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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'11 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1020 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ( ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Manciano (GR), Via. P. Aldi, 2 elettivamente domiciliata in Pitigliano, Piazza della Repubblica, 27, presso l'Avv. Melania Renaioli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione lavoro, contrariis rejectis, definitivamente giudicando, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, sulla scorta della documentazione prodotta, nonché per le ulteriori considerazioni e allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge,
In via principale revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 in epigrafe meglio descritto per carenza di legittimazione passiva della SI.ra ; Parte_1
Sempre in via principale e preliminare revocare e dichiarare nullo ed inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza di prova scritta;
In via subordinata Voglia revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile
l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 per carenza di interesse ad agire dell'Istituto;
In via ulteriormente subordinata, Voglia revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 per prescrizione del diritto di credito ivi azionato dall' CP_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Opposto: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, dichiarare la correttezza del comportamento dell' CP_1
In considerazione del comportamento della parte si chiede la condanna alle spese e competenze.
In subordine la totale compensazione delle stesse, non dovute per quanto esposto in narrativa”.
Pag. 2 di 6 F A T T O E D I R I T T O
1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.
271/2024 nel procedimento n. 752/2024 R.G., con il quale l'intestato
Tribunale le ha ingiunto – quale erede del fratello - il Parte_2 pagamento in favore dell' della somma di Euro 45.501,34 a titolo di CP_1 restituzione ratei indennità di accompagnamento ed ulteriori oneri legali, che il avrebbe indebitamente percepito per il periodo Parte_2 dall'1.2.2000 al 31.10.2007, oltre interessi, rivalutazione e spese.
L'elemento principale dedotto a sostegno dell'opposizione è quello relativo al mancato possesso della qualità di erede in capo alla Pt_1
2. Si costituiva l' invocando la correttezza del proprio operato dal CP_1 momento che al momento dell'emissione del d.i. la risultava erede, Pt_1 avendo rinunciato al compendio solo dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento monitorio da parte dell'Istituto.
3. La causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del provvedimento.
***
4. L'opposizione spiegata è fondata.
5. In via preliminare, giova rammentare che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, investendo non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva ma anche il merito della pretesa creditoria, nel corso della quale, pertanto, il creditore opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, ben può provare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cfr., ex multis, n. 1184 del 19/01/2007).
Pag. 3 di 6 6. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n.
4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., sez. 2,
6/05/2002, n. 6479; Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849). L'accettazione dell'eredità è dunque una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne;
non può, quindi, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod. civ. (Cass., sez. 5, 29/03/2017, n. 8053; Cass., sez. 5,
18/04/2019, n. 10908). L'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude infatti che possa essere chiamato a rispondere il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità, della cui prova è onerata nel caso specifico l'Ente previdenziale, attore sostanziale.
Non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dare luogo ad accettazione tacita dell'eredità, sempre che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 cod. civ. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione dello status da chiamato a erede. Così ad esempio, la richiesta della liquidazione delle somme non riscosse dal dante causa e la loro riscossione implicano
Pag. 4 di 6 l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), trattandosi di competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal pensionato defunto e quindi spettanti agli eredi. Tali somme entrano quindi nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi. Come conseguenza la loro riscossione da parte dell'erede, apparendo incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, ne implica l'accettazione, ivi inclusi ovviamente i debiti del defunto (nella specie, di natura previdenziale). L'accettazione dell'eredità è irrevocabile: se la eredità viene accettata, ad essa non si può più rinunciare (in tal senso, si dice che l'accettazione è un atto puro, al quale non può essere apposto alcun termine o condizione).
7. Nel caso in esame, parte opponente risulta aver rinunciato all'eredità in data 18\11\24 quindi a distanza di circa un mese dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14\10\24.
8. In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con la revoca del d.i. opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto
(così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Pag. 5 di 6 Ebbene, la circostanza che al momento della emissione del decreto ingiuntivo la ricorrente non aveva ancora rinunciato all'eredità e che ella era a conoscenza del credito del fratello avendo personalmente ricevuto le diffide inviatele dall' nel 2021 e nel 2022 ove era specificato che le CP_1 somme le erano richieste quale erede del fratello (cfr. Doc. 3 allegato Pt_2 dalla resistente), le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, così provvede:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2024;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza dell'11 giugno
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1020 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ( ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Manciano (GR), Via. P. Aldi, 2 elettivamente domiciliata in Pitigliano, Piazza della Repubblica, 27, presso l'Avv. Melania Renaioli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione lavoro, contrariis rejectis, definitivamente giudicando, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, sulla scorta della documentazione prodotta, nonché per le ulteriori considerazioni e allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge,
In via principale revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 in epigrafe meglio descritto per carenza di legittimazione passiva della SI.ra ; Parte_1
Sempre in via principale e preliminare revocare e dichiarare nullo ed inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per assoluta mancanza di prova scritta;
In via subordinata Voglia revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile
l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 per carenza di interesse ad agire dell'Istituto;
In via ulteriormente subordinata, Voglia revocare e/o dichiarare nullo ed inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 271/2024 per prescrizione del diritto di credito ivi azionato dall' CP_1
Con vittoria di spese ed onorari”.
Opposto: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, dichiarare la correttezza del comportamento dell' CP_1
In considerazione del comportamento della parte si chiede la condanna alle spese e competenze.
In subordine la totale compensazione delle stesse, non dovute per quanto esposto in narrativa”.
Pag. 2 di 6 F A T T O E D I R I T T O
1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.
271/2024 nel procedimento n. 752/2024 R.G., con il quale l'intestato
Tribunale le ha ingiunto – quale erede del fratello - il Parte_2 pagamento in favore dell' della somma di Euro 45.501,34 a titolo di CP_1 restituzione ratei indennità di accompagnamento ed ulteriori oneri legali, che il avrebbe indebitamente percepito per il periodo Parte_2 dall'1.2.2000 al 31.10.2007, oltre interessi, rivalutazione e spese.
L'elemento principale dedotto a sostegno dell'opposizione è quello relativo al mancato possesso della qualità di erede in capo alla Pt_1
2. Si costituiva l' invocando la correttezza del proprio operato dal CP_1 momento che al momento dell'emissione del d.i. la risultava erede, Pt_1 avendo rinunciato al compendio solo dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento monitorio da parte dell'Istituto.
3. La causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del provvedimento.
***
4. L'opposizione spiegata è fondata.
5. In via preliminare, giova rammentare che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di merito e legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario che involge una cognizione, non più sommaria, come nella fase monitoria, ma piena, investendo non soltanto la legittimità della procedura ingiuntiva ma anche il merito della pretesa creditoria, nel corso della quale, pertanto, il creditore opposto, che assume la veste di attore in senso sostanziale, ben può provare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cfr., ex multis, n. 1184 del 19/01/2007).
Pag. 3 di 6 6. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale (Cass., sez. 2, 11/05/2009, n. 10729; Cass, sez. 2, 28/02/2007, n.
4783), ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass., sez. 2,
6/05/2002, n. 6479; Cass., sez. 3, 10/03/1992, n. 2849). L'accettazione dell'eredità è dunque una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne;
non può, quindi, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità, ai sensi dell'art. 519 cod. civ. (Cass., sez. 5, 29/03/2017, n. 8053; Cass., sez. 5,
18/04/2019, n. 10908). L'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude infatti che possa essere chiamato a rispondere il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità, della cui prova è onerata nel caso specifico l'Ente previdenziale, attore sostanziale.
Non solo gli atti dispositivi, ma anche gli atti di gestione possono dare luogo ad accettazione tacita dell'eredità, sempre che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, occorrendo accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 cod. civ. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione dello status da chiamato a erede. Così ad esempio, la richiesta della liquidazione delle somme non riscosse dal dante causa e la loro riscossione implicano
Pag. 4 di 6 l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), trattandosi di competenze di pensione maturate e non percepite a titolo di pensione dal pensionato defunto e quindi spettanti agli eredi. Tali somme entrano quindi nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi. Come conseguenza la loro riscossione da parte dell'erede, apparendo incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità, ne implica l'accettazione, ivi inclusi ovviamente i debiti del defunto (nella specie, di natura previdenziale). L'accettazione dell'eredità è irrevocabile: se la eredità viene accettata, ad essa non si può più rinunciare (in tal senso, si dice che l'accettazione è un atto puro, al quale non può essere apposto alcun termine o condizione).
7. Nel caso in esame, parte opponente risulta aver rinunciato all'eredità in data 18\11\24 quindi a distanza di circa un mese dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14\10\24.
8. In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con la revoca del d.i. opposto.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto
(così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Pag. 5 di 6 Ebbene, la circostanza che al momento della emissione del decreto ingiuntivo la ricorrente non aveva ancora rinunciato all'eredità e che ella era a conoscenza del credito del fratello avendo personalmente ricevuto le diffide inviatele dall' nel 2021 e nel 2022 ove era specificato che le CP_1 somme le erano richieste quale erede del fratello (cfr. Doc. 3 allegato Pt_2 dalla resistente), le spese di lite possono essere compensate integralmente tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, così provvede:
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 271/2024;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 11.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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