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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1084/2024 promossa in sede di appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. Parte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Elisa Sampietro che lo rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
Appellante contro
, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Bergamo Controparte_1
n. 67, presso lo studio dell'Avv. Alexandra Saddi che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
Appellata e appellante incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 648/2024, pubblicata il 23.07.2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1994/2020.
Con l'intervento dell'Avv. Anna Maria Chiama, in qualità di CURATORE SPECIALE dei minori (n. in Tunisia il 14.09.2007) ed Persona_1
(n. a Sesto San Giovanni il 28.10.2009), con studio in Persona_2
Alessandria, via Verdi n. 40, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Marina NUCCIO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma integrale o parziale della Sentenza n. 648/2024, pronunciata inter partes in data 9/7/2024, pubblicata il 23.07.2024 e notificata al NO il Pt_1
31.07.2024 IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare alla resistente e/o alla sita in Via Controparte_2
Eugenio Curiel n. 21, EL e/o ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni e/o alle Autorità Sanitarie Locali del Comune di EL o di Sesto San Giovanni, l'esibizione e la produzione, nel presente giudizio, delle cartelle cliniche relative allo stato di salute, fisico e psicologico, della resistente Signora e dei Controparte_1 figli minori e Persona_2 Persona_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accogliere l'appello interposto e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, modificando come segue le statuizioni contestate, alla luce dei sopra svolti motivi:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Disporre che, ove i minori manifestassero il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi possa avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, senza la presenza degli educatori;
3) Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità;
4) Porre a carico del NO previa revoca dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
5) Contenere la condanna del Sig. nei limiti del giusto e del Parte_2 provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare, anche in questo caso in forza della reciproca soccombenza, in € 1.500,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, Sig. e Pt_1
Sig.ra al 50%. CP_1
IN SUBORDINE Accogliere l'appello interposto e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, modificando come segue le statuizioni contestate, alla luce dei sopra svolti motivi:
1) Disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, tenendo conto anche di eventuali aggiornamenti e/o relazioni redatte dai Servizi incaricati e/o dagli psicoterapeuti e con attribuzione ad entrambi i genitori del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.;
2) Disporre che, ove i minori manifestassero il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi possa avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, ove necessario, alla presenza di un educatore degli incaricandi Servizi Sociali di EL;
3) Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità;
4) Porre a carico del NO previa revoca dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
5) Contenere la condanna del Sig. nei limiti del giusto e del Parte_2 provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare in € 2.000,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttori e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, Sig.
[...]
Sig.ra al 50%. Pt_1 CP_1
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello”.
Per l'appellata:
“Voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Rigettare integralmente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello interposto dal Sig. poiché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma Pt_1 della sentenza n. 648/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria. Quanto alla sola statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, stante l'indisponibilità della stessa a causa della locazione ad un soggetto terzo, si chiede di rideterminare l'importo del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori nella maggior somma di € 775,00 per ciascun figlio, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua e di giustizia per l'interesse dei minori. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per il Curatore Speciale:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, IN VIA DEFINITIVA:
o respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
o liquidare le spettanze dell'esponente Curatore speciale secondo i parametri del patrocinio a spese dello Stato;
o condannare l'appellante al pagamento a favore dello Stato italiano delle spese di lite tutte relative all'attività difensiva dell'esponente Curatore speciale”.
Per il Procuratore Generale:
Parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I NOi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Tunisia in data 10.12.2005 (trascritto nei registri del Comune di Sesto San Giovanni nel 2015). Dalla loro unione nascevano due figli: nato a [...] il R_
14.09.2007, e , nata a [...] il [...]. Per_2
La madre dei minori nel 2018 veniva condannata dal Tribunale di Milano ad una pena detentiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione per reati legati agli stupefacenti e veniva, pertanto, collocata, unitamente ai figli, presso la comunità il Cigno di Ovada. I coniugi si separavano legalmente in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 31.01.2019 e pubblicata l'11.02.2019. Inoltre, con separata ordinanza il Tribunale di Monza confermava l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni ed il collocamento degli stessi e della madre presso la comunità il Cigno di Ovada;
disponeva, altresì, la ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli in uno spazio neutro. Su ricorso del NO (dep. 27.07.2020), il Tribunale di Alessandria Pt_1 emanava in data 05.07.2022 (dep. 08.07.2022) sentenza parziale di scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, all'esito dell'istruttoria, si pronunciava in merito alle ulteriori richieste di parte ricorrente in punto di affido, mantenimento e spese di lite. Il Collegio, dunque, emanava in data 09.07.2024 (dep. 23.07.2024) sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio, oggetto del presente gravame, con la quale dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente;
affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa anche del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.; disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Sesto San Giovanni per almeno due anni, con onere dei Servizi incaricati di segnalare alla Procura minorile territorialmente competente eventuali situazione di pregiudizio dei minori;
disponeva, altresì, che i minori avessero collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
assegnava alla madre dei minori la casa coniugale (con ogni arredo e pertinenza); disponeva, inoltre, che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori alla presenza di un educatore;
disponeva, ancora, che il NO Pt_1 corrispondesse alla NOa entro il giorno 15 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma di Euro 600,00 (€ Per_2 R_
300,00 ciascuno), annualmente aggiornata secondo indice ISTAT, oltre alla quota degli assegni familiari eventualmente percepita ed oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e rigettava la domanda di assegno divorzile della NOa CP_1
Quanto alle spese di lite, il Primo Giudice condannava il NO a Pt_1 rimborsare all'erario le spese di lite sostenute dalla NOa CP_1 liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, al 15% CPA e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% CPA e IVA come per legge;
poneva, infine, le spese di CTU, come liquidate con apposito decreto in corso di causa, integralmente a carico del NO Pt_1
Nella parte motiva, il Giudice di primo grado rappresentava come la madre, all'esito della CTU, fosse stata valutata idonea allo svolgimento della funzione genitoriale;
in particolare, la donna aveva seguito scrupolosamente il progetto di semi-autonomia proposto dai servizi affidatari dei minori, aveva iniziato a lavorare presso un call center ed aveva successivamente reperito un'attività lavorativa presso il salone di una parrucchiera (la donna, a seguito del licenziamento da tale ultima attività, si era attivata per reperire un'altra attività lavorativa), aveva mostrato autorevolezza sui minori ed era riuscita a superare un momento di difficoltà emotiva nell'estate del 2023 continuando comunque ad occuparsi adeguatamente dei figli. Pertanto, tenuto conto del percorso positivo effettuato dalla NOa i Servizi Sociali avevano rilevato la necessità che i CP_1 minori avessero la possibilità di tornare a vivere in autonomia con la madre, difettando, al contrario, i presupposti per un loro affidamento ad entrambi i genitori. Invero, il padre dei minori aveva totalmente disatteso le indicazioni della CTU, nonché le prescrizioni dell'autorità giudiziaria (l'uomo aveva disatteso gli incontri con i figli e si era rifiutato di intraprendere qualsiasi percorso di sostegno alla genitorialità). Inoltre, il NO in diverse occasioni era risultato Pt_1 omissivo rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. Quanto poi all'assegnazione della casa familiare, il Giudicante osservava, altresì, come i minori, nonostante fossero stati collocati per anni fuori dall'ambiente domestico, continuassero ad individuare la casa in Sesto San Giovanni come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari (entrambi i minori avevano espressamente dichiarato, in sede di audizione, di voler tornare a casa a Sesto San Giovanni). Inoltre, la NOa si trovava CP_1 nell'impossibilità di reperire altra soluzione abitativa, stante la mancanza di occupazione, per cui l'assegnazione della casa familiare alla stessa costituiva l'unica possibilità per addivenire all'effettiva chiusura del percorso di semi- autonomia intrapreso dal nucleo. Riguardo, invece, alla frequentazione fra i minori ed il padre, il Giudice di prime cure sottolineava il deciso rifiuto dei minori di vedere l'uomo, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali del 20.03.2023, nonché di quanto riportato dagli stessi minori in sede di audizione con frasi quali “non lo sentivo come un padre, ogni volta che andavo agli incontri non mi sentivo a mio agio, cercavo di farmelo andare bene per dargli una possibilità”, “mio padre non lo vedo […] da quando abbiamo litigato […] non vorrei rivederlo, con lui non mi sento tanto in compagnia”. Il Primo Giudice richiamava, poi, per intero l'episodio del litigio avvenuto tra ed il padre, in quanto indicativo dell'atteggiamento Per_2 tenuto dal NO nei confronti dei figli, nonché delle errate modalità Pt_1 utilizzate dallo stesso per relazionarsi con i minori. In merito alla determinazione del contributo del padre al mantenimento, il Tribunale rilevava, altresì, una discreta disponibilità finanziaria dell'uomo che, oltre ad essere proprietario della casa coniugale, aveva venduto un appartamento in Milano per un valore dichiarato di € 55.000,00, aveva acquistato due autorimesse in Sesto San Giovanni per il valore di € 12.000,00, aveva una locazione non finanziaria di fabbricato del valore di € 11.400,00 e aveva un rapporto di trading online con saldo al 31.12.2023 di € 26.820,50. Precisava, infine, il Giudicante che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile era necessario valutare la sussistenza o meno di uno squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Invero, nel caso di specie, nonostante la sussistenza di tale squilibrio, non vi erano i presupposti per il riconoscimento né della funzione compensativo-perequativa, né della funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
in particolare, non vi era stata nessuna allegazione da parte della NOa circa l'eventuale sacrificio di ambizioni personali o CP_1 prospettive professionali per essersi dedicata in via prevalente alla famiglia. Inoltre, la donna non era nell'impossibilità di procurarsi mezzi reddituali e patrimoniali per ragioni oggettive, avendo la stessa dimostrato (durante il percorso di semi-autonomia) di essere in grado di entrare nel mondo del lavoro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, con ricorso depositato in data 28.09.2024, proponeva tempestivo appello il NO chiedendo, in riforma Pt_1 della sentenza appellata, disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
disporsi che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare lo stesso, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, senza la presenza degli educatori;
disporsi la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità; porsi a carico dello stesso, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
contenersi la condanna dello stesso nei limiti del giusto e del provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare, anche in questo caso in forza della reciproca soccombenza, in € 1.500,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. L'appellante chiedeva poi, in subordine, disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, tenendo conto anche di eventuali aggiornamenti e/o relazioni redatte dai Servizi incaricati e/o dagli psicoterapeuti e con attribuzione ad entrambi i genitori del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.; disporsi che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare lo stesso, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, ove necessario, alla presenza di un educatore degli incaricandi Servizi Sociali di EL;
disporsi la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità; porsi a carico dello stesso, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
contenersi la condanna dello stesso nei limiti del giusto e del provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare in € 2.000,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello. Con il primo motivo l'appellante lamentava la decisione del Primo Giudice di affidare in modo super-esclusivo i minori alla madre, senza tener conto di quanto emerso dagli atti, dalla documentazione versata in atti, nonché dall'istruttoria. Con il secondo motivo l'appellante si doleva della scelta irragionevole del Giudice di prime cure di assegnare la casa familiare alla NOa CP_1
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante riteneva del tutto infondata e non supportata da motivazione alcuna la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la NOa chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata, nonché di rideterminare l'importo del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori nella maggior somma di € 775,00 per ciascun figlio, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua e di giustizia per l'interesse dei minori, stante l'indisponibilità della casa coniugale a causa della locazione di un soggetto terzo. Osservava, in particolare, l'appellata come il Tribunale avesse attentamente vagliato entrambe le figure genitoriali, potendo così valutare come la stessa, a differenza del NO avesse seguito scrupolosamente il percorso Pt_1 proposto dai Servizi Sociali e avesse lavorato sulle proprie difficoltà. Inoltre, il padre, anziché anteporre il benessere dei figli alle proprie rivendicazioni, aveva principalmente screditato la figura materna durante tutto il giudizio, incolpandola della fine del matrimonio, nonché dell'assenza di un sereno rapporto padre-figli. L'uomo era altresì solito criticare gli educatori ed i Servizi Sociali di Sesto San Giovanni, tanto da chiederne la sostituzione con i Servizi Sociali di EL. Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'appellata rilevava come il Primo Giudice avesse tenuto esclusivamente in considerazione il primario interesse dei minori, i quali avevano più volte manifestato il desiderio di voler ritornare nella casa di Sesto San Giovanni. Tuttavia, stante l'impossibilità oggettiva di far rientro nell'immobile suddetto in quanto locato a terzi, si chiedeva una modifica in melius del contributo al mantenimento disposto a favore dei minori pari almeno a quanto percepito dal NO a titolo di canone di locazione. Con riguardo, poi, alle Pt_1 statuizioni relative alla ripartizione delle spese straordinarie era emersa un'enorme differenza reddituale tra le parti, non potendo, pertanto, trovare applicazione una suddivisione paritaria delle spese tra gli ex coniugi. Da ultimo, in punto spese di lite, l'appellata riteneva corretta la valutazione effettuata dal Tribunale, in quanto il Giudicante aveva considerato l'esito complessivo della lite, nonché quale parte aveva dato causa in misura prevalente agli oneri processuali (in particolare, il NO aveva cambiato tre Pt_1 difensori, depositando ogni volta una nuova memoria di costituzione;
aveva presentato numerose istanze di modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale, rifiutando di accettare quanto ritenuto più idoneo sia dal Tribunale che dai Servizi Sociali).
Si costituiva, altresì, il Curatore Speciale dei minori in persona dell'Avv. Anna Maria Chiama, chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché la liquidazione di quanto dovuto secondo i parametri del patrocinio a spese dello Stato. Rilevava, in particolare, il Curatore che dalle diverse relazioni dei Servizi Sociali erano emerse le inadeguatezze paterne nel prendere coscienza dei propri limiti educativi e relazionali con i figli, nonché una grave incapacità a ricorrere ad aiuti esterni, diversamente dalla madre dei minori che era stata in grado di accogliere gli aiuti offertile. L'uomo, inoltre, si era dimostrato rancoroso nei confronti dell'ex coniuge e non in grado di riconoscere i propri errori, così da comportare un potenziale pregiudizio per i figli. Quanto all'assegnazione della casa familiare, precisava, altresì, il Curatore che i minori avevano insistentemente chiesto di poter tornare a casa propria, mentre il padre, in senso contrario all'interesse dei figli, aveva locato la casa familiare in corso di causa così da poter ostacolare l'assegnazione alla ex moglie. In merito, poi, alla ripartizione delle spese straordinarie per i minori il Curatore osservava che il NO avesse una vantaggiosa posizione patrimoniale e Pt_1 che lo stesso avesse effettuato i conteggi sulla base della mera ipotesi che la NOa percepisse un contributo ordinario di € 1.000,00 mensili, CP_1 la cui corresponsione era però condizionata alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, senza contare che l'ex moglie avrebbe poi dovuto reperire un'altra abitazione con conseguente obbligo di esborso del relativo canone di locazione. Da ultimo, in ordine alla richiesta di revisione della liquidazione del compenso, il Curatore osservava in primis che il NO non aveva proposto Pt_1 tempestivamente opposizione al decreto di liquidazione e, pertanto, tale statuizione doveva intendersi definitiva e passata in giudicato. Precisava, poi, che, nonostante si fosse costituito in data 11.07.2023, per poter effettuare la costituzione aveva dovuto esaminare e studiare il fascicolo, effettuare alcuni incontri da telematico con i minori, redigere l'atto di costituzione, esaminare le prove e partecipare alla fase decisionale.
All'udienza in data 24.01.2025 le parti venivano sentite. La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e chiedeva di acquisire, entro il 20.05.2025, due relazioni aggiornate sulla situazione dei minori. Nel corso dell'udienza del 13.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. In tale sede, inoltre, il Curatore Speciale riportava quanto dichiarato dalla minore in merito al suo allontanamento dalla struttura Per_2 avvenuto in data 09.06.2025; in particolare, la minore aveva affermato di essersi molto pentita del suo comportamento (si era trattato di una ragazzata causata dalla bocciatura e dal non sapere come riferirlo alla madre), di non aver avuto consapevolezza di causare un problema così grande, anche facendo preoccupare tanto la madre, e di non farlo mai più. La Corte tratteneva la causa a decisione assegnando termine di giorni 20 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
Preliminarmente si osserva che le istanze istruttorie debbono essere rigettate, in quanto irrilevanti e generiche.
Quanto al primo motivo di appello, questo è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato. In punto affidamento dei minori la Corte condivide e richiama integralmente le considerazioni effettuate dal primo giudice, evidenziandone la puntualità motivazionale rispetto alle emergenze istruttorie. Le doglianze esposte nell'atto di appello dal NO non sono in grado di Pt_1 scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente dato atto dell'esistenza dei presupposti di legge in base ai quali è stato disposto l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva rafforzata. Secondo l'appellante la decisione assunta dal Tribunale in ordine al regime di affidamento dei minori si basa su presupposti fattuali totalmente errati, posto che lo stesso ha richiesto l'affidamento esclusivo dei figli, stante le restrizioni della libertà personale cui era sottoposta la NOa ha reiteratamente CP_1 richiesto l'ampliamento e/o la liberalizzazione degli incontri con i figli, a riprova di un interesse concreto ed evidente nei confronti degli stessi, ed ha sempre cercato di coltivare il rapporto con i minori, anche a fronte di un loro apparente rifiuto. Precisa, altresì, l'appellante che la NOa ha provocato la CP_1 dissoluzione del nucleo familiare coltivando una relazione extraconiugale e, conseguentemente, estromettendolo progressivamente dal nucleo, anche mediante racconti non veritieri ai minori circa la sua personalità e le sue intenzioni, nonché mantenendo un atteggiamento ostativo e non collaborativo in ordine alla promozione del percorso padre-figli. Sottolinea, inoltre, il NO che la ex moglie ha formato un sodalizio Pt_1 criminale con il nuovo compagno, commettendo diversi reati e venendo così condannata per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa, pena poi rideterminata in anni quattro e mesi tre di reclusione ed € 18.000,00 di multa (in data 06.05.2021 la NOa terminava di scontare la sua pena). CP_1
Invero, la donna era solita fare uso di sostanze stupefacenti, seguiva una terapia farmacologica sconosciuta all'appellante ed aveva sempre rifiutato ogni proposta di lavoro, in quanto i lavori proposti non erano “in linea con i propri interessi”. Precisa ancora l'appellante di aver ripreso i contatti con la figlia nonostante l'atteggiamento ambivalente della stessa ed alcune incomprensioni e difficoltà nel rapporto padre-figlia; in particolare, l'uomo, in occasione del compleanno della minore, le ha fatto recapitare dei fiori affermando di “aver sbagliato nei loro confronti”. Per quanto riguarda il rapporto con il figlio l'appellante R_ dichiara di aver svolto regolarmente gli incontri con il minore, trascorrendo momenti piacevoli insieme a quest'ultimo, e di aver anche organizzato un provino di calcio per il figlio in una squadra di livello superiore. Da ultimo l'appellante riporta le conclusioni della C.T.U. (di fatto disattese del Giudicante), dalle quali è emerso che lo stesso ha “un legame affettivo importante con i figli e da questi ricambiato” e che “la relazione di questo genitore non può essere di nocumento alla crescita dei figli. Si ritiene che Egli possa e debba svolgere un ruolo paterno in modo continuativo e, pertanto, si propone che gli incontri tra padre e figli possano essere liberalizzati”. Pertanto, la decisione del Giudicante di affidare i minori, in via esclusiva rafforzata, unicamente alla madre, escludendo del tutto il padre dalla quotidianità e dalle decisioni più importanti relative ai figli non appare rispondente al “best interest of the child”. Ebbene da tutta l'istruttoria agli atti è pacificamente emerso che il contesto familiare materno, sebbene presenti delle fragilità, si è sinora mostrato complessivamente adeguato e non pregiudizievole per i minori. La relazione con la madre ed il contesto materno rappresentano, quindi, la cornice che meglio soddisfa le esigenze psico-affettive e di accudimento di cui necessitano e R_
. Per_2
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia deciso nella piena consapevolezza di derogare al diritto dei minori al principio della bigenitorialità, che costituisce il regime ordinario da disporsi in via preferenziale e non certo in via punitiva per il padre. Siffatto regime, che non potrebbe ragionevolmente ritenersi precluso da una mera conflittualità, è stato disposto sulla base di ragioni dettagliate e convincenti, prima fra tutte la modalità del padre di esercitare la genitorialità tradottasi in un ostacolo alla crescita dei figli. In particolare, dalla C.T.U. (dep. il 17.01.2022) svolta in corso di causa la NOa viene ritenuta “idonea nello svolgimento della funzione genitoriale, CP_1 avendo Ella accettato gli interventi proposti e continuando a dimostrare di essere in grado di portare avanti il progetto proposto per il suo recupero. Risulta essere la figura genitoriale presso la quale i minori possono continuare ad essere collocati, aderendo tutti e tre al progetto del quale sono parte attiva”. Inoltre, la madre ha sempre mostrato di possedere buone capacità personali e relazionali, nonché di essere dotata di buone capacità intellettive, riconoscendo i propri errori ed assumendosi le proprie responsabilità già durante il periodo di reclusione in carcere (cfr. relazione del 20.04.2018). Invero, il miglioramento dello stato emotivo della donna è stato confermato dalla maggiore capacità della stessa di entrare in contatto con le sue fragilità e di far fronte a situazioni di stress in modo per lei funzionale. A riprova di ciò, la NOa ha trovato lavoro, con CP_1 contratto a tempo determinato confermato fino al mese di giugno 2025, come addetta alla contabilità presso un'azienda sul territorio di Pessano (cfr. relazione del 25.04.2025). Peraltro, la comunità di semi autonomia che ospita il nucleo riferisce di un buon percorso da parte della donna e dei figli, tanto che non vi sono più i presupposti per un accompagnamento del nucleo a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso (cfr. relazione del 12.05.2025). Diverso il comportamento del NO il quale ha “dimostrato negli anni di Pt_1 non voler accettare nessun aiuto proposto per riprendere i rapporti con i figli in maniera libera e continuativa, rendendo difficoltoso e improponibile qualsiasi intervento in suo favore” (cfr. CTU p. 43). Nell'elaborato peritale è stato ritenuto, altresì, indispensabile il sostegno alla genitorialità per il padre;
tuttavia, tale sostegno non è mai stato attivato da parte dell'uomo (solamente all'udienza del 24.01.2025 l'appellante ha dichiarato di aver fatto un percorso con la psicologa dott.ssa e di essere disponibile a fare un altro percorso Persona_3 unitamente ai figli). Emerge, inoltre, dalle relazioni che il NO nel mese Pt_1 di settembre 2021 ha rifiutato di prestare il proprio consenso per un'operazione chirurgica a favore della figlia , che ha costantemente rifiutato un percorso Per_2
a cura del Servizio volto ad un supporto psicologico dello stesso e che ha disatteso la richiesta dei figli di non contattarli. La scelta dei minori di non voler più rivedere il padre è scaturita da un grave episodio che è esitato nell'abbandono da parte dell'uomo degli stessi in un centro commerciale. Siffatto episodio è stato richiamato integralmente dal primo giudice in quanto indicativo dell'atteggiamento ostile e disfunzionale del padre nei confronti dei figli, ed appare, pertanto, opportuno riportare anche in tale sede quanto riferito da Per_2 in sede di audizione: “Le racconto l'ultimo episodio per cui non ci siamo più visti, perché secondo me è molto importante, da giorni volevo andare al Sushi perché non c'ero mai stata con PA e mio AT, l'ho detto a mio padre che mi ha detto che in cambio dovevo andare alle 9:00. Però mio AT era addormentato e mamma non ha voluto svegliarlo, anche perché nel foglio c'era scritto alle 10:00, per cui lo ho avvisato che la mamma non voleva che scendessi prima delle 10:00. Ha aspettato e poi , che abita lì, mi diceva che mio padre continuava a suonare tutti i Per_4 campanelli del condomino e dava fastidio, sono scesa e ho detto a mio padre che dava fastidio e che doveva smetterla ed aspettare le 10:00. Abbiamo visto PA molto arrabbiato, forse per il nostro ritardo, ma non mi aspettavo questa reazione, è sempre stato una persona comprensiva. Ci ignora, non ci parla e si dirige verso la stazione a passo veloce e noi lo seguiamo dietro di lui. In stazione lui si ferma a leggere fino a che non arriva il treno e continua in treno, noi veniamo esclusi da lui. Stessa cosa una volta arrivati, sino a che non si ferma a prendere il caffè, io mi sono offesa e sono andata avanti, pioveva e mio AT scivola, stava per battere la testa e si era fatto anche male, ma PA passando accanto a noi non si è fermato per vedere se andava tutto bene ed ha proseguito verso il centro commerciale. Lo abbiamo trovato già al tavolo e ci siamo seduti in un altro tavolo, ci dice che dobbiamo parlare. Io mi avvicino, ma pretende che si avvicini anche mio AT. Lui viene e PA ci dice “ma voi chi pensate di essere, io non posso aspettarvi un'ora solo perché non avete voglia di svegliarvi, si tratta così una persona, non è possibile che voi trattate così vostro padre”. La cosa che mi ha dato fastidio sono i toni, stava urlando e c'erano un bel po' di spersone a guardarci. Per qualche secondo ho provato un po' di vergogna. Gli ho detto se devi continuare a lamentarti vai via. Lui è andato via e ci ha lasciato lì, io non glielo avevo detto perché andasse via davvero, ma per spaventarlo, mi sono sentita offesa al quadruplo, perché mi sono sentita abbandonata e nonostante non fosse la prima volta, perché offesa da lui mi sono sentita tante volte. È venuta poi a prenderci la mamma e per tirarci su ci ha portato lei al sushi. Nonostante non me lo aspettassi la giornata alla fine con la mamma è andata bene”. Ha ritenuto, quindi, il Giudicante di fronte alle gravi criticità paterne di dover accogliere la domanda formulata dalla resistente e dalla stessa Parte_3 di affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre ai sensi dell'art.
[...]
337 quater c.c., posto che l'affidamento condiviso rappresenterebbe un pregiudizio per i ragazzi, stante “la totale incapacità del padre di sintonizzarsi con il vissuto emotivo dei figli e di comprenderne i bisogni”. I ragazzi, di fatto, hanno rifiutato categoricamente di vedere il padre e il distacco tra genitore e figli nel corso del tempo si è ancora approfondito. Sul punto appare decisiva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 13.05.2025 dalla quale è emerso come la figlia non voglia rivedere il padre e Per_2 di come “la volontà di interrompere i rapporti è scaturita da atteggiamenti del padre che non le hanno permesso di sentirsi amata, accettata, compresa. Dichiara di aver voluto incontrare il padre in passato perché sentiva forte il bisogno di una figura paterna e che l'atteggiamento del NO ha fortemente deluso le Pt_1 aspettative. Racconta come il padre non facesse altro che parlare male della madre e del sistema e di come non dovesse fidarsi di nessuno”. invece, ribadisce R_
“di temere che il padre possa presentarsi improvvisamente davanti alla comunità o davanti a scuola”. Tale preoccupazione è espressa anche dalla stessa che Per_2
“sottolinea il timore di trovarsi davanti al padre all'improvviso e di eventuali sue ritorsioni”. Non vi sono, dunque, motivi attuali per discostarsi dal regime previsto dal primo giudice, tenuto conto anche della maturità di giudizio raggiunta dai minori ( diventerà maggiorenne il 14.09.2025, mentre compirà 16 anni il R_ Per_2 28.10.2025), tale per cui l'affido rafforzato alla madre non impedisce al padre di rapportarsi con i figli ove essi lo desiderassero.
Con il secondo motivo, il NO si duole della scelta irragionevole del Pt_1
Giudice di prime cure di assegnare la casa familiare alla NOa CP_1 precisando che la madre dei minori non si sia allontanata involontariamente dalla casa coniugale (come sostenuto dal Primo Giudice), ma abbia posto in essere volontariamente condotte di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti al punto tale da essere condannata alla pena della reclusione, poi scontata presso la Comunità di Ovada unitamente ai figli. Inoltre, la casa coniugale è locata in favore del NO con contratto di locazione avente decorrenza dal CP_3
01.05.2023 al 30.04.2027. Peraltro, l'appellante ha fondato motivo di ritenere che le condotte criminose già poste in essere dall'ex moglie possano essere reiterate in quei luoghi, patendo così i figli un grave ed irreparabile nocumento. L'appellante propone, pertanto, l'incremento del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), insistendo affinché la casa coniugale non venga assegnata alla NOa Quanto, poi, alla CP_1 ripartizione delle spese straordinarie l'appellante non ha rinvenuto nessun eclatante squilibrio reddituale rispetto all'ex moglie tale da giustificare a suo carico la percentuale del 70% delle spese, ritenendo più congrua la ripartizione nella misura del 50% per ciascuna parte. Tale motivo di appello merita parziale accoglimento. Occorre in proposito considerare che due sono i profili che vengono in essere e trovano spazio nella gravata sentenza:
• il primo attiene all'attuale indisponibilità di usufruire della casa familiare, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, in quanto detto immobile, di proprietà esclusiva dell'appellante, è stato da questi locato a terzi nelle more del giudizio di primo grado;
• il secondo afferisce all'interesse dei figli, quale criterio fondamentale e prioritario nella decisione in merito all'assegnazione della casa familiare, cui si lega il diritto all'abitazione. Nel caso che ci riguarda, il primo profilo assume rilievo sia in merito all'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo conduttore, sia in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli. Invero, a norma dell'art. 337 sexies co.1 c.c. il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. con conseguente applicazione della regola di cui all'art. 2644 c.c. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, oltre a non essere stato oggetto di trascrizione (non trovando, pertanto, applicazione la regola di cui all'art. 2644 c.c.), è anche successivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione (contratto decorrente dal giorno 01.05.2023 e con scadenza al giorno 30.04.2027). Appare, dunque, necessario revocare l'assegnazione della casa familiare disposta dal primo giudice in favore della NOa e, conseguentemente, CP_1 rideterminare il contributo al mantenimento dei figli, stante quanto previsto dall'art. 337 quater co. 1 c.c. Invero, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale si deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. 25420/2023). Pare opportuno precisare, altresì, che l'obbligo di mantenimento si sostanzia nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora (quale essa sia), intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi che richiede un ambiente sereno ma che non presuppone necessariamente il mantenimento della originaria casa familiare. Ebbene, tenuto conto dell'impossibilità per il nucleo di poter usufruire della casa familiare, dell'assenza di una garanzia lavorativa che impedisce alla NOa
[...] di accedere al mercato immobiliare, nonché del prorogarsi della CP_1 permanenza del nucleo in una struttura educativa (situazione che può essere di pregiudizio al nucleo stesso), appare fondamentale garantire alla madre ed ai propri figli la possibilità di reperire una soluzione abitativa autonoma e rispondente alle loro esigenze. A ciò si aggiunga che il NO oltre ad essere proprietario della casa Pt_1 coniugale, ha venduto un appartamento in Milano per un valore dichiarato di € 55.000,00, ha acquistato due autorimesse in Sesto San Giovanni per il valore di € 12.000,00, ha una locazione non finanziaria di fabbricato del valore di € 11.400,00 e ha un rapporto di trading online con saldo al 31.12.2023 di € 26.820,50. Diversamente, la NOa non è proprietaria di nessun CP_1 immobile da poter adibire a casa familiare e svolge un'attività lavorativa part time, con orario di sei ore giornaliere e contratto a tempo determinato con scadenza a giugno 2025, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00. Pertanto, valutate le rispettive condizioni economiche-reddituali delle parti, considerato il canone percepito dal NO dalla locazione della casa Pt_1 familiare pari ad € 950,00, rilevato che lo stesso percepisce, a suo dire, unicamente la pari a circa € 1.300,00 dal mese di febbraio 2025, rilevato CP_4 ancora che l'uomo è proprietario di una seconda casa sita sul territorio di LL (cfr. relazione del 24.04.2025), la Corte ritiene che il contributo al mantenimento ordinario dei figli debba essere rideterminato nella cifra di € 1.250,00 mensili (€ 625,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie relative ai figli minori, come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., debbono essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre. In merito, poi, al secondo profilo afferente all'interesse dei figli, appare decisiva la relazione del servizio territoriale del 12.05.2025 secondo cui: “sarebbe auspicabile una collocazione che permetta ai ragazzi di rimanere sul territorio di EL, dove hanno costruito reti amicali ed affettive. Tale continuità può essere definita ancor più importante soprattutto per che avendo un disturbo dello spettro R_ autistico necessita di costanza, routine, che gli permettono una maggiore serenità nell'approcciare alle attività quotidiane. Per è inoltre fondamentale poter R_ continuare a frequentare lo SFA di via Pusiano;
dopo molte difficoltà nel percorso scolastico, questa soluzione gli ha permesso di affrontare un percorso di crescita in modo più sereno, portandolo a progressi negli apprendimenti, anche dal punto di vista della socialità e alla capacità di ripensarsi all'interno di un percorso lavorativo, se adeguatamente sostenuto”. Dunque, l'assegnazione della casa familiare disposta dal primo giudice non appare più rispondere all'interesse dei minori, in quanto il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche è ormai da rinvenirsi sul territorio di EL. Invero, afferma “di avere ormai costruito sul territorio di EL, ove è Per_2 collocata da diversi anni, una buona rete amicale;
di trovarsi bene nella scuola che frequenta vicina a EL (Istituto Bellisario di Inzago) ed esprime oggi il desiderio, se possibile, di rimanere sul territorio ove si trova” (cfr. relazione del 12.05.2025).
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ritiene del tutto infondata e non supportata da motivazione alcuna la condanna alle spese di lite. In base al principio di soccombenza, per il caso di “soccombenza reciproca” il giudice “può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; nel caso di specie nessuna delle parti è risultata integralmente vittoriosa, ma tanto il NO
[...] quanto la NOa e la TR sono incorsi in una Pt_1 CP_1 reciproca soccombenza (in particolare, la resistente ha visto respinta la richiesta di assegno divorzile, ridotto l'importo richiesto per ciascun figlio così come il contributo alle spese straordinarie e respinta l'eccezione di incompetenza;
la TR si è vista rigettare la richiesta di disporre un assegno di mantenimento di € 450,00 per figlio, nonché quella di porre all'80% le spese straordinarie). Rileva, infine, l'appellante l'errore del Primo Giudice nel liquidare anche la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che la TR si sia costituita nel procedimento solamente all'esito dell'audizione dei minori (occorsa in data 10.05.2023), espletando di fatto solo attività post-istruttorie. La Corte ritiene che correttamente il primo giudice abbia condannato il NO
[...]
l rimborso delle spese come sopra specificate, in ragione del criterio della Pt_1 maggiore e piu' grave soccombenza, anche tenuto conto della gravità della sua condotta consistita nell'avere dato in locazione la casa coniugale in modo tale da impedirne l'effettivo godimento da parte della moglie e dei figli. In ordine alle spese del Curatore speciale si osserva che l'appellante ha omesso di proporre tempestivamente e ritualmente opposizione al decreto di liquidazione emesso il 9.7.24, di guisa che tale statuizione deve intendersi definitiva e passata in giudicato. A diverse conclusioni si giunge invece per quanto attiene alle spese di lite del presente grado di giudizio che debbono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza. La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata come specificato ut supra; per il resto deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 648/2024 del Tribunale di Alessandria pubblicata il 23.07.2024,
in parziale accoglimento dell'appello principale
- rigetta la richiesta di affidamento condiviso dei minori;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, già disposta in favore della NOa CP_1
in parziale accoglimento dell'appello incidentale
- dispone che il NO versi un contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli pari ad € 1.250,00 mensili (€ 625,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che le spese straordinarie relative ai figli minori, come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., siano attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino in data 4 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1084/2024 promossa in sede di appello nell'interesse di
elettivamente domiciliato in Torino, Galleria Enzo Tortora n. Parte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Elisa Sampietro che lo rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
Appellante contro
, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Bergamo Controparte_1
n. 67, presso lo studio dell'Avv. Alexandra Saddi che la rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
Appellata e appellante incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 648/2024, pubblicata il 23.07.2024, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1994/2020.
Con l'intervento dell'Avv. Anna Maria Chiama, in qualità di CURATORE SPECIALE dei minori (n. in Tunisia il 14.09.2007) ed Persona_1
(n. a Sesto San Giovanni il 28.10.2009), con studio in Persona_2
Alessandria, via Verdi n. 40, parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
e del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Marina NUCCIO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma integrale o parziale della Sentenza n. 648/2024, pronunciata inter partes in data 9/7/2024, pubblicata il 23.07.2024 e notificata al NO il Pt_1
31.07.2024 IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare alla resistente e/o alla sita in Via Controparte_2
Eugenio Curiel n. 21, EL e/o ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni e/o alle Autorità Sanitarie Locali del Comune di EL o di Sesto San Giovanni, l'esibizione e la produzione, nel presente giudizio, delle cartelle cliniche relative allo stato di salute, fisico e psicologico, della resistente Signora e dei Controparte_1 figli minori e Persona_2 Persona_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accogliere l'appello interposto e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, modificando come segue le statuizioni contestate, alla luce dei sopra svolti motivi:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Disporre che, ove i minori manifestassero il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi possa avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, senza la presenza degli educatori;
3) Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità;
4) Porre a carico del NO previa revoca dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
5) Contenere la condanna del Sig. nei limiti del giusto e del Parte_2 provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare, anche in questo caso in forza della reciproca soccombenza, in € 1.500,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, Sig. e Pt_1
Sig.ra al 50%. CP_1
IN SUBORDINE Accogliere l'appello interposto e, conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, modificando come segue le statuizioni contestate, alla luce dei sopra svolti motivi:
1) Disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, tenendo conto anche di eventuali aggiornamenti e/o relazioni redatte dai Servizi incaricati e/o dagli psicoterapeuti e con attribuzione ad entrambi i genitori del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.;
2) Disporre che, ove i minori manifestassero il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi possa avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, ove necessario, alla presenza di un educatore degli incaricandi Servizi Sociali di EL;
3) Disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità;
4) Porre a carico del NO previa revoca dell'assegnazione della casa Pt_1 coniugale sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
5) Contenere la condanna del Sig. nei limiti del giusto e del Parte_2 provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare in € 2.000,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttori e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, Sig.
[...]
Sig.ra al 50%. Pt_1 CP_1
IN OGNI CASO Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello”.
Per l'appellata:
“Voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI Rigettare integralmente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello interposto dal Sig. poiché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma Pt_1 della sentenza n. 648/2024 emessa dal Tribunale di Alessandria. Quanto alla sola statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, stante l'indisponibilità della stessa a causa della locazione ad un soggetto terzo, si chiede di rideterminare l'importo del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori nella maggior somma di € 775,00 per ciascun figlio, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua e di giustizia per l'interesse dei minori. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per il Curatore Speciale:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, IN VIA DEFINITIVA:
o respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
o liquidare le spettanze dell'esponente Curatore speciale secondo i parametri del patrocinio a spese dello Stato;
o condannare l'appellante al pagamento a favore dello Stato italiano delle spese di lite tutte relative all'attività difensiva dell'esponente Curatore speciale”.
Per il Procuratore Generale:
Parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I NOi e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Tunisia in data 10.12.2005 (trascritto nei registri del Comune di Sesto San Giovanni nel 2015). Dalla loro unione nascevano due figli: nato a [...] il R_
14.09.2007, e , nata a [...] il [...]. Per_2
La madre dei minori nel 2018 veniva condannata dal Tribunale di Milano ad una pena detentiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione per reati legati agli stupefacenti e veniva, pertanto, collocata, unitamente ai figli, presso la comunità il Cigno di Ovada. I coniugi si separavano legalmente in virtù della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 31.01.2019 e pubblicata l'11.02.2019. Inoltre, con separata ordinanza il Tribunale di Monza confermava l'affido dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Sesto San Giovanni ed il collocamento degli stessi e della madre presso la comunità il Cigno di Ovada;
disponeva, altresì, la ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli in uno spazio neutro. Su ricorso del NO (dep. 27.07.2020), il Tribunale di Alessandria Pt_1 emanava in data 05.07.2022 (dep. 08.07.2022) sentenza parziale di scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, all'esito dell'istruttoria, si pronunciava in merito alle ulteriori richieste di parte ricorrente in punto di affido, mantenimento e spese di lite. Il Collegio, dunque, emanava in data 09.07.2024 (dep. 23.07.2024) sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio, oggetto del presente gravame, con la quale dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente;
affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa anche del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.; disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Sesto San Giovanni per almeno due anni, con onere dei Servizi incaricati di segnalare alla Procura minorile territorialmente competente eventuali situazione di pregiudizio dei minori;
disponeva, altresì, che i minori avessero collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
assegnava alla madre dei minori la casa coniugale (con ogni arredo e pertinenza); disponeva, inoltre, che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare il padre, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori alla presenza di un educatore;
disponeva, ancora, che il NO Pt_1 corrispondesse alla NOa entro il giorno 15 di ogni mese, con CP_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e la somma di Euro 600,00 (€ Per_2 R_
300,00 ciascuno), annualmente aggiornata secondo indice ISTAT, oltre alla quota degli assegni familiari eventualmente percepita ed oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e rigettava la domanda di assegno divorzile della NOa CP_1
Quanto alle spese di lite, il Primo Giudice condannava il NO a Pt_1 rimborsare all'erario le spese di lite sostenute dalla NOa CP_1 liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, al 15% CPA e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% CPA e IVA come per legge;
poneva, infine, le spese di CTU, come liquidate con apposito decreto in corso di causa, integralmente a carico del NO Pt_1
Nella parte motiva, il Giudice di primo grado rappresentava come la madre, all'esito della CTU, fosse stata valutata idonea allo svolgimento della funzione genitoriale;
in particolare, la donna aveva seguito scrupolosamente il progetto di semi-autonomia proposto dai servizi affidatari dei minori, aveva iniziato a lavorare presso un call center ed aveva successivamente reperito un'attività lavorativa presso il salone di una parrucchiera (la donna, a seguito del licenziamento da tale ultima attività, si era attivata per reperire un'altra attività lavorativa), aveva mostrato autorevolezza sui minori ed era riuscita a superare un momento di difficoltà emotiva nell'estate del 2023 continuando comunque ad occuparsi adeguatamente dei figli. Pertanto, tenuto conto del percorso positivo effettuato dalla NOa i Servizi Sociali avevano rilevato la necessità che i CP_1 minori avessero la possibilità di tornare a vivere in autonomia con la madre, difettando, al contrario, i presupposti per un loro affidamento ad entrambi i genitori. Invero, il padre dei minori aveva totalmente disatteso le indicazioni della CTU, nonché le prescrizioni dell'autorità giudiziaria (l'uomo aveva disatteso gli incontri con i figli e si era rifiutato di intraprendere qualsiasi percorso di sostegno alla genitorialità). Inoltre, il NO in diverse occasioni era risultato Pt_1 omissivo rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli. Quanto poi all'assegnazione della casa familiare, il Giudicante osservava, altresì, come i minori, nonostante fossero stati collocati per anni fuori dall'ambiente domestico, continuassero ad individuare la casa in Sesto San Giovanni come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari (entrambi i minori avevano espressamente dichiarato, in sede di audizione, di voler tornare a casa a Sesto San Giovanni). Inoltre, la NOa si trovava CP_1 nell'impossibilità di reperire altra soluzione abitativa, stante la mancanza di occupazione, per cui l'assegnazione della casa familiare alla stessa costituiva l'unica possibilità per addivenire all'effettiva chiusura del percorso di semi- autonomia intrapreso dal nucleo. Riguardo, invece, alla frequentazione fra i minori ed il padre, il Giudice di prime cure sottolineava il deciso rifiuto dei minori di vedere l'uomo, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione dei Servizi Sociali del 20.03.2023, nonché di quanto riportato dagli stessi minori in sede di audizione con frasi quali “non lo sentivo come un padre, ogni volta che andavo agli incontri non mi sentivo a mio agio, cercavo di farmelo andare bene per dargli una possibilità”, “mio padre non lo vedo […] da quando abbiamo litigato […] non vorrei rivederlo, con lui non mi sento tanto in compagnia”. Il Primo Giudice richiamava, poi, per intero l'episodio del litigio avvenuto tra ed il padre, in quanto indicativo dell'atteggiamento Per_2 tenuto dal NO nei confronti dei figli, nonché delle errate modalità Pt_1 utilizzate dallo stesso per relazionarsi con i minori. In merito alla determinazione del contributo del padre al mantenimento, il Tribunale rilevava, altresì, una discreta disponibilità finanziaria dell'uomo che, oltre ad essere proprietario della casa coniugale, aveva venduto un appartamento in Milano per un valore dichiarato di € 55.000,00, aveva acquistato due autorimesse in Sesto San Giovanni per il valore di € 12.000,00, aveva una locazione non finanziaria di fabbricato del valore di € 11.400,00 e aveva un rapporto di trading online con saldo al 31.12.2023 di € 26.820,50. Precisava, infine, il Giudicante che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile era necessario valutare la sussistenza o meno di uno squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali delle parti. Invero, nel caso di specie, nonostante la sussistenza di tale squilibrio, non vi erano i presupposti per il riconoscimento né della funzione compensativo-perequativa, né della funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
in particolare, non vi era stata nessuna allegazione da parte della NOa circa l'eventuale sacrificio di ambizioni personali o CP_1 prospettive professionali per essersi dedicata in via prevalente alla famiglia. Inoltre, la donna non era nell'impossibilità di procurarsi mezzi reddituali e patrimoniali per ragioni oggettive, avendo la stessa dimostrato (durante il percorso di semi-autonomia) di essere in grado di entrare nel mondo del lavoro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, con ricorso depositato in data 28.09.2024, proponeva tempestivo appello il NO chiedendo, in riforma Pt_1 della sentenza appellata, disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
disporsi che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare lo stesso, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, senza la presenza degli educatori;
disporsi la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità; porsi a carico dello stesso, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
contenersi la condanna dello stesso nei limiti del giusto e del provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare, anche in questo caso in forza della reciproca soccombenza, in € 1.500,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. L'appellante chiedeva poi, in subordine, disporsi l'affidamento in via esclusiva alla madre dei figli minori, tenendo conto anche di eventuali aggiornamenti e/o relazioni redatte dai Servizi incaricati e/o dagli psicoterapeuti e con attribuzione ad entrambi i genitori del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i figli di cui all'art. 337 ter, comma 3, c.c.; disporsi che, ove i minori avessero manifestato il desiderio di frequentare lo stesso, la frequentazione fra i medesimi potesse avvenire con le tempistiche e la frequenza richiesta dai minori, ove necessario, alla presenza di un educatore degli incaricandi Servizi Sociali di EL;
disporsi la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dei minori da parte dei servizi sociali di EL, in sostituzione di quelli di Sesto San Giovanni, prevedendo altresì un percorso congiunto – da frequentare unitamente ai minori – di promozione e sviluppo della paternità; porsi a carico dello stesso, previa revoca dell'assegnazione della casa coniugale, un incremento di € 400,00 in punto contributo al mantenimento dei minori e, quindi, un totale di € 500,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Torino;
contenersi la condanna dello stesso nei limiti del giusto e del provato, con rimborso all'erario delle spese di lite del giudizio di primo grado della resistente, da liquidare, stante la soccombenza reciproca, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, 15% rimborso forfettario, C.P.A. e IVA come per legge, nonché le spese per la costituzione e partecipazione al Giudizio del curatore speciale dei minori, Avv. Anna Maria Chiama, da liquidare in € 2.000,00 per la fase decisionale, essendosi la medesima costituita unicamente in data 11/7/23, dopo l'espletamento della fase istruttoria e spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti al 50%. Con il favore delle spese e degli onorari di causa del giudizio di appello. Con il primo motivo l'appellante lamentava la decisione del Primo Giudice di affidare in modo super-esclusivo i minori alla madre, senza tener conto di quanto emerso dagli atti, dalla documentazione versata in atti, nonché dall'istruttoria. Con il secondo motivo l'appellante si doleva della scelta irragionevole del Giudice di prime cure di assegnare la casa familiare alla NOa CP_1
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante riteneva del tutto infondata e non supportata da motivazione alcuna la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la NOa chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata, nonché di rideterminare l'importo del contributo al mantenimento disposto in favore dei figli minori nella maggior somma di € 775,00 per ciascun figlio, o nella maggior o minor somma ritenuta congrua e di giustizia per l'interesse dei minori, stante l'indisponibilità della casa coniugale a causa della locazione di un soggetto terzo. Osservava, in particolare, l'appellata come il Tribunale avesse attentamente vagliato entrambe le figure genitoriali, potendo così valutare come la stessa, a differenza del NO avesse seguito scrupolosamente il percorso Pt_1 proposto dai Servizi Sociali e avesse lavorato sulle proprie difficoltà. Inoltre, il padre, anziché anteporre il benessere dei figli alle proprie rivendicazioni, aveva principalmente screditato la figura materna durante tutto il giudizio, incolpandola della fine del matrimonio, nonché dell'assenza di un sereno rapporto padre-figli. L'uomo era altresì solito criticare gli educatori ed i Servizi Sociali di Sesto San Giovanni, tanto da chiederne la sostituzione con i Servizi Sociali di EL. Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'appellata rilevava come il Primo Giudice avesse tenuto esclusivamente in considerazione il primario interesse dei minori, i quali avevano più volte manifestato il desiderio di voler ritornare nella casa di Sesto San Giovanni. Tuttavia, stante l'impossibilità oggettiva di far rientro nell'immobile suddetto in quanto locato a terzi, si chiedeva una modifica in melius del contributo al mantenimento disposto a favore dei minori pari almeno a quanto percepito dal NO a titolo di canone di locazione. Con riguardo, poi, alle Pt_1 statuizioni relative alla ripartizione delle spese straordinarie era emersa un'enorme differenza reddituale tra le parti, non potendo, pertanto, trovare applicazione una suddivisione paritaria delle spese tra gli ex coniugi. Da ultimo, in punto spese di lite, l'appellata riteneva corretta la valutazione effettuata dal Tribunale, in quanto il Giudicante aveva considerato l'esito complessivo della lite, nonché quale parte aveva dato causa in misura prevalente agli oneri processuali (in particolare, il NO aveva cambiato tre Pt_1 difensori, depositando ogni volta una nuova memoria di costituzione;
aveva presentato numerose istanze di modifica dei provvedimenti adottati dal Tribunale, rifiutando di accettare quanto ritenuto più idoneo sia dal Tribunale che dai Servizi Sociali).
Si costituiva, altresì, il Curatore Speciale dei minori in persona dell'Avv. Anna Maria Chiama, chiedendo il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché la liquidazione di quanto dovuto secondo i parametri del patrocinio a spese dello Stato. Rilevava, in particolare, il Curatore che dalle diverse relazioni dei Servizi Sociali erano emerse le inadeguatezze paterne nel prendere coscienza dei propri limiti educativi e relazionali con i figli, nonché una grave incapacità a ricorrere ad aiuti esterni, diversamente dalla madre dei minori che era stata in grado di accogliere gli aiuti offertile. L'uomo, inoltre, si era dimostrato rancoroso nei confronti dell'ex coniuge e non in grado di riconoscere i propri errori, così da comportare un potenziale pregiudizio per i figli. Quanto all'assegnazione della casa familiare, precisava, altresì, il Curatore che i minori avevano insistentemente chiesto di poter tornare a casa propria, mentre il padre, in senso contrario all'interesse dei figli, aveva locato la casa familiare in corso di causa così da poter ostacolare l'assegnazione alla ex moglie. In merito, poi, alla ripartizione delle spese straordinarie per i minori il Curatore osservava che il NO avesse una vantaggiosa posizione patrimoniale e Pt_1 che lo stesso avesse effettuato i conteggi sulla base della mera ipotesi che la NOa percepisse un contributo ordinario di € 1.000,00 mensili, CP_1 la cui corresponsione era però condizionata alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, senza contare che l'ex moglie avrebbe poi dovuto reperire un'altra abitazione con conseguente obbligo di esborso del relativo canone di locazione. Da ultimo, in ordine alla richiesta di revisione della liquidazione del compenso, il Curatore osservava in primis che il NO non aveva proposto Pt_1 tempestivamente opposizione al decreto di liquidazione e, pertanto, tale statuizione doveva intendersi definitiva e passata in giudicato. Precisava, poi, che, nonostante si fosse costituito in data 11.07.2023, per poter effettuare la costituzione aveva dovuto esaminare e studiare il fascicolo, effettuare alcuni incontri da telematico con i minori, redigere l'atto di costituzione, esaminare le prove e partecipare alla fase decisionale.
All'udienza in data 24.01.2025 le parti venivano sentite. La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e chiedeva di acquisire, entro il 20.05.2025, due relazioni aggiornate sulla situazione dei minori. Nel corso dell'udienza del 13.06.2025 le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. In tale sede, inoltre, il Curatore Speciale riportava quanto dichiarato dalla minore in merito al suo allontanamento dalla struttura Per_2 avvenuto in data 09.06.2025; in particolare, la minore aveva affermato di essersi molto pentita del suo comportamento (si era trattato di una ragazzata causata dalla bocciatura e dal non sapere come riferirlo alla madre), di non aver avuto consapevolezza di causare un problema così grande, anche facendo preoccupare tanto la madre, e di non farlo mai più. La Corte tratteneva la causa a decisione assegnando termine di giorni 20 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
Preliminarmente si osserva che le istanze istruttorie debbono essere rigettate, in quanto irrilevanti e generiche.
Quanto al primo motivo di appello, questo è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato. In punto affidamento dei minori la Corte condivide e richiama integralmente le considerazioni effettuate dal primo giudice, evidenziandone la puntualità motivazionale rispetto alle emergenze istruttorie. Le doglianze esposte nell'atto di appello dal NO non sono in grado di Pt_1 scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la quale ha puntualmente dato atto dell'esistenza dei presupposti di legge in base ai quali è stato disposto l'affidamento dei minori alla madre in via esclusiva rafforzata. Secondo l'appellante la decisione assunta dal Tribunale in ordine al regime di affidamento dei minori si basa su presupposti fattuali totalmente errati, posto che lo stesso ha richiesto l'affidamento esclusivo dei figli, stante le restrizioni della libertà personale cui era sottoposta la NOa ha reiteratamente CP_1 richiesto l'ampliamento e/o la liberalizzazione degli incontri con i figli, a riprova di un interesse concreto ed evidente nei confronti degli stessi, ed ha sempre cercato di coltivare il rapporto con i minori, anche a fronte di un loro apparente rifiuto. Precisa, altresì, l'appellante che la NOa ha provocato la CP_1 dissoluzione del nucleo familiare coltivando una relazione extraconiugale e, conseguentemente, estromettendolo progressivamente dal nucleo, anche mediante racconti non veritieri ai minori circa la sua personalità e le sue intenzioni, nonché mantenendo un atteggiamento ostativo e non collaborativo in ordine alla promozione del percorso padre-figli. Sottolinea, inoltre, il NO che la ex moglie ha formato un sodalizio Pt_1 criminale con il nuovo compagno, commettendo diversi reati e venendo così condannata per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa, pena poi rideterminata in anni quattro e mesi tre di reclusione ed € 18.000,00 di multa (in data 06.05.2021 la NOa terminava di scontare la sua pena). CP_1
Invero, la donna era solita fare uso di sostanze stupefacenti, seguiva una terapia farmacologica sconosciuta all'appellante ed aveva sempre rifiutato ogni proposta di lavoro, in quanto i lavori proposti non erano “in linea con i propri interessi”. Precisa ancora l'appellante di aver ripreso i contatti con la figlia nonostante l'atteggiamento ambivalente della stessa ed alcune incomprensioni e difficoltà nel rapporto padre-figlia; in particolare, l'uomo, in occasione del compleanno della minore, le ha fatto recapitare dei fiori affermando di “aver sbagliato nei loro confronti”. Per quanto riguarda il rapporto con il figlio l'appellante R_ dichiara di aver svolto regolarmente gli incontri con il minore, trascorrendo momenti piacevoli insieme a quest'ultimo, e di aver anche organizzato un provino di calcio per il figlio in una squadra di livello superiore. Da ultimo l'appellante riporta le conclusioni della C.T.U. (di fatto disattese del Giudicante), dalle quali è emerso che lo stesso ha “un legame affettivo importante con i figli e da questi ricambiato” e che “la relazione di questo genitore non può essere di nocumento alla crescita dei figli. Si ritiene che Egli possa e debba svolgere un ruolo paterno in modo continuativo e, pertanto, si propone che gli incontri tra padre e figli possano essere liberalizzati”. Pertanto, la decisione del Giudicante di affidare i minori, in via esclusiva rafforzata, unicamente alla madre, escludendo del tutto il padre dalla quotidianità e dalle decisioni più importanti relative ai figli non appare rispondente al “best interest of the child”. Ebbene da tutta l'istruttoria agli atti è pacificamente emerso che il contesto familiare materno, sebbene presenti delle fragilità, si è sinora mostrato complessivamente adeguato e non pregiudizievole per i minori. La relazione con la madre ed il contesto materno rappresentano, quindi, la cornice che meglio soddisfa le esigenze psico-affettive e di accudimento di cui necessitano e R_
. Per_2
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia deciso nella piena consapevolezza di derogare al diritto dei minori al principio della bigenitorialità, che costituisce il regime ordinario da disporsi in via preferenziale e non certo in via punitiva per il padre. Siffatto regime, che non potrebbe ragionevolmente ritenersi precluso da una mera conflittualità, è stato disposto sulla base di ragioni dettagliate e convincenti, prima fra tutte la modalità del padre di esercitare la genitorialità tradottasi in un ostacolo alla crescita dei figli. In particolare, dalla C.T.U. (dep. il 17.01.2022) svolta in corso di causa la NOa viene ritenuta “idonea nello svolgimento della funzione genitoriale, CP_1 avendo Ella accettato gli interventi proposti e continuando a dimostrare di essere in grado di portare avanti il progetto proposto per il suo recupero. Risulta essere la figura genitoriale presso la quale i minori possono continuare ad essere collocati, aderendo tutti e tre al progetto del quale sono parte attiva”. Inoltre, la madre ha sempre mostrato di possedere buone capacità personali e relazionali, nonché di essere dotata di buone capacità intellettive, riconoscendo i propri errori ed assumendosi le proprie responsabilità già durante il periodo di reclusione in carcere (cfr. relazione del 20.04.2018). Invero, il miglioramento dello stato emotivo della donna è stato confermato dalla maggiore capacità della stessa di entrare in contatto con le sue fragilità e di far fronte a situazioni di stress in modo per lei funzionale. A riprova di ciò, la NOa ha trovato lavoro, con CP_1 contratto a tempo determinato confermato fino al mese di giugno 2025, come addetta alla contabilità presso un'azienda sul territorio di Pessano (cfr. relazione del 25.04.2025). Peraltro, la comunità di semi autonomia che ospita il nucleo riferisce di un buon percorso da parte della donna e dei figli, tanto che non vi sono più i presupposti per un accompagnamento del nucleo a fronte del raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso (cfr. relazione del 12.05.2025). Diverso il comportamento del NO il quale ha “dimostrato negli anni di Pt_1 non voler accettare nessun aiuto proposto per riprendere i rapporti con i figli in maniera libera e continuativa, rendendo difficoltoso e improponibile qualsiasi intervento in suo favore” (cfr. CTU p. 43). Nell'elaborato peritale è stato ritenuto, altresì, indispensabile il sostegno alla genitorialità per il padre;
tuttavia, tale sostegno non è mai stato attivato da parte dell'uomo (solamente all'udienza del 24.01.2025 l'appellante ha dichiarato di aver fatto un percorso con la psicologa dott.ssa e di essere disponibile a fare un altro percorso Persona_3 unitamente ai figli). Emerge, inoltre, dalle relazioni che il NO nel mese Pt_1 di settembre 2021 ha rifiutato di prestare il proprio consenso per un'operazione chirurgica a favore della figlia , che ha costantemente rifiutato un percorso Per_2
a cura del Servizio volto ad un supporto psicologico dello stesso e che ha disatteso la richiesta dei figli di non contattarli. La scelta dei minori di non voler più rivedere il padre è scaturita da un grave episodio che è esitato nell'abbandono da parte dell'uomo degli stessi in un centro commerciale. Siffatto episodio è stato richiamato integralmente dal primo giudice in quanto indicativo dell'atteggiamento ostile e disfunzionale del padre nei confronti dei figli, ed appare, pertanto, opportuno riportare anche in tale sede quanto riferito da Per_2 in sede di audizione: “Le racconto l'ultimo episodio per cui non ci siamo più visti, perché secondo me è molto importante, da giorni volevo andare al Sushi perché non c'ero mai stata con PA e mio AT, l'ho detto a mio padre che mi ha detto che in cambio dovevo andare alle 9:00. Però mio AT era addormentato e mamma non ha voluto svegliarlo, anche perché nel foglio c'era scritto alle 10:00, per cui lo ho avvisato che la mamma non voleva che scendessi prima delle 10:00. Ha aspettato e poi , che abita lì, mi diceva che mio padre continuava a suonare tutti i Per_4 campanelli del condomino e dava fastidio, sono scesa e ho detto a mio padre che dava fastidio e che doveva smetterla ed aspettare le 10:00. Abbiamo visto PA molto arrabbiato, forse per il nostro ritardo, ma non mi aspettavo questa reazione, è sempre stato una persona comprensiva. Ci ignora, non ci parla e si dirige verso la stazione a passo veloce e noi lo seguiamo dietro di lui. In stazione lui si ferma a leggere fino a che non arriva il treno e continua in treno, noi veniamo esclusi da lui. Stessa cosa una volta arrivati, sino a che non si ferma a prendere il caffè, io mi sono offesa e sono andata avanti, pioveva e mio AT scivola, stava per battere la testa e si era fatto anche male, ma PA passando accanto a noi non si è fermato per vedere se andava tutto bene ed ha proseguito verso il centro commerciale. Lo abbiamo trovato già al tavolo e ci siamo seduti in un altro tavolo, ci dice che dobbiamo parlare. Io mi avvicino, ma pretende che si avvicini anche mio AT. Lui viene e PA ci dice “ma voi chi pensate di essere, io non posso aspettarvi un'ora solo perché non avete voglia di svegliarvi, si tratta così una persona, non è possibile che voi trattate così vostro padre”. La cosa che mi ha dato fastidio sono i toni, stava urlando e c'erano un bel po' di spersone a guardarci. Per qualche secondo ho provato un po' di vergogna. Gli ho detto se devi continuare a lamentarti vai via. Lui è andato via e ci ha lasciato lì, io non glielo avevo detto perché andasse via davvero, ma per spaventarlo, mi sono sentita offesa al quadruplo, perché mi sono sentita abbandonata e nonostante non fosse la prima volta, perché offesa da lui mi sono sentita tante volte. È venuta poi a prenderci la mamma e per tirarci su ci ha portato lei al sushi. Nonostante non me lo aspettassi la giornata alla fine con la mamma è andata bene”. Ha ritenuto, quindi, il Giudicante di fronte alle gravi criticità paterne di dover accogliere la domanda formulata dalla resistente e dalla stessa Parte_3 di affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre ai sensi dell'art.
[...]
337 quater c.c., posto che l'affidamento condiviso rappresenterebbe un pregiudizio per i ragazzi, stante “la totale incapacità del padre di sintonizzarsi con il vissuto emotivo dei figli e di comprenderne i bisogni”. I ragazzi, di fatto, hanno rifiutato categoricamente di vedere il padre e il distacco tra genitore e figli nel corso del tempo si è ancora approfondito. Sul punto appare decisiva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 13.05.2025 dalla quale è emerso come la figlia non voglia rivedere il padre e Per_2 di come “la volontà di interrompere i rapporti è scaturita da atteggiamenti del padre che non le hanno permesso di sentirsi amata, accettata, compresa. Dichiara di aver voluto incontrare il padre in passato perché sentiva forte il bisogno di una figura paterna e che l'atteggiamento del NO ha fortemente deluso le Pt_1 aspettative. Racconta come il padre non facesse altro che parlare male della madre e del sistema e di come non dovesse fidarsi di nessuno”. invece, ribadisce R_
“di temere che il padre possa presentarsi improvvisamente davanti alla comunità o davanti a scuola”. Tale preoccupazione è espressa anche dalla stessa che Per_2
“sottolinea il timore di trovarsi davanti al padre all'improvviso e di eventuali sue ritorsioni”. Non vi sono, dunque, motivi attuali per discostarsi dal regime previsto dal primo giudice, tenuto conto anche della maturità di giudizio raggiunta dai minori ( diventerà maggiorenne il 14.09.2025, mentre compirà 16 anni il R_ Per_2 28.10.2025), tale per cui l'affido rafforzato alla madre non impedisce al padre di rapportarsi con i figli ove essi lo desiderassero.
Con il secondo motivo, il NO si duole della scelta irragionevole del Pt_1
Giudice di prime cure di assegnare la casa familiare alla NOa CP_1 precisando che la madre dei minori non si sia allontanata involontariamente dalla casa coniugale (come sostenuto dal Primo Giudice), ma abbia posto in essere volontariamente condotte di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti al punto tale da essere condannata alla pena della reclusione, poi scontata presso la Comunità di Ovada unitamente ai figli. Inoltre, la casa coniugale è locata in favore del NO con contratto di locazione avente decorrenza dal CP_3
01.05.2023 al 30.04.2027. Peraltro, l'appellante ha fondato motivo di ritenere che le condotte criminose già poste in essere dall'ex moglie possano essere reiterate in quei luoghi, patendo così i figli un grave ed irreparabile nocumento. L'appellante propone, pertanto, l'incremento del contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), insistendo affinché la casa coniugale non venga assegnata alla NOa Quanto, poi, alla CP_1 ripartizione delle spese straordinarie l'appellante non ha rinvenuto nessun eclatante squilibrio reddituale rispetto all'ex moglie tale da giustificare a suo carico la percentuale del 70% delle spese, ritenendo più congrua la ripartizione nella misura del 50% per ciascuna parte. Tale motivo di appello merita parziale accoglimento. Occorre in proposito considerare che due sono i profili che vengono in essere e trovano spazio nella gravata sentenza:
• il primo attiene all'attuale indisponibilità di usufruire della casa familiare, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, in quanto detto immobile, di proprietà esclusiva dell'appellante, è stato da questi locato a terzi nelle more del giudizio di primo grado;
• il secondo afferisce all'interesse dei figli, quale criterio fondamentale e prioritario nella decisione in merito all'assegnazione della casa familiare, cui si lega il diritto all'abitazione. Nel caso che ci riguarda, il primo profilo assume rilievo sia in merito all'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo conduttore, sia in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli. Invero, a norma dell'art. 337 sexies co.1 c.c. il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. con conseguente applicazione della regola di cui all'art. 2644 c.c. Tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, oltre a non essere stato oggetto di trascrizione (non trovando, pertanto, applicazione la regola di cui all'art. 2644 c.c.), è anche successivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione (contratto decorrente dal giorno 01.05.2023 e con scadenza al giorno 30.04.2027). Appare, dunque, necessario revocare l'assegnazione della casa familiare disposta dal primo giudice in favore della NOa e, conseguentemente, CP_1 rideterminare il contributo al mantenimento dei figli, stante quanto previsto dall'art. 337 quater co. 1 c.c. Invero, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale si deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. 25420/2023). Pare opportuno precisare, altresì, che l'obbligo di mantenimento si sostanzia nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora (quale essa sia), intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi che richiede un ambiente sereno ma che non presuppone necessariamente il mantenimento della originaria casa familiare. Ebbene, tenuto conto dell'impossibilità per il nucleo di poter usufruire della casa familiare, dell'assenza di una garanzia lavorativa che impedisce alla NOa
[...] di accedere al mercato immobiliare, nonché del prorogarsi della CP_1 permanenza del nucleo in una struttura educativa (situazione che può essere di pregiudizio al nucleo stesso), appare fondamentale garantire alla madre ed ai propri figli la possibilità di reperire una soluzione abitativa autonoma e rispondente alle loro esigenze. A ciò si aggiunga che il NO oltre ad essere proprietario della casa Pt_1 coniugale, ha venduto un appartamento in Milano per un valore dichiarato di € 55.000,00, ha acquistato due autorimesse in Sesto San Giovanni per il valore di € 12.000,00, ha una locazione non finanziaria di fabbricato del valore di € 11.400,00 e ha un rapporto di trading online con saldo al 31.12.2023 di € 26.820,50. Diversamente, la NOa non è proprietaria di nessun CP_1 immobile da poter adibire a casa familiare e svolge un'attività lavorativa part time, con orario di sei ore giornaliere e contratto a tempo determinato con scadenza a giugno 2025, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.200,00. Pertanto, valutate le rispettive condizioni economiche-reddituali delle parti, considerato il canone percepito dal NO dalla locazione della casa Pt_1 familiare pari ad € 950,00, rilevato che lo stesso percepisce, a suo dire, unicamente la pari a circa € 1.300,00 dal mese di febbraio 2025, rilevato CP_4 ancora che l'uomo è proprietario di una seconda casa sita sul territorio di LL (cfr. relazione del 24.04.2025), la Corte ritiene che il contributo al mantenimento ordinario dei figli debba essere rideterminato nella cifra di € 1.250,00 mensili (€ 625,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie relative ai figli minori, come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., debbono essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre. In merito, poi, al secondo profilo afferente all'interesse dei figli, appare decisiva la relazione del servizio territoriale del 12.05.2025 secondo cui: “sarebbe auspicabile una collocazione che permetta ai ragazzi di rimanere sul territorio di EL, dove hanno costruito reti amicali ed affettive. Tale continuità può essere definita ancor più importante soprattutto per che avendo un disturbo dello spettro R_ autistico necessita di costanza, routine, che gli permettono una maggiore serenità nell'approcciare alle attività quotidiane. Per è inoltre fondamentale poter R_ continuare a frequentare lo SFA di via Pusiano;
dopo molte difficoltà nel percorso scolastico, questa soluzione gli ha permesso di affrontare un percorso di crescita in modo più sereno, portandolo a progressi negli apprendimenti, anche dal punto di vista della socialità e alla capacità di ripensarsi all'interno di un percorso lavorativo, se adeguatamente sostenuto”. Dunque, l'assegnazione della casa familiare disposta dal primo giudice non appare più rispondere all'interesse dei minori, in quanto il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche è ormai da rinvenirsi sul territorio di EL. Invero, afferma “di avere ormai costruito sul territorio di EL, ove è Per_2 collocata da diversi anni, una buona rete amicale;
di trovarsi bene nella scuola che frequenta vicina a EL (Istituto Bellisario di Inzago) ed esprime oggi il desiderio, se possibile, di rimanere sul territorio ove si trova” (cfr. relazione del 12.05.2025).
Con il terzo ed ultimo motivo, l'appellante ritiene del tutto infondata e non supportata da motivazione alcuna la condanna alle spese di lite. In base al principio di soccombenza, per il caso di “soccombenza reciproca” il giudice “può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; nel caso di specie nessuna delle parti è risultata integralmente vittoriosa, ma tanto il NO
[...] quanto la NOa e la TR sono incorsi in una Pt_1 CP_1 reciproca soccombenza (in particolare, la resistente ha visto respinta la richiesta di assegno divorzile, ridotto l'importo richiesto per ciascun figlio così come il contributo alle spese straordinarie e respinta l'eccezione di incompetenza;
la TR si è vista rigettare la richiesta di disporre un assegno di mantenimento di € 450,00 per figlio, nonché quella di porre all'80% le spese straordinarie). Rileva, infine, l'appellante l'errore del Primo Giudice nel liquidare anche la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che la TR si sia costituita nel procedimento solamente all'esito dell'audizione dei minori (occorsa in data 10.05.2023), espletando di fatto solo attività post-istruttorie. La Corte ritiene che correttamente il primo giudice abbia condannato il NO
[...]
l rimborso delle spese come sopra specificate, in ragione del criterio della Pt_1 maggiore e piu' grave soccombenza, anche tenuto conto della gravità della sua condotta consistita nell'avere dato in locazione la casa coniugale in modo tale da impedirne l'effettivo godimento da parte della moglie e dei figli. In ordine alle spese del Curatore speciale si osserva che l'appellante ha omesso di proporre tempestivamente e ritualmente opposizione al decreto di liquidazione emesso il 9.7.24, di guisa che tale statuizione deve intendersi definitiva e passata in giudicato. A diverse conclusioni si giunge invece per quanto attiene alle spese di lite del presente grado di giudizio che debbono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza. La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata come specificato ut supra; per il resto deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 648/2024 del Tribunale di Alessandria pubblicata il 23.07.2024,
in parziale accoglimento dell'appello principale
- rigetta la richiesta di affidamento condiviso dei minori;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Sesto San Giovanni, via XXIV Maggio n. 116, già disposta in favore della NOa CP_1
in parziale accoglimento dell'appello incidentale
- dispone che il NO versi un contributo al mantenimento Pt_1 ordinario dei figli pari ad € 1.250,00 mensili (€ 625,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che le spese straordinarie relative ai figli minori, come disciplinate dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c., siano attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino in data 4 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Roberta COLLIDA'
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO