Articolo 14 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 13Articolo 15
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5 aprile 1974
Art. 14. (Sopraelevazioni)

E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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