Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2903
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione e decadenza non fosse decorso, in quanto la notifica degli atti presupposti era avvenuta in modo rituale e tempestivo.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha accertato la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, escludendo profili di illegittimità formale o di merito. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'intimazione di pagamento, se riferita a cartella non impugnata, può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi della cartella presupposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2903
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2903
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo