escluso la personalizzazione del danno non patrimoniale in assenza di prove per l'impossibilità per l'attrice di continuare a svolgere l'allegata attività ludico- sportiva praticata in precedenza;
2 Cass. sez. III civ. n. 5474/2023. pagina 7 di 20 - per gli inestetismi lamentati, dagli accertamenti peritali compiuti dal CTU, era emersa la presenza di “trauma maxillo facciale ed esiti cicatriziali cutanei” e di
“un'asimmetria del volto quando sorride”, nonché la presenza di menomazioni della spalla evidenti “occasionalmente alla osservazione di persone terze quando la perizianda indossa abiti senza maniche”; la presenza di tali lesioni soprattutto al volto, poteva ritenersi idonea a condizionare la vita della e a Pt_1 determinare un conseguente suo patimento e un senso di vergogna, con conseguente aumento del risarcimento nella misura del 10%;
- quanto al danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa specifica, la dott.ssa aveva accertato che vi era stata una limitazione equivalente al 40%, Per_3 affermando in CTU che “i settori nei quali può impiegare le energie residue sono tutti quei settori in cui non sono previsti sollevamenti di gravi con l'arto superiore destro (es. centralinista o altro)”; in ragione del tipo di lesioni e dell'entità delle stesse, seppur l'evento dannoso avesse inciso in maniera negativa sulla capacità lavorativa della trasportata, tuttavia l'interessata aveva solo allegato di essere stata esclusa dal mondo del lavoro, con conseguente perdita del reddito;
- quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, la non aveva fornito neppure idonee allegazioni da cui poter evincersi che Pt_1 prima del sinistro svolgesse l'attività di modella;
- quanto alle spese mediche, il CTU aveva riconosciuto in sede di accertamento tecnico preventivo la somma di € 6.531,75 (rivalutate alla data odierna nella misura di € 7.759,72), comprensiva di spese fisioterapiche, a cui andavano aggiunte le spese per consulenze di parte nella misura di € 2.508,00 (rivalutate dal 2017 alla data odierna in € 2.929,39); a tali importi andavano aggiunte le spese mediche e spese equiparabili (per acquisizione copia di documentazione sanitaria) per € 371,35 (rivalutate dalla metà del 2019 alla data odierna in € 427,80), con esclusione delle spese per prestazioni di medicina alternativa, o idrochinesiterapia,
o ulteriori spese di cui non era stato prodotto il titolo giustificativo.
Conclusivamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto provato un danno complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro nella misura di € 332.995,71 e, a fronte dell'accertato concorso di colpa del 30% da parte della trasportata, le ha riconosciuto il diritto ad un risarcimento del danno nella misura di € 233.097,00, da cui sono state decurtate le somme ricevute dalla ante causam dall' assicurazione e Pt_1 dall'Inail (principio di compensatio lucri cum damno), con liquidazione del residuo danno nella misura di € 13.247,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
ha proposto appello concludendo come in epigrafe trascritto. Parte_1
pagina 8 di 20 Secondo l'appellante, il Tribunale di Milano aveva assunto la decisione valutando erroneamente le risultanze processuali, omettendo immotivatamente di istruire la causa e mal governando il criterio della soccombenza, arrivando così ad una riduttiva/iniqua liquidazione del danno e ad un'errata regolamentazione delle spese di lite.
Nello specifico, l'appellante ha censurato la decisione impugnata con riferimento: al concorso di colpa, al danno da invalidità permanente e temporanea, alla personalizzazione del danno, al danno alla capacità lavorativa, al mancato risarcimento di tutte le spese mediche nonché alla compensazione delle spese del procedimento cautelare e del giudizio di merito. Contr Instaurato il contraddittorio, si sono costituite e Controparte_2
Le appellate hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e hanno censurato, nel merito, tutto quanto dedotto ed eccepito con l'atto di appello, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 cpc e il Consigliere Istruttore ha riservato al Collegio – nella composizione in epigrafe trascritta – la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. sollevata dalle appellate e Controparte_1 Controparte_2
Come di recente ribadito dalle Suprema Corte, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”3.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello è possibile individuare le parti della sentenza di primo grado che si è inteso censurare, nonché le critiche motivate a tale decisione nonché della ratio decidendi che l'odierna appellante ha sottoposto al vaglio critico della Corte, in ossequio alla nuova formulazione della norma portata dal d. lgs. n. 149/2002.
La ha reiterato le richieste istruttorie, già dedotte in primo grado e su cui aveva Pt_1 insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni con le note depositate in vista dell'udienza del 23/11/2022 avanti al Tribunale di Milano. 3 Corte di Cassazione ss.uu. n. 36481/2022 richiamata nell'ordinanza Cass. civile, Sez. II, n. 1932/2024. pagina 9 di 20 Le istanze di prova orale, come già osservato dal Giudice di primo grado, risultano superflue poiché, per le ragioni nel prosieguo meglio illustrate, alcunché aggiungerebbero agli elementi desumibili dall'attività istruttoria assicurata dal Tribunale di Milano e non consentirebbero di modificare il quadro probatorio acquisito.
Tanto premesso, la Corte ritiene che l'appellante non abbia dedotto argomentazioni idonee a porre in discussione l'iter deduttivo e decisionale svolto dal Giudice di primo grado, con statuizioni che in questa sede trovano integrale conferma.
Per ragioni di chiarezza espositiva e di completezza argomentativa, di tutte le questioni rimesse dalla a questa Corte, si ritiene di procedere, in primo luogo, alla Pt_1 trattazione del profilo di responsabilità nella causazione dell'incidente stradale per poi analizzare le singole voci di danno contestate dall'appellante.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte in cui ha accertato un concorso di colpa del 30% in capo alla per il Pt_1 mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In particolare, l'appellante ha affermato che, trattandosi di eccezione estintiva, la stessa Contr doveva essere provata nella sua esatta misura dalle appellate e CP_2
In tesi, il Giudice di primo grado nel trattare la questione (cfr. sentenza di primo grado pp. 9-11) avrebbe fatto ricorso a considerazioni suggestive, ovvero avrebbe eccessivamente valorizzato quanto risultante dal verbale di pronto soccorso in atti ( ove si legge che la paziente non portava le cinture di sicurezza al momento del sinistro ), verbale che non poteva assurgere a piena prova ma solo come una mera praesumptio de praesumpto. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il Tribunale di Milano aveva erroneamente ritenuto prive di rilievo le dichiarazioni rese dal conducente del veicolo, su cui era trasportata, e aveva interpretato erroneamente, attraverso un ragionamento metagiuridico, l'affermazione resa nelle sommarie informazioni dell'altra passeggera circa Per_4
l'uso corretto delle cinture di sicurezza. Sul punto, pertanto, l'appellante ha ritenuto indefettibile la rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo, per le ragioni che seguono, a parere della Corte è infondato e non richiede la riapertura della fase istruttoria. La Corte - pur condividendo le critiche apportate dall'appellante all'eccessiva valorizzazione data, nella motivazione della sentenza impugnata, a quanto riportato nel verbale di pronto soccorso – ritiene che, comunque, da una valutazione complessiva delle risultanze processuali acquisite sia possibile ritenere accertata la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, da parte della nel momento in cui il Pt_1 conducente della macchina, su cui era trasportata, ha perso il controllo e il veicolo ha capottato.
pagina 10 di 20 Il Consulente nominato in sede di ATP, dott.ssa ha rilevato nel Persona_3 proprio elaborato peritale che “sotto il profilo probabilistico (più probabile che non), le lesioni riportate dall'attrice siano incompatibili con il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le lesioni al volto” (cfr. relazione CTU in ATP p. 12). E ancora: “Proprio perché l'auto si è capovolta il mancato allacciamento delle cinture ha potuto incidere sull'entità delle lesioni, anche se non è possibile indicare la precisa entità dell'aggravamento determinato dal mancato utilizzo delle stesse” (cfr. Ibidem p. 17). Tali conclusione sono coerenti con quanto è annotato nella relazione di sinistro stradale versata in atti, laddove è riportato:
- che l'altra passeggera, , aveva affermato “io ero seduta davanti e Persona_5 avevo la cintura allacciata”; dichiarazione che devono essere poste in relazione con l'inferiore entità dei traumi riportati dalla (policontusione e trauma distorsivo Per_4 caviglia sinistra, medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria di Torino e rimandata con dieci giorni di prognosi) rispetto a quelli subiti dalla Pt_1
- i Carabinieri intervenuti hanno riportato di aver provveduto ad estrarre dal veicolo il passeggero posteriore, ovvero la il cui corpo, a seguito del ribaltamento Pt_1 dell'automobile, era rimasto incastrato;
- il testimone oculare ha reso dichiarazioni, della cui veridicità non vi Testimone_1
è ragione di dubitare poiché compatibili con la natura delle lesioni subite dall'appellante, e ha affermato: “ho visto che dalla macchina vi era una ragazza che era per metà all'interno dell'auto incastrata e per metà fuori. Ho preso degli stracci per fare un legaccio al braccio perché perdeva sangue e ho chiamato subito il 118”;
- la circostanza è stata confermata anche da un altro testimone oculare, Testimone_2 sentito a sommarie informazioni.
Gli elementi, ora analizzati, forniscono indizi gravi e concordanti circa l'omesso utilizzo da parte dell'appellante delle cinture di sicurezza e che, in materia di responsabilità civile, introduce un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento ex art. 1227 comma 1 cod. civ., con conseguente legittima riduzione proporzionale del risarcimento del danno. Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dalle osservazioni critiche apportate alla decisione impugnata in merito alle dichiarazioni rese agli operanti dal conducente del veicolo, circa la dinamica del sinistro che lui stesso ha causato. Come già osservato, le dichiarazioni rese dall'altra passeggera sono circoscritte all'uso fatto dalla stessa delle cinture di sicurezza e rappresentano, nei termini acquisiti, un dato neutro.
pagina 11 di 20 Le circostanze riportate ai capitoli n. 1 e ss. dedotte dall'appellante non risultano rilevanti poiché la posizione dell'appellante sul divano posteriore lato dx della vettura, condotta dal , e la dinamica dell'incidente non sono in discussione, mentre la CP_3 circostanza in positivo, dell'adozione da parte della delle cinture di sicurezza, Pt_1 risulta capitolata genericamente rispetto al momento della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e del successivo ribaltamento.
Tanto premesso, l'accertato omesso uso delle cinture di sicurezza da parte dell'appellante consente alla Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale di Milano:- “pur non consentendo di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno, genera (…) un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima. Considerandosi, pertanto, l'incidenza che il mancato uso delle cinture ha avuto nel caso di specie sul verificarsi delle lesioni riportate dall'attrice, la misura del concorso colposo del danneggiato può stimarsi nella misura del 30%, sì che dovrà essere operata la relativa diminuzione rispetto alle somme riconosciute alla danneggiata a titolo risarcitorio” (cfr. sentenza di primo grado p. 11- cfr. Cass. sez. III ord. n. 8443/2019 ). La dinamica del sinistro, così come accertata, e la genericità delle contestazioni sollevate dall'appellante permettono alla Corte di confermare, ritenendola ragionevole, anche la proporzione della quota di concorso nel fatto colposo indicata dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo la ritiene che il Tribunale di Milano abbia errato nel Pt_1 quantificare il danno non patrimoniale da invalidità permanente. Nella sentenza impugnata si legge che tale danno veniva riconosciuto in € 280.258,00,
“tenuto conto dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni)” (cfr. sentenza di primo grado p. 14). Ad avviso dell'appellante, l'assunto è errato poichè il danno doveva essere considerato a partire dal momento in cui si erano verificate le lesioni e, nel caso di specie, l'importo da tenere in considerazione doveva essere rideterminato in € 285.062,00, in ragione dell'età della al momento del sinistro (23 anni). Pt_1
La contestazione, a parere della Corte, va disattesa. In plurime pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non a quello del sinistro, atteso che quel danno può ritenersi venuto ad esistenza solo con il consolidamento dei postumi4. 4 cfr. ex multis Cass. civile sez. III civ. n. 3121/2017 . pagina 12 di 20 Diversamente argomentando, ferma restando la congiunta risarcibilità del danno biologico permanente e temporaneo, si liquiderebbe contemporaneamente anche la componente temporanea del danno in riferimento allo stesso periodo temporale, con conseguente illegittima duplicazione dello stesso danno sia a titolo di inabilità temporanea che permanente. Pertanto, la Corte ritiene condivisibile quanto statuito dal Giudice di primo grado, secondo il quale: “Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (26 anni) e dell'entità di questi ultimi, in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 303.195,00 di cui euro 280.258,00 per postumi permanenti e di cui euro 22.937,00 per inabilità temporanea” (cfr. sentenza di primo grado p. 14). La motivazione giustifica le ragioni, sotto il profilo di una maggiore equità del risarcimento, dello scostamento ritenuto necessario pur in applicazione delle Tabelle di Milano5.
Venendo al terzo motivo relativo al danno da invalidità temporanea, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale di Milano lo ha quantificato in € 22.937,00, sulla base di criteri di calcolo che, in tesi, avrebbero dovuto portare a liquidare la maggior somma pari a € 37.697,00. Anche tale contestazione va respinta. La verifica del calcolo, con l'utilizzo delle Tabelle di Milano, porta la Corte a far ritenere corretta l'indicazione data dal Giudice di primo grado, che ha tenuto conto delle conclusioni fornite dalla dott.ssa nella propria relazione peritale. Per_3
Tali Tabelle, facendo seguito all' indirizzo giurisprudenziale indicato dalle ss.uu. della Cassazione civile a far tempo dalla pronuncia n. 26972/2008, portano alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica. Soddisfano l'esigenza di una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, e tengono conto sia dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) sia particolari (c.d. personalizzazione) sia del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale). In ogni caso, l'appellante ha omesso di indicare in che cosa si sarebbe tradotto in concreto l'errore di calcolo non potendo certo bastare l'indicazione di un risultato diverso. 5 Cass. sez. L. ord. n. 13701/2024. pagina 13 di 20 La genericità delle affermazioni riportate nell'appello non solo non ha consentito un corretto contraddittorio sulla doglianza, ma impedisce alla Corte ulteriori valutazioni. Deve, pertanto, essere condiviso quanto affermato dal Giudice di primo grado che, con motivazione chiara, ha affermato dalla pag. 19 e ss. della sentenza impugnata: “ Ne deriva che, alla luce di quanto esposto, il danno complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro (euro 332.995,71) a fronte dell'accertato concorso di colpa del 30% va determinato nell'importo di euro 233.097,00. Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalle assicurazioni e dall'Inail. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”). Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che alla somma di euro 231.902,93 deve essere decurtata la somma di euro 35.490,00 (pari alla somma di euro 30.000,00, rivalutata dall'5.7.2016 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei), versata ante causam da a titolo di danno non patrimoniale, così come la Controparte_1 somma di euro 46.840,00 (pari ad euro 40.000,00, rivalutata dall'08.06.2017 -data del pagamento- alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versata ante causam da a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale, nonché la somma di euro 137.520,00 (pari alla somma di euro pagina 14 di 20 120.000,00, rivalutata dall'1.8.2019 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei in euro). Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura di euro 13.247,00. Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (30.4.2016); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del primo pagamento sino al 05.07.2016 (data del primo pagamento); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione (cfr. 30.000,00 alla data del 5.7.2016) e così via per tutte le somme corrisposte (v. euro 40.000,00 alla data dell'8.6.2017, euro 120.000,00 alla data dell'1.8.2019). Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale”.
Con il quarto motivo, la ha censurato la sentenza di primo grado, nella parte Pt_1 in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la personalizzazione del danno nella percentuale del 10% sulla base di una motivazione, in tesi, fallace. Il motivo è infondato. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il Giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento6. 6 cfr. Cass. civile, ord. n. 15084/2019, Cass. civile, sent. n. 25164/2020. pagina 15 di 20 Nel caso in esame, non sono state provate circostante eccezionali e specifiche ulteriori rispetto a quelle già considerate dal Tribunale di Milano, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna maggiore variazione in aumento del risarcimento riconosciuto7.
Con il quinto motivo, la ha impugnato la decisione ritenendola errata nella Pt_1 parte in cui, con riguardo al danno alla capacità lavorativa specifica, il Tribunale di Milano avrebbe ritenuto dirimente, per la statuizione di rigetto, l'omessa prova della effettiva diminuzione reddituale, senza considerare che l'appellante non era più rientrata nel mercato del lavoro. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la ha lamentato un danno da Pt_1 diminuzione della capacità lavorativa specifica del 25% e lo ha quantificato in € 83.379,40 rinviando alle tabelle INAIL 1403/1922. Con gli atti difensivi depositati nel presente grado di giudizio ha genericamente fatto rinvio anche alla perdita di capacità generica. Il motivo, nel suo complesso, a parere della Corte è infondato. Come ribadito più volte dalla Suprema Corte, “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” 8.
Per giurisprudenza consolidata, dunque, la prova della diminuzione della capacità lavorativa specifica impone la dimostrazione che il soggetto abbia svolto o avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa produttiva di reddito, che tale attività sia stata effettivamente compromessa o, comunque, venuta meno. L'onere della prova che incombe sul danneggiato, trattandosi di danno patrimoniale, deve estendersi all'attività effettivamente svolta, al nesso causale tra le lesioni e la riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa e la diminuzione di reddito. Nella fattispecie in esame, come osservato dal Giudice di primo grado, tale onere non è stato adeguatamente assolto, sia con riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta sia con riferimento alla perdita patrimoniale. L'appellante si è limitato a produrre un contratto stipulato in data 22/4/2016 ( datore di lavoro ) - da cui risultava la decorrenza del rapporto, con mansioni di Persona_6 domestica, alcuni giorni prima dell'incidente per cui è causa - buste paga relative agli anni 2011 (data assunzione 6/8/2011) e 2012 (sino maggio 2012), la certificazione CUD del 2012 relative ad altro rapporto di lavoro alle dipendenze della e C.. CP_5
La documentazione prodotta non attesta un continuativo inserimento nel mondo del lavoro della e, del rapporto da ultimo instaurato con il non vi è Pt_1 Per_6 prova (in assenza di buste paga, attestazione dei contributi versati, documenti fiscali) dell' effettivo inizio delle prestazioni concordate o/e se il rapporto sia stato risolto a seguito dell'incidente stradale per cui è causa. Proprio l'assenza di allegazioni in ordine alla sorte di tale ultimo rapporto di lavoro impedisce alla Corte l'ulteriore verifica dell'applicazione dei principi da ultimo enunciati dalla Cassazione in relazione al possibile danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa e che, comunque, l'impostazione difensiva dall'appellante parrebbe escludere9.
Come sopra evidenziato, l'atto di appello riporta una generica doglianza e rinvio anche al danno da lesione della capacità lavorativa generica.
Il rinvio, non supportato da argomentazioni difensive, non tiene conto della differenza che la giurisprudenza ha individuato nel tracciare i due danni10.
Nel caso oggetto di esame, il grado non elevato di percentuale di invalidità permanente non consente di ritenere certa o, comunque, altamente probabile la menomazione della capacità generica di svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte dell'appellante. La violazione dell'onere di allegazione, ancora prima che probatorio, è ostativa ad accertamenti anche in via presuntiva11.
Con il sesto motivo la ha censurato la sentenza impugnata, lamentando il Pt_1 mancato risarcimento da parte del Giudice di primo grado del pregiudizio collegato ad alcune spese mediche. In tesi, il Tribunale di Milano avrebbe errato a riconoscere nei confronti dell'odierna appellante solo la minor somma di € 371,35, nonostante la avesse provveduto a Pt_1 documentare un importo esborsato superiore. Anche questa censura va rigettata. La Corte, rinnovata la disamina dei documenti versati in atti, ritiene di confermare la decisione impugnata. Per le spese per prestazioni di medicina “alternativa” o idrochinesiterapia, rispetto alle quali nel giustificativo prodotto non si evince il titolo o la riconducibilità delle stesse al sinistro, non è stata fornita la prova del loro rapporto causale con la natura delle lesioni accertate in sede peritale.
Con il settimo motivo, l'appellante si è lamentata del mancato rimborso di € 5.000,00 per spese inerenti a viaggi ed a costi sostenuti dalla stessa per recarsi alle numerose visite mediche e per sottoporsi ai diversi trattamenti riabilitativi. Anche tale motivo deve essere rigettato. L'appellante non ha in alcun modo dato prova di aver effettivamente sostenuto tali spese, né ha mai prodotto in giudizio alcun documento utile a tal fine.
Da ultimo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in punto regolamentazione spese di lite, ritenendo che il Tribunale di Milano abbia errato ad assumere statuizioni ex art. 92 cpc, sia con riferimento a quelle afferenti il procedimento cautelare, sia in relazione a quelle del giudizio di merito. Il Giudice di primo grado ha affermato: “Quanto al regolamento delle spese di lite del presente giudizio, l'accertato concorso di colpa di parte attrice nella misura del 30%, l'infondatezza delle pretese circa il danno da perdita di capacità lavorativa specifica e il danno da perdita di chance, nonché la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice in corso di causa ex art. 185 bis c.p.c., che comporterebbe l'impossibilità di riconoscere compensi per la seconda parte dell'attività istruttoria e di quella decisoria, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti processuali del presente giudizio. Le spese di ctp, sostenute dalla parte attrice nel presente giudizio, devono pertanto rimanere a suo esclusivo carico. Quanto alle spese del giudizio ante causam di istruzione preventiva ricorrono le condizioni per giustificare la compensazione parziale delle spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta nella misura del 50%. Controparte_1
La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconoscibile all'esito del giudizio di atp ex art. 5 del DM e tenuto conto delle somme già versate in data antecedente dalla compagnia convenuta), delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria, secondo i valori medi per il procedimento di istruzione preventiva). Le spese di c.t.u., del procedimento di atp e del presente procedimento (liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 21.12.2021), devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice e della convenuta nella misura del Controparte_1
50% ciascuna”. pagina 18 di 20 Il motivo di appello, genericamente dedotto, non tiene conto di siffatta articolata motivazione. Il Giudice di primo grado ha proceduto ad un'analisi delle varie fasi del procedimento alla luce dell'esito complessivo del contenzioso. Non ha potuto ignorare sia il rifiuto opposto dall'attuale appellante alla proposta conciliativa, formalizzata in corso di causa dall ai sensi dell'art. 185 cpc, sia l'inevitabile aggravio del contenzioso causato CP_6 dalle plurime voci di danno rivendicate della , in buona parte risultate infondate Pt_1 all'esito del giudizio e che hanno richiesto ulteriori accertamenti peritali.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
All'esito del giudizio segue la condanna di , parte soccombente, a Parte_1 rifondere le spese processuali del grado nei confronti di e di Controparte_1
Controparte_2
La liquidazione delle spese avviene nella misura indicata in dispositivo e determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità media), come previsto dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi, e apportato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 per la presenza di due appellate con la medesima posizione processuale. Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2186/2023 – repert. n. 2214/2023 - del Tribunale di Milano pubblicata il 17.03.2023, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e Controparte_1 di delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida complessivamente per entrambe le posizioni in € 11.011,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
pagina 19 di 20 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19/12/2024.
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019. 8 Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; v. anche Cass. 3/07/2014, n. 15238. pagina 16 di 20 9 Cass. sez. III civ. ord. n. 578772024; Cass. sez. III civ. ord. n. 4289 del 16/02/2024. 10 Cass. sez. III civ. ord. n. 26641 del 15/09/2023. 11 Cass. sez. III civ. n. 32935/2022. pagina 17 di 20