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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2903/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16005/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020449060000 TASSA AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3051/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 071 2025 90204490 60/000 notificata in data 05.08.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione per tassa auto anni 2010-11 e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Si è costituita la Regione Campania depositando relata di notifica del presupposto avviso di accertamento.
Parte ricorrente con successive memorie impugnava quanto dedotto dalla resistente riportandosi alle originarie prospettazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16005/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020449060000 TASSA AUTO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3051/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 071 2025 90204490 60/000 notificata in data 05.08.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione per tassa auto anni 2010-11 e convenuto, quindi, gli enti resistenti al fine di sentir accertarne e dichiararne la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Si è costituita la Regione Campania depositando relata di notifica del presupposto avviso di accertamento.
Parte ricorrente con successive memorie impugnava quanto dedotto dalla resistente riportandosi alle originarie prospettazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.