TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 261/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Angelini Sabrina) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv.ti Temperini Francesco e Brozzetti Luciano) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2021, si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale affinché - previa declaratoria della nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 15 settembre 2020 – venisse condannata a Controparte_1
reintegralo nel posto di lavoro e al pagamento di tutti i danni patrimoniali subiti ovvero al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito
– nel periodo di estromissione – a titolo di indennità di disoccupazione, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati e vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, dipendente di sin dal 2 febbraio 2015, addetto alle operazioni Controparte_1
ausiliari alla vendita, con contratto subordinato a tempo determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato il 30 giugno 2015, ha lamentato la natura ritorsiva del licenziamento, e ha allegato, a sostegno della propria azione:
1 - di essere stato assegnato, al momento dell'assunzione, presso il punto vendita di CP_2
e poi trasferito in data 1° luglio 2015 a Castiglion del Lago, ove aveva trovato
[...]
ambiente di lavoro ostile, poiché i colleghi e i superiori, probabilmente infastiditi dal suo rigoroso rispetto delle regole e delle procedure aziendali (anche nello scrupoloso controllo dei carrelli alle casse e dell'attenta richiesta di pagamento delle buste in cui veniva riposta la spesa), gli rivolgevano frequentemente domande inopportune sulla sua sfera privata, cui spesso seguivano battute ed allusioni a sfondo sessuale, fuori luogo ed inopportune;
- di aver percepito un peggioramento della situazione sin dal mese di gennaio 2017, con l'arrivo del nuovo responsabile del punto vendita di Castiglion del Lago, , la CP_3
quale, in un primo momento, aveva dimostrato attenzione ed interesse personale nei suoi confronti e, in seguito, avvedutasi della sua indisponibilità a qualsiasi rapporto che non fosse lavorativo, aveva cominciato a bersagliarlo, di fronte a colleghi e clienti, con epiteti molto offensivi quali “scionchio/sciorno”, “minchione”, “demente”, “frocio”,
“ritardato” “ehi demente è cambiato l'orario guardaci” cui spesso seguivano minacce di licenziamento o di trasferimento (situazione che lo aveva determinato a richiedere incontro con i responsabili aziendali, fissato senza esito positivo alcuno in data 3 aprile
2018);
- di essere venuto a conoscenza, nell'estate 2018, di un intervento da parte di ispettori, chiamati dalla solamente per una differenza di cassa di 4 euro nella postazione in cui aveva lavorato a Castiglione del Lago, cui non seguì alcun rilievo disciplinare, essendo il limite previsto dal regolamento aziendale di 10 euro ma unico risultato di ulteriore inasprimento della tensione con la responsabile, la quale in più di una circostanza era arrivata a minacciarlo di morte, con frasi del tipo “ti appendo al gancio delle lombate” e “ti mando 4 pakistani per farti fuori”;
- di essere stato costretto, a seguito di tali pressioni psicologiche, in primo luogo, a registrare ogni turno di lavoro tramite apposito dispositivo, acquistato nel dicembre
2016, così da ottenere prove da presentare per future denunce alla Procura della
2 Repubblica e, contestualmente, a rivolgersi presso lo sportello del centro anti-mobbing di Foligno, e poi presso quello di Magione, ove il medico specialista formulava diagnosi di “Sindrome da disadattamento con una sintomatologia caratterizzata da ansia umore deflesso e importante ritiro sociale” e riscontrava effetti collaterali derivati dall'utilizzo di psicofarmaci;
- di essere stato trasferito in data 9 marzo 2018 presso il punto vendita di Castiglion
Fiorentino, con decorrenza dal 1° marzo, e esserne venuto a conoscenza solo il 6 aprile
2018, nonostante l'incontro avuto con la direzione aziendale;
- di aver impugnato il provvedimento di trasferimento, dando avvio ad un procedimento civile ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., poi oggetto di rinuncia, in data 5 giugno 2019, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito del nuovo trasferimento presso il punto vendita di , poi seguito da Parte_2
ulteriore spostamento a (settembre 2019), dove ancora una volta era CP_4
divenuto oggetto di atteggiamenti vessatori da parte di altro capo negozio, sig.
Persona_1
- di essere stato sottoposto, in data 18 e 19 settembre 2019, su propria richiesta, ad accertamenti, presso il Centro per lo studio del disadattamento lavorativo dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria Pisana U.O. Medicina preventiva del lavoro per sospetta psicopatologia correlata a stress occupazionale, all'esito dei quali gli era stato diagnosticato un disturbo bipolare, con conseguente istanza di accertamento della propria invalidità ad che, a seguito di visita, in data 11 marzo 2020, da parte della CP_5
Commissione medica, accoglieva la domanda, poi confermata in data 24 febbraio 2021, con riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% (ex artt. 2 e 13 L.118/1971 e 9 DL 509/1988) e del 67 % a decorrere dal 18 febbraio
2020;
- di essersi dunque rivolto, in data 20 marzo 2020, ad altro specialista di fiducia (dr.
[...]
), che gli aveva confermato le conseguenze derivanti dalle condotte mobbizzanti Per_2
poste in essere ai suoi danni dai colleghi addetti al punto vendita di (in CP_4
3 particolare, dal capo negozio , cui era seguita, in data 28 maggio 2020, lettera di Per_1
diffida nei confronti della società convenuta che, già con risposta del 15 giugno 2020, aveva negato ogni responsabilità e, nonostante reiterata denuncia per le minacce ancora ricevute in data 20 giugno 2020 nel punto vendita di (sempre ad CP_4
opera del capo negozio , aveva ribadito la propria posizione di diniego con nota Per_1
del 23 luglio 2020 cui, il giorno successivo, 24 luglio 2024, era seguita lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli venivano imputate violazioni del CCNL di settore e delle disposizioni stabilite a seguito dell'emergenza COVID-19 (per non aver indossato la visiera protettiva in plexiglas, quale dispositivo di protezione individuale, mentre operava presso la postazione di cassa n.3) e dunque l'irrogazione, nonostante le giustificazioni rese, in data 2 settembre 2020, della sanzione conservativa della multa di 2 ore;
- già in data 20 agosto 2020, ancora pendente procedimento disciplinare relativo alla contestazione del 24 luglio 2020, aveva ricevuto successiva lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli venivano addebitate nuove violazioni della disciplina contrattuale di settore e, ad esito di audizione del 4 settembre 2020, con lettera del 18 settembre successivo, intimato licenziamento per giusta causa.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha censurato l'atto di recesso per cui è causa, assumendone la natura meramente ritorsiva e la carenza di giustificazione, evidenziando, in ordine ai fatti del 13 agosto 2020, diffusa abitudine degli addetti al punto vendita di fruire della pausa senza avvertire gli altri colleghi nonchè, in ogni caso, il difetto di ogni scorrettezza nei confronti dei presenti e, in particolare, del capo negozio dal momento che la Per_1
discussione serale si era verificata oltre l'orario di chiusura con piena insussistenza e, quantomeno, irrilevanza, di ogni atteggiamento improprio da parte sua.
ritualmente evocata in giudizio, si è costituita negando la fondatezza Controparte_1
delle domande di parte ricorrente, e chiedendo: in via principale, il rigetto integrale del ricorso;
in via subordinata, la riqualificazione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966; in via
4 ulteriormente subordinata, declaratoria di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, con risarcimento da liquidarsi - ai sensi dell'art. 18 co. V L.300/1970 - in 12 mensilità; in via ancora ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di diversa tutela reintegratoria, ai sensi dell'art. 18 co. IV L. 300/1970, la decurtazione dall'indennità risarcitoria riconosciuta di ogni reddito o importo a qualsiasi titolo percepito dal ricorrente ovvero percepibile usando l'ordinaria diligenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La società convenuta ha ribadito, dunque, la correttezza del proprio operato, la piena sussistenza e rilevanza degli addebiti disciplinari posti a fondamento dell'atto di recesso evidenziando, in fatto, che:
- in data 13 agosto 2020, quando il ricorrente prestava servizio presso il punto vendita di
, sotto la direzione del capo negozio , aveva abbandonato CP_4 Persona_1
la propria postazione di cassa senza avvisare alcuno dei colleghi e, al richiamo del proprio responsabile, si era limitato a rispondere con tono canzonatorio “vado in giro” per poi raggiungere, alla richiesta di questi di dover avvertire in caso di pausa, con evidente sfrontatezza “contaci”, senza riprendere la propria postazione per 8 minuti, durante i quali si era generata una fila di quattro clienti in attesa;
- alle ore 20,25 dello stesso giorno (13 agosto 2020), durante le operazioni di conteggio denaro contenuto nei cassetti delle postazioni di cassa, da parte del capo negozio secondo procedura prevista dal regolamento aziendale per la chiusura fiscale Per_1
della giornata, nonostante le rassicurazioni che alla sua postazione non si erano verificati ammanchi rilevanti (ma "sotto i 5 euro" ossia sotto la soglia di tolleranza aziendale per le differenze di cassa), il ricorrente aveva reagito in modo scomposto, aggressivo, alterato ed inopportuno, entrando con fare concitato nel box ove ancora si trovava e, impugnata nervosamente la calcolatrice per procedere ad autonomo Per_1
conteggio al fine di verificare la correttezza del computo effettuato dal collega, aveva iniziato ad inveire contro di lui, con tono aggressivo e isterico alla richiesta di desistere, fino ad imprecare e a pronunciare ad alta voce, alla presenza dei colleghi e CP_6
, parole estremamente offensive (“ma vaffanculo che testa di cazzo, porco Persona_3
5 dio”), e alla risposta del “Ma t'ho detto sotto i 5 euro”, ad offenderlo Per_1 Parte_1
ancora gridandogli in faccia “ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo” e, rimasto invano ogni tentativo di indurlo a desistere, ulteriori frasi del seguente tenore: “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti è venuta un'ischemia con tutte le paralisi che ho ti mandato” e “ti venisse un'ischemia”;
- a seguito di tali condotte, i rilievi disciplinari oggetto di censura erano stati doverosamente contestati con lettera del 20 agosto 2020 e, rimaste irrilevanti le giustificazioni rese dal lavoratore, era risultata inevitabile l'irrogazione della sanzione espulsiva, comunicata con lettera raccomandata del 18 settembre 2020;
- del pari, dovevano ritenersi pienamente giustificate le altre sanzioni disciplinari fino ad allora irrogate al ricorrente (multa di 1 ora, applicata il 29 maggio 2018 e multa di 2 ore applicata il 1° settembre 2020), mai impugnate.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di quattro testi di parte resistente ( , CP_3
, e ). Persona_1 Testimone_1 CP_6
In difetto di rituale intimazione dei testi (da sentire soltanto in prova contraria indiretta) sia per l'udienza del 28 ottobre 2022 che per l'udienza del 3 febbraio 2023, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto alla relativa assunzione della prova contraria indiretta
(artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.) e sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalla medesima parte e, in particolare:
- istanza di produzione delle registrazioni fonografiche relative alla giornata del 13 agosto 2020 ovvero dei turni di lavoro svolti dal ricorrente sin dal dicembre 2016, per essere le prime del tutto prive – anche a livello indiziario - di garanzia di autenticità nelle modalità di acquisizione del contenuto delle conversazioni e, dunque, tali da non superare necessità di riscontro probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti mentre i secondi di natura meramente esplorativa;
- istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisizione di regolamento Aziendale, Protocollo di sicurezza Anticontagio “Emergenza covid 19” vigente alla data del 24 luglio 2020 nonché di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del capo negozio
6 ovvero della dipendente siccome di contenuto del tutto Per_1 Parte_3
generico e finalità esplorative;
- istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della società sui capp. da 1 a
26 del ricorso poiché, essendo persona estranea ai fatti di causa, trattasi di mezzo istruttorio del tutto inidoneo ad acquisizione di elementi utili alla decisione ove risulta volto a mera conferma della corrispondenza con l'azienda e/o a di fatti coperti dal c.d. giudicato cautelare;
- istanza di prova testimoniale sui capp. da 27 a 36 del ricorso poiché, quanto al cap. 27, irrilevante laddove non riferito a condotte non oggetto di accertamento in sede penale;
quanto ai capp. 28, 29 e 31 siccome relativi a dati documentali e circostanze non contestate e, comunque, resi superflui dalla documentata disponibilità dell'azienda a disporre trasferimento del ricorrente presso il punto vendita di Bettolle;
quanto al cap.
30 poiché rese superflue dai doc.ti 24, 25 e 26 allegati alla memoria ex art. 416 c.p.c.
; quanto ai capp. 31 – 36 siccome dedotti in forma generica e in parte relativi a CP_1
circostanze pacifiche;
- istanza di CTU medico legale sulla persona del ricorrente, poiché meramente esplorativa.
Dichiarata chiusa l'istruttoria, è stato il disposto il passaggio alla fase decisoria e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
2. Motivi della decisione
In via pregiudiziale, va confermata, anche nell'odierna sede, adozione del rito del lavoro ordinario e delibazione del thema decidendum secondo forme e termini propri della cognizione piena (questione di rito implicante effetti processuali rilevanti in termini di forma del provvedimento decisorio da adottare e strumenti di impugnazione consentiti), risultando per tabulas l'avvenuta trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente (stipulato il 31 gennaio 2015 ed avente decorrenza 2 febbraio 2015) in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 30 giugno 2015 (v. doc. nn. 3 e 4 fasc. ) e, CP_1
dunque, operatività dell'art. 1 commi 1 e 2 d.lgs.vo 23/2015, entrato in vigore in data 7 marzo
7 2015, in base al quale:
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, ad avviso di questo Giudice, in linea di continuità con costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere ritorsivo del licenziamento dev'essere corroborato e dimostrato da elementi fattuali specifici, tali da far ritenere, con ragionevole certezza, la sussistenza ed esclusività dell'intento vendicativo perseguito dal datore di lavoro nonostante la legittima condotta del lavoratore ossia la ravvisabilità di una condotta datoriale tale da implicare, nella verifica giudiziale, dimostrazione dell'insussistenza della giustificazione formalmente posta a fondamento della sanzione espulsiva (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. n. 741/2024; Cass. civ. sez. lav. n. 9468/2019- Cass. civ. sez. lav. n.
3986).
Nel caso di specie, difettano tali elementi integrativi della fattispecie, desumendosi invece dalle complessive emergenze processuali e dai risultati della prova testimoniale assunta che la sanzione espulsiva per cui è causa, al di fuori di ogni logica ritorsiva e/o vendicativa, è stata disposta per le ragioni compiutamente esposte nella lettera di contestazione disciplinare del
20 agosto 2020 (all. 14 fasc. parte res.te), di seguito riportata:
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché della regolamentazione collettiva ed aziendale applicabile al Suo rapporto di lavoro, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari. Si premette che, in data 13.8.2020, Lei ha prestato servizio presso il punto vendita di in qualità di addetto ausiliario alle vendite con il CP_4
seguente orario: dalle ore 09.54 alle ore 13.00 e dalle ore 15.51 alle ore 20.30 e che Lei ha operato, quale unico operatore, alla postazione di cassa n. 3, con codice n. 5516, dalle ore
8 09.59 alle 12.55 e dalle ore 15.52 alle ore 20.23. A) In violazione delle disposizioni del
Regolamento aziendale - secondo cui ad ogni dipendente impegnato in cassa è assolutamente vietato abbandonare per qualsiasi motivo la barriera casse senza la previa autorizzazione dell'assistente di filiale – Lei, alle ore 11.31 del 13.8.2020, senza alcuna autorizzazione da parte dei Suoi superiori, abbandonava la postazione di cassa n. 3 e poneva la stessa postazione in stato di “pausa”. In particolare, alle ore 11.32, l'assistente di filiale Persona_1
trovandosi lungo la prima corsia del negozio insieme ad una collega, notava che Lei,
[...]
anziché operare alla cassa n. 3, passeggiava lungo la stessa corsia sorseggiando un caffè. Lei oltrepassava il senza dirgli nulla. Al ché sbalordito per la mancata richiesta di Per_1 Per_1
autorizzazione ad abbandonare la cassa, nonché per l'assenza di alcuna preventiva comunicazione al riguardo allo stesso Assistente di filiale o ai colleghi, Le chiedeva: “ , Parte_1
dove stai andando?” e Lei, con tono strafottente e menefreghista, gli rispondeva: “Vado in giro”. Cresti, quindi, con tono calmo, Le diceva: “Per cortesia, quando decidi di fare pausa, almeno avvisami, così da poter organizzare il lavoro.” Lei, continuando a camminare lungo la corsia, rispondeva con tono di totale menefreghismo: “contaci”, il tutto alla presenza anche di diversi clienti che si trovano all'interno del negozio. Quando poi, alle ore 11.40, Lei decideva di riprendere servizio alla postazione di cassa n. 3, già 4 clienti si trovavano in attesa di essere serviti. B) Alle ore 20.25 dello stesso giorno, il effettuava presso il box del negozio le Per_1
ordinarie operazioni di conteggio del denaro contenuto nei cassetti delle singole postazioni di cassa, come previsto dal regolamento aziendale, per la chiusura fiscale della giornata.
Terminato il conteggio del denaro riferito alla postazione di cassa n. 3, ove Lei aveva operato quale unico operatore con codice n. 5516, riscontrava un ammanco pari ad € 1.82. Per_1
Mentre concludeva le operazioni di chiusura, Lei si avvicinava al medesimo e gli Per_1
chiedeva: “quanto manca?”, riferendosi al conteggio del denaro della cassa ove Lei aveva operato. Cresti, quindi, con tono bonario, Le rispondeva: " sotto i 5 euro", che costituisce la soglia di tolleranza aziendale per le differenze di cassa. Nonostante questa risposta, Lei entrava nel box, ove ancora si trovava il e tentava, con fare concitato, di effettuare un Per_1
autonomo conteggio del denaro con la calcolatrice, per verificare la correttezza del calcolo
9 effettuato dal medesimo L'assistente di filiale La invitava a desistere, dicendoLe, Per_1
sempre con tono bonario e con il sorriso: " ti manca solo 1,82 euro". Tuttavia, Lei Parte_1
inspiegabilmente e all'improvviso iniziava a bestemmiare contro la Divinità e ad oltraggiare
l'assistente di filiale insultandolo con le seguenti parole pronunciate ad alta voce ed in sequenza alla presenza di una collega: “ma vaffanculo che testa di cazzo, porco dio”. Per_1
rimanendo allibito dalla Sua reazione, Le diceva: “Ma t'ho detto sotto i 5 euro”. Parte_1
Nonostante ciò Lei riprendeva ad offendere gridando nuovamente verso di lui: “ma Per_1
vaffanculo, testa di cazzo” mentre si allontanava dal box. La invitava a Controparte_7
stare calmo, ma Lei continuava a pronunciare frasi oltraggiose contro l'assistente di filiale del seguente tenore: “ti venisse un ictus”. quindi Le chiedeva se Lei stesse bene di salute e Le Per_1
suggeriva di presentare eventualmente certificato medico per assentarsi dal lavoro dato che i suddetti Suoi comportamenti non apparivano conformi alla condotta professionale. Il Per_1
aggiungeva che l'espressione da Lei pronunciata: “che ti venisse un ictus”, lui non l'avrebbe detta nemmeno nei confronti del “peggior nemico.” Al che Lei si avvicinava nuovamente al
e gli precisava di aver pronunciato non già la frase: “ti venisse un ictus” bensì: “ti venisse Per_1
un'ischemia.” Poi Lei usciva dal box, si incamminava verso il reparto ortofrutta, e lasciava il negozio a fine turno alle ore 20.30. C) Ciascuno dei fatti sopra rappresentati, oltre a trasgredire inammissibilmente il Regolamento aziendale e la disciplina prevista dal vigente
Testo Unico – C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, costituisce colpevole inadempimento degli obblighi essenziali cui è tenuto il dipendente. Inoltre, in particolare, le condotte descritte sub B) integrano gravissime ed ingiustificate violazioni dei doveri generali e delle obbligazioni stabilite dalla legge e dalla regolamentazione collettiva in relazione al contratto di lavoro subordinato, nonché fatti rilevanti sotto il profilo penale e passibili di sanzione amministrativa […].
Trattasi di condotte integranti violazione dell'art. 242 CCNL di settore che, nel catalogo esemplificativo dei comportamenti meritevoli di sanzione espulsiva, richiamando la giusta causa contemplata nell'art. 2119 c.c., reca indicazione della condotta di “… insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso …” nonché dell'art. 233 CCNL
10 cit. (come richiamato dall'art. 238 relativo alle ipotesi di “licenziamento disciplinare senza preavviso”) che impone al lavoratore obbligo di “… tenere una condotta conforme ai civici doveri”.
Le violazioni del contenuto precettivo in esame risultano dunque idonee, nel caso di specie, ad integrazione della fattispecie posta dall'art. 2119 c.c. ed impediscono di ravvisare nella condotta datoriale ogni intento vendicativo e ritorsivo, offrendo piena giustificazione alla sanzione espulsiva oggetto di censura atteso che per quanto desumibile dalle complessive emerge processuali e dalla prova testimoniale assunta risulta provato che il ricorrente:
- in occasione dell'episodio verificatosi la mattina del 13 agosto 2020, ha violato le direttive aziendali, che vietano di abbandonare la postazione di cassa, senza preventiva comunicazione al capo negozio e sostituzione con altro collega, e al richiamo del responsabile, ha risposto con modalità di scherno, sfida e negazione del potere datoriale, alla presenza di clienti e colleghi;
- sempre durante la giornata del 13 agosto 2020, ha del tutto immotivatamente e colpevolmente aggredito ed offeso pesantemente il collega Persona_1
pronunciando alla presenza di colleghi che invano lo invitavano alla calma, con tono concitato ed alterato, bestemmie ed ingiurie.
Tali reiterate violazioni dei fondamentali doveri del vivere civile costituiscono, oltre che violazioni della già menzionate norme del CCNL di settore, anche inadempimenti di obblighi connessi al contratto di lavoro subordinato, tra cui quelli di diligenza, buona fede, fiducia, correttezza nell'adempimento degli obblighi negoziali delle direttive aziendali tali da comportare irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario richiesto dal sinallagma lavorativo (art. 2094 c.c.).
A riscontro degli addebiti disciplinari posti a fondamento del licenziamento impugnato, valgano le deposizioni dei testi escussi che - esclusa la rilevanza delle dichiarazioni rese dalla teste , mai addetta nel punto vendita di , in cui si sono verificate le CP_3 CP_4
condotte oggetto di contestazione - con ricostruzione lineare, dettagliata e coerente della cui
11 attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, hanno tutti confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla società convenuta.
Il teste , capo-negozio di , rispetto al primo episodio oggetto di Persona_1 CP_4
addebito, (all. 14 fasc. parte ric.te), nel dettaglio, con tono pacato e ricostruzione analitica, coerente e dettagliata, ha affermato che: il “13 agosto 2020, il ricorrente svolse presso il punto vendita di il turno di mattina e di pomeriggio … verso metà mattina si allontanò CP_4
dalla postazione di cassa n. 3 – che rimase non operativa e chiusa – per prendere un caffè mentre passeggiava nella vicina corsia. Quando mi accorsi di tale circostanza, stavo facendo un ordine al terminale in prima corsia e vicino a me c'era la collega addetta alle Testimone_1
vendite nel reparto ortofrutta”. Adr: “Accortomi che la postazione di cassa n. 3 era rimasta non operativa e che , addetto a quella cassa, passeggiava in corsia, mi rivolsi a lui Parte_1
dicendo: “per cortesia avvisami quando decidi di fare una pausa, così posso Parte_1
organizzare il lavoro”. Ricordo che mentre lui continuava a camminare, senza neppure guardarmi o voltarsi, alla mia direzione ed a quella della collega, fece il gesto c.d. dell'ombrello”. Adr: “A quel punto, io ho continuato a fare l'ordine ma ricordo che il collega non tornò subito in cassa. Credo si sia allontanato ulteriormente per andare in Parte_1
bagno. Mi pare che, essendo rimasta non operativa la cassa n. 3, aperta dal e dove Parte_1
lui aveva iniziato il turno, fummo costretti ad aprire altra cassa perché, a metà mattina,
c'erano molti clienti”.
Il teste ha offerto descrizione pacata, dettagliata e coerente anche del secondo episodio oggetto di contestazione avendo ulteriormente riferito: “confermo che, a fine turno di quella stessa giornata, 13 agosto 2020, si verificò l'episodio di cui mi viene data lettura. In particolare, nell'occasione, effettuate le operazioni di chiusura cassa alla postazione n. 3, il prese atto che si era verificato un ammanco di euro 1,82. Ciò dalla lettura dello Parte_1
scontrino di chiusura. Ricordo che, al box, io effettuai la verifica contabile prevista, dovendo registrare nel c.d. modello di chiusura il dato di cassa reale. Rassicurai però il che si Parte_1
trattava di un ammanco inferiore a 5 euro e, dunque, ben al di sotto della soglia di tolleranza prevista dal regolamento”. Ad: “Nonostante le mie rassicurazioni, ricordo che il si Parte_1
12 avvicinò al box, dove io stavo effettuando tali verifiche e, di sua iniziativa, prese una calcolatrice, per fare di nuovo tutti i conteggi e verificare la correttezza dell'entità dell'ammanco di cui ho detto. Io cercavo di farlo desistere, ripetendogli più volte “ Parte_1
manca solo 1,82 euro”. Lui, però, a quel punto, con tono alto e con fare nervoso, iniziò a bestemmiare contro la ed a rivolgersi a me con le seguenti parole, alla presenza di due CP_8
colleghe, e - mi sembra anche una terza di cui non ricordo il nome – CP_6 Persona_3
“ma vaffanculo che testa di cazzo porco dio”. Io rimasi allibito e continuai a ripetere:
“ ma ti manca sotto i 5 euro”. Ancora, di seguito, continuò a dire Parte_1 Parte_1
parolacce nella mia direzione ed a bestemmiare: “ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo”. Non riuscii a calmarlo. A conclusione dell'episodio di cui ho detto, a tono alto ed in maniera arrabbiata mi disse: “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti è venuta un ischemia con tutte le paralisi che ti ho mandato”. Adr: “Non riuscii a calmarlo in alcun modo. Anzi, meravigliato dell'ultima frase detta, gli dissi che io non l'avrei pronunciata neanche nei confronti del mio peggior nemico. Lui precisò, di seguito, che mi aveva augurato un'ischemia non un ictus e si allontanò, senza calmarsi, verso il reparto ortofrutta, per poi terminare il turno alla chiusura, di sera, ad ore 20,30 ed andare via”.
Anche la teste , collega del a , ha confermato identica Testimone_2 Parte_1 CP_4
ricostruzione dei fatti offerta dal capo negozio rispetto al primo episodio della mattina Per_1
del 13 agosto 2020, riferendo con tono pacato, coerente e dettagliato che costui: “.. aveva chiesto a dove stava andando e cosa stava facendo perché aveva notato l'assenza Parte_1
di operatore alla cassa n. 3 e poiché chiunque di noi faceva una pausa era previsto che avvisasse i colleghi per consentire adeguata organizzazione del lavoro”. Adr: “La risposta di fu: “vado in pausa”. gentilmente gli disse: “Mi potevi avvisare che vai Parte_1 Persona_1
in pausa”; il collega senza voltarsi, di spalle, alzò il braccio destro facendo il gesto Parte_1
del dito medio. Comunque, dato il tempo trascorso, ricordo con esattezza che si trattò di un gesto che intendeva “mandare a quel paese” il collega . Per_1
Da ultimo, la teste , dipendete nel punto vendita di nel periodo CP_6 CP_1 CP_4
in questione - ha offerto identica versione dei fatti rispetto al secondo addebito oggetto di
13 contestazione, avendo nel dettaglio affermato: “… la sera di cui mi si chiede, del 13 agosto
2020, io stavo effettuando le operazioni di chiusura delle casse. era nel Persona_1
box, era nella sua postazione di cassa, mi pare la n. 3, ed io nella mia postazione di Parte_1
cassa, la n. 1 mi sembra. Ci trovavamo, io ed i colleghi che ho detto, l'uno a breve distanza dall'altro. In un'altra cassa - tutte e tre le postazioni erano in chiusura – c'era anche un'altra collega di cui, dato il tempo trascorso, non ricordo il nome”. Adr: “Quella sera ho iniziato a sentire e prima parlare e poi alzare la voce;
parlavano di un ammanco di Parte_1 Per_1
cassa una volta effettuate le operazioni di chiusura nella postazione ove si trovava Parte_1
Ricordo di aver sentito , più volte, rassicurare che si trattava di un Persona_1 Parte_1
ammanco inferiore ai 5 euro;
non ricordo, dato il tempo trascorso, con precisione, le parole dette da comunque ricordo con esattezza di questa rassicurazione più volte ripetuta al Per_1
. Adr: “A quel punto, ricorso che entrò nel box ove si trovava Parte_1 Parte_1
e che iniziò ad inveire contro di lui, pronunciando in sequenza parolacce tipo Persona_1
“ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo”. Sentivo, rimanendo nella mia postazione, a breve distanza, per effettuare le operazioni di chiusura, Persona_1
dire più volte e con insistenza a di stare calmo, senza nessun effetto. Alla fine, Parte_1
ricordo che il disse a “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti sia venuta Parte_1 Per_1
un'ischemia con tutte le paralisi che ti ho mandato”. Adr: “Ricordo che poi si Parte_1
allontanò dal box e, credo, poco dopo, abbia timbrato per uscire ed andare via”.
Ferma la gravità di tali condotte (cui può attribuirsi valenza di grave insubordinazione e condotta ingiuriosa nei confronti del collega avente ruolo di responsabile del punto vendita), va ulteriormente evidenziato che il ricorrente non era nuovo a comportamenti contrari ai propri obblighi, potendosi aggiungere alle condotte oggetto di esame altre condotte poste a fondamento di sanzioni disciplinari di natura conservativa irrogate in breve intervallo cronologico e mai impugnate.
Nel contesto probatorio evidenziato, risulta dunque accertata, ad avviso di questo Giudice, la piena integrazione della fattispecie posta dall'art. 2119 c.c., in applicazione dei criteri ermeneutici offerti dalla giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che:
14 “Nel licenziamento per giusta causa … la condotta del dipendente deve essere valutata nel suo contenuto obiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del singolo rapporto;
al particolare vincolo di fiducia che esso implica per la posizione professionale rivestita dal prestatore medesimo;
al grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate nell'organizzazione dell'impresa; nonché nella sua portata soggettiva, in relazione cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinata e all'intensità dell'elemento intenzionale ovvero colposo” (Cass. civ. sez. lav. n. 2691/2015) e che ''Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento ... occorre accertare in concreto se la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro'' (Cass. 19/06/2020, n. 12031).
Nella medesima ottica va richiamato ulteriore criterio ermeneutico offerto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, accertata la sussistenza di un addebito disciplinare, per valutare la proporzionalità tra il fatto e la sanzione espulsiva comminata, deve essere considerato, ai fini di tale giudizio di comparazione, “… ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore e di far ritenere che la continuazione del rapporto di lavoro si concretizzi in realtà in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante l'influenza che sul rapporto stesso sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Il tutto, all'esito di un apprezzamento della congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un giudizio unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav. n. 24030/2016).
Nel caso di specie, il comportamento del ricorrente non può ragionevolmente ritenersi non lesivo della fiducia del datore di lavoro, risultando in aperto contrasto oltre che con il
15 contenuto della disciplina contrattuale di settore anche con i canoni di buona fede e correttezza, che devono orientare ogni rapporto obbligatorio, e ancor di più quello di lavoro subordinato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il licenziamento intimato, con lettera del 15 settembre 2020, nei confronti di , va ritenuto legittimo e, dunque, va Parte_1
confermato.
Alla legittimità dell'atto di recesso, posto a fondamento dell'azione, consegue il rigetto di tutte le pretese di parte ricorrente, in ordine all'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18 l. 300/70.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri - meramente orientativi, essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario, con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012 – posti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP, come per legge;
Perugia 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 261/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Angelini Sabrina) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv.ti Temperini Francesco e Brozzetti Luciano) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2021, si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale affinché - previa declaratoria della nullità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 15 settembre 2020 – venisse condannata a Controparte_1
reintegralo nel posto di lavoro e al pagamento di tutti i danni patrimoniali subiti ovvero al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito
– nel periodo di estromissione – a titolo di indennità di disoccupazione, con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati e vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, dipendente di sin dal 2 febbraio 2015, addetto alle operazioni Controparte_1
ausiliari alla vendita, con contratto subordinato a tempo determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato il 30 giugno 2015, ha lamentato la natura ritorsiva del licenziamento, e ha allegato, a sostegno della propria azione:
1 - di essere stato assegnato, al momento dell'assunzione, presso il punto vendita di CP_2
e poi trasferito in data 1° luglio 2015 a Castiglion del Lago, ove aveva trovato
[...]
ambiente di lavoro ostile, poiché i colleghi e i superiori, probabilmente infastiditi dal suo rigoroso rispetto delle regole e delle procedure aziendali (anche nello scrupoloso controllo dei carrelli alle casse e dell'attenta richiesta di pagamento delle buste in cui veniva riposta la spesa), gli rivolgevano frequentemente domande inopportune sulla sua sfera privata, cui spesso seguivano battute ed allusioni a sfondo sessuale, fuori luogo ed inopportune;
- di aver percepito un peggioramento della situazione sin dal mese di gennaio 2017, con l'arrivo del nuovo responsabile del punto vendita di Castiglion del Lago, , la CP_3
quale, in un primo momento, aveva dimostrato attenzione ed interesse personale nei suoi confronti e, in seguito, avvedutasi della sua indisponibilità a qualsiasi rapporto che non fosse lavorativo, aveva cominciato a bersagliarlo, di fronte a colleghi e clienti, con epiteti molto offensivi quali “scionchio/sciorno”, “minchione”, “demente”, “frocio”,
“ritardato” “ehi demente è cambiato l'orario guardaci” cui spesso seguivano minacce di licenziamento o di trasferimento (situazione che lo aveva determinato a richiedere incontro con i responsabili aziendali, fissato senza esito positivo alcuno in data 3 aprile
2018);
- di essere venuto a conoscenza, nell'estate 2018, di un intervento da parte di ispettori, chiamati dalla solamente per una differenza di cassa di 4 euro nella postazione in cui aveva lavorato a Castiglione del Lago, cui non seguì alcun rilievo disciplinare, essendo il limite previsto dal regolamento aziendale di 10 euro ma unico risultato di ulteriore inasprimento della tensione con la responsabile, la quale in più di una circostanza era arrivata a minacciarlo di morte, con frasi del tipo “ti appendo al gancio delle lombate” e “ti mando 4 pakistani per farti fuori”;
- di essere stato costretto, a seguito di tali pressioni psicologiche, in primo luogo, a registrare ogni turno di lavoro tramite apposito dispositivo, acquistato nel dicembre
2016, così da ottenere prove da presentare per future denunce alla Procura della
2 Repubblica e, contestualmente, a rivolgersi presso lo sportello del centro anti-mobbing di Foligno, e poi presso quello di Magione, ove il medico specialista formulava diagnosi di “Sindrome da disadattamento con una sintomatologia caratterizzata da ansia umore deflesso e importante ritiro sociale” e riscontrava effetti collaterali derivati dall'utilizzo di psicofarmaci;
- di essere stato trasferito in data 9 marzo 2018 presso il punto vendita di Castiglion
Fiorentino, con decorrenza dal 1° marzo, e esserne venuto a conoscenza solo il 6 aprile
2018, nonostante l'incontro avuto con la direzione aziendale;
- di aver impugnato il provvedimento di trasferimento, dando avvio ad un procedimento civile ex artt. 700 e 669 bis c.p.c., poi oggetto di rinuncia, in data 5 giugno 2019, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito del nuovo trasferimento presso il punto vendita di , poi seguito da Parte_2
ulteriore spostamento a (settembre 2019), dove ancora una volta era CP_4
divenuto oggetto di atteggiamenti vessatori da parte di altro capo negozio, sig.
Persona_1
- di essere stato sottoposto, in data 18 e 19 settembre 2019, su propria richiesta, ad accertamenti, presso il Centro per lo studio del disadattamento lavorativo dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria Pisana U.O. Medicina preventiva del lavoro per sospetta psicopatologia correlata a stress occupazionale, all'esito dei quali gli era stato diagnosticato un disturbo bipolare, con conseguente istanza di accertamento della propria invalidità ad che, a seguito di visita, in data 11 marzo 2020, da parte della CP_5
Commissione medica, accoglieva la domanda, poi confermata in data 24 febbraio 2021, con riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73% (ex artt. 2 e 13 L.118/1971 e 9 DL 509/1988) e del 67 % a decorrere dal 18 febbraio
2020;
- di essersi dunque rivolto, in data 20 marzo 2020, ad altro specialista di fiducia (dr.
[...]
), che gli aveva confermato le conseguenze derivanti dalle condotte mobbizzanti Per_2
poste in essere ai suoi danni dai colleghi addetti al punto vendita di (in CP_4
3 particolare, dal capo negozio , cui era seguita, in data 28 maggio 2020, lettera di Per_1
diffida nei confronti della società convenuta che, già con risposta del 15 giugno 2020, aveva negato ogni responsabilità e, nonostante reiterata denuncia per le minacce ancora ricevute in data 20 giugno 2020 nel punto vendita di (sempre ad CP_4
opera del capo negozio , aveva ribadito la propria posizione di diniego con nota Per_1
del 23 luglio 2020 cui, il giorno successivo, 24 luglio 2024, era seguita lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli venivano imputate violazioni del CCNL di settore e delle disposizioni stabilite a seguito dell'emergenza COVID-19 (per non aver indossato la visiera protettiva in plexiglas, quale dispositivo di protezione individuale, mentre operava presso la postazione di cassa n.3) e dunque l'irrogazione, nonostante le giustificazioni rese, in data 2 settembre 2020, della sanzione conservativa della multa di 2 ore;
- già in data 20 agosto 2020, ancora pendente procedimento disciplinare relativo alla contestazione del 24 luglio 2020, aveva ricevuto successiva lettera di contestazione disciplinare, con la quale gli venivano addebitate nuove violazioni della disciplina contrattuale di settore e, ad esito di audizione del 4 settembre 2020, con lettera del 18 settembre successivo, intimato licenziamento per giusta causa.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha censurato l'atto di recesso per cui è causa, assumendone la natura meramente ritorsiva e la carenza di giustificazione, evidenziando, in ordine ai fatti del 13 agosto 2020, diffusa abitudine degli addetti al punto vendita di fruire della pausa senza avvertire gli altri colleghi nonchè, in ogni caso, il difetto di ogni scorrettezza nei confronti dei presenti e, in particolare, del capo negozio dal momento che la Per_1
discussione serale si era verificata oltre l'orario di chiusura con piena insussistenza e, quantomeno, irrilevanza, di ogni atteggiamento improprio da parte sua.
ritualmente evocata in giudizio, si è costituita negando la fondatezza Controparte_1
delle domande di parte ricorrente, e chiedendo: in via principale, il rigetto integrale del ricorso;
in via subordinata, la riqualificazione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966; in via
4 ulteriormente subordinata, declaratoria di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, con risarcimento da liquidarsi - ai sensi dell'art. 18 co. V L.300/1970 - in 12 mensilità; in via ancora ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di diversa tutela reintegratoria, ai sensi dell'art. 18 co. IV L. 300/1970, la decurtazione dall'indennità risarcitoria riconosciuta di ogni reddito o importo a qualsiasi titolo percepito dal ricorrente ovvero percepibile usando l'ordinaria diligenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La società convenuta ha ribadito, dunque, la correttezza del proprio operato, la piena sussistenza e rilevanza degli addebiti disciplinari posti a fondamento dell'atto di recesso evidenziando, in fatto, che:
- in data 13 agosto 2020, quando il ricorrente prestava servizio presso il punto vendita di
, sotto la direzione del capo negozio , aveva abbandonato CP_4 Persona_1
la propria postazione di cassa senza avvisare alcuno dei colleghi e, al richiamo del proprio responsabile, si era limitato a rispondere con tono canzonatorio “vado in giro” per poi raggiungere, alla richiesta di questi di dover avvertire in caso di pausa, con evidente sfrontatezza “contaci”, senza riprendere la propria postazione per 8 minuti, durante i quali si era generata una fila di quattro clienti in attesa;
- alle ore 20,25 dello stesso giorno (13 agosto 2020), durante le operazioni di conteggio denaro contenuto nei cassetti delle postazioni di cassa, da parte del capo negozio secondo procedura prevista dal regolamento aziendale per la chiusura fiscale Per_1
della giornata, nonostante le rassicurazioni che alla sua postazione non si erano verificati ammanchi rilevanti (ma "sotto i 5 euro" ossia sotto la soglia di tolleranza aziendale per le differenze di cassa), il ricorrente aveva reagito in modo scomposto, aggressivo, alterato ed inopportuno, entrando con fare concitato nel box ove ancora si trovava e, impugnata nervosamente la calcolatrice per procedere ad autonomo Per_1
conteggio al fine di verificare la correttezza del computo effettuato dal collega, aveva iniziato ad inveire contro di lui, con tono aggressivo e isterico alla richiesta di desistere, fino ad imprecare e a pronunciare ad alta voce, alla presenza dei colleghi e CP_6
, parole estremamente offensive (“ma vaffanculo che testa di cazzo, porco Persona_3
5 dio”), e alla risposta del “Ma t'ho detto sotto i 5 euro”, ad offenderlo Per_1 Parte_1
ancora gridandogli in faccia “ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo” e, rimasto invano ogni tentativo di indurlo a desistere, ulteriori frasi del seguente tenore: “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti è venuta un'ischemia con tutte le paralisi che ho ti mandato” e “ti venisse un'ischemia”;
- a seguito di tali condotte, i rilievi disciplinari oggetto di censura erano stati doverosamente contestati con lettera del 20 agosto 2020 e, rimaste irrilevanti le giustificazioni rese dal lavoratore, era risultata inevitabile l'irrogazione della sanzione espulsiva, comunicata con lettera raccomandata del 18 settembre 2020;
- del pari, dovevano ritenersi pienamente giustificate le altre sanzioni disciplinari fino ad allora irrogate al ricorrente (multa di 1 ora, applicata il 29 maggio 2018 e multa di 2 ore applicata il 1° settembre 2020), mai impugnate.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di quattro testi di parte resistente ( , CP_3
, e ). Persona_1 Testimone_1 CP_6
In difetto di rituale intimazione dei testi (da sentire soltanto in prova contraria indiretta) sia per l'udienza del 28 ottobre 2022 che per l'udienza del 3 febbraio 2023, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto alla relativa assunzione della prova contraria indiretta
(artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.) e sono state rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalla medesima parte e, in particolare:
- istanza di produzione delle registrazioni fonografiche relative alla giornata del 13 agosto 2020 ovvero dei turni di lavoro svolti dal ricorrente sin dal dicembre 2016, per essere le prime del tutto prive – anche a livello indiziario - di garanzia di autenticità nelle modalità di acquisizione del contenuto delle conversazioni e, dunque, tali da non superare necessità di riscontro probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti mentre i secondi di natura meramente esplorativa;
- istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisizione di regolamento Aziendale, Protocollo di sicurezza Anticontagio “Emergenza covid 19” vigente alla data del 24 luglio 2020 nonché di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del capo negozio
6 ovvero della dipendente siccome di contenuto del tutto Per_1 Parte_3
generico e finalità esplorative;
- istanza di interrogatorio formale del legale rappresentante della società sui capp. da 1 a
26 del ricorso poiché, essendo persona estranea ai fatti di causa, trattasi di mezzo istruttorio del tutto inidoneo ad acquisizione di elementi utili alla decisione ove risulta volto a mera conferma della corrispondenza con l'azienda e/o a di fatti coperti dal c.d. giudicato cautelare;
- istanza di prova testimoniale sui capp. da 27 a 36 del ricorso poiché, quanto al cap. 27, irrilevante laddove non riferito a condotte non oggetto di accertamento in sede penale;
quanto ai capp. 28, 29 e 31 siccome relativi a dati documentali e circostanze non contestate e, comunque, resi superflui dalla documentata disponibilità dell'azienda a disporre trasferimento del ricorrente presso il punto vendita di Bettolle;
quanto al cap.
30 poiché rese superflue dai doc.ti 24, 25 e 26 allegati alla memoria ex art. 416 c.p.c.
; quanto ai capp. 31 – 36 siccome dedotti in forma generica e in parte relativi a CP_1
circostanze pacifiche;
- istanza di CTU medico legale sulla persona del ricorrente, poiché meramente esplorativa.
Dichiarata chiusa l'istruttoria, è stato il disposto il passaggio alla fase decisoria e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
2. Motivi della decisione
In via pregiudiziale, va confermata, anche nell'odierna sede, adozione del rito del lavoro ordinario e delibazione del thema decidendum secondo forme e termini propri della cognizione piena (questione di rito implicante effetti processuali rilevanti in termini di forma del provvedimento decisorio da adottare e strumenti di impugnazione consentiti), risultando per tabulas l'avvenuta trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente (stipulato il 31 gennaio 2015 ed avente decorrenza 2 febbraio 2015) in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 30 giugno 2015 (v. doc. nn. 3 e 4 fasc. ) e, CP_1
dunque, operatività dell'art. 1 commi 1 e 2 d.lgs.vo 23/2015, entrato in vigore in data 7 marzo
7 2015, in base al quale:
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, ad avviso di questo Giudice, in linea di continuità con costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere ritorsivo del licenziamento dev'essere corroborato e dimostrato da elementi fattuali specifici, tali da far ritenere, con ragionevole certezza, la sussistenza ed esclusività dell'intento vendicativo perseguito dal datore di lavoro nonostante la legittima condotta del lavoratore ossia la ravvisabilità di una condotta datoriale tale da implicare, nella verifica giudiziale, dimostrazione dell'insussistenza della giustificazione formalmente posta a fondamento della sanzione espulsiva (in tal senso, da ultimo, Cass. civ. sez. lav. n. 741/2024; Cass. civ. sez. lav. n. 9468/2019- Cass. civ. sez. lav. n.
3986).
Nel caso di specie, difettano tali elementi integrativi della fattispecie, desumendosi invece dalle complessive emergenze processuali e dai risultati della prova testimoniale assunta che la sanzione espulsiva per cui è causa, al di fuori di ogni logica ritorsiva e/o vendicativa, è stata disposta per le ragioni compiutamente esposte nella lettera di contestazione disciplinare del
20 agosto 2020 (all. 14 fasc. parte res.te), di seguito riportata:
“Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché della regolamentazione collettiva ed aziendale applicabile al Suo rapporto di lavoro, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari. Si premette che, in data 13.8.2020, Lei ha prestato servizio presso il punto vendita di in qualità di addetto ausiliario alle vendite con il CP_4
seguente orario: dalle ore 09.54 alle ore 13.00 e dalle ore 15.51 alle ore 20.30 e che Lei ha operato, quale unico operatore, alla postazione di cassa n. 3, con codice n. 5516, dalle ore
8 09.59 alle 12.55 e dalle ore 15.52 alle ore 20.23. A) In violazione delle disposizioni del
Regolamento aziendale - secondo cui ad ogni dipendente impegnato in cassa è assolutamente vietato abbandonare per qualsiasi motivo la barriera casse senza la previa autorizzazione dell'assistente di filiale – Lei, alle ore 11.31 del 13.8.2020, senza alcuna autorizzazione da parte dei Suoi superiori, abbandonava la postazione di cassa n. 3 e poneva la stessa postazione in stato di “pausa”. In particolare, alle ore 11.32, l'assistente di filiale Persona_1
trovandosi lungo la prima corsia del negozio insieme ad una collega, notava che Lei,
[...]
anziché operare alla cassa n. 3, passeggiava lungo la stessa corsia sorseggiando un caffè. Lei oltrepassava il senza dirgli nulla. Al ché sbalordito per la mancata richiesta di Per_1 Per_1
autorizzazione ad abbandonare la cassa, nonché per l'assenza di alcuna preventiva comunicazione al riguardo allo stesso Assistente di filiale o ai colleghi, Le chiedeva: “ , Parte_1
dove stai andando?” e Lei, con tono strafottente e menefreghista, gli rispondeva: “Vado in giro”. Cresti, quindi, con tono calmo, Le diceva: “Per cortesia, quando decidi di fare pausa, almeno avvisami, così da poter organizzare il lavoro.” Lei, continuando a camminare lungo la corsia, rispondeva con tono di totale menefreghismo: “contaci”, il tutto alla presenza anche di diversi clienti che si trovano all'interno del negozio. Quando poi, alle ore 11.40, Lei decideva di riprendere servizio alla postazione di cassa n. 3, già 4 clienti si trovavano in attesa di essere serviti. B) Alle ore 20.25 dello stesso giorno, il effettuava presso il box del negozio le Per_1
ordinarie operazioni di conteggio del denaro contenuto nei cassetti delle singole postazioni di cassa, come previsto dal regolamento aziendale, per la chiusura fiscale della giornata.
Terminato il conteggio del denaro riferito alla postazione di cassa n. 3, ove Lei aveva operato quale unico operatore con codice n. 5516, riscontrava un ammanco pari ad € 1.82. Per_1
Mentre concludeva le operazioni di chiusura, Lei si avvicinava al medesimo e gli Per_1
chiedeva: “quanto manca?”, riferendosi al conteggio del denaro della cassa ove Lei aveva operato. Cresti, quindi, con tono bonario, Le rispondeva: " sotto i 5 euro", che costituisce la soglia di tolleranza aziendale per le differenze di cassa. Nonostante questa risposta, Lei entrava nel box, ove ancora si trovava il e tentava, con fare concitato, di effettuare un Per_1
autonomo conteggio del denaro con la calcolatrice, per verificare la correttezza del calcolo
9 effettuato dal medesimo L'assistente di filiale La invitava a desistere, dicendoLe, Per_1
sempre con tono bonario e con il sorriso: " ti manca solo 1,82 euro". Tuttavia, Lei Parte_1
inspiegabilmente e all'improvviso iniziava a bestemmiare contro la Divinità e ad oltraggiare
l'assistente di filiale insultandolo con le seguenti parole pronunciate ad alta voce ed in sequenza alla presenza di una collega: “ma vaffanculo che testa di cazzo, porco dio”. Per_1
rimanendo allibito dalla Sua reazione, Le diceva: “Ma t'ho detto sotto i 5 euro”. Parte_1
Nonostante ciò Lei riprendeva ad offendere gridando nuovamente verso di lui: “ma Per_1
vaffanculo, testa di cazzo” mentre si allontanava dal box. La invitava a Controparte_7
stare calmo, ma Lei continuava a pronunciare frasi oltraggiose contro l'assistente di filiale del seguente tenore: “ti venisse un ictus”. quindi Le chiedeva se Lei stesse bene di salute e Le Per_1
suggeriva di presentare eventualmente certificato medico per assentarsi dal lavoro dato che i suddetti Suoi comportamenti non apparivano conformi alla condotta professionale. Il Per_1
aggiungeva che l'espressione da Lei pronunciata: “che ti venisse un ictus”, lui non l'avrebbe detta nemmeno nei confronti del “peggior nemico.” Al che Lei si avvicinava nuovamente al
e gli precisava di aver pronunciato non già la frase: “ti venisse un ictus” bensì: “ti venisse Per_1
un'ischemia.” Poi Lei usciva dal box, si incamminava verso il reparto ortofrutta, e lasciava il negozio a fine turno alle ore 20.30. C) Ciascuno dei fatti sopra rappresentati, oltre a trasgredire inammissibilmente il Regolamento aziendale e la disciplina prevista dal vigente
Testo Unico – C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, costituisce colpevole inadempimento degli obblighi essenziali cui è tenuto il dipendente. Inoltre, in particolare, le condotte descritte sub B) integrano gravissime ed ingiustificate violazioni dei doveri generali e delle obbligazioni stabilite dalla legge e dalla regolamentazione collettiva in relazione al contratto di lavoro subordinato, nonché fatti rilevanti sotto il profilo penale e passibili di sanzione amministrativa […].
Trattasi di condotte integranti violazione dell'art. 242 CCNL di settore che, nel catalogo esemplificativo dei comportamenti meritevoli di sanzione espulsiva, richiamando la giusta causa contemplata nell'art. 2119 c.c., reca indicazione della condotta di “… insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso …” nonché dell'art. 233 CCNL
10 cit. (come richiamato dall'art. 238 relativo alle ipotesi di “licenziamento disciplinare senza preavviso”) che impone al lavoratore obbligo di “… tenere una condotta conforme ai civici doveri”.
Le violazioni del contenuto precettivo in esame risultano dunque idonee, nel caso di specie, ad integrazione della fattispecie posta dall'art. 2119 c.c. ed impediscono di ravvisare nella condotta datoriale ogni intento vendicativo e ritorsivo, offrendo piena giustificazione alla sanzione espulsiva oggetto di censura atteso che per quanto desumibile dalle complessive emerge processuali e dalla prova testimoniale assunta risulta provato che il ricorrente:
- in occasione dell'episodio verificatosi la mattina del 13 agosto 2020, ha violato le direttive aziendali, che vietano di abbandonare la postazione di cassa, senza preventiva comunicazione al capo negozio e sostituzione con altro collega, e al richiamo del responsabile, ha risposto con modalità di scherno, sfida e negazione del potere datoriale, alla presenza di clienti e colleghi;
- sempre durante la giornata del 13 agosto 2020, ha del tutto immotivatamente e colpevolmente aggredito ed offeso pesantemente il collega Persona_1
pronunciando alla presenza di colleghi che invano lo invitavano alla calma, con tono concitato ed alterato, bestemmie ed ingiurie.
Tali reiterate violazioni dei fondamentali doveri del vivere civile costituiscono, oltre che violazioni della già menzionate norme del CCNL di settore, anche inadempimenti di obblighi connessi al contratto di lavoro subordinato, tra cui quelli di diligenza, buona fede, fiducia, correttezza nell'adempimento degli obblighi negoziali delle direttive aziendali tali da comportare irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario richiesto dal sinallagma lavorativo (art. 2094 c.c.).
A riscontro degli addebiti disciplinari posti a fondamento del licenziamento impugnato, valgano le deposizioni dei testi escussi che - esclusa la rilevanza delle dichiarazioni rese dalla teste , mai addetta nel punto vendita di , in cui si sono verificate le CP_3 CP_4
condotte oggetto di contestazione - con ricostruzione lineare, dettagliata e coerente della cui
11 attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, hanno tutti confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla società convenuta.
Il teste , capo-negozio di , rispetto al primo episodio oggetto di Persona_1 CP_4
addebito, (all. 14 fasc. parte ric.te), nel dettaglio, con tono pacato e ricostruzione analitica, coerente e dettagliata, ha affermato che: il “13 agosto 2020, il ricorrente svolse presso il punto vendita di il turno di mattina e di pomeriggio … verso metà mattina si allontanò CP_4
dalla postazione di cassa n. 3 – che rimase non operativa e chiusa – per prendere un caffè mentre passeggiava nella vicina corsia. Quando mi accorsi di tale circostanza, stavo facendo un ordine al terminale in prima corsia e vicino a me c'era la collega addetta alle Testimone_1
vendite nel reparto ortofrutta”. Adr: “Accortomi che la postazione di cassa n. 3 era rimasta non operativa e che , addetto a quella cassa, passeggiava in corsia, mi rivolsi a lui Parte_1
dicendo: “per cortesia avvisami quando decidi di fare una pausa, così posso Parte_1
organizzare il lavoro”. Ricordo che mentre lui continuava a camminare, senza neppure guardarmi o voltarsi, alla mia direzione ed a quella della collega, fece il gesto c.d. dell'ombrello”. Adr: “A quel punto, io ho continuato a fare l'ordine ma ricordo che il collega non tornò subito in cassa. Credo si sia allontanato ulteriormente per andare in Parte_1
bagno. Mi pare che, essendo rimasta non operativa la cassa n. 3, aperta dal e dove Parte_1
lui aveva iniziato il turno, fummo costretti ad aprire altra cassa perché, a metà mattina,
c'erano molti clienti”.
Il teste ha offerto descrizione pacata, dettagliata e coerente anche del secondo episodio oggetto di contestazione avendo ulteriormente riferito: “confermo che, a fine turno di quella stessa giornata, 13 agosto 2020, si verificò l'episodio di cui mi viene data lettura. In particolare, nell'occasione, effettuate le operazioni di chiusura cassa alla postazione n. 3, il prese atto che si era verificato un ammanco di euro 1,82. Ciò dalla lettura dello Parte_1
scontrino di chiusura. Ricordo che, al box, io effettuai la verifica contabile prevista, dovendo registrare nel c.d. modello di chiusura il dato di cassa reale. Rassicurai però il che si Parte_1
trattava di un ammanco inferiore a 5 euro e, dunque, ben al di sotto della soglia di tolleranza prevista dal regolamento”. Ad: “Nonostante le mie rassicurazioni, ricordo che il si Parte_1
12 avvicinò al box, dove io stavo effettuando tali verifiche e, di sua iniziativa, prese una calcolatrice, per fare di nuovo tutti i conteggi e verificare la correttezza dell'entità dell'ammanco di cui ho detto. Io cercavo di farlo desistere, ripetendogli più volte “ Parte_1
manca solo 1,82 euro”. Lui, però, a quel punto, con tono alto e con fare nervoso, iniziò a bestemmiare contro la ed a rivolgersi a me con le seguenti parole, alla presenza di due CP_8
colleghe, e - mi sembra anche una terza di cui non ricordo il nome – CP_6 Persona_3
“ma vaffanculo che testa di cazzo porco dio”. Io rimasi allibito e continuai a ripetere:
“ ma ti manca sotto i 5 euro”. Ancora, di seguito, continuò a dire Parte_1 Parte_1
parolacce nella mia direzione ed a bestemmiare: “ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo”. Non riuscii a calmarlo. A conclusione dell'episodio di cui ho detto, a tono alto ed in maniera arrabbiata mi disse: “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti è venuta un ischemia con tutte le paralisi che ti ho mandato”. Adr: “Non riuscii a calmarlo in alcun modo. Anzi, meravigliato dell'ultima frase detta, gli dissi che io non l'avrei pronunciata neanche nei confronti del mio peggior nemico. Lui precisò, di seguito, che mi aveva augurato un'ischemia non un ictus e si allontanò, senza calmarsi, verso il reparto ortofrutta, per poi terminare il turno alla chiusura, di sera, ad ore 20,30 ed andare via”.
Anche la teste , collega del a , ha confermato identica Testimone_2 Parte_1 CP_4
ricostruzione dei fatti offerta dal capo negozio rispetto al primo episodio della mattina Per_1
del 13 agosto 2020, riferendo con tono pacato, coerente e dettagliato che costui: “.. aveva chiesto a dove stava andando e cosa stava facendo perché aveva notato l'assenza Parte_1
di operatore alla cassa n. 3 e poiché chiunque di noi faceva una pausa era previsto che avvisasse i colleghi per consentire adeguata organizzazione del lavoro”. Adr: “La risposta di fu: “vado in pausa”. gentilmente gli disse: “Mi potevi avvisare che vai Parte_1 Persona_1
in pausa”; il collega senza voltarsi, di spalle, alzò il braccio destro facendo il gesto Parte_1
del dito medio. Comunque, dato il tempo trascorso, ricordo con esattezza che si trattò di un gesto che intendeva “mandare a quel paese” il collega . Per_1
Da ultimo, la teste , dipendete nel punto vendita di nel periodo CP_6 CP_1 CP_4
in questione - ha offerto identica versione dei fatti rispetto al secondo addebito oggetto di
13 contestazione, avendo nel dettaglio affermato: “… la sera di cui mi si chiede, del 13 agosto
2020, io stavo effettuando le operazioni di chiusura delle casse. era nel Persona_1
box, era nella sua postazione di cassa, mi pare la n. 3, ed io nella mia postazione di Parte_1
cassa, la n. 1 mi sembra. Ci trovavamo, io ed i colleghi che ho detto, l'uno a breve distanza dall'altro. In un'altra cassa - tutte e tre le postazioni erano in chiusura – c'era anche un'altra collega di cui, dato il tempo trascorso, non ricordo il nome”. Adr: “Quella sera ho iniziato a sentire e prima parlare e poi alzare la voce;
parlavano di un ammanco di Parte_1 Per_1
cassa una volta effettuate le operazioni di chiusura nella postazione ove si trovava Parte_1
Ricordo di aver sentito , più volte, rassicurare che si trattava di un Persona_1 Parte_1
ammanco inferiore ai 5 euro;
non ricordo, dato il tempo trascorso, con precisione, le parole dette da comunque ricordo con esattezza di questa rassicurazione più volte ripetuta al Per_1
. Adr: “A quel punto, ricorso che entrò nel box ove si trovava Parte_1 Parte_1
e che iniziò ad inveire contro di lui, pronunciando in sequenza parolacce tipo Persona_1
“ma vaffanculo, pezzo di merda, figlio di puttana, testa di cazzo”. Sentivo, rimanendo nella mia postazione, a breve distanza, per effettuare le operazioni di chiusura, Persona_1
dire più volte e con insistenza a di stare calmo, senza nessun effetto. Alla fine, Parte_1
ricordo che il disse a “ti venisse un ictus, mi stupisco che non ti sia venuta Parte_1 Per_1
un'ischemia con tutte le paralisi che ti ho mandato”. Adr: “Ricordo che poi si Parte_1
allontanò dal box e, credo, poco dopo, abbia timbrato per uscire ed andare via”.
Ferma la gravità di tali condotte (cui può attribuirsi valenza di grave insubordinazione e condotta ingiuriosa nei confronti del collega avente ruolo di responsabile del punto vendita), va ulteriormente evidenziato che il ricorrente non era nuovo a comportamenti contrari ai propri obblighi, potendosi aggiungere alle condotte oggetto di esame altre condotte poste a fondamento di sanzioni disciplinari di natura conservativa irrogate in breve intervallo cronologico e mai impugnate.
Nel contesto probatorio evidenziato, risulta dunque accertata, ad avviso di questo Giudice, la piena integrazione della fattispecie posta dall'art. 2119 c.c., in applicazione dei criteri ermeneutici offerti dalla giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che:
14 “Nel licenziamento per giusta causa … la condotta del dipendente deve essere valutata nel suo contenuto obiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del singolo rapporto;
al particolare vincolo di fiducia che esso implica per la posizione professionale rivestita dal prestatore medesimo;
al grado di affidamento richiesto dalle mansioni esercitate nell'organizzazione dell'impresa; nonché nella sua portata soggettiva, in relazione cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinata e all'intensità dell'elemento intenzionale ovvero colposo” (Cass. civ. sez. lav. n. 2691/2015) e che ''Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento ... occorre accertare in concreto se la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro'' (Cass. 19/06/2020, n. 12031).
Nella medesima ottica va richiamato ulteriore criterio ermeneutico offerto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, accertata la sussistenza di un addebito disciplinare, per valutare la proporzionalità tra il fatto e la sanzione espulsiva comminata, deve essere considerato, ai fini di tale giudizio di comparazione, “… ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore e di far ritenere che la continuazione del rapporto di lavoro si concretizzi in realtà in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante l'influenza che sul rapporto stesso sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Il tutto, all'esito di un apprezzamento della congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda che, alla luce di un giudizio unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav. n. 24030/2016).
Nel caso di specie, il comportamento del ricorrente non può ragionevolmente ritenersi non lesivo della fiducia del datore di lavoro, risultando in aperto contrasto oltre che con il
15 contenuto della disciplina contrattuale di settore anche con i canoni di buona fede e correttezza, che devono orientare ogni rapporto obbligatorio, e ancor di più quello di lavoro subordinato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il licenziamento intimato, con lettera del 15 settembre 2020, nei confronti di , va ritenuto legittimo e, dunque, va Parte_1
confermato.
Alla legittimità dell'atto di recesso, posto a fondamento dell'azione, consegue il rigetto di tutte le pretese di parte ricorrente, in ordine all'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18 l. 300/70.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri - meramente orientativi, essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario, con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. 223/2006 e l'art. 9 del d.l. 1/2012 – posti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP, come per legge;
Perugia 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo
16